Decisione n. 4 del comitato per il commercio UE-COREA del 30 novembre 2022 sulla modifica degli allegati 10-A e 10-B dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra [2022/2551].
(Decisione 30/11/2022, n. 4, pubblicata in G.U.U.E. 22 dicembre 2022, n. L 328)
IL COMITATO PER IL COMMERCIO,
visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, in particolare gli articoli 10.24, paragrafo 1, 10.25, paragrafo 1, 10.25, paragrafo 3, 15.1, paragrafo 4, lettera c), e 15.5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 15.1, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra («accordo»), il comitato per il commercio può esaminare le possibili modifiche dell'accordo o modificarne le disposizioni nei casi in esso espressamente previsti.
(2) L'articolo 15.5, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che, qualora il comitato per il commercio decida di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e le note dell'accordo, tale decisione può essere adottata dalle parti, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge.
(3) L'articolo 10.24, paragrafo 1, dell'accordo consente alle parti di aggiungere indicazioni geografiche soggette a protezione agli allegati 10-A e 10-B secondo la procedura di cui all'articolo 10.25.
(4) A norma dell'articolo 10.25, paragrafo 1, dell'accordo, il gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» («gruppo di lavoro IG») può formulare raccomandazioni e adottare decisioni per consenso.
(5) A norma dell'articolo 10.25, paragrafo 3, dell'accordo, il gruppo di lavoro IG può decidere di modificare gli allegati 10-A e 10-B per aggiungere indicazioni geografiche dell'UE o della Corea o di sopprimere indicazioni geografiche che cessano di essere protette dalla parte di origine o che non soddisfano più le condizioni richieste per essere considerate tali nell'altra parte. Può anche decidere che un riferimento a una legislazione nell'accordo deve essere considerato come riferimento a tale legislazione quale modificata e sostituita e in vigore a una data precisa dopo l'entrata in vigore dell'accordo.
(6) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione n. 1/2019 del gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» UE-Corea, del 17 settembre 2019, recante adozione del suo regolamento interno («regolamento interno»), il gruppo di lavoro IG può decidere per consenso di raccomandare l'aggiunta o l'eliminazione di indicazioni geografiche in vista di una decisione definitiva in sede di comitato per il commercio conformemente agli articoli 10.21, paragrafo 4, 10.24 e 10.25 dell'accordo.
(7) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento interno, che fa riferimento agli articoli 15.3, paragrafo 5, e 15.5, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato per il commercio può assumere il compito assegnato al gruppo di lavoro IG e decidere di modificare gli allegati 10-A e 10-B, e le parti possono adottare la decisione, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge.
(8) In applicazione dell'articolo 10.25, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo, le parti hanno confermato le seguenti questioni relative a riferimenti alla legislazione nell'accordo:
a)
Il 17 aprile 2019 il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, di cui alla sottosezione C «Indicazioni geografiche», è stato abrogato dal regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008. Di conseguenza, un riferimento al regolamento (CE) n. 110/2008 nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento al regolamento (UE) 2019/787.
b) Il 21 novembre 2012 il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, di cui alla sottosezione C «Indicazioni geografiche», è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Di conseguenza, un riferimento al regolamento (CE) n. 510/2006 nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento al regolamento (UE) n. 1151/2012.
c) Il 26 febbraio 2014 il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, di cui alla sottosezione C «Indicazioni geografiche», è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio. Di conseguenza, un riferimento al regolamento (CEE) n. 1601/91 nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento al regolamento (UE) n. 251/2014.
d) Il 29 aprile 2008 il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, di cui alla sottosezione C «Indicazioni geografiche», è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999. Quest'ultimo regolamento è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e le sue disposizioni sono state integrate nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). Di conseguenza, un riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento al regolamento (CE) n. 491/2009.
e) Il 17 dicembre 2013 il regolamento (CE) n. 1234/2007, di cui alla sottosezione C «Indicazioni geografiche», è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. Di conseguenza, un riferimento al regolamento (CE) n. 1234/2007 nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento al regolamento (UE) n. 1308/2013.
