Organo: Consiglio di Stato
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Consiglio giustizia amministr. Sicilia
Data provvedimento: 28-11-2022
Numero provvedimento: 1227
Tipo gazzetta: Nessuna

OCM Vino - Approvazione degli elenchi definitivi delle domande ammesse a misura di sostegno - Controlli sulla produzione DOP/IGP - Attività di certificazione con riguardo alle uve - Sistema dell’autodichiarazione - Produzione unitamente alla domanda di finanziamento di fatture emesse relative alla vendita di uve DOP/IGT (con estratto del Registro Aziendale di vendite) e corrispondenti attestazioni rilasciate dalle cantine conferitarie - Visita ispettiva conclusasi per la conformità dell’azienda alla produzione di uve DOP/IGP - Censure relative alla rimodulazione dei punteggi.

 


SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 159 del 2021, proposto da
Società Agricola Mazzaporro Duchessa S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Biagio Bosco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;


nei confronti

Sergio Azienda Agricola Lo Pinto, non costituita in giudizio;


per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 1803/2020, resa tra le parti, resa tra le parti, con cui era respinto il ricorso per l’annullamento dei seguenti atti:

1. d.d.g. n.1910/2018 del 8 agosto 2018 del Dirigente generale dell'Assessorato regionale per la Sicilia dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca - Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche – avente ad oggetto la “Approvazione, in sostituzione degli elenchi allegati al D.D.G. n.1501/2018 del 25/6/2018, gli elenchi regionali definitivi modificati delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio”, di cui al bando 2016 Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole “ nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020 – Regolamento UE 1305/2013, come indicate nella graduatoria definitiva rettificata di cui all'Allegato 1 dello stesso d.d.g. (che ne costituisce parte integrante e sostanziale) contenente “Elenco regionale definitivo rettificato delle domande ammissibili e relativo punteggio”;

2. (anche solo cautelativamente e quale atto presupposto del primo impugnato) il precedente d.d.g. n.1501/2018 del 25 giugno 2018, pubblicato in data 26 giugno 2018 sul sito web istituzionale dell'Assessorato all'agricoltura e del PRS Sicilia, avente ad oggetto la “Approvazione elenchi definitivi delle domande di sostegno di cui al Bando 2016 Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole “ nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014/2020 – Regolamento UE 1305/2013”, come indicate nella graduatoria Allegato 1 dello stesso d.d.g. (che ne costituisce parte integrante e sostanziale), contenente “Elenco regionale definitivo delle domande ammissibili e relativo punteggio”;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

 

I – La Società appellante – premesso di aver ritualmente inoltrato all'Ispettorato Agricoltura di Palermo la domanda di partecipazione al sostegno finanziario di cui al bando 2016 - Sottomisura 4.1 — Sostegno a investimenti nelle aziende agricole - relativo al Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2014/2020 — Regolamento UE 1305/2013, ritualmente ricevuta – espone che il d.d.g. n. 1910/2018 collocava la posizione dell’istante nell'elenco delle domande ammissibili alla posizione n. 4511, con il punteggio di punti 42 su 71 punti richiesti in domanda, per la mancata attribuzione del punteggio riferito ai criteri di selezione A5 - A6 - A8.

La Società pertanto impugnava la graduatoria per la mancata assegnazione dei punteggi: A5 (Aziende con produzioni di qualità certificata I.G.P., D.O.P., SQNPI, SQNZ e regimi facoltativi di certificazione - DOP — IGP punti 12) — A6 (Iniziative finalizzate al completamento della filiera -14 punti) e A8 (Innovazione - punti 3).

L’appellante, ripercorso l’iter istruttorio procedimentale e nell’ambito del giudizio di primo grado, si duole, nella presente sede, della sentenza del primo giudice, che ha parzialmente respinto e parzialmente accolto il ricorso di primo grado “con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati limitatamente al mancato riconoscimento del punteggio per il criterio A6) e alla errata indicazione della spesa ammissibile e all’ammontare del contributo erogabile come riportato nella impugnata graduatoria, impregiudicati gli ulteriori provvedimenti di competenza dell’Amministrazione”.

Deduce i motivi di appello di seguito riportati, riproponendo le censure già svolte in primo grado.

Violazione e falsa ed errata applicazione di legge (art. 64 l. 12 dicembre 2016, n 238)

con riferimento al punteggio A5). Precisa che l’IRVO (Istituto Regionale del Vino e dell'Olio) sarebbe stato autorizzato a svolgere le attività di controllo ai sensi dell'art. 64 cit. e quindi iscritto nell'apposito Elenco, solo con d.m. 2 luglio 2018. Il d.m. n. 7552, regolante il "Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" è stato emanato dal Ministro per le politiche agricole e forestali il 2 agosto 2018.

