Organo: Corte d'Appello
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte d'Appello
Data provvedimento: 24-10-2022
Numero provvedimento: 3332
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Contratto di agenzia - Conferimento di mandato di agenzia relativo alla promozione e vendita di prodotti vinosi in esclusiva - Svolgimento con diligenza dell’attività di agente - Recesso straordinario per giusta causa - Esclusione del diritto dell’agente a percepire l’indennità di cessazione del rapporto a fronte della riscontrata violazione degli obblighi di esclusiva - Fatto di gravità tale da porre in crisi l’elemento fiduciario - Svolgimento dell'attività di agente anche per altra azienda vitivinicola - Domanda per il risarcimento del danno economico subito.



SENTENZA

n. 3332/2022 pubbl. il 24/10/2022

(Presidente estensore: dott. Walter Saresella)

 

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato

DA

VINOSIA AZIENDE AGRICOLE SRL elettivamente domiciliata in Nocera Inferiore, via G. Matteotti, 14 presso lo studio degli avvocati Angrisani Antonio e Angrisani Maria, che la rappresentano e difendono per delega a margine dell’atto di citazione

- appellante -
 

CONTRO
 

AMBROSIANO RAPPRESENTANZE DI COSTA FLORIANO & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore Floriano Costa (07627950962), elettivamente domiciliata in Monza, vicolo Lambro 1, presso lo studio dell’avvocato Ballabio Andrea, che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione in appello

- appellata -
 

All’udienza di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti, come sopra costituiti, concludevano come segue:

 

Conclusioni per l’appellante

In accoglimento dell’appello proposto voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Milano riformare la sentenza n. 404/2022 pubblicata il 21/02/2022 dal Tribunale di Monza nelle parti impugnate e per i motivi sollevati nell’atto di appello e, per l’effetto rigettare la domanda proposta dall’Ambrosiana Rappresentanze di Costa Floriano & C. s.a.s. con atto di citazione del 3 luglio 2019, nonché accogliere la domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni patiti dalla Vinosia s.r.l., così come spiegata nella propria comparsa di costituzione e risposta in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari

In via istruttoria si reiterano le richieste di ammissione delle prove orali come articolate nel corso del giudizio di primo grado e non ammesse dal giudice del Tribunale di Monza, nonché la rinnovazione della CTU, e la richiesta di esibizione ex art 210 c.p.c. del Registro di Commercializzazione della società Rocca Delle Macie.

Si chiede alla cancelleria della Corte di Appello di Milano di provvedere all’acquisizione del fascicolo di primo grado R.G. 6764/2019 Tribunale di Monza G.I. Dr. Mirko Buratti.

 

Conclusioni per l’appellato

Nel merito in via principale - respingere tutte le domande svolte dall’appellante nei confronti dell’appellata in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente grado di giudizio. In via istruttoria:

L’appellata si oppone ai mezzi istruttori ed in particolare alle prove orali richie-ste, alla rinnovazione della CTU ed alla richiesta di esibizione del Registro di Commercializzazione della Società Rocca Delle Macie per i motivi sopra indi-cati e per quanto sia dedotto nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3) c.p.c..

 

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
 

Ambrosiana Rappresentanze di Costa Floriano & C. s.a.s. conveniva in giudizio Vinosia Aziende Agricole s.r.l. e, previo accertamento dell’illegittimità del recesso per giusta causa esercitato da quest’ultima, ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di euro 8.362,98 per le indennità di fine rapporto e la somma di euro 1.716,95 per saldo provvigioni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

Parte attrice evidenziava che, in data 2 gennaio 2013 (per errore era stata indicata la data del 2 gennaio 2014), Vinosia le aveva conferito mandato di agenzia relativo alla promozione e vendita di prodotti a marchio “Vinosia-Luciano-Ercolino” per i comuni di Milano, Lodi, Monza e relative province, in esclusiva. Affermava poi di aver svolto con diligenza l’attività di agente, tanto che Vinosia aveva trimestralmente provveduto a calcolare le provvigioni dovute, di aver procurato 75 nuovi clienti e di aver sensibilmente sviluppato gli affari della zona assegnatale.

In data 28 febbraio 2019 Vinosia recedeva con effetto immediato dal contratto di agenzia a causa di una “ristrutturazione della forza vendite Vinosia per la rete Italia”, recesso contestato dall’agente a mezzo PEC in data 17 maggio 2019 per ritenuta assenza di giusta causa.

Infatti, Vinosia Aziende Agricole s.r.l. si costituiva e negava l’illegittimità del “recesso straordinario per giusta causa”, che riteneva invece sussistere e che valutava idoneo ad escludere il diritto dell’agente a percepire l’indennità di cessazione del rapporto, a fronte della riscontrata violazione degli obblighi di esclusiva da parte dell’agente, costituente un fatto di gravità tale da porre in crisi l’elemento fiduciario. Parte convenuta osservava che, ai fini della legittimità del recesso, il preponente non dovesse fare riferimento – fin dal momento della comunicazione del recesso stesso – a fatti specifici, essendo invece sufficiente che l’agente di essi fosse a conoscenza o che fossero, in caso di controversia, dedotti ed accertati in causa. Precisava di avere scoperto, dopo la risoluzione del rapporto, che parte attrice era divenuta agente anche dell’azienda vitivinicola Rocca delle Macie, che commercializzava, tra gli altri, vini della cantina campana Macchialupa analoghi a quelli della propria produzione. Lamentava, dunque, di aver subito un danno economico dal comportamento dell’agente per il risarcimento del quale proponeva domanda riconvenzionale, individuandolo in misura pari al fatturato prodotto, negli anni di vigenza del contratto, dall’Azienda Rocca delle Macie.

