Organo: Corte di Giustizia
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte di Giustizia
Data provvedimento: 22-11-2022
Numero provvedimento: C‑24/20
Tipo gazzetta: Nessuna

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche - Ricorso di annullamento - Decisione (UE) 2019/1754 - Adesione dell’Unione europea all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche - Articolo 3, paragrafo 1, TFUE - Competenza esclusiva dell’Unione - Articolo 207 TFUE - Politica commerciale comune - Aspetti commerciali della proprietà intellettuale - Articolo 218, paragrafo 6, TFUE - Diritto di iniziativa della Commissione europea - Modifica apportata dal Consiglio dell’Unione europea alla proposta della Commissione - Articolo 293, paragrafo 1, TFUE - Applicabilità - Articolo 4, paragrafo 3, articolo 13, paragrafo 2, e articolo 17, paragrafo 2, TUE - Articolo 2, paragrafo 1, TFUE - Principi di attribuzione delle competenze, di equilibrio istituzionale e di leale cooperazione.



Nella causa C‑24/20,

avente ad oggetto il ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto il 17 gennaio 2020 da

Commissione europea, rappresentata inizialmente da F. Castillo de la Torre, I. Naglis e J. Norris, successivamente da F. Castillo de la Torre, M. Konstantinidis e J. Norris, in qualità di agenti,

ricorrente,



contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A. Antoniadis, M. Balta e A.‑L. Meyer, in qualità di agenti,

convenuto,



sostenuto da:

Regno del Belgio, rappresentato da M. Jacobs, C. Pochet, e M. Van Regemorter, in qualità di agenti,

Repubblica ceca, rappresentata da K. Najmanová, H. Pešková, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti,

Repubblica ellenica, rappresentata da K. Boskovits e M. Tassopoulou, in qualità di agenti,

Repubblica francese, rappresentata da G. Bain, J.‑L. Carré, A.‑L. Desjonquères e T. Stéhelin, in qualità di agenti,

Repubblica di Croazia, rappresentata da G. Vidović Mesarek, in qualità di agente,

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato,

Ungheria, rappresentata da M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti,

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato da M.K. Bulterman e J. Langer, in qualità di agenti,

Repubblica d’Austria, rappresentata da A. Posch, E. Samoilova e J. Schmoll, in qualità di agenti, e da H. Tichy,

Repubblica portoghese, rappresentata inizialmente da P. Barros da Costa, L. Inez Fernandes, J.P. Palha e R. Solnado Cruz, in qualità di agenti, poi da P. Barros da Costa, J.P. Palha e R. Solnado Cruz, in qualità di agenti,

intervenienti,



LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, A. Prechal, K. Jürimäe, M. Safjan, P.G. Xuereb, L.S. Rossi (relatrice), D. Gratsias, M.L. Arastey Sahún, presidenti di sezione, S. Rodin, F. Biltgen, N. Piçarra, I. Ziemele e J. Passer, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Longar, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1° febbraio 2022,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 maggio 2022,

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA
 

1 Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede l’annullamento parziale della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU 2019, L 271, pag. 12; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

I. Contesto giuridico

A. Diritto internazionale

1. Convenzione di Parigi

2 La Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale è stata firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n. 11851, pag. 305; in prosieguo: la «Convenzione di Parigi»). Tutti gli Stati membri dell’Unione europea sono parti di tale convenzione.

3 L’articolo 1 della Convenzione di Parigi stabilisce in particolare che gli Stati ai quali essa si applica sono costituiti in un’Unione per la protezione della proprietà industriale, compresi i brevetti, i modelli, i disegni, i marchi, le denominazioni commerciali e le indicazioni di provenienza o denominazioni d’origine nonché la repressione della concorrenza sleale.

4 Ai sensi dell’articolo 19 di tale convenzione, gli Stati parti contraenti di quest’ultima si riservano il diritto di concludere separatamente, tra di loro, accordi particolari per la protezione della proprietà industriale.

2. Accordo di Lisbona

5 L’Accordo di Lisbona sulla protezione delle denominazioni d’origine e sulla loro registrazione internazionale è stato firmato il 31 ottobre 1958, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n. 13172, pag. 205; in prosieguo: l’«Accordo di Lisbona»). Esso costituisce un accordo particolare ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione di Parigi, al quale ogni Stato parte di tale convenzione può aderire.

6 Sono parti dell’Accordo di Lisbona sette Stati membri dell’Unione, ossia la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l’Ungheria, la Repubblica portoghese e la Repubblica slovacca. Per contro, l’Unione non è parte di tale accordo, al quale possono aderire soltanto degli Stati.

7 Ai sensi dell’articolo 1 dell’Accordo di Lisbona, gli Stati ai quali quest’ultimo si applica sono costituiti in un’Unione particolare (in prosieguo: l’«Unione particolare») nell’ambito dell’Unione per la protezione della proprietà industriale istituita dalla Convenzione di Parigi e si impegnano a tutelare, nel loro territorio e alle condizioni previste dall’accordo suddetto, le denominazioni d’origine dei prodotti degli altri Stati dell’Unione particolare, riconosciute e protette a tale titolo nel paese di origine e registrate presso l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

3. Atto di Ginevra

8 L’articolo 21 dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU 2019, L 271, pag. 15; in prosieguo: l’«Atto di Ginevra»), intitolato «Appartenenza all’Unione di Lisbona», così dispone:

«Le parti contraenti sono membri della stessa Unione particolare di cui sono membri gli Stati parte dell’Accordo di Lisbona[, nella sua versione originaria del 31 ottobre 1958,] o dell’[Accordo di Lisbona, come riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979], indipendentemente dal fatto che siano o meno parte dell’Accordo di Lisbona[, nella sua versione originaria del 31 ottobre 1958,] o dell’[Accordo di Lisbona, come riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979]».

9 L’articolo 22 dell’Atto di Ginevra, intitolato «Assemblea dell’Unione particolare», dispone, al paragrafo 4, quanto segue:

« [Deliberazione nell’Assemblea]

a) L’Assemblea si adopera per deliberare per consenso.

b) Se non si perviene a una decisione per consenso, la decisione sulla questione in esame è messa ai voti. In tal caso:

(i.) ciascuna parte contraente che è uno Stato dispone di un voto e vota in nome proprio; e

(ii.) ciascuna parte contraente che è un’organizzazione intergovernativa può votare, in vece dei suoi Stati membri, nel qual caso dispone di un numero di voti pari al numero dei suoi membri che sono parti del presente atto. Tale organizzazione intergovernativa non può partecipare al voto ove uno dei suoi membri eserciti il proprio diritto di voto e viceversa.

(…)».

10 L’articolo 28 dell’Atto di Ginevra, intitolato «Condizioni e modalità per divenire parte del presente atto», enuncia, al paragrafo 1, quanto segue:

« [Condizioni] Fatto salvo quanto disposto all’articolo 29 e ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo,

(i.) ogni Stato membro firmatario della Convenzione di Parigi può sottoscrivere il presente atto e divenirne parte;

(ii.) (…)

(iii.) qualsiasi organizzazione intergovernativa può sottoscrivere il presente atto e divenirne parte se almeno uno dei suoi Stati membri è firmatario della Convenzione di Parigi e se l’organizzazione intergovernativa dichiara che è stata debitamente autorizzata, conformemente alle sue procedure interne, a divenire parte