f) La legge sul controllo di qualità dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) della Corea di cui alla sottosezione C «Indicazioni geografiche» è stata modificata. Il 21 dicembre 2021 è iniziata l'applicazione della legge sul controllo di qualità dei prodotti agricoli e della pesca (legge n. 18599 del 21 dicembre 2021). Di conseguenza, un riferimento alla legge sul controllo della qualità dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento alla legge sul controllo della qualità dei prodotti agricoli e della pesca (legge n. 18599 del 21 dicembre 2021).
g) La legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) della Corea di cui alla sottosezione C «Indicazioni geografiche» è stata modificata. Il 1o gennaio 2021 disposizioni specifiche relative alle procedure amministrative connesse alla produzione, alla vendita, ecc. di bevande alcoliche di cui alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche sono state inserite nella legge sulle licenze per le bevande alcoliche (traduzione non ufficiale / legge n. 17761 del 29 dicembre 2020) e ne è iniziata l'applicazione. A gennaio 2022 è iniziata l'applicazione sia della legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 18593 del 21 dicembre 2021) sia della legge sulle licenze per le bevande alcoliche (legge n. 18723 del 6 gennaio 2022). Di conseguenza, un riferimento alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 18593 del 21 dicembre 2021) e alla legge sulle licenze per le bevande alcoliche (legge n. 18723 del 6 gennaio 2022).
(9) Le parti hanno convenuto di aggiungere 44 indicazioni geografiche dell'UE e 41 indicazioni geografiche della Corea agli allegati 10-A e 10-B con la procedura seguente.
a) Nella settima riunione del gruppo di lavoro IG, tenutasi a Seul il 6 novembre 2019, le parti hanno discusso le modalità per modificare gli allegati 10-A e 10-B dell'accordo a norma degli articoli 10.24 e 10.25, paragrafo 3, e hanno convenuto di proseguire le discussioni nei mesi successivi al fine di raggiungere un accordo sull'aggiunta di nuove indicazioni geografiche nella riunione successiva del gruppo di lavoro IG.
b) Su richiesta delle parti e a norma degli articoli 10.18, paragrafi 3 e 4, 10.24 e 10.25 dell'accordo, l'UE ha completato la procedura di opposizione e l'esame di 41 indicazioni geografiche della Corea. La Corea ha completato la procedura di opposizione e l'esame di 44 indicazioni geografiche dell'UE.
(10) Le parti hanno convenuto di sopprimere tre indicazioni geografiche dell'UE e quattro indicazioni geografiche della Corea dagli allegati 10-A e 10-B con la procedura seguente.
a) Il 25 ottobre 2016 l'UE ha notificato alla Corea la cessazione della protezione di un'indicazione geografica spagnola e ha chiesto la soppressione della denominazione «Pacharán» dall'allegato 10-B dell'accordo, a norma dell'articolo 10.25, paragrafo 3, lettera b), in quanto non è più protetta nell'UE.
b) In seguito al riesame delle indicazioni geografiche dell'UE protette dall'accordo e alla luce del regolamento (UE) 2019/674 della Commissione, del 29 aprile 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, nel novembre 2020 l'UE ha chiesto la soppressione della denominazione «Polish Cherry» dall'allegato 10-B dell'accordo, conformemente all'articolo 10.25, paragrafo 3, lettera b), in quanto non è più protetta nell'UE.
c) Il 15 marzo 2021 la Corea ha notificato e chiesto di sopprimere le indicazioni geografiche «Muan White Lotus Tea (무안백련차)» e «Cheongyang Powdered Hot Pepper (청양고춧가루)» dall'elenco delle indicazioni geografiche della Corea di cui all'allegato 10-A, parte B, dell'accordo, a norma dell'articolo 10.25, paragrafo 3, lettera b), in quanto non sono più protette in Corea.