Il Tribunale di Monza accoglieva la domanda proposta da Ambrosiana Rappresentanze di Costa Floriano & C. s.a.s. nei termini di seguito precisati.

Il contratto stipulato dalle parti in data 2 gennaio 2013 aveva durata indeterminata, pur potendo essere risolto da ciascuna delle parti nel rispetto del termine di preavviso, ai sensi dell’art. 1750 c.c. Il contratto consentiva anche lo scioglimento con effetto immediato del rapporto in presenza di un grave motivo, costituente giusta causa di risoluzione, previa “comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno”.

Con PEC del 28 febbraio 2019, Vinosia Aziende Agricole s.r.l. comunicava la propria unilaterale decisione di porre fine alla collaborazione con effetto immediato, giustificando tale scelta con ragioni di carattere oggettivo, cioè la “ristrutturazione della forza vendite Vinosia per la rete Italia”, senza alcun riferimento a motivi di ordine soggettivo, quali l’asserito inadempimento da parte dell’agente, motivo dedotto solo in giudizio.

Era noto che, in materia di contratto di agenzia, gli artt. 1750 e 1751 c.c. attribuivano a ciascuna delle parti il potere di libero recesso dal contratto a tempo indeterminato, con il solo obbligo di preavviso. Tuttavia, anche in mancanza di esplicita pattuizione in ordine alla possibilità di recedere senza preavviso, trovava applicazione l’istituto del recesso per giusta causa, da valutare secondo i criteri di cui all’art. 2119 c.c.

La ragione legittimante il mandante a svincolarsi dal rapporto per giusta causa doveva essere costituito da un’inadempienza imputabile all’agente che, per la sua gravità, fosse tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Doveva trattarsi, dunque, di una condotta preesistente allo scioglimento del rapporto negoziale il cui rilievo fosse determinante a tal punto da incrinare il rapporto fiduciario, costituendo il fondamento della determinazione al recesso (cfr. Cass. n. 4381 del 23/04/1991). Non assumeva rilievo, pertanto, la condotta riscontrata successivamente allo scioglimento del rapporto, ma che, in concreto, non vi aveva dato causa.

D’altra parte, il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste alla base del recesso per giusta causa, precludeva la possibilità di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati: tale principio operava sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia – data l’analogia dei due rapporti – ed a solo vantaggio dell’agente a fronte del recesso del proponente.

Era pur vero che la contestazione della giusta causa come motivo di recesso dal contratto di agenzia non dovesse essere necessariamente formalizzata e dettagliatamente specificata sin dall’origine, essendo sufficiente che l’agente fosse venuto di fatto ed anche sommariamente posto a conoscenza delle ragioni per le quali il proponente intendeva giustificare la propria dichiarazione unilaterale di risoluzione del contratto, salvo, successivamente, far seguire una più precisa e specifica illustrazione delle contestazioni già promosse; tuttavia, nella fattispecie, non solo Vinosia aveva addotto a motivo del recesso, nella comunicazione trasmessa all’agente, una ragione organizzativa aziendale, ma soprattutto l’addebito di violazione del patto di esclusiva non era mai stato contestato prima del recesso (cfr. Cass. n. 10028 del 15/04/2021), come espressamente riconosciuto dalla stessa convenuta che ammetteva di aver avuto notizia della promozione alla vendita di prodotti concorrenziali da parte dell’agente solo dopo lo scioglimento del rapporto di collaborazione.

L’assenza di contestazione della giusta causa di recesso legittimava l’agente a percepire le indennità collegate alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 1751 c.c.

In proposito, il consulente tecnico d’ufficio ricostruiva le spettanze dovute ad Ambrosiana Rappresentanze di Costa Floriano & C. s.a.s. per la somma complessiva di euro 5.510,38 (euro 2.986,92 a titolo di indennità di mancato preavviso, euro 1.292,79 a titolo di indennità di fine rapporto e di risoluzione del contratto, euro 1.230,67 a titolo di indennità suppletiva di clientela).

Per quanto riguardava le somme rivendicate da Vinosia Aziende Agricole s.r.l. a titolo di risarcimento del danno per violazione del patto di esclusiva, il giudice di prime cure osservava che il diritto di esclusiva previsto dall’art. 1743 c.c. era elemento non essenziale, ma naturale, del contratto stesso ed era, quindi, derogabile per concorde volontà delle parti. Tuttavia, ove esso non venisse esplicitamente o tacitamente derogato dalle parti, vincolava contrattualmente l’agente a non accettare, nell’ambito della zona di esclusiva, incarichi per promuovere affari di imprese concorrenti con quella del proponente.

