Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 13-10-2022
Numero provvedimento: 2567
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 23-12-2022
Numero gazzetta: 330

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2567 della Commissione del 13 ottobre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli.

(Regolamento (UE) 13/10/2022, n. 2022/2567, pubblicato in G.U.U.E. 23 dicembre 2022, n. L 330)




LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 70,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda, in particolare, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie.

(2) Il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio; tali modifiche dovrebbero essere rispecchiate nelle corrispondenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.

(3) Gli Stati membri possono ora calcolare la superficie disponibile ogni anno per le autorizzazioni per nuovi impianti o sulla base della superficie vitata totale determinata al 31 luglio dell’anno precedente, oppure su base storica, considerando la superficie totale effettivamente vitata al 31 luglio 2015, maggiorata di una superficie corrispondente a quella coperta da diritti di impianto concessi ai produttori che potevano essere convertiti in autorizzazioni con decorrenza 1° gennaio 2016. Gli Stati membri comunicano pubblicamente quale delle due opzioni è stata scelta per un determinato anno.

(4) Laddove gli Stati membri decidano di applicare a livello nazionale una percentuale inferiore al massimo dell’1 % e/o di limitare il rilascio di autorizzazioni a livello regionale, essi devono tenere conto delle raccomandazioni presentate da organizzazioni professionali riconosciute operanti nel settore vitivinicolo, da gruppi di produttori interessati o da altri tipi di organizzazioni professionali riconosciute ai sensi della normativa dello Stato membro in questione. Per dare alle autorità competenti il tempo necessario per esaminare tali raccomandazioni prima di prendere la decisione definitiva, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fissare un termine per la presentazione delle raccomandazioni. Per motivi di trasparenza, le raccomandazioni presentate dovrebbero essere rese pubbliche.

(5) Gli Stati membri possono fissare i criteri di ammissibilità e di priorità di cui all’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 non solo a livello nazionale, ma anche a livello regionale.

(6) Il criterio di priorità di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 comprende ora la conservazione delle risorse genetiche delle viti. Gli Stati membri che intendono applicare il criterio della conservazione delle risorse genetiche dovrebbero stilare e rendere pubblico l’elenco delle varietà ammissibili con largo anticipo rispetto all’iter della domanda.

(7) Anche la variazione del criterio di priorità di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013, che sposta l’accento dall’eventuale futuro aumento della competitività dell’azienda alla dimostrazione di un aumento dell’efficienza in termini di costi, della competitività o della presenza sui mercati in passato, deve rispecchiarsi nelle corrispondenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.

(8) Il criterio di priorità di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è stato aggiornato per chiarire che, nel caso delle imprese miste, per determinare se l’azienda rispetta la soglia prevista per le aziende di piccole e medie dimensioni dovrebbe essere considerata soltanto la superficie delle particelle viticole.

(9) L’articolo 68, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 offre agli Stati membri la possibilità di concedere autorizzazioni per gli impianti per la superficie coperta da diritti di impianto che erano ammissibili alla conversione in autorizzazioni all’impianto al 31 dicembre 2022 ma non ancora convertiti in autorizzazioni. Le superfici interessate dovrebbero essere notificate alla Commissione e gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad aggiungerle, in tutto o in parte, alle autorizzazioni per nuovi impianti nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025. Ripartendo la concessione di tali autorizzazioni su un triennio gli Stati membri hanno la possibilità di tener conto della situazione del mercato e di distribuire l’aumento di superficie su più anni. In questo modo può essere evitato il picco improvviso dei nuovi impianti, che potrebbe determinare attriti del mercato in relazione ai mezzi di produzione necessari per l’impianto di nuovi vigneti e in relazione all’entrata in produzione delle nuove viti.

(10) Il Regno Unito non è più Stato membro dell’Unione e quindi non può più essere obbligato a trasmettere campioni per la banca dati analitica di dati isotopici di cui all’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione; dovrebbe pertanto essere depennato dall’elenco degli Stati membri di cui all’allegato III, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.

(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274.

(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,




HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


 

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 è così modificato:

1) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Decisioni preliminari sulle superfici da mettere a disposizione per nuovi impianti

1. Gli Stati membri che decidono di limitare la superficie totale disponibile per nuovi impianti da assegnare sotto forma di autorizzazioni in conformità all’articolo 63, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 rendono pubbliche tali decisioni e le motivazioni soggiacenti entro il 1° marzo del rispettivo anno; nella decisione è specificato inoltre se la superficie totale disponibile per nuovi impianti è calcolata a norma dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), oppure a norma dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.

