Organo: Comitato per il commercio UE
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decisione UE
Data provvedimento: 30-11-2022
Numero provvedimento: 4
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 22-12-2022
Numero gazzetta: 328

Decisione n. 4 del comitato per il commercio UE-COREA del 30 novembre 2022 sulla modifica degli allegati 10-A e 10-B dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra [2022/2551].

(Decisione 30/11/2022, n. 4, pubblicata in G.U.U.E. 22 dicembre 2022, n. L 328) 


IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, in particolare gli articoli 10.24, paragrafo 1, 10.25, paragrafo 1, 10.25, paragrafo 3, 15.1, paragrafo 4, lettera c), e 15.5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 15.1, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra («accordo»), il comitato per il commercio può esaminare le possibili modifiche dell'accordo o modificarne le disposizioni nei casi in esso espressamente previsti.

(2) L'articolo 15.5, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che, qualora il comitato per il commercio decida di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e le note dell'accordo, tale decisione può essere adottata dalle parti, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge.

(3) L'articolo 10.24, paragrafo 1, dell'accordo consente alle parti di aggiungere indicazioni geografiche soggette a protezione agli allegati 10-A e 10-B secondo la procedura di cui all'articolo 10.25.

(4) A norma dell'articolo 10.25, paragrafo 1, dell'accordo, il gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» («gruppo di lavoro IG») può formulare raccomandazioni e adottare decisioni per consenso.

(5) A norma dell'articolo 10.25, paragrafo 3, dell'accordo, il gruppo di lavoro IG può decidere di modificare gli allegati 10-A e 10-B per aggiungere indicazioni geografiche dell'UE o della Corea o di sopprimere indicazioni geografiche che cessano di essere protette dalla parte di origine o che non soddisfano più le condizioni richieste per essere considerate tali nell'altra parte. Può anche decidere che un riferimento a una legislazione nell'accordo deve essere considerato come riferimento a tale legislazione quale modificata e sostituita e in vigore a una data precisa dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

(6) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione n. 1/2019 del gruppo di lavoro «Indicazioni geografiche» UE-Corea, del 17 settembre 2019, recante adozione del suo regolamento interno («regolamento interno»), il gruppo di lavoro IG può decidere per consenso di raccomandare l'aggiunta o l'eliminazione di indicazioni geografiche in vista di una decisione definitiva in sede di comitato per il commercio conformemente agli articoli 10.21, paragrafo 4, 10.24 e 10.25 dell'accordo.

(7) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento interno, che fa riferimento agli articoli 15.3, paragrafo 5, e 15.5, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato per il commercio può assumere il compito assegnato al gruppo di lavoro IG e decidere di modificare gli allegati 10-A e 10-B, e le parti possono adottare la decisione, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge.

(8) In applicazione dell'articolo 10.25, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo, le parti hanno confermato le seguenti questioni relative a riferimenti alla legislazione nell'accordo:

a)

Il 17 aprile 2019 il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, di cui alla sottosezione C «Indicazioni geografiche», è stato abrogato dal regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008. Di conseguenza, un riferimento al regolamento (CE) n. 110/2008 nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento al regolamento (UE) 2019/787.

b) Il 21 novembre 2012 il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, di cui alla sottosezione C «Indicazioni geografiche», è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Di conseguenza, un riferimento al regolamento (CE) n. 510/2006 nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento al regolamento (UE) n. 1151/2012.

c) Il 26 febbraio 2014 il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, di cui alla sottosezione C «Indicazioni geografiche», è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio. Di conseguenza, un riferimento al regolamento (CEE) n. 1601/91 nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento al regolamento (UE) n. 251/2014.

d) Il 29 aprile 2008 il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, di cui alla sottosezione C «Indicazioni geografiche», è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999. Quest'ultimo regolamento è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e le sue disposizioni sono state integrate nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM). Di conseguenza, un riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999 nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento al regolamento (CE) n. 491/2009.