Ne deriverebbe, dunque, che le disposizioni attuative della norma, posta dal T.A.R. a fondamento della propria decisione, sarebbero entrate in vigore successivamente alla pubblicazione del bando in questione e comunque dopo la presentazione della domanda di aiuto della ricorrente 8 agosto 2017.

Pertanto, fino all'emanazione dei decreti di cui al comma I, continuerebbero ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti ministeriali attuativi della preesistente normativa nazionale e dell'U.E. per le materie disciplinate dalla presente legge e dalla normativa dell'U.E. che non siano con queste in contrasto.

Si dovrebbe dunque far riferimento alla disciplina normativa osservata dalla ricorrente perché vigente all'epoca di emanazione del bando e della presentazione della domanda.

Gli artt. 13 e 14 del d.lgs. 8 aprile 2010 n. 61, nel disciplinare i controlli sulla produzione DO e IP, non farebbero alcun riferimento ad attività di certificazione con riguardo alle uve.

In particolare l'art. 14, comma 1, disponeva, infatti, che:

"La rivendicazione delle produzioni delle uve e dei vini DO e IG è effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione prevista dal regolamento (CE) n. 436/2009, mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati dello schedario viticolo.

I dati delle dichiarazioni sono rese disponibili, mediante i servizi del SIAN, alle regioni o Province autonome ed agli altri enti ed organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, agli organi dello Stato preposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’articolo 17 in riferimento alle singole denominazioni di competenza".

Il sistema, era, quindi all'epoca organizzato sull'auto-rivendicazione delle produzioni DO e IG da parte del produttore che provvede(va) autonomamente ad immettere i dati di produzione nel sistema informatico del SIAN, dal quale gli enti preposti potranno assumere i dati necessari per i loro controlli (non era, invece, previsto il rilascio di alcuna certificazione per le uve).

Il d.lgs. n. 61/2010 n. 61 aveva disposto uno specifico decreto attuativo relativamente ai controlli – d.m. 14 giugno 2012 (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2012), che sarebbe stato preso correttamente a riferimento dalla ricorrente.

Mentre solamente con l'art. 11, comma 2, (Disposizioni finali) d.m. 2 agosto 2018 n. 7552 (nuovo decreto attuativo), era abrogato il d.m. 14 giugno 2012, n. 794.

Evidenzia, comunque, che il dato testuale del nuovo d.m. n. 7552/2018 in questione, che pure si occupa della certificazione delle produzioni DO e IG, come rilevabile dall'art. 3 del decreto stesso, limiterebbe espressamente il proprio raggio di azione alla produzione di vini a denominazione DO e IG e non comunque alle uve.

Non sarebbe stato concesso accesso riguardo alle certificazioni di altre concorrenti, eppure lamenta che sarebbe stato escluso il punteggio per l’odierna interessata, in violazione del principio di parità di trattamento.

2. Violazione, falsa ed errata applicazione della legge e del bando ed errata interpretazione dei fatti con riferimento al punteggio A8), infatti la motivazione impugnata, secondo cui la ditta "non produce documentazion(i) relativ(i) ad attrezzature introdotte nel mercato < 2 anni”, confermata dal T.A.R., secondo cui la prospettazione di acquisto di macchinali immessi sul mercato non consentirebbe di valutare miglioramento sul piano del processo produttivo sarebbe errata. Il primo giudice infatti, avrebbe considerato come immessi sul mercato da più di due anni i macchinari in presenza di dichiarazione dei venditori-concessionari di segno contrario. Dai documenti allegati (Piano di sviluppo aziendale), peraltro, si potrebbe evincere che sarebbero state attivate azioni inerenti alla sostenibilità aziendale e all’efficienza delle risorse attraverso l’acquisto delle trattrici di nuova generazione con filtro antiparticolato e dunque, meno inquinanti e l’acquisto di atomizzatore di nuova generazione con maggiore efficienza nella distribuzione dei fitofarmaci.

3. Eccesso di potere e disparità di trattamento, ovvero sarebbe stato consentita la rimodulazione dei punteggi sulla base di alcune osservazioni solo di talune ditte.

4 – Omessa statuizione in ordine a due domande di parte ricorrente per non aver dato l’Amministrazione seguito alle ordinanze istruttorie.

5 – Errata statuizione quanto alle spese di lite con riferimento alla compensazione.

In allegato, l’appellante produce le disposizioni operative.