d) A seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione a decorrere dal 1o gennaio 2021, le parti hanno confermato, nel corso della riunione tecnica virtuale tenutasi il 16 marzo 2021, che l'indicazione geografica «Scotch Whisky» dovrebbe essere soppressa dalle denominazioni elencate nell'allegato 10-B dell'accordo.
e) Nel corso della nona riunione del gruppo di lavoro IG tenutasi l'8 dicembre 2021, la Corea ha notificato e chiesto di sopprimere le indicazioni geografiche «Seosan Garlic (서산마늘)» e «Yeoju Sweet Potato (여주고구마)» dall'elenco delle indicazioni geografiche della Corea di cui all'allegato 10-A, parte B, dell'accordo, a norma dell'articolo 10.25, paragrafo 3, lettera b), in quanto non sono più protette in Corea.
(11) Le parti hanno convenuto di sostituire quattro indicazioni geografiche dell'UE contenute nell'allegato 10-A dell'accordo, che hanno subito modifiche di denominazione, con le corrispondenti indicazioni geografiche aggiornate, mediante il seguente processo.
a) Il 13 luglio 2017 l'UE ha comunicato alla Corea che quattro indicazioni geografiche protette dall'accordo hanno subito modifiche di denominazione. L'UE ha proposto di aggiornare le denominazioni e le trascrizioni corrispondenti nell'elenco delle indicazioni geografiche dell'UE attualmente protette in Corea.
b) Nella stessa comunicazione, l'UE ha chiesto che l'indicazione geografica «Originali lietuviška degtinė/vodka lituanienne originale», proposta per aggiunta all'allegato 10-B, sia modificata in «Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka» (trascrizione: 오리지널 리투아니아 보드카).
(12) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato della decisione n. 1 del comitato per il commercio UE-Corea, del 23 dicembre 2011, quest'ultimo può adottare decisioni mediante procedura scritta tra una riunione e l'altra del comitato stesso, previo accordo di entrambe le parti. La procedura scritta dovrebbe consistere in uno scambio di note tra i presidenti del comitato per il commercio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I riferimenti alla legislazione dell'UE e della Corea nelle note in calce (51), (53), (54) e (55) del capo 10, sezione B, sottosezione C «Indicazioni geografiche» nella versione dell'accordo pubblicata nell'UE o nelle stesse note numerate (2), (4), (5) e (6) nella versione dell'accordo pubblicata in Corea sono da intendersi come riferimenti a tale legislazione modificata o sostituita conformemente all'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
Gli allegati 10-A e 10-B dell'accordo sono modificati come segue:
1) aggiunta delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato II della presente decisione al corrispondente elenco di indicazioni geografiche del rispettivo Stato membro di cui all'allegato 10-A, parte A, dell'accordo;
2) aggiunta delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato III della presente decisione al corrispondente elenco di indicazioni geografiche della Corea di cui all'allegato 10-A, parte B, dell'accordo;
3) aggiunta delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato IV della presente decisione al corrispondente elenco di indicazioni geografiche del rispettivo Stato membro di cui all'allegato 10-B, parte A, sezioni 1 e 2, dell'accordo;
4) aggiunta delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato V della presente decisione al corrispondente elenco di indicazioni geografiche della Corea di cui all'allegato 10-B, parte B, dell'accordo;
5) soppressione delle indicazioni geografiche «Pacharán» (Spagna), «Polska Wiśniówka/Polish Cherry» (Polonia) e «Scotch Whisky» (Regno Unito) dall'elenco delle indicazioni geografiche di cui all'allegato 10-B, parte A, sezione 2, dell'accordo;
6) soppressione delle indicazioni geografiche «Seosan Garlic (서산마늘) », «Muan White Lotus Tea (무안백련차) », «Cheongyang Powed Hot Pepper (청양고춧가루) » e «Yeoju Sweet Potato (여주고구마) » dall'elenco delle indicazioni geografiche della Corea di cui all'allegato 10-A, parte B, dell'accordo;
7) sostituzione delle indicazioni geografiche che hanno subito modifiche della denominazione nell'elenco delle indicazioni geografiche dei rispettivi Stati membri di cui all'allegato 10-A, parte A, dell'accordo con le corrispondenti denominazioni delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato VI della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte per via diplomatica con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge necessari per l'entrata in vigore della presente decisione.
ALLEGATO I
I riferimenti alla legislazione dell'UE e della Corea nelle note in calce (51), (53), (54) e (55) del capo 10, sezione B, sottosezione C «Indicazioni geografiche» nella versione dell'accordo pubblicata nell'UE o nelle stesse note numerate (2), (4), (5) e (6) nella versione dell'accordo pubblicata in Corea sono considerati come riferimenti a tale legislazione modificata o sostituita come di seguito descritto.
1) Per i riferimenti alla legislazione dell'UE:
a) i riferimenti al «regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio» sono sostituiti da riferimenti al «regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008»;
b) i riferimenti al «regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari» sono sostituiti da riferimenti al «regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari»;
c) i riferimenti al «regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli» sono sostituiti da riferimenti al «regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio»;
d) i riferimenti al «regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo», abrogato dal «regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, sono sostituiti da riferimenti al «regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)»;
e) i riferimenti al «regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)» sono sostituiti da riferimenti al «regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio».
2) Per i riferimenti alla legislazione della Corea:
a) i riferimenti alla legge sul controllo della qualità dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) sono sostituiti da riferimenti alla legge sul controllo della qualità dei prodotti agricoli e della pesca (legge n. 18599 del 21 dicembre 2021); e
b) i riferimenti alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) sono sostituiti da riferimenti alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 18593 del 21 dicembre 2021) e alla legge sulle licenze per le bevande alcoliche (legge n. 18723 del 6 gennaio 2022).
ALLEGATO II
|
Codice paese |
Denominazione da proteggere |
Prodotto |
Trascrizione in alfabeto coreano |
|
AT |
Steirisches Kürbiskernöl |
Olio di semi di zucca |
슈타이리쉐스 퀴르비스케른욀 |
|
CY |
Λουκούμι Γεροσκήπου / Loukoumi Geroskipou |
Dolciumi |
루꾸미 게로스끼뿌 |
|
DE |
Hopfen aus der Hallertau |
Luppolo |
할러타우 홉펜 |
|
DE |
Lübecker Marzipan |
Dolciumi |
뤼베커 마르지판 |
|
DE |
Nürnberger Lebkuchen |
Dolciumi |
뉘른베르거 렙쿠헨 |
|
DE |
Schwarzwälder Schinken |
Prosciutto |
슈바르츠벨더 쉰켄 |
|
DK |
Danablu |
Formaggio |
다나블루 |
|
ES |
Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta |
Olio di oliva |
아쎄이떼 데 떼라 알따; 올리 데 떼라 알따 |
|
ES |
Aceite Monterrubio |
Olio di oliva |
아쎄이떼 몬떼루비오 |
|
ES |
Estepa |
Olio di oliva |
에스떼빠 |
|
ES |
Les Garrigues |
Olio di oliva |
레스 가리게스 |
|
ES |
Sierra de Cazorla |
Olio di oliva |
씨에라 데 까쏘를라 |
|
ES |
Siurana |
Olio di oliva |
씨우라나 |
|
EL |
Καλαμάτα / Kalamata (1) |
Olio di oliva |
칼라마타 |
|
EL |
Σητεία Λασιθίου Κρήτης / Sitia Lasithiou Kritis |
Olio di oliva |
시티아 라시티우 크리티스 |
|
EL |
Λακωνία / Lakonia |
Olio di oliva |
라코니아 |
|
EL |
Γραβιέρα Κρήτης / Graviera Kritis |
Formaggio |
그라비에라 크리티스 |
|
EL |
Κασέρι / Kasseri |
Formaggio |
카세리 |
|
IT |
Aceto Balsamico di Modena |
Aceto |
아체토 발사미코 디 모데나 |
|
IT |
Bresaola della Valtellina |
Prosciutto |
브레사올라 델라 발텔리나 |
|
IT |
Kiwi Latina |
Kiwi |
키위 라티나 |
|
IT |
Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel |
Mela |
멜라 알토 아디제; 수드티롤레르 아펠 |
|
IT |
Toscano |
Olio di oliva |
토스카노 |
|
IT |
Pecorino Toscano |
Formaggio |
페코리노 토스카노 |
|
IT |
Salamini italiani alla cacciatora |
Salame |
살라미니 이탈리아니 알라 카차토라 |
|
NL |
Edam Holland |
Formaggio |
에담 홀란드 |
|
NL |
Gouda Holland |
Formaggio |
고다 홀란드 |
____________________
(1) La protezione dell'IG «Kalamata» non impedisce l'uso del nome di una varietà vegetale per quanto riguarda le olive nel territorio della Corea. Tale formulazione non altera né riduce la protezione già accordata dall'accordo all'indicazione geografica protetta «Elia Kalamatas».