Agli effetti di tale divieto dell’agente di trattare per lo stesso ramo gli affari di più imprese concorrenti tra loro, la nozione di concorrenza non andava necessariamente individuata in relazione alla produzione o commercializzazione di identici prodotti da parte di più imprese; a tal fine era sufficiente che queste si rivolgessero ad una clientela anche solo potenzialmente comune, sì che l’una potesse ricevere danno dall’ingresso e dall’espansione dell’altra sul mercato, cui entrambe si rivolgessero o prevedibilmente si sarebbero rivolte.

Il giudice di primo grado sottolineava come il divieto sancito all’agente dall’art. 1743 c.c. di trattare affari nella stessa zona e per lo stesso ramo per più imprese in concorrenza tra loro si dovesse applicare anche alle situazioni eventualmente sopravvenute, cosicché un’esecuzione in buona fede del contratto di agenzia avrebbe imposto all’agente di cessare il comportamento divenuto anticoncorrenziale (cfr. Cass. n. 4678 del 03/03/2006).

Nella specie, il consulente tecnico d’ufficio aveva riscontrato, nell’analisi volta alla ricostruzione dei rapporti di Ambrosiana Rappresentanze di Costa Floriano & C. s.a.s. con la preponente Rocca delle Macie, che parte attrice aveva procurato vendite lorde, nel periodo dal 2015 al 2019, per un totale di 7.757 bottiglie di vini della stessa tipologia di quelli prodotti e commercializzati dalla Vinosia Aziende Agricole s.r.l., per un importo complessivo di euro 37.090,75.

Ai fini della determinazione del danno sopportato dalla convenuta per la vendita dei prodotti concorrenziali rispetto ai suoi, occorreva considerare che l’eventuale mancato guadagno (caratterizzato dalla prova, sia pure indiziaria, dell’utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta) poteva essere ricostruito individuando quali sarebbero state le maggiori vendite di vini a marchio Vinosia Aziende Agricole s.r.l. se non fossero stati venduti quelli dell’azienda concorrente a marchio Macchialupa.

Il consulente tecnico d’ufficio, in assenza di altri dati di riferimento per poter calcolare il margine di guadagno di Vinosia (elementi non dedotti, né offerti dalla convenuta), aveva proceduto a detrarre dalla quantificazione del valore complessivo delle vendite oggetto di contenzioso i costi e le spese sostenuti dall’azienda stessa.

In particolare, il CTU aveva osservato: “Il danno per la Vinosia si è concretizzato nella impossibilità di giovarsi dei profitti che avrebbe conseguito vendendo la merce e questo pregiudizio si è tradotto in un mancato guadagno, ossia nel lucro cessante.

Il sottoscritto ha inteso quantificare il mancato guadagno di parte convenuta in misura pari alla marginalità, al lordo delle imposte, che la Vinosia avrebbe conseguito dalla cessione dei prodotti concorrenziali venduti nel quinquennio dalla società Rocca delle Macie, a fronte di ordinativi di vendita procacciati dalla società Ambrosiana Rappresentanze, mediante la moltiplicazione del fatturato procacciato dalla parte attrice (così come rilevato nella bozza del consulente tecnico di ufficio, l’importo complessivo lordo è di euro 37.090,75) con l’indice EBITDA/Vendite ricavato dai bilanci depositati in CCIAA dalla parte convenuta con riferimento al periodo oggetto di analisi.

Difatti, trattandosi di società di capitali obbligate al deposito CCIAA del Bilancio dell’esercizio, ha proceduto all’analisi dei dati depositati con riferimento agli anni 2015-2019 e alla valorizzazione del margine operativo lordo collegato all’attività caratteristica di produzione e vendita di vini a marchio Vinosia individuando l’indice EBITDA/Vendite, indicatore economico che misura quanto reddito operativo lordo è in grado di generare la società per unità di fatturato.

Ai fini del calcolo, il sottoscritto, stando alle informazioni analitiche desumibili dai bilanci depositati dalla Vinosia, ha estrapolato i dati inerenti il fatturato e ha provveduto all’individuazione dell’EBITDA o margine operativo lordo, pari alla differenza fra valore della produzione e costo della produzione del conto economico a cui si aggiungono gli ammortamenti e le svalutazioni e ha proceduto al calcolo dell’EBITDA/Vendite per i singoli periodi e alla definizione del parametro medio del periodo oggetto di analisi quale indicatore sintetico del reddito operativo lordo per unità di fatturato”.

Mancava, tuttavia, certezza in ordine alla tipologia ed all’area geografica di vendita dei vini concorrenziali procacciati dalla società Ambrosiana Rappresentanze di Costa Floriano & C. s.a.s. in mancanza di riscontro di verifica con i dati di vendita risultanti dal registro di commercializzazione della società Rocca Delle Macie (trattandosi di dati sensibili) con riferimento al periodo oggetto di indagine.

Inoltre, non poteva essere concluso che altri fattori avessero indotto la clientela finale ad acquistare i prodotti a marchio Macchialupa in luogo di quelli a marchio Vinosia e che, in assenza dei prodotti concorrenziali, la scelta si sarebbe necessariamente orientata sui vini a marchio Vinosia.