e) Il 17 dicembre 2013 il regolamento (CE) n. 1234/2007, di cui alla sottosezione C «Indicazioni geografiche», è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. Di conseguenza, un riferimento al regolamento (CE) n. 1234/2007 nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento al regolamento (UE) n. 1308/2013.

f) La legge sul controllo di qualità dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) della Corea di cui alla sottosezione C «Indicazioni geografiche» è stata modificata. Il 21 dicembre 2021 è iniziata l'applicazione della legge sul controllo di qualità dei prodotti agricoli e della pesca (legge n. 18599 del 21 dicembre 2021). Di conseguenza, un riferimento alla legge sul controllo della qualità dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento alla legge sul controllo della qualità dei prodotti agricoli e della pesca (legge n. 18599 del 21 dicembre 2021).

g) La legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) della Corea di cui alla sottosezione C «Indicazioni geografiche» è stata modificata. Il 1o gennaio 2021 disposizioni specifiche relative alle procedure amministrative connesse alla produzione, alla vendita, ecc. di bevande alcoliche di cui alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche sono state inserite nella legge sulle licenze per le bevande alcoliche (traduzione non ufficiale / legge n. 17761 del 29 dicembre 2020) e ne è iniziata l'applicazione. A gennaio 2022 è iniziata l'applicazione sia della legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 18593 del 21 dicembre 2021) sia della legge sulle licenze per le bevande alcoliche (legge n. 18723 del 6 gennaio 2022). Di conseguenza, un riferimento alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) nell'accordo dovrebbe essere considerato un riferimento alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 18593 del 21 dicembre 2021) e alla legge sulle licenze per le bevande alcoliche (legge n. 18723 del 6 gennaio 2022).

(9) Le parti hanno convenuto di aggiungere 44 indicazioni geografiche dell'UE e 41 indicazioni geografiche della Corea agli allegati 10-A e 10-B con la procedura seguente.

a) Nella settima riunione del gruppo di lavoro IG, tenutasi a Seul il 6 novembre 2019, le parti hanno discusso le modalità per modificare gli allegati 10-A e 10-B dell'accordo a norma degli articoli 10.24 e 10.25, paragrafo 3, e hanno convenuto di proseguire le discussioni nei mesi successivi al fine di raggiungere un accordo sull'aggiunta di nuove indicazioni geografiche nella riunione successiva del gruppo di lavoro IG.

b) Su richiesta delle parti e a norma degli articoli 10.18, paragrafi 3 e 4, 10.24 e 10.25 dell'accordo, l'UE ha completato la procedura di opposizione e l'esame di 41 indicazioni geografiche della Corea. La Corea ha completato la procedura di opposizione e l'esame di 44 indicazioni geografiche dell'UE.

(10) Le parti hanno convenuto di sopprimere tre indicazioni geografiche dell'UE e quattro indicazioni geografiche della Corea dagli allegati 10-A e 10-B con la procedura seguente.

a) Il 25 ottobre 2016 l'UE ha notificato alla Corea la cessazione della protezione di un'indicazione geografica spagnola e ha chiesto la soppressione della denominazione «Pacharán» dall'allegato 10-B dell'accordo, a norma dell'articolo 10.25, paragrafo 3, lettera b), in quanto non è più protetta nell'UE.

b) In seguito al riesame delle indicazioni geografiche dell'UE protette dall'accordo e alla luce del regolamento (UE) 2019/674 della Commissione, del 29 aprile 2019, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, nel novembre 2020 l'UE ha chiesto la soppressione della denominazione «Polish Cherry» dall'allegato 10-B dell'accordo, conformemente all'articolo 10.25, paragrafo 3, lettera b), in quanto non è più protetta nell'UE.