ALLEGATO III
|
Denominazione da proteggere |
Prodotto |
Trascrizione in alfabeto latino |
|
천안배 [Cheonan Bae (Pear)] |
Pera |
Cheonan Bae |
|
나주배 [Naju Bae (Pear)] |
Pera |
Naju Bae |
|
안성배 [Anseong Bae (Pear)] |
Pera |
Anseong Bae |
|
고려흑삼제품 (Korean Black Ginseng Product) |
Prodotti da ginseng nero |
Goryeo Heuksamjepum |
|
예산사과 (Yesan Apple) |
Mela |
Yesan Sagwa |
|
안성쌀 [Anseong Ssal (Rice)] |
Riso |
Anseong Ssal |
|
영월고춧가루 (Yeongwol Red Pepper Powder) |
Peperoncino in polvere/Paprica |
Yeongwol Gochutgaru |
|
고려흑삼 (Korean Black Ginseng) |
Ginseng nero |
Goryeo Heuksam |
|
보성웅치올벼쌀 (Boseong Ungchi Olbyeossal) |
Riso |
Boseong Ungchi Olbyeossal |
|
김포쌀 [Gimpo Ssal (Rice)] |
Riso |
Gimpo Ssal |
|
진도검정쌀 (Jindo Black Rice) |
Riso |
Jindo Geomjeong Ssal |
|
군산쌀 [Gunsan Ssal (Rice)] |
Riso |
Gunsan Ssal |
|
영월고추 (Yeongwol Red Pepper) |
Peperoncino/Paprica |
Yeongwol Gochu |
|
영천포도 (Yeongcheon Grapes) |
Uva |
Yeongcheon Podo |
|
무주사과 (Muju Apple) |
Mela |
Muju Sagwa |
|
삼척마늘 (Samcheok Garlic) |
Aglio |
Samcheok Maneul |
|
김천자두 [Gimcheon Jadu (Plum)] |
Prugna |
Gimcheon Jadu |
|
영동포도 (Yeongdong Grapes) |
Uva |
Yeongdong Podo |
|
문경오미자 (Mungyeong Omija) |
Omija |
Mungyeong Omija |
|
청도반시 (Cheongdo Seedless Flat Persimmon) |
Caco |
Cheongdo Bansi |
|
평창산양삼 (PyeongChang Wild-cultivated Ginseng) |
Ginseng selvatico simulato |
PyeongChang Sanyangsam |
|
보은대추 (Boeun Jujube) |
Giuggiola |
Boeun Daechu |
|
충주밤 [Chungju Bam (Chestnut)] |
Castagna |
Chungju Bam |
|
가평잣 (Gapyeong Korean Pine nuts) |
Pinoli |
Gapyeong Jat |
|
정선곤드레 (Jeongseon Gondre) |
Gondre (cardo coreano) |
Jeongseon Gondre |
|
영동곶감 (Yeongdong Persimmon Dried) |
Caco |
Yeongdong Gotgam |
|
부여표고 [Buyeo Pyogo (Oak mushroom)] |
Fungo di quercia |
Buyeo Pyogo |
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완도미역 (Wando Sea mustard) |
Alga Undaria |
Wando Miyeok |
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완도다시마 (Wando Sea tangle) |
Alga Laminaria |
Wando Dasima |
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기장미역 (Gijang sea mustard) |
Alga Undaria |
Gijang Miyeok |
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기장다시마 (Gijang sea tangle) |
Alga Laminaria |
Gijang Dasima |
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완도김 (Wando Laver) |
Alga Nori |
Wando Gim |
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장흥김 (Jangheung Laver) |
Alga Nori |
Jangheung Gim |
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여수굴 (Yeosu Gul (Yeosu Oyster)) |
Ostriche |
Yeosu Gul |
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고흥미역 (Goheung Dried Sea mustard) |
Alga Undaria |
Goheung Miyeok |
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고흥다시마 (Goheung Dried Sea tangle) |
Alga Laminaria |
Goheung Dasima |
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신안김 [Sinan Gim (Laver)] |
Alga Nori |
Sinan Gim |