Ai fini della convalida del punteggio dovrà essere verificata la sussistenza delle condizioni previste dai due criteri di selezione.

Con memoria l’Amministrazione regionale si è costituita per resistere, esponendo che con riferimento al punteggio A5) relativo alle produzioni di qualità certificate (es. IGP DOP) esso spetta alle imprese che commercializzino almeno il 50% della produzione come certificata. La ricorrente è stata esclusa perché non in possesso delle relative certificazioni. L’affermazione dell’appellante circa la mancanza di certificazioni sarebbe in contrasto con quanto previsto dalla l. n. 238/2016, che all’art. 64 prevede che “La verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante e dopo il confezionamento del vino è effettuata da autorità pubbliche e da organismi di controllo privati, ai sensi dell'articolo 2, secondo paragrafo, numero 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che operano come organismi di certificazione…”.

Il fatto che l’IRVO sia stato autorizzato in data successiva, così come il fatto che, successivamente, siano state introdotte altre norme sui controlli, non inciderebbe sull’entrata in vigore della norma di cui si discute. Altri partecipanti, infatti, avrebbero ottenuto la certificazione dagli organismi a ciò già abilitati.

Per il criterio di selezione con codifica A5) la certificazione sarebbe stata espressamente prevista.

Quanto, infine, al criterio A8), esso prevede che il punteggio sia attribuito qualora l’iniziativa progettuale contenga investimenti volti all’introduzione nell’azienda agricola di innovazioni di processo e di prodotti quali macchinari, attrezzature, impianti tecnologici per la fase produttiva o per la trasformazione e/o commercializzazione di prodotti, introdotti nel mercato da non più di 2 anni antecedenti la presentazione delia domanda di aiuto; inoltre il punteggio è attribuito in proporzione all’incidenza percentuale della spesa per l’investimento innovativo rispetto alla complessiva spesa del progetto. L’appellante non avrebbe prodotto la sopra descritta certificazione. In ogni caso il requisito previsto dal bando non riguarderebbe il generico acquisto di un macchinario nuovo, considerato che tutte le nuove macchine sono sicuramente più progredite e performanti delle precedenti, ma l’introduzione attraverso macchinari, attrezzature, impianti tecnologici di processi innovativi nel processo produttivo. Sotto questo profilo la domanda del ricorrente sarebbe del tutto carente.

Precisa, ancora, che l’accoglimento della domanda dell’istante comporterebbe lo scivolamento dell’ultima posizione idonea (la n. 108) in posizione inidonea.

Con memoria dell’8 marzo 2022, l’appellante precisa di essere stata costretta ad ulteriore inevitabile (seconda) impugnazione con richiesta di sospensiva al T.A.R. del nuovo d.d.g. n. 2537/2021 del 8 luglio 2021 (pubblicato in pari data sul sito web istituzionale dell’Assessorato agricoltura), avente ad oggetto la rimodulazione/modifica e/o integrazione degli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno e della nuova graduatoria, gravemente penalizzante per la società ricorrente già collocata in posizione utile n.79/bis/a con punti 71 (con riserva) (per cui è qui ricorso) illegittimamente riposizionata (in peggio) alla nuova posizione n. 292/bis/a con punti 56 ed un importo di spesa ammissibile di € 1.056.541,28 cui corrispondeva un contributo pari ad € 672.898,92, nonostante l’ordinanza del C.G.A.. Prima della data di fissata udienza, peraltro, l’Assessorato emanava un nuovo d.d.g.n.4500/2021 del 26 novembre 2021 di rettifica dell’ultima graduatoria impugnata dinnanzi al T.A.R., con la quale veniva ripristinata la precedente posizione n. 75/bis in graduatoria. All’udienza del 7 dicembre 2021 l’allora ricorrente dichiarava quindi di prendere atto del nuovo decreto che riposizionava l’istante al n. 75/bis (oggetto del presente giudizio) ed il T.A.R. dichiarava quindi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse con sentenza n. 3441/21 del 7 dicembre 2021.