c) Il 15 marzo 2021 la Corea ha notificato e chiesto di sopprimere le indicazioni geografiche «Muan White Lotus Tea (무안백련차)» e «Cheongyang Powdered Hot Pepper (청양고춧가루)» dall'elenco delle indicazioni geografiche della Corea di cui all'allegato 10-A, parte B, dell'accordo, a norma dell'articolo 10.25, paragrafo 3, lettera b), in quanto non sono più protette in Corea.

d) A seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione a decorrere dal 1o gennaio 2021, le parti hanno confermato, nel corso della riunione tecnica virtuale tenutasi il 16 marzo 2021, che l'indicazione geografica «Scotch Whisky» dovrebbe essere soppressa dalle denominazioni elencate nell'allegato 10-B dell'accordo.

e) Nel corso della nona riunione del gruppo di lavoro IG tenutasi l'8 dicembre 2021, la Corea ha notificato e chiesto di sopprimere le indicazioni geografiche «Seosan Garlic (서산마늘)» e «Yeoju Sweet Potato (여주고구마)» dall'elenco delle indicazioni geografiche della Corea di cui all'allegato 10-A, parte B, dell'accordo, a norma dell'articolo 10.25, paragrafo 3, lettera b), in quanto non sono più protette in Corea.

(11) Le parti hanno convenuto di sostituire quattro indicazioni geografiche dell'UE contenute nell'allegato 10-A dell'accordo, che hanno subito modifiche di denominazione, con le corrispondenti indicazioni geografiche aggiornate, mediante il seguente processo.

a) Il 13 luglio 2017 l'UE ha comunicato alla Corea che quattro indicazioni geografiche protette dall'accordo hanno subito modifiche di denominazione. L'UE ha proposto di aggiornare le denominazioni e le trascrizioni corrispondenti nell'elenco delle indicazioni geografiche dell'UE attualmente protette in Corea.

b) Nella stessa comunicazione, l'UE ha chiesto che l'indicazione geografica «Originali lietuviška degtinė/vodka lituanienne originale», proposta per aggiunta all'allegato 10-B, sia modificata in «Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka» (trascrizione: 오리지널 리투아니아 보드카).

(12) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato della decisione n. 1 del comitato per il commercio UE-Corea, del 23 dicembre 2011, quest'ultimo può adottare decisioni mediante procedura scritta tra una riunione e l'altra del comitato stesso, previo accordo di entrambe le parti. La procedura scritta dovrebbe consistere in uno scambio di note tra i presidenti del comitato per il commercio,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Articolo 1

I riferimenti alla legislazione dell'UE e della Corea nelle note in calce (51), (53), (54) e (55) del capo 10, sezione B, sottosezione C «Indicazioni geografiche» nella versione dell'accordo pubblicata nell'UE o nelle stesse note numerate (2), (4), (5) e (6) nella versione dell'accordo pubblicata in Corea sono da intendersi come riferimenti a tale legislazione modificata o sostituita conformemente all'allegato I della presente decisione.

 

Articolo 2

Gli allegati 10-A e 10-B dell'accordo sono modificati come segue:

1) aggiunta delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato II della presente decisione al corrispondente elenco di indicazioni geografiche del rispettivo Stato membro di cui all'allegato 10-A, parte A, dell'accordo;

2) aggiunta delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato III della presente decisione al corrispondente elenco di indicazioni geografiche della Corea di cui all'allegato 10-A, parte B, dell'accordo;

3) aggiunta delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato IV della presente decisione al corrispondente elenco di indicazioni geografiche del rispettivo Stato membro di cui all'allegato 10-B, parte A, sezioni 1 e 2, dell'accordo;

4) aggiunta delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato V della presente decisione al corrispondente elenco di indicazioni geografiche della Corea di cui all'allegato 10-B, parte B, dell'accordo;

5) soppressione delle indicazioni geografiche «Pacharán» (Spagna), «Polska Wiśniówka/Polish Cherry» (Polonia) e «Scotch Whisky» (Regno Unito) dall'elenco delle indicazioni geografiche di cui all'allegato 10-B, parte A, sezione 2, dell'accordo;