Ciò posto, il CTU determinava il mancato guadagno, quantificandolo sul valore del reddito operativo (EBIT) della società Vinosia s.r.l, nella somma di euro 1.763,07. Il giudice di primo grado condivideva le ragioni per cui il CTU aveva reputato di disattendere il criterio prospettato dal CTP della convenuta al fine di determinare la percentuale di redditività della società Vinosia, cioè quello di considerare il parametro EBITDA (margine operativo lordo, che non contempla il valore degli ammortamenti d’esercizio) come valore per il calcolo della percentuale da applicare al fatturato ricostruito a seguito delle vendite di prodotti concorrenziali.

Infatti, il costo ripartito negli esercizi delle immobilizzazioni materiali ed immateriali che l’azienda sosteneva per lo svolgimento della sua attività, andava considerato nel calcolo, posto che determinava il reddito operativo dell’azienda (EBIT), valore quest’ultimo maggiormente significativo per giungere all’individuazione del mancato guadagno, dal momento che gli ammortamenti non erano riconducibili, sulla base delle risultanze di esercizio, ad attività finanziarie/speculative, bensì a beni che l’azienda impiegava nel suo ciclo produttivo e che rappresentavano, pertanto, costi effettivi d’esercizio che andavano considerati.

Sulla base di tali considerazioni, il giudice di prime cure riteneva che il danno sopportato da Vinosia Aziende Agricole s.r.l dovesse essere determinato equitativamente nella somma di euro 1.000,00. Operata la compensazione, Vinosia Aziende Agricole s.r.l. veniva condannata a pagare ad Ambrosiana Rappresentanze di Costa Floriano & C. s.a.s. la somma di euro 4.510,38, comprensiva degli interessi di mora calcolati fino alla data del 31 marzo 2021, oltre interessi legali ulteriori sul capitale dal 1° aprile 2021 fino al saldo.

Le spese di giudizio seguivano la soccombenza sostanziale di Vinosia Aziende Agricole s.r.l. e venivano liquidate in misura dei 2/3 in favore dell’attrice.

Di tale sentenza si doleva Vinosia Aziende Agricole s.r.l., la quale proponeva tempestivo appello.

Con il primo motivo di impugnazione parte appellante contestava la data di stipula del contratto affermata dal giudice, rilevante in relazione all’ammontare dell’importo riconosciuto in primo grado a titolo di indennità di mancato preavviso. Nello specifico, mentre il giudice ravvisava la stipulazione del contratto nella data del 02.01.2013, al contrario il ricorrente riteneva che esso fosse stato concluso in data 02.01.2014, come sarebbe risultato evidente dalla documentazione in atti.

Con il secondo motivo di gravame parte appellante domandava l’esclusione del diritto dell’agente a percepire le indennità riconosciute in primo grado, in virtù dell’asserita violazione ed erronea interpretazione del giudice di prima istanza degli artt. 1750, 1751, 2119 c.c. e dell’art. 5.2 del contratto di agenzia.

Parte appellante richiamava in primis la giurisprudenza che riteneva applicabile al rapporto di agenzia, fosse esso a tempo determinato o indeterminato, l’istituto del recesso per giusta causa previsto dall’art. 2119 cod. civ. per i rapporti di lavoro subordinato, non contenendo la disciplina civilistica del rapporto di agenzia alcuna espressa previsione in merito. Tale norma consentiva di recedere in tronco dal rapporto contrattuale senza l’obbligo di concedere alcun preavviso e, dunque, senza alcuna indennità sostitutiva, nel caso in cui si verificasse una causa ostativa alla prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero si verificasse un grave inadempimento contrattuale.

Inoltre, ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non doveva fare riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici, essendo, al contrario, sufficiente che di essi l’agente fosse a conoscenza anche aliunde o che essi fossero, in caso di controversia, dedotti e correlativamente accertati dal giudice. Pertanto, la circostanza secondo cui al momento della lettera di recesso la società Vinosia avesse indicato tutt’altra ragione per il recesso stesso, di tal che non avrebbe mai potuto configurarsi un’ipotesi di giusta causa, era ritenuta dal ricorrente priva di rilievo e contraria alla giurisprudenza sul punto. Veniva infatti precisato che al momento dell’invio della comunicazione di recesso parte appellante, benché nutrisse il solido sospetto dello sleale comportamento dell’agente, non ne avesse tuttavia una ragionevole certezza, il che rendeva più che legittimo, oltre che prudente, il comportamento adottato.

Il ricorrente, a sostegno delle proprie argomentazioni, sottolineava come nel recesso dal contratto di agenzia per giusta causa, senza preavviso, il principio della immediatezza dovesse essere inteso in senso relativo e potesse essere, nei casi concreti, compatibile con un intervallo ragionevole di tempo, la cui valutazione era demandata al giudice di merito.