Con ordinanza cautelare n. 471/21, l’istante era, dunque, ammessa con riserva, precisando che in caso di accoglimento del ricorso la stessa sarebbe stata inserita con il punteggio di punti 71 ed in posizione utile in graduatoria, non determinando ciò interessi contrastanti di possibili controinteressati compresi in graduatoria fino al n.172 con punti 66, tutti ammessi al finanziamento previa la già compiuta corrispondente istruttoria;

Con ordinanza collegiale n. 233 del 2022, era tra l’altro disposto che: “preliminarmente, l’Assessorato intimato provvederà a depositare in giudizio copia della graduatoria nell’attuale formulazione, onde consentire all’appellante di rilevare i nominativi dei controinteressati attuali, e ciò entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione a cura di parte della presente ordinanza”

La parte appellante ha eseguito l’integrazione del contraddittorio con pubblici proclami, precisando che l’Amministrazione ha depositato il nuovo d.d.g. n. 2865 dell’11 luglio 2022, con allegata la nuova graduatoria delle domande ammissibili, senza individuare i controinteressati a differenza di quanto sarebbe stato disposto dall’ordinanza collegiale.

Sicché l’appellante ha individuato i controinteressati in tutte le ditte comprese nella graduatoria allegata al d.d.g citato, con punteggio richiesto e/o confermato pari e/o superiore a punti 71 (punteggio riconosciuto alla appellante), con posizione in graduatoria compresa tra il n.75/bis/a ed il n. 292/bis/a, testualmente (posizioni assegnate alla stessa).

Si è costituita l’Amministrazione per resistere.

All’udienza di discussione del 16 novembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.

II – Ai fini della decisione della presente controversia giova svolgere una sintetica ricostruzione della disciplina di settore.

Con l’entrata in vigore del Reg. (CE) 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, abrogato dal Reg. (CE) 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, è stata riformata l’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM) attraverso l’introduzione delle protezioni dei vini come DOP o IGP, creando così un quadro omogeneo per la protezione delle Indicazioni Geografiche sia vitivinicole che agroalimentari.

Il d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, abrogato e sostituito dalla l. 12 dicembre 2016, n. 238 (c.d. Testo unico della vite e del vino) sulla “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, ha stabilito che i vini DOCG e DOC debbano confluire nella categoria dei vini DOP, e che i vini IGT vengano identificati attraverso l’acronimo già adoperato per i prodotti agroalimentari registrati (IGP). In ogni caso, la legge del 2016 fa salva la possibilità di continuare ad utilizzare, per i vini, le menzioni DOCG, DOC, IGT, in virtù della consuetudine più che decennale dell’impiego di tali acronimi, tuttora strettamente legati al mondo del vino, nel linguaggio comune.

Il sistema di cui al decreto14 giugno 2012 prevede i controlli per il settore vitivinicolo.

Vale rilevare che l’art. 4 del decreto del 2012 cit. disciplina gli adempimenti delle strutture di controllo. In particolare prevede, per ciascuna DO o IG, “le attività previste dal relativo piano dei controlli approvato comunicando, per gli adempimenti di competenza, anche in via informatica all’ICQRF ed alle regioni e province autonome territorialmente competenti:

a) le non conformità gravi, redatte secondo lo schema di cui all'allegato 6 del …

b) le non conformità lievi, redatte secondo lo schema di cui all'allegato 6 del … decreto, per le quali il soggetto interessato non abbia fornito riscontro della risoluzione della non conformità entro trenta giorni dalla comunicazione;

c) trascorsi i termini di trenta giorni di cui alla lettera b), le non conformità lievi divengono gravi a seguito di valutazione del Comitato di certificazione.

… 9. La documentazione risultante dal sistema di certificazione e di controllo, adeguatamente aggiornata, gestita ed archiviata, anche in modo informatizzato, per singola DO o IG, è in ogni momento a disposizione delle Autorità di vigilanza. …”.

Il successivo art. 5 dispone che: “1. Per i soggetti della filiera che alla data di pubblicazione del

… decreto non siano già immessi nel sistema di controllo e che intendono rivendicare una produzione vitivinicola a DO o IG, le rispettive rivendicazioni delle uve e/o le richieste di

certificazione e/o le comunicazioni di imbottigliamento costituiscono a tutti gli effetti notifica di iscrizione agli elenchi dei soggetti partecipanti alla filiera vitivinicola per le DO o le IG di loro

interesse.

Salvo comunicazione di disdetta degli interessati, i soggetti immessi nel sistema di controllo

della DO e IG si ritengono iscritti agli elenchi dei soggetti partecipanti alla filiera vitivinicola e tale iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno”.

Il sistema che risulta delineato, dunque, si fonda sull’iscrizione negli elenchi dei soggetti partecipanti alla filiera vitivinicola e la successiva attività ispettiva da parte degli organismi di controllo deputati. L’accertamento di non conformità comporta l’esclusione dagli elenchi.

La struttura procedimentale, a seguito delle modifiche introdotte nel 2016 e dei decreti attuativi del 2018, continua a fondarsi su un sistema ispettivo e la verifica di conformità o meno degli operatori della filiera.

In ogni caso è solo con il d.m. 2 agosto 2018 n. 7552 che il d.m. 14 giugno 2012, n. 794, è abrogato.

III – Quanto sin qui rilevato è utile ad individuare la disciplina applicabile alla fattispecie per cui è causa, essendo stata presentata la domanda al sostegno – come già sopra precisato – nel 2017.

IV – La Società attuale appellante ha ritenuto di produrre unitamente alla domanda di finanziamento le fatture emesse relative alla vendita di uve DOP/IGT (con estratto del Registro Aziendale di vendite) e le corrispondenti attestazioni rilasciate dalle cantine conferitarie (all.ti sub 12), sulla base della convinzione della idoneità della suddetta documentazione in ordine alla appartenenza alle filiera, con conseguente soggezione alle verifiche ispettive. A comprova di ciò peraltro, produce in giudizio il verbale di visita ispettiva rilasciato dall’IRVO a seguito della visita effettuata in azienda il 23 ottobre 2017 (all. 13), che conclude per la conformità dell’azienda alla produzione di uve DOP/IGT.

Nel sistema sopra delineato, tale documento elimina ogni incertezza rispetto alla sussistenza della richiesta ‘certificazione’, che on può che essere intesa come assenza di ‘non conformità’.

Deve pertanto, ritenersi fondato il primo motivo di appello, non solo con riferimento alla disciplina applicabile ratione temporis, che peraltro non appare contraddittoria rispetto a quanto disposto dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni del 2016, ma anche con riguardo al modello sostanzialmente di ‘autocertificazione’ previsto dall’ordinamento nazionale – fatti salvi i provvedimenti conseguenti agli accertamenti negativi ad esito delle verifiche ispettive.

Il sistema dell’auto dichiarazione trova, peraltro, ampia diffusione in ambito europeo essendo fondato sul principio di autoresponsabilità e sui canoni di semplificazione. Ne discende la coerenza delle disposizioni interne con il sistema sovranazionale, in una materia che risulta attuativa della disciplina comunitaria in termini di garanzie di qualità e libera concorrenza.

Va, altresì, evidenziato che – seppure la stessa parte appellante dichiara di aver prodotto unitamente alla domanda solo le fatture e le attestazioni e non l’accertamento di conformità - tale documento, non specificamente richiesto dal bando, risultava comunque esistente al momento di presentazione della domanda (la data riportata in verbale è 24 giugno 2016), cosicché esso può trovare ingresso nel presente esame, senza che ciò comporti alcuna alterazione della par condicio tra i concorrenti e la stessa Amministrazione avrebbe potuto prenderne nota.

V – Ad ulteriore conferma della interpretazione sin qui svolta, deve osservarsi che la stessa Amministrazione ha inteso prendere in considerazione la posizione di altri operatori, come documentato in atti.

Tale circostanza assume rilievo ai fini della fondatezza anche del terzo motivo di appello.

VI – Con riguardo al secondo motivo, gli acquisti per l’innovazione sono documentati in modo corrispondente al criterio inserito nel bando per l’assegnazione del punteggio A8. In particolare, risulta la dichiarazione Argo tractors (all. 6) sull’ immissione in commercio da meno di due anni come richiesto a supporto dell’aspetto innovativo dell’investimento, a conferma delle caratteristiche

dei mezzi.

Di tal ché la valutazione espressa dall’amministrazione appare non supportata dai canoni di logicità e coerenza con le disposizioni del bando.

VII – Quanto sin qui ritenuto è sufficiente ai fini dell’accoglimento dell’appello e, pertanto, in parziale riforma della sentenza di primo grado gravata, per la parte in cui non sono state accolti le censure in relazione ai punteggi A5) e A8), all’accoglimento del ricorso introduttivo, con conseguente annullamento degli atti impugnati per quanto d’interesse, ai fini dell’ulteriore attività dell’amministrazione e dell’aggiornamento della graduatoria.

VIII – Discende ulteriormente che deve essere riformata la sentenza anche con riferimento alla compensazione delle spese, determinata dal parziale accoglimento in primo grado.

IX – L’Amministrazione appellata è condannata, pertanto, in ragione del principio di soccombenza, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che sono determinate complessivamente in euro 2000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, a favore della Società appellante.



P.Q.M.

 

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso introduttivo, con conseguente annullamento degli atti impugnati per quanto d’interesse, ai fini e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che sono determinate complessivamente in euro 2000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge, a favore della Società appellante. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

Roberto Caponigro, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere

Marco Mazzamuto, Consigliere