6) soppressione delle indicazioni geografiche «Seosan Garlic (서산마늘) », «Muan White Lotus Tea (무안백련차) », «Cheongyang Powed Hot Pepper (청양고춧가루) » e «Yeoju Sweet Potato (여주고구마) » dall'elenco delle indicazioni geografiche della Corea di cui all'allegato 10-A, parte B, dell'accordo;

7) sostituzione delle indicazioni geografiche che hanno subito modifiche della denominazione nell'elenco delle indicazioni geografiche dei rispettivi Stati membri di cui all'allegato 10-A, parte A, dell'accordo con le corrispondenti denominazioni delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato VI della presente decisione.

 

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte per via diplomatica con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge necessari per l'entrata in vigore della presente decisione.

ALLEGATO I

I riferimenti alla legislazione dell'UE e della Corea nelle note in calce (51), (53), (54) e (55) del capo 10, sezione B, sottosezione C «Indicazioni geografiche» nella versione dell'accordo pubblicata nell'UE o nelle stesse note numerate (2), (4), (5) e (6) nella versione dell'accordo pubblicata in Corea sono considerati come riferimenti a tale legislazione modificata o sostituita come di seguito descritto.

1) Per i riferimenti alla legislazione dell'UE:

a) i riferimenti al «regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio» sono sostituiti da riferimenti al «regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008»;

b) i riferimenti al «regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari» sono sostituiti da riferimenti al «regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari»;

c) i riferimenti al «regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli» sono sostituiti da riferimenti al «regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio»;

d) i riferimenti al «regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo», abrogato dal «regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, sono sostituiti da riferimenti al «regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)»;

e) i riferimenti al «regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)» sono sostituiti da riferimenti al «regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio».

2) Per i riferimenti alla legislazione della Corea:

a) i riferimenti alla legge sul controllo della qualità dei prodotti agricoli (legge n. 9759 del 9 giugno 2009) sono sostituiti da riferimenti alla legge sul controllo della qualità dei prodotti agricoli e della pesca (legge n. 18599 del 21 dicembre 2021); e

b) i riferimenti alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 8852 del 29 febbraio 2008) sono sostituiti da riferimenti alla legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 18593 del 21 dicembre 2021) e alla legge sulle licenze per le bevande alcoliche (legge n. 18723 del 6 gennaio 2022).

 

ALLEGATO II

Codice paese

Denominazione da proteggere

Prodotto

Trascrizione in alfabeto coreano

AT

Steirisches Kürbiskernöl

Olio di semi di zucca

슈타이리쉐스 퀴르비스케른욀

CY

Λουκούμι Γεροσκήπου / Loukoumi Geroskipou

Dolciumi

루꾸미 게로스끼뿌

DE

Hopfen aus der Hallertau

Luppolo

할러타우 홉펜

DE

Lübecker Marzipan

Dolciumi

뤼베커 마르지판

DE

Nürnberger Lebkuchen

Dolciumi

뉘른베르거 렙쿠헨

DE

Schwarzwälder Schinken

Prosciutto

슈바르츠벨더 쉰켄

DK

Danablu

Formaggio

다나블루

ES

Aceite de Terra Alta / Oli de Terra Alta

Olio di oliva

아쎄이떼 데 떼라 알따; 올리 데 떼라 알따

ES

Aceite Monterrubio

Olio di oliva

아쎄이떼 몬떼루비오

ES

Estepa

Olio di oliva

에스떼빠

ES

Les Garrigues

Olio di oliva

레스 가리게스

ES

Sierra de Cazorla

Olio di oliva

씨에라 데 까쏘를라

ES

Siurana

Olio di oliva

씨우라나

EL

Καλαμάτα / Kalamata (1)