Nel caso di specie parte appellante allegava di aver acquisito la conferma del comportamento illegittimo dell’agente qualche mese più tardi da quando aveva effettuato il recesso; la Vinosia s.r.l., pertanto, spiegando altresì rituale domanda riconvenzionale, all’atto di citazione in giudizio aveva dimostrato l’effettiva violazione del patto di esclusiva e dunque la configurabilità della giusta causa di recesso.

La giurisprudenza di legittimità richiamata da parte appellante, infine, aveva sottolineato come, ai fini della valutazione della gravità della condotta, occorresse tener conto che nell’ambito dei rapporti di agenzia il rapporto di fiducia assumesse maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro subordinato (Cass. 6915/2021). Pertanto, ai fini della legittimità del recesso, si rendeva sufficiente un fatto di minore consistenza. Nella fattispecie in esame la gravità dell’inadempimento dell’agente appariva ictu oculi di grave entità, essendo l’esclusività del rapporto, oltre che prevista dal contratto all’art. 5.2, un requisito fuor di dubbio essenziale per l’espletamento dell’attività di sponsorizzazione e commercializzazione di prodotti vinicoli. Parte appellante affermava pertanto che il recesso effettuato ai sensi dell’art. 1750 c.c., dovesse configurarsi a tutti gli effetti quale recesso per giusta causa, determinante l’esclusione del diritto dell’agente alle indennità legate alla fine del rapporto, e la possibilità per colui che aveva subito l’inadempimento di richiedere il risarcimento del danno subito.

A sostegno delle proprie pretese, la società appellante ribadiva infine che il principio di immediatezza sancito in tema di recesso per giusta causa, che imponeva di contestare il recesso non appena la parte che lo subiva ne venisse a conoscenza, doveva ritenersi rispettato in quanto, dovendosi com’è noto valutare la fattispecie caso per caso, nella ipotesi in esame, la certezza dell’inadempimento era stata raggiunta dopo che la Vinosia s.r.l. aveva comunicato il proprio recesso.

Il terzo motivo di appello afferiva all’erroneità della sentenza nella parte in cui riteneva la mancanza di prove circa la tipologia, l’area geografica di vendita e la commercializzazione dei vini concorrenziali a marchio Macchialupa distribuiti dall’Azienda Rocca delle Macie, da parte della società Ambrosiana Rappresentanze di Costa Floriano & C. s.a.s.

Tali prove, a detta di parte appellante, trovavano riscontro nella testimonianza del sig. Nicola Nalti, il quale, dipendente della società Ambrosiana dal 2017 al 2018, si era occupato della vendita nelle zone di interesse sia dei prodotti a marchio “Vinosia – Luciano Ercolino”, sia di quelli a marchio “Macchialupa”. Attraverso tale testimonianza la società ricorrente riteneva di aver addirittura dimostrato i luoghi esatti, rectius le enoteche e/o i ristoranti in cui si provvedeva alla vendita dei prodotti concorrenti, nonché la stessa tipologia dei vini commercializzati.

Con il quarto motivo di impugnazione parte appellante contestava l’erroneità della quantificazione del danno patrimoniale patito dalla Vinosia s.r.l. operata dal CTU, con particolare riferimento alla quantificazione del mancato guadagno causato dalla contemporanea commercializzazione di vini concorrenti in assoluta violazione del patto di esclusiva di cui al contratto di agenzia.

La doglianza si articolava sotto un duplice profilo: (i) in primo luogo, i documenti sulla cui base era stata effettuata l’indagine non erano ritenuti documenti idonei a conferire la certezza dei quantitativi di prodotti concorrenziali venduti dall’agenzia. Gli unici dati ufficiali sul punto dovevano pertanto essere ricavati dal Registro di Commercializzazione della società Rocca delle Macie, di cui si reiterava la richiesta di esibizione; (ii) in secondo luogo, l’indicatore per la quantificazione del danno adottato dal CTU era l’EBITDA, utilizzato quale moltiplicatore che esprime la redditività del business aziendale isolandola dal resto della gestione societaria, rispondendo in maniera neutra alla domanda di quanto reddito operativo lordo è in grado di generare la società per unità di fatturato senza che questo dato risenta delle politiche di investimento della azienda (attraverso gli ammortamenti). Sul punto, la società ricorrente allegava di aver realizzato nel periodo oggetto di analisi il completamento di importanti investimenti legati alla realizzazione del nuovo stabilimento produttivo in Paternopoli con spese per circa quattro milioni di euro, con conseguente riflesso sugli ammortamenti e quindi sull’indice EBIT individuato dal CTU quale metro di raffronto del calcolo del lucro cessante che considerava il valore della produzione al lordo degli investimenti aziendali: “Mancato guadagno quantificato sul valore del reddito operativo (EBIT) della società Vinosia s.r.l. euro 1.763,07”. Da ciò sarebbe conseguita l’inadeguatezza dell’indicatore utilizzato dal CTU, ingiustamente penalizzante per la società danneggiata, anche alla luce della circostanza che se la Vinosia fosse stata nella condizione di poter realizzare vendite ulteriori per euro 37.090,75, tante quante calcolate dalla CTU nell’analisi svolta, avrebbe riconosciuto al proprio agente Ambrosiana un compenso pari al 15% ovvero euro 5.563,61 a titolo di provvigioni.