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해남김 [Haenam Gim (Laver)] |
Alga Nori |
Haenam Gim |
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고흥김 (Goheung Laver) |
Alga Nori |
Goheung Gim |
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고흥굴 [Goheung Gul (Oyster)] |
Ostriche |
Goheung Gul |
ALLEGATO IV
SEZIONE 1
VINI ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA
|
Codice paese |
Denominazione |
Trascrizione in alfabeto coreano |
|
CY |
Κουμανδαρία (trascrizione in alfabeto latino: Commandaria) |
꼬만다리아 |
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DE |
Franken |
프랑켄 |
|
ES |
Utiel-Requena |
우띠엘 레께나 |
|
FR |
Pays d'Oc |
패이 독 / 뻬이 독 |
|
FR |
Romanée-Conti |
로마네 콘티 / 로마네 꽁띠 |
|
FR |
Pauillac |
포이약 / 뽀이약 |
|
FR |
Saint-Estèphe |
세인트 에스테브 / 쎙 에스테프 |
|
IT |
Prosecco |
프로세코 |
|
RO |
Cotnari |
코트나리 |
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SI |
Vipavska dolina |
비파브스카 돌리나 |
|
SK |
Vinohradnícka oblasť Tokaj |
비노흐라드니스카 오블라스트 토카이 |
SEZIONE 2
BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARIE DELL'UNIONE EUROPEA
|
Codice paese |
Denominazione |
Trascrizione in alfabeto coreano |
|
CY |
Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania |
지바니아 |
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ES |
Brandy del Penedés |
브란디 델 뻬네데스 |
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EL |
Τσίπουρο/Tsipouro |
치푸로 |
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IE |
Irish Cream |
아이리쉬 크림 |
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LT |
Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka |
오리지널 리투아니아 보드카 |
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BE+NL+FR+DE |
Genièvre/Jenever/Genever |
예네이버/제니버 |
ALLEGATO V
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Denominazione da proteggere |
Trascrizione in alfabeto latino |
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무주머루와인 (Muju Wild Grape Wine) |
Muju Meoru Wine |
ALLEGATO VI
FRANCIA
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Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence (1) |
Olio essenziale di lavanda |
윌 에썽씨엘 드 라벙드 드 오뜨 프로방스 / 에썽스 드 라벙드 드 오뜨 프로방스 (오뜨 프로방스 라벙드 에센스 오일) |
ITALIA
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Prosciutto di San Daniele (2) |
Prosciutto |
프로슈토 디 산 다니엘레(생햄) |
SPAGNA
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Jamón de Teruel / Paleta de Teruel (3) |
Prosciutto |
하몬 데 떼루엘 / 빨레따 데 떼루엘 |
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Jabugo (4) |
Prosciutto |
하부고 |
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(1) «Huile essentielle de lavande de Haute-Provence» è diventato «Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence».
(2) «Prosciutto di S. Daniele» è diventato «Prosciutto di San Daniele».
(3) «Jamon de Teruel» è diventato «Jamón de Teruel/Paleta de Teruel».
(4) «Jamón de Huelva» è diventato «Jabugo».