Olio di oliva

칼라마타

EL

Σητεία Λασιθίου Κρήτης / Sitia Lasithiou Kritis

Olio di oliva

시티아 라시티우 크리티스

EL

Λακωνία / Lakonia

Olio di oliva

라코니아

EL

Γραβιέρα Κρήτης / Graviera Kritis

Formaggio

그라비에라 크리티스

EL

Κασέρι / Kasseri

Formaggio

카세리

IT

Aceto Balsamico di Modena

Aceto

아체토 발사미코 디 모데나

IT

Bresaola della Valtellina

Prosciutto

브레사올라 델라 발텔리나

IT

Kiwi Latina

Kiwi

키위 라티나

IT

Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel

Mela

멜라 알토 아디제; 수드티롤레르 아펠

IT

Toscano

Olio di oliva

토스카노

IT

Pecorino Toscano

Formaggio

페코리노 토스카노

IT

Salamini italiani alla cacciatora

Salame

살라미니 이탈리아니 알라 카차토라

NL

Edam Holland

Formaggio

에담 홀란드

NL

Gouda Holland

Formaggio

고다 홀란드

____________________

(1)  La protezione dell'IG «Kalamata» non impedisce l'uso del nome di una varietà vegetale per quanto riguarda le olive nel territorio della Corea. Tale formulazione non altera né riduce la protezione già accordata dall'accordo all'indicazione geografica protetta «Elia Kalamatas».


ALLEGATO III

Denominazione da proteggere

Prodotto

Trascrizione in alfabeto latino

천안배 [Cheonan Bae (Pear)]

Pera

Cheonan Bae

나주배 [Naju Bae (Pear)]

Pera

Naju Bae

안성배 [Anseong Bae (Pear)]

Pera

Anseong Bae

고려흑삼제품 (Korean Black Ginseng Product)

Prodotti da ginseng nero

Goryeo Heuksamjepum

예산사과 (Yesan Apple)

Mela

Yesan Sagwa

안성쌀 [Anseong Ssal (Rice)]

Riso

Anseong Ssal

영월고춧가루 (Yeongwol Red Pepper Powder)

Peperoncino in polvere/Paprica

Yeongwol Gochutgaru

고려흑삼 (Korean Black Ginseng)

Ginseng nero

Goryeo Heuksam

보성웅치올벼쌀 (Boseong Ungchi Olbyeossal)

Riso

Boseong Ungchi Olbyeossal

김포쌀 [Gimpo Ssal (Rice)]

Riso

Gimpo Ssal

진도검정쌀 (Jindo Black Rice)

Riso

Jindo Geomjeong Ssal

군산쌀 [Gunsan Ssal (Rice)]

Riso

Gunsan Ssal

영월고추 (Yeongwol Red Pepper)

Peperoncino/Paprica

Yeongwol Gochu

영천포도 (Yeongcheon Grapes)

Uva

Yeongcheon Podo

무주사과 (Muju Apple)

Mela

Muju Sagwa

삼척마늘 (Samcheok Garlic)

Aglio

Samcheok Maneul

김천자두 [Gimcheon Jadu (Plum)]

Prugna

Gimcheon Jadu

영동포도 (Yeongdong Grapes)

Uva

Yeongdong Podo

문경오미자 (Mungyeong Omija)

Omija

Mungyeong Omija

청도반시 (Cheongdo Seedless Flat Persimmon)

Caco

Cheongdo Bansi

평창산양삼 (PyeongChang Wild-cultivated Ginseng)

Ginseng selvatico simulato

PyeongChang Sanyangsam

보은대추 (Boeun Jujube)

Giuggiola

Boeun Daechu

충주밤 [Chungju Bam (Chestnut)]

Castagna

Chungju Bam

가평잣 (Gapyeong Korean Pine nuts)

Pinoli

Gapyeong Jat

정선곤드레 (Jeongseon Gondre)

Gondre (cardo coreano)

Jeongseon Gondre

영동곶감 (Yeongdong Persimmon Dried)

Caco

Yeongdong Gotgam

부여표고 [Buyeo Pyogo (Oak mushroom)]