Con il quinto motivo di impugnazione parte appellante lamentava l’erroneità dell’applicazione dell’art. 1226 c.c. per la quantificazione del danno, ritenendo che il giudice di prime cure sul punto fosse incorso in un vizio di omessa motivazione.

In particolare, il Tribunale di Monza aveva ritenuto che il danno sopportato dalla Vinosia s.r.l. dovesse essere determinato equitativamente nella somma di euro 1000,00, senza motivare per quale motivo avesse ritenuto per tale voce non aderire alle risultanze peritali, dopo aver peraltro condiviso le risultanze della CTU in relazione ai criteri adottati dall’esperto per la liquidazione del danno.

Parte appellante constatava come presupposto dell’applicazione dell’art. 1226, che appunto prevede la valutazione equitativa dei danni da parte del giudice, fosse la prova della sussistenza di un danno la cui quantificazione risultasse impossibile o anche solo difficile, come sancito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

Parte appellante non rinveniva tali presupposti nel caso di specie, essendo stata operata una esatta, precisa e puntuale qualificazione da parte del CTU.

L’ultimo motivo di appello afferiva alle spese di lite, rispetto alla cui liquidazione veniva nuovamente lamentato un vizio di omessa motivazione.

Parte appellante contestava l’adozione del criterio della soccombenza reciproca, nonostante la gravità della condotta posta in essere dall’attrice, resasi inadempiente di un fondamentale obbligo contrattuale, e pur essendovi tutti gli elementi per procedere alla compensazione delle spese di lite. Venivano infatti poste a carico di parte appellante le spese processuali, comprese quelle di CTU, nella misura di 2/3. Parte appellante muoveva censura anche rispetto all’importo liquidato a titolo di spese processuali, superiore a quello previsto dai massimi tariffari di cui al d.m. n. 55 del 2014, peraltro senza che fosse addotta taluna motivazione in tal senso.

Con comparsa in data 26.5.2022 msi costituiva Ambrosiana Rappresentanze che chiedeva la reiezione di tutte le domande svolte dall’appellante e si opponeva alle richieste istruttorie della stessa.

La Corte, alla luce di una valutazione complessiva dei fatti di causa, ritiene che la sentenza del Tribunale di Monza risulti esente da qualsivoglia vizio logico e giuridico nella parte in cui statuiva che “l’assenza di contestazione della giusta causa di recesso legittima l’agente a percepire le indennità collegate alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 1751 c.c.”; ritiene invece condivisibili le censure mosse da parte appellante afferenti alla data di stipulazione del contratto di agenzia, nonché all’erroneità dell’applicazione dell’art. 1226 c.c. per la quantificazione del danno.

Con riferimento all’asserita mancanza dei presupposti del diritto dell’agente a percepire le indennità, la società preponente Vinosia Aziende Agricole s.r.l. rilevava correttamente che la disciplina del recesso per giusta causa era stata creata da una applicazione giurisprudenziale delle regole di diritto comune inerenti al rapporto di lavoro subordinato (art. 2119 c.c.) e modulate quindi sulle peculiarità del rapporto di agenzia. Parte appellante fondava la propria doglianza sulla circostanza che il proprio recesso per giusta causa, avvenuto senza preavviso, fosse legittimo in virtù della violazione del patto di esclusiva da parte dell’agente Ambrosiana Rappresentanze di Costa Floriano & C. Sas. Ed effettivamente, tale condotta sarebbe astrattamente idonea ad integrare una giusta causa di recesso: “In tema di cessazione del rapporto di agenzia, il recesso senza preavviso dell’impresa preponente è consentito nel caso in cui intervenga una causa che impedisca la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” (Cass. civ., sez. lav., 04/08/2021, n. 22246). Il giudice di prime cure, tuttavia, riteneva ostativo alla sussistenza della giusta causa il fatto che l’odierna appellante non avesse contestato tempestivamente la condotta dell’agente al momento del recesso. Seppur la giurisprudenza sia ferma nel ritenere, come allegato da parte appellante, che “ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve far riferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso stesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l’agente sia a conoscenza anche aliunde” (Cass. civ., sez. lav., 15/04/2021, n. 10028), è pur vero che una contestazione, almeno generica, debba essere mossa: “La contestazione della giusta causa come motivo di recesso dal contratto di agenzia non deve essere necessariamente formalizzata e dettagliatamente specificata, essendo sufficiente che l’agente venga di fatto ed anche sommariamente posto a conoscenza delle ragioni per le quali il preponente intende giustificare la propria dichiarazione unilaterale di risoluzione del contratto, salvo, successivamente far seguire una più precisa e specifica illustrazione delle contestazioni già mosse” (Cass. civ., sez. lav., 20/08/1983, n. 5446). E ancora: “Il principio della necessità della contestazione immediata, sia pure sommaria, delle ragioni poste a base del recesso per giusta causa, con la conseguente preclusione di dedurre successivamente fatti diversi da quelli contestati, opera sia per il rapporto di lavoro subordinato che per quello di agenzia – data l’analogia dei due rapporti – ma in relazione solo al recesso del datore di lavoro o del proponente, mentre il recesso per giusta causa (con conseguente diritto all’indennità per mancato preavviso) del lavoratore o dell’agente non è invece condizionato ad alcuna formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché, a tal fine, può tenersi conto anche dei comportamenti (del datore di lavoro o del proponente) ulteriori rispetto a quelli lamentati nell’atto di recesso (del lavoratore o dell’agente)” (Cass. civ., sez. lav., 19/11/2019, n. 30063; in senso conforme, ex multis, Cass. civ., sez. II, 16/12/2004, n. 23455, Cass. civ., sez. lav., 05/02/1993, n.1434, Cass. civ., sez. lav., 09/07/1979).

Dal quadro giurisprudenziale appena tracciato emerge con chiarezza che a carico del preponente vi sia un obbligo di contestazione, seppur generica, delle ragioni giustificatrici del proprio recesso, fatta poi salva la possibilità di allegare in un momento successivo le circostanze specifiche idonee a motivarlo. Nel caso de quo, parte appellante non muoveva alcuna contestazione, neppure generica. Con PEC del

28 febbraio 2019, Vinosia Aziende Agricole s.r.l. aveva comunicato la propria unilaterale decisione di recedere dal contratto di agenzia intercorrente con la Ambrosiana Rappresentanze di Costa Floriano C. s.a.s. con effetto immediato, giustificando tale scelta con ragioni di carattere oggettivo – organizzativo, ossia la ristrutturazione della forza vendite Vinosia per l’Italia. Rispetto alla violazione del patto di esclusiva posto in essere dalla società agente nulla veniva riferito, anche perché, come ribadito dalla stessa appellante, questa non aveva una ragionevole certezza, al momento del recesso, dello sleale comportamento dell’agente.

In virtù di tali considerazioni il motivo di appello viene rigettato, con conferma del diritto della società agente al percepimento delle indennità.

Con riferimento all’ammontare degli importi riconosciuti dal CTU a titolo di indennità di mancato preavviso, assume rilievo il motivo di appello afferente all’erroneità circa la data di stipulazione del contratto. Come rilevato in atti (allegato 13), la stipulazione del contratto di agenzia avveniva in data 02.01.2014, e non come ritenuto dal giudice di prime cure il 02.01.2013. Da ciò consegue, come correttamente messo in evidenza da parte appellante, che le indennità di mancato preavviso devono essere calcolate moltiplicando per 5 (anni) e non per 6 (anni) la base delle provvigioni. In virtù di tale calcolo, la somma da riconoscere a titolo di indennità di mancato preavviso ammonta ad euro 2.158,00, oltre interessi di mora. Pertanto, Vinosia Aziende Agricole s.r.l. dovrà corrispondere ad Ambrosiana Rappresentanze di Costa Floriano & C. s.a.s, alla luce di tale rideterminazione, un importo complessivo di euro 5.078,78, invece dell’importo di euro 5.510,38 riconosciuto dal Tribunale di Monza.

Con riferimento al mancato guadagno in danno della Vinosia s.r.l. causato dalla contemporanea commercializzazione di vini concorrenti da parte della Ambrosiana Rappresentanze, parte appellante riteneva che il CTU avesse commesso un errore valutativo e di calcolo nella quantificazione del danno patrimoniale subito. Il motivo di appello afferiva al parametro utilizzato ai fini della quantificazione, nonché ai documenti sulla cui base era stata effettuata l’indagine.

Rispetto al primo profilo, parte appellante riteneva che l’indice EBIT utilizzato dal CTU fosse errato poiché eccessivamente penalizzante. Tale parametro non teneva conto della circostanza che gli ammortamenti fossero particolarmente alti, rendendo quindi il danno risarcibile significativamente minore, per il fatto che la Vinosia in quel periodo aveva completato degli importanti investimenti (asseritamente quattro milioni di euro per il nuovo impianto produttivo sito in Paternopoli). Ebbene, a detta della ricorrente, tali investimenti non erano ancora un costo delle bottiglie che sarebbero state vendute nel periodo di riferimento, ossia quello di completamento degli investimenti (al massimo il costo degli ammortamenti sarebbe stato riferibile ai periodi successivi).

Tali conclusioni non sono tuttavia condivisibili, perché nel bilancio gli ammortamenti si considerano rispetto all’esercizio di riferimento, non rispetto ad un esercizio futuro.

Correttamente dunque il CTU utilizzava l’EBIT, e non l’EBITDA, quale parametro, in quanto rilevava che gli investimenti che avevano generato gli ammortamenti non erano speculativi, estranei all’attività tipica (quella di produzione del vino), bensì inerenti all’attività produttiva: i costi sostenuti per l’attivazione degli impianti produttivi sono strettamente inerenti alla produzione. Si trattava a tutti gli effetti di costi pro quota imputabili ai ricavi effettuati nel periodo riferimento, con la conseguenza che non vi è alcuna giustificazione nella detrazione di tali costi in relazione alla redditività della azienda. Con riferimento al secondo profilo, anche tale censura deve essere respinta, dal momento che parte appellante dichiarava l’inadeguatezza dei documenti valutati dal CTU ai fini della liquidazione del danno, senza indicare né quali fossero i documenti ritenuti non adeguati, né le ragioni per le quali fossero ritenuti idonei.

Parte appellante contestava poi l’erroneità dell’applicazione dell’art. 1226 c.c. ai fini della quantificazione del danno derivante dalla violazione del patto di esclusiva da parte della Ambrosiana Rappresentanze. Il giudice di primo grado determinava infatti il danno subito dalla ricorrente equitativamente, quantificandolo nella minor somma di euro 1.000,00 rispetto alla somma di euro 1.763,07 riconosciuta dal CTU. “La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta, e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l’effettività della tutela risarcitoria e la ricerca di una sua omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito (Cass. civ., sez. VI, 18/03/2022). Nel caso di specie il presupposto per una valutazione equitativa da parte del giudice manca, essendo stata disposta una CTU che operava una quantificazione del risarcimento del danno precisa e puntuale, secondo criteri condivisibili, ai quali lo stesso giudice di prima istanza peraltro aderiva.

Il motivo di gravame viene pertanto accolto, con riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui determinava l’ammontare del danno risarcibile nella somma di euro 1.000,00; si ritiene di aderire alla somma riconosciuta dal CTU, ammontante ad euro 1.763,07.

Ne consegue quindi che, attuata la compensazione deve essere condannata al pagamento della somma non già di euro 4.510,38, bensì a quella di euro 3.315,71, compresi interessi di mora calcolati fino alla data del 31 marzo 2021, oltre ulteriori interessi legali sul capitale dal 1° aprile 2021 fino al saldo (così come disposto dal giudice di prime cure e non oggetto di contestazione).

All’accoglimento di tale motivo di gravame consegue l’assorbimento della censura afferente all’erroneità della sentenza, nella parte in cui riteneva insussistente la prova circa la tipologia e l’area geografica di vendita dei vini concorrenziali. Il giudice di prime cure aveva infatti ritenuto di liquidare il danno in via equitativa anche con riferimento al mancato assolvimento dell’onere probatorio sul punto da parte della società ricorrente. Ritenendo in questa sede condivisibile la quantificazione del danno operata dal CTU, non si rende necessaria l’analisi del motivo di impugnazione.

Infine, parte appellante proponeva motivo di appello con riguardo alle spese di lite.

In primo luogo, riteneva che vi fossero tutti gli elementi per procedere ad una compensazione delle spese di lite, mentre il giudice di prime cure decideva di adottare il criterio della soccombenza reciproca, ponendo a carico dell’odierna appellante le spese processuali nella misura di 2/3. Tenuto conto del valore della controversia e del valore delle rispettive domande, in virtù di quanto riconosciuto alle parti si ritiene pienamente condivisibile la liquidazione operata dal Tribunale di Monza. Infatti, “in tema di spese di lite, nel caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di domande contrapposte, il giudice, ove non ritenga di compensare integralmente le spese, deve porle (in tutto od in parte nell’ipotesi di compensazione parziale) a carico della parte la cui domanda, pur se accolta, ha valore minore rispetto a quella, anch’essa accolta, dell’altra parte” (Cass. civ. sez VI, 21/01/2020, n. 1269).

In secondo luogo, l’appellante sosteneva che il giudice di primo grado avesse liquidato a titolo di spese processuali un importo superiore a quello previsto dai massimi tariffari, omettendo una motivazione sul punto. In realtà, a ben vedere, in virtù dello scaglione di riferimento (€ 5.201 - € 26.000), l’importo liquidato era lievemente superiore a quello previsto dai valori medi di cui al d.m. n. 55 del 2014, frutto di una scelta discrezionale del giudice in virtù della natura della causa, e pertanto non censurabile. All’infondatezza del motivo di appello, ne consegue il rigetto.

Alla luce del parziale accoglimento dell’appello, premesso che l’unico limite alla discrezionalità del giudice nel valutare la soccombenza delle parti è quello di non violare il principio per cui “le spese delle parti non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa” (ex multis, Cass. n. 13229/2011), le spese di lite vanno poste a carico di parte appellante nella misura di 2/3, e vanno liquidate come da dispositivo in relaone al DM 55/14, avendo riferimento allo scaglione del ritenuto.



P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

accoglie parzialmente l’appello proposto da Vinosia Aziende Agricole s.r.l. e, per l’effetto, riforma la sentenza n. 6764/2019 del Tribunale di Monza e, operata la compensazione, condanna Vinosia Aziende Agricole s.r.l. a pagare ad Ambrosiana Rappresentanze di Costa Floriano & C. s.a.s. la somma di euro 3.315,71, compresi interessi di mora calcolati fino alla data del 31 marzo 2021, oltre ulteriori interessi legali sul capitale dal 1° aprile 2021 fino al saldo;

condanna Vinosia Aziende Agricole s.r.l. a rimborsare a controparte i 2/3 delle spese di lite, che si liquidano per il presente grado in euro 2.500,00 per compensi, il tutto oltre accessori e anticipazioni come per legge.



Così deciso in Milano il 19.10.22

Depositato in cancelleria il 24 ottobre 2022