2. Gli Stati membri possono fissare un termine per la presentazione delle raccomandazioni delle organizzazioni professionali o dei gruppi di produttori interessati di cui all’articolo 65 del regolamento (UE) n. 1308/2013, affinché tali raccomandazioni siano presentate con un margine di tempo sufficiente per essere esaminate prima che lo Stato membro interessato adotti la decisione di limitare la superficie totale disponibile per nuovi impianti di cui al paragrafo 1. Le raccomandazioni pervenute sono rese pubbliche.»;

2) all’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli Stati membri che intendono applicare i criteri di priorità di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), stabiliscono quali di questi criteri saranno applicati e se saranno applicati a livello nazionale o regionale. Essi possono inoltre decidere di ponderare l’importanza attribuita a ciascuno dei criteri di priorità scelti. Tali decisioni consentono agli Stati membri di stabilire una graduatoria delle singole domande a livello nazionale o regionale per la concessione del numero di ettari conformemente al paragrafo 2, lettera b), punto ii), sulla base dell’osservanza, in tali domande, dei criteri di priorità scelti.»;

3) all’articolo 6, paragrafo 3, il primo comma è così modificato:

a) è inserita la seguente lettera aa):

«aa) il criterio di priorità di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013: se del caso, le domande indicano le varietà di viti che il richiedente intende coltivare sulla superficie o sulle superfici di nuovo impianto, che devono figurare in un elenco delle varietà ammissibili per la conservazione delle risorse genetiche delle viti stabilito e reso pubblico dall’autorità competente dello Stato membro interessato e che sono state classificate a norma dell’articolo 81, paragrafo 2, di detto regolamento.»;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il criterio di priorità di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni di natura economica atte a dimostrare l’aumento da parte dell’azienda dell’efficienza in termini di costi, della competitività o della presenza sui mercati in base alle considerazioni di cui all’allegato II, parte F, del regolamento delegato (UE) 2018/273;»;

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) il criterio di priorità di cui all’articolo 64, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1308/2013: le domande contengono informazioni da cui risulti che l’area della superficie delle particelle viticole dell’azienda del richiedente che non beneficia delle esenzioni di cui all’articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 rispetta, al momento della domanda, le soglie che gli Stati membri devono stabilire in base alle disposizioni di cui all’allegato II, parte H, del regolamento delegato (UE) 2018/273;»;

4) all’articolo 10, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3. Gli Stati membri che decidono di mettere a disposizione autorizzazioni a norma dell’articolo 68, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in aggiunta all’1 % della superficie vitata totale di cui all’articolo 63, paragrafo 1, del medesimo regolamento notificano alla Commissione la superficie interessata da tali autorizzazioni aggiuntive entro il 1° marzo degli anni 2023, 2024 e 2025.»;

5) l’articolo 33 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le notifiche di cui all’articolo 63, paragrafo 4, e all’articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché all’articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento. Tali notifiche sono effettuate utilizzando il modulo figurante nell’allegato IV, parte II, del presente regolamento;»;

b) al paragrafo 2, è aggiunto il seguente secondo comma:

«In deroga al primo comma, lettera c), entro il 1° marzo 2023 gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorizzazioni concesse nel periodo intercorrente tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2022 sulla base della conversione di diritti di impianto validi, in conformità all’articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento.»;

6) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

7) l’allegato III è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

8) l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2022


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


 

ALLEGATO I

L’allegato I, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 è sostituito dal seguente:

B.   ASSEGNAZIONE SECONDO I CRITERI DI PRIORITÀ

La parte del numero totale di ettari disponibili per nuovi impianti che gli Stati membri hanno deciso di assegnare a livello nazionale o regionale secondo i criteri di priorità selezionati, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto ii), è ripartita tra le singole domande ammissibili nel modo seguente:

a) gli Stati membri selezionano i criteri di priorità a livello nazionale o regionale e possono attribuire a tutti i criteri selezionati la stessa importanza o una ponderazione diversa. Gli Stati membri possono applicare tale ponderazione in modo uniforme a livello nazionale o modificare la ponderazione dei criteri in funzione della zona all’interno del territorio dello Stato membro.

Se gli Stati membri attribuiscono la stessa importanza a tutti i criteri selezionati a livello nazionale o regionale, a ciascuno di essi è associato un valore di uno (1).

Se gli Stati membri attribuiscono ai criteri selezionati a livello nazionale o regionale una ponderazione differente, a ciascuno di tali criteri è associato un valore compreso tra zero (0) e uno (1) e la somma di tutti i valori individuali deve sempre essere pari a uno (1).

Ove la ponderazione di tali criteri vari in funzione della regione all’interno del territorio dello Stato membro, a ciascuno di tali criteri e per ognuna delle regioni è associato un valore individuale compreso tra zero (0) e uno (1). In tal caso la somma di tutte le singole ponderazioni dei criteri selezionati per ciascuna delle regioni deve sempre essere pari a uno (1);

b) gli Stati membri valutano ciascuna domanda singola ammissibile sulla base della conformità ai criteri di priorità selezionati. Al fine di valutare il livello di tale conformità a ciascuno dei criteri di priorità, gli Stati membri stabiliscono una scala unica a livello nazionale o regionale, in base alla quale attribuire un certo numero di punti a ogni domanda in relazione a ciascuno di tali criteri;

c) la scala unica prestabilisce il numero di punti da attribuire in relazione al livello di conformità a ciascuno dei criteri, indicando anche il numero di punti da attribuire in relazione a ciascuno degli elementi di ogni criterio specifico;

d) gli Stati membri stabiliscono una graduatoria delle singole domande a livello nazionale o regionale sulla base del totale dei punti attribuiti a ciascuna domanda singola in funzione della conformità o del livello di conformità di cui alla lettera b) e, se del caso, dell’importanza dei criteri di cui alla lettera a). A tal fine essi utilizzano la seguente formula:

Pt = W1 × Pt1 + W2 × Pt2 + … + Wn × Ptn

Pt = totale dei punti assegnati a una singola domanda specifica

W1, W2…, Wn =ponderazione dei criteri 1, 2, …, n

Pt1, Pt2…, Pt = livello di conformità della domanda ai criteri 1, 2, … n

Nelle zone in cui la ponderazione è zero per tutti i criteri di priorità tutte le domande ammissibili ricevono il valore massimo nella scala per quanto riguarda il livello di conformità;

e) gli Stati membri concedono autorizzazioni ai singoli richiedenti secondo l’ordine stabilito nella graduatoria di cui alla lettera d) fino all’esaurimento del numero di ettari da assegnare secondo i criteri di priorità. Il numero totale di ettari chiesti da un richiedente è concesso mediante un’autorizzazione prima che sia rilasciata un’autorizzazione al richiedente successivo nella graduatoria.

Se gli ettari disponibili sono esauriti a un livello della graduatoria in cui più domande hanno lo stesso numero di punti, gli ettari rimanenti sono assegnati a tali domande su base proporzionale;

f) se, al momento della concessione delle autorizzazioni di cui alla lettera A e alle lettere da a) a e) della presente lettera B, è raggiunto il limite per una determinata regione o per una zona ammessa a beneficiare di una DOP o di una IGP, o per una zona senza indicazione geografica, non sono accolte altre domande provenienti da tale regione o zona.


ALLEGATO II

L’allegato III, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 è sostituito dal seguente:

«PARTE II

Numero di campioni che gli Stati membri devono prelevare ogni anno per la banca dati analitica di cui all’articolo 27, paragrafo 3

— 30 campioni in Bulgaria

— 20 campioni in Cechia

— 200 campioni in Germania

— 50 campioni in Grecia

— 200 campioni in Spagna

— 400 campioni in Francia

— 30 campioni in Croazia

— 400 campioni in Italia

— 10 campioni a Cipro

— 4 campioni in Lussemburgo

— 50 campioni in Ungheria

— 4 campioni a Malta

— 50 campioni in Austria

— 50 campioni in Portogallo

— 70 campioni in Romania

— 20 campioni in Slovenia

— 15 campioni in Slovacchia.»



ALLEGATO III

L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 è così modificato:

1) nella parte II, la tabella A è sostituita dalla seguente:

«Tabella A

Autorizzazioni per nuovi impianti — percentuale

Stato membro:

Data della comunicazione:

Anno:

Metodo di calcolo a norma dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013:

Percentuale che deve essere applicata a livello nazionale:

Motivazioni della limitazione della percentuale a livello nazionale (se inferiore all’1 %):

Superficie A: superficie totale (ha) a norma dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 effettivamente vitata (al 31 luglio scorso):

B1: superficie totale (ha) effettivamente vitata al 31 luglio 2015:

B2: superficie (ha) coperta da diritti di impianto disponibili per la conversione in autorizzazioni al 1° gennaio 2016

Superficie B (B1 + B2): superficie a norma dell’articolo 63, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013:

(Superficie A o superficie B moltiplicata per la percentuale applicata a livello nazionale) = superficie totale (ha) per nuovi impianti a livello nazionale, sulla base della percentuale e del riferimento decisi:

Superficie totale (ha) riportata dall’anno precedente conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento:

Superficie (ha) a norma dell’articolo 68, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (solo per gli anni 2023-2025)

Superficie totale (ha) delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli a livello nazionale:

Termine di notifica: 1° marzo.»;

2) nella parte VI, le osservazioni sotto la tabella sono sostituite dalle seguenti:

«Termine di notifica: 1° novembre.

NB: La presente tabella deve essere comunicata per ciascuna campagna viticola (dal 1° agosto dell’anno n–1 al 31 luglio dell’anno della comunicazione) fino al 1° novembre dell’anno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 68, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 o del termine deciso dallo Stato membro in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento.

Tuttavia la comunicazione per il periodo dal 1° agosto 2022 al 31 dicembre 2022 è effettuata entro il 1° marzo 2023.».