Fungo di quercia

Buyeo Pyogo

완도미역 (Wando Sea mustard)

Alga Undaria

Wando Miyeok

완도다시마 (Wando Sea tangle)

Alga Laminaria

Wando Dasima

기장미역 (Gijang sea mustard)

Alga Undaria

Gijang Miyeok

기장다시마 (Gijang sea tangle)

Alga Laminaria

Gijang Dasima

완도김 (Wando Laver)

Alga Nori

Wando Gim

장흥김 (Jangheung Laver)

Alga Nori

Jangheung Gim

여수굴 (Yeosu Gul (Yeosu Oyster))

Ostriche

Yeosu Gul

고흥미역 (Goheung Dried Sea mustard)

Alga Undaria

Goheung Miyeok

고흥다시마 (Goheung Dried Sea tangle)

Alga Laminaria

Goheung Dasima

신안김 [Sinan Gim (Laver)]

Alga Nori

Sinan Gim

해남김 [Haenam Gim (Laver)]

Alga Nori

Haenam Gim

고흥김 (Goheung Laver)

Alga Nori

Goheung Gim

고흥굴 [Goheung Gul (Oyster)]

Ostriche

Goheung Gul


ALLEGATO IV
 

SEZIONE 1

VINI ORIGINARI DELL'UNIONE EUROPEA

Codice paese

Denominazione

Trascrizione in alfabeto coreano

CY

Κουμανδαρία (trascrizione in alfabeto latino: Commandaria)

꼬만다리아

DE

Franken

프랑켄

ES

Utiel-Requena

우띠엘 레께나

FR

Pays d'Oc

패이 독 / 뻬이 독

FR

Romanée-Conti

로마네 콘티 / 로마네 꽁띠

FR

Pauillac

포이약 / 뽀이약

FR

Saint-Estèphe

세인트 에스테브 / 쎙 에스테프

IT

Prosecco

프로세코

RO

Cotnari

코트나리

SI

Vipavska dolina

비파브스카 돌리나

SK

Vinohradnícka oblasť Tokaj

비노흐라드니스카 오블라스트 토카이


SEZIONE 2

BEVANDE SPIRITOSE ORIGINARIE DELL'UNIONE EUROPEA

Codice paese

Denominazione

Trascrizione in alfabeto coreano

CY

Ζιβανία/Τζιβανία/Ζιβάνα/Zivania

지바니아

ES

Brandy del Penedés

브란디 델 뻬네데스

EL

Τσίπουρο/Tsipouro

치푸로

IE

Irish Cream

아이리쉬 크림

LT

Originali lietuviška degtinė/Original Lithuanian vodka

오리지널 리투아니아 보드카

BE+NL+FR+DE

Genièvre/Jenever/Genever

예네이버/제니버


ALLEGATO V

Denominazione da proteggere

Trascrizione in alfabeto latino

무주머루와인 (Muju Wild Grape Wine)

Muju Meoru Wine


ALLEGATO VI
 

FRANCIA

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence (1)

Olio essenziale di lavanda

윌 에썽씨엘 드 라벙드 드 오뜨 프로방스 / 에썽스 드 라벙드 드 오뜨 프로방스 (오뜨 프로방스 라벙드 에센스 오일)


ITALIA

Prosciutto di San Daniele (2)

Prosciutto

프로슈토 디 산 다니엘레(생햄)


SPAGNA

Jamón de Teruel / Paleta de Teruel (3)

Prosciutto

하몬 데 떼루엘 / 빨레따 데 떼루엘

Jabugo (4)

Prosciutto

하부고

____________________

(1)  «Huile essentielle de lavande de Haute-Provence» è diventato «Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence».

(2)  «Prosciutto di S. Daniele» è diventato «Prosciutto di San Daniele».

(3)  «Jamon de Teruel» è diventato «Jamón de Teruel/Paleta de Teruel».

(4)  «Jamón de Huelva» è diventato «Jabugo».