Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2532 della Commissione del 1° dicembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il regolamento (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli.
(Regolamento (UE) 01/12/2022, n. 2022/2532, pubblicato in G.U.U.E. 22 dicembre 2022, n. L 328)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare gli articoli 31, 38 e 54, l’articolo 57, primo comma, lettere a) e c), l’articolo 60, l’articolo 174, paragrafo 1, lettera d), e l’articolo 223, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare l’articolo 58, paragrafo 4, lettere a) e b), l’articolo 62, paragrafo 2, lettere da a) a d) e lettera h), l’articolo 63, paragrafo 5, l’articolo 64, paragrafo 7, l’articolo 66, paragrafo 4, e l’articolo 106, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) onde migliorarne l’attuazione rispetto agli obiettivi dell’Unione stabiliti nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Tale regolamento specifica ulteriormente gli obiettivi dell’Unione che devono essere conseguiti dalla PAC e definisce i tipi di interventi e i requisiti comuni dell’Unione applicabili agli Stati membri, garantendo a questi ultimi nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei loro piani strategici della PAC per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2027.
(2) Il regolamento (UE) 2021/2115 stabilisce tutti i tipi di intervento in alcuni settori agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. Di conseguenza il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio sopprime le disposizioni relative agli aiuti nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, nel settore degli ortofrutticoli, nel settore vitivinicolo, nel settore dell’apicoltura e nel settore del luppolo di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 a decorrere dal 1° gennaio 2023.
(3) In tale contesto, la Commissione ha adottato requisiti aggiuntivi a norma del regolamento (UE) 2021/2115 relativi alla progettazione degli interventi da specificare nei piani strategici della PAC, segnatamente mediante il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione. Tale regolamento delegato sostituisce le norme attualmente stabilite dal regolamento (UE) n. 738/2010 della Commissione e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) 2015/1368, (UE) 2016/1150 e (UE) 2017/892 della Commissione.
(4) Tali regolamenti contengono alcune disposizioni relative a verifiche, controlli, sanzioni e cauzioni per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dell’apicoltura, nel settore vitivinicolo e nel settore del luppolo, adottate sulla base del regolamento (UE) n. 1306/2013.
(5) Il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013. Conformemente all’approccio di attuazione degli obiettivi dell’Unione introdotto dal regolamento (UE) 2021/2115, tale regolamento concede inoltre maggiore flessibilità agli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le verifiche e i controlli da effettuare e le sanzioni da imporre.
(6) Di conseguenza i pertinenti articoli e allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 dovrebbero essere soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tuttavia, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4 e paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 e a norma dell’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2021/2116, essi dovrebbero continuare ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1° gennaio 2023 nel quadro del regime di aiuto nel settore degli ortofrutticoli e per quanto riguarda i programmi operativi che continuano a funzionare fino alla loro scadenza, compresi i programmi operativi che gli Stati membri hanno approvato nel 2022 a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione anteriormente al 1° gennaio 2023.
(7) I regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 dovrebbero essere abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tuttavia, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2117, essi dovrebbero continuare ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per le operazioni attuate anteriormente al 1° gennaio 2023 nel quadro dei regimi di aiuto, rispettivamente, nel settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola e nel settore dell’apicoltura.
(8) A norma dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 dovrebbe essere abrogato a decorrere dal 16 ottobre 2023 e continuare ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 16 ottobre 2023 nell’ambito dei programmi di sostegno nel settore vitivinicolo e per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 anteriormente al 16 ottobre 2025, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117.
(9) Il regolamento (UE) n. 738/2010 dovrebbe essere abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tuttavia, a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2117, esso dovrebbe continuare ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati anteriormente al 1° gennaio 2023 nel quadro del regime di aiuto nel settore del luppolo.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e disposizioni transitorie
Gli articoli da 2 a 21 e gli articoli da 25 a 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, e gli allegati da I a VI di tale regolamento sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Tuttavia gli articoli e gli allegati soppressi continuano ad applicarsi:
a) per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1° gennaio 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli da 32 a 38 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b) per quanto riguarda i programmi operativi che continuano a funzionare fino alla loro scadenza alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 conformemente all’articolo 5, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2117 o che gli Stati membri hanno approvato conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento (UE) 2017/891 anteriormente al 1° gennaio 2023.
Articolo 2
Abrogazione dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1150, e del regolamento (UE) n. 738/2010 e disposizioni transitorie
1. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1° gennaio 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli 29, 30 e 31 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate anteriormente al 1° gennaio 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3. Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 è abrogato a decorrere dal 16 ottobre 2023.
Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda:
a) le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 anteriormente al 16 ottobre 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli da 39 a 52 del medesimo regolamento;
b) le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013 anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che, entro il 15 ottobre 2023, tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30 % del totale delle spese pianificate, e che tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025.
4. Il regolamento (UE) n. 738/2010 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Esso continua tuttavia ad applicarsi per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati anteriormente al 1° gennaio 2023 nell’ambito del regime di aiuto di cui agli articoli 58, 59 e 60 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN