Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 01-12-2022
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 01-12-2022
Numero gazzetta: 458

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Malepère].

(Comunicazione 01/12/2022, pubblicata in G.U.U.E. 1° dicembre 2022, n. C 458)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DELL'APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

«Malepère»

PDO-FR-A0196-AM01

Data della comunicazione: 28.9.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Zona geografica e zona di prossimità immediata

Al capitolo I del disciplinare di produzione, la sezione IV «Aree e zone in cui si svolgono le diverse operazioni», paragrafo 1 «Zona geografica» e paragrafo 3 «Zona di prossimità immediata», è completata con il riferimento al codice geografico ufficiale che riconosce e stabilisce l'elenco dei comuni per dipartimento a livello nazionale. Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione del codice geografico ufficiale vigente dal 1o gennaio 2022, pubblicato dall'INSEE, e di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona geografica.

Il documento unico è completato da questo riferimento sia al punto «zona geografica» che al punto «condizioni supplementari - zona di prossimità immediata».

2.   Superficie parcellare delimitata

Al capitolo I del disciplinare della denominazione «Malepère», la sezione IV «Aree e zone in cui si svolgono le diverse operazioni» è modificata al paragrafo 2 «Superficie parcellare delimitata» al fine di introdurvi le date di approvazione da parte dell'autorità nazionale delle parcelle idonee a produrre le uve della denominazione.

Questa modifica non incide sul documento unico.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Malepère

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

4.   Descrizione del vino (dei vini)

1.   Descrizione organolettica dei vini

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

Si tratta di vini secchi fermi, sia rosati che rossi.

Il rosso è un vino secco, in cui il vitigno principale è il Merlot N, varietà precoce che raggiunge maturità fenolica e valori ottimali del tenore di zuccheri. È caratterizzato da un colore generalmente rubino piuttosto vivace, spesso con aromi di piccoli frutti rossi, che possono evolvere verso aromi che richiamano i frutti neri, talvolta con note di tartufo, spezie e cuoio. All'attacco il vino risulta generoso, schietto, ampio, ben strutturato e con una punta di vivacità.

Il rosato è un vino secco, in cui domina il vitigno Cabernet franc N, con il suo ciclo vegetativo più lungo e la sua resistenza alla muffa grigia, integrato dai vitigni Cabernet Sauvignon N, Cot N, Cinsaut N, Grenache N e Lledoner pelut N. È generalmente chiaro e brillante. Al naso sviluppa intense note fruttate, sovente di frutti bianchi. L'attacco è fresco, complesso, con finale intenso.

2.   Caratteristiche analitiche

DESCRIZIONE TESTUALE CONCISA

I vini rossi e rosati presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 12 %.

Nella fase di confezionamento e di commercializzazione al consumatore, i vini rossi hanno un tenore di acido malico inferiore o uguale a 0,4 grammi per litro.

Nella fase di confezionamento e di commercializzazione al consumatore, i vini rossi che presentano un titolo alcolometrico volumico naturale inferiore o uguale al 14 % hanno un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 3 grammi per litro; i vini rossi che presentano un titolo alcolometrico volumico superiore al 14 % hanno un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 4 grammi per litro; i vini rosati presentano un tenore di zuccheri fermentescibili (glucosio e fruttosio) inferiore o uguale a 4 grammi per litro.

I tenori di acidità totale, di acidità volatile e di anidride solforosa totale e il titolo alcolometrico totale sono conformi alle norme stabilite dalla normativa europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

Acidità totale minima

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


5.   Pratiche di vinificazione

5.1.    Pratiche enologiche essenziali

1.   Pratica colturale

— La densità minima d'impianto delle viti è di 4 000 ceppi per ettaro. La distanza tra i filari non può essere superiore a 2,50 metri e la distanza fra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,90 metri.

Ciascun ceppo dispone di una superficie massima di 2,5 metri quadrati. Questa superficie è ottenuta moltiplicando la distanza interfilare per la distanza tra i ceppi dello stesso filare.

— La potatura è effettuata entro il 30 aprile.

— Per l'allevamento ad alberello: potatura corta delle viti con un massimo di 12 gemme franche per ceppo. Ogni sperone reca al massimo 2 gemme franche.

— Per l'allevamento a cordone di Royat: potatura corta delle viti con un massimo di 10 gemme franche per ceppo; ogni sperone reca al massimo 2 gemme franche.

— I vitigni Cot e Merlot possono essere potati a Guyot semplice, con un massimo di 10 gemme franche per ceppo, di cui al massimo 6 gemme franche sul capo a frutto e al massimo 2 speroni recanti, ciascuno, non più di 2 gemme franche.

— I vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon possono essere potati a Guyot semplice, con un massimo di 12 gemme franche per ceppo, di cui al massimo 8 gemme franche sul capo a frutto e al massimo 2 speroni recanti, ciascuno, non più di 2 gemme franche.

— Per la potatura a Guyot semplice, il numero di gemme franche sul capo a frutto può essere superiore a 6 o 8 alla data della potatura, a condizione che entro il 31 maggio le viti siano potate in conformità alle disposizioni di cui sopra.

Può essere autorizzata l'irrigazione.

2.   Pratica enologica specifica

Per l'elaborazione dei vini rosati è vietato l'impiego del carbone per uso enologico, da solo o in combinazione con altre sostanze in appositi preparati.

Oltre alle disposizioni di cui sopra, i vini devono rispettare gli obblighi relativi alle pratiche enologiche stabiliti a livello dell'UE e dal Code rural et de la pêche maritime (codice rurale e della pesca marittima).

5.2.    Rese massime

1. 60 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini sono effettuati nel territorio dei seguenti comuni del dipartimento dell'Aude:

Alaigne, Alairac, Arzens, Bellegarde-du-Razès, Belvèze-du-Razès, Brézilhac, Brugairolles, Cailhau, Cailhavel, Cambieure, Carcassonne, La Cassaigne, Caux-et-Sauzens, Couffoulens, La Courtète, Donazac, Fanjeaux, Fenouillet-du-Razès, Ferran, La Force, Gramazie, Hounoux, Lasserre-de-Prouille, Laurac, Lauraguel, Lavalette, Malviès, Mazerolles-du-Razès, Montclar, Montgradail, Montréal, Preixan, Roullens, Routier, Saint-Martin-de-Villereglan, Villarzel-du-Razès, Villeneuve-lès-Montréal, Villesèquelande, Villesiscle.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

Cabernet franc N

Cabernet Sauvignon N

Cinsaut N - Cinsault

Cot N - Malbec

Grenache N

Lledoner pelut N

Merlot N

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.    Descrizione dei fattori naturali e umani rilevanti per il legame

Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica è delimitata:

— a sud, dalla zona geografica di denominazione di origine controllata «Limoux»;

— a est, dal fiume Aude che separa il massiccio della Malepère da quello delle Corbières;

— a nord, dal solco del Lauragais, circondato dalla pianura del Fresquel e delimitato a sud dal Canal du Midi;

— a ovest, dalla cuesta calcarea di Fanjeaux, che segna la separazione tra il bacino oceanico e quello mediterraneo.

Con una topografia ereditata dalla formazione dei Pirenei, pur apparendo compatto, il massiccio della Malepère è solcato sin dalla vetta, nelle zone di suolo meno duro, da valli talvolta profonde e simili a canyon.

Attorno al massiccio, lenti di arenaria o di puddinga hanno resistito all'erosione, formando dei mammelloni chiamati «Pech» che si estendono in ghirlande, inserendosi in paesaggi diversi caratterizzati dalla morbidezza e dall'armonia delle forme.

Alla base del pendio, i versanti argilloso-calcarei si congiungono alle pianure alluvionali sabbioso-limoso-ghiaiose dell'Aude (a est), del Sou (a sud-ovest) e del Fresquel (a nord).

Boschi e boscaglia prevalgono al centro del massiccio, sui pendii scoscesi e sui terreni poco fertili, mentre i vigneti, limitati a 350 metri di altitudine nell'esposizione a sud e a 300 metri in quella a nord, sono impiantati ai margini, occupando pendii e terrazzamenti.

La zona geografica è quindi delimitata dal territorio di 39 comuni a ovest del dipartimento dell'Aude, raggruppati intorno al massiccio della Malepère, la cui vetta più alta (Pech de Mont-Naut) si trova a 442 metri di altitudine.

I terreni più caratteristici sono originati da sedimenti molassici. A seconda degli orizzonti e della percentuale delle componenti, la loro natura varia dal calcare di arenaria, duro ma friabile, all'argilla morbida.

La puddinga e l'arenaria danno origine a terreni leggeri e facilmente penetrabili dalle radici. Le argille, associate ai vari elementi che vanno dal sabbioso al ghiaioso, consentono una ritenzione idrica ottimale, garantendo un approvvigionamento idrico continuo in un clima submediterraneo. I vigneti sono impiantati anche su terrazzamenti alluvionali, con terreni argilloso-ghiaiosi o sassosi ben drenati.

La zona geografica beneficia di un clima originale di transizione tra gli influssi mediterranei e oceanici. Da est a ovest, il clima mediterraneo, ancora prevalente e caratterizzato da siccità estiva, lascia il posto a un clima mediterraneo mitigato da influssi oceanici che determinano un minor calo pluviometrico estivo.

In una gamma diversificata di mesoclimi, la vegetazione naturale mescola elementi di vegetazione mediterranea (leccio) ed elementi di vegetazione submediterranea (roverella).

Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

La zona viticola della denominazione di origine controllata «Malepère» è la più occidentale tra le zone viticole del Languedoc. L'impianto dei vigneti è molto antico e risale all'epoca romana. Nel 1072 il conte di Barcellona, signorotto di Razès, si recò a Malviès per risolvere una «delicata» questione di spartizione dei vigneti. Più tardi, nel XVII secolo, lo scavo del Canal du Midi favorì la circolazione dei vini tra l'Aquitania e il Mediterraneo.

Alla fine del XIX secolo dopo la grave infestazione della fillossera, la produzione si orientò verso i vini da taglio. Negli anni '60, sotto l'impulso di produttori, tecnici e ricercatori dell'Università di Tolosa, iniziò una riconversione qualitativa.

Assecondando le caratteristiche della vegetazione naturale, questa comunità umana ha sviluppato il miglior abbinamento tra posizione dei vigneti e vitigni, a vantaggio dell'autenticità dei vini.

Tra i suoli leggeri delle zone più mediterranee a est (Carcassès) e i suoli dei pendii più bassi che poggiano su uno spesso manto colluviale (Razès), si sviluppa un gradiente vocazionale in grado di spiegare la diversità dei vitigni scelti.

Per questo motivo, i substrati freschi e spessi di metà collina sono destinati ai vitigni «atlantici» Cabernet franc N, Cabernet Sauvignon N e Merlot N, mentre nelle parcelle asciutte situate nella parte alta dei pendii sono impiantati i vitigni mediterranei Grenache N, Lledoner pelut N e Cinsaut N.

Nelle zone intermedie, né troppo secche né troppo sterili, predomina invece il vitigno Cot N.

La comunità locale ha così preservato la storia, confermato le sue conoscenze e migliorato la reputazione e la qualità dei vini, permettendo loro di avvalersi della denominazione di origine «vin délimité de qualité supérieure», nel 1976, e di essere riconosciuti come denominazione di origine controllata «Malepère» con il decreto del 4 maggio 2007.

La produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Malepère» ammontava, per la vendemmia 2009, a 12 000 ettolitri, di cui il 65 % di vini rossi e il 35 % di vini rosati, dichiarati da 73 produttori organizzati in 4 cantine cooperative e 14 tenute.

8.2.    Interazioni causali

In questa particolare situazione geografica, caratterizzata da un clima di tipo mediterraneo ma con un regime idrico più oceanico, con un'alternanza di giornate calde e notti fresche, favorita dalla molteplicità dei substrati e delle esposizioni, i produttori hanno potuto esprimere tutte le loro competenze.

Hanno così combinato e armonizzato, in questo ambiente ecologico particolare, l'impianto di vitigni atlantici e mediterranei, trovando le condizioni per una coltivazione ottimale di ognuno di essi; questa combinazione e questa armonizzazione si esprimono nella complessità e nell'originalità dei vini «Malepère».

Per meglio adattarsi alle particolarità dell'ambiente geografico, le parcelle vengono selezionate e delimitate per la vendemmia. Questa delimitazione consente una gestione ottimale della vite e un controllo del vigore e del potenziale produttivo mediante pratiche di bassa resa legate a regole di potatura rigorose.

La reputazione dei vini «Malepère» è già citata nel XIV secolo dal «Livre Vert» dell'Arcivescovado di Narbonne, nel quale sono elencate le proprietà, le vigne e i diritti degli arcivescovi e si fa riferimento alle cantine di Alaigne e Routier, i cui vini erano riservati ai vescovi e alla corte.

Tali vini si fecero notare al Concours Général Agricole del 1897 con i vini di Château de Caux, che vennero in seguito premiati più volte.

Nonostante il fatto che in lingua occitana si parli di «Male peyre» come di una cattiva pietra da costruzione, la comunità ha saputo conservare e modellare nel corso degli anni un paesaggio in cui si fondono vigne, campi e querceti, paesaggio magistralmente riprodotto dal pittore puntinista Achille LAUGE.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro giuridico:

legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l'elaborazione e l'affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni del dipartimento dell'Aude indicati di seguito sulla base del codice geografico ufficiale in vigore al 1o gennaio 2022:

Alzonne, Berriac, Bram, Cavanac, Cazilhac, Cépie, Escueillens-et-Saint-Just-de-Bélengard, Gaja-et-Villedieu, Laurabuc, Leuc, Limoux, Loupia, Monthaut, Montirat, Palaja, Pauligne, Pennautier, Pezens, Pieusse, Pomas, Rouffiac-d'Aude, Sainte-Eulalie, Trèbes, Verzeille, Villasavary, Villedubert, Villemoustaussou, Villelongue-d'Aude.

Link al disciplinare del prodotto

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-eb1bbdaf-dcfa-4d39-a45e-83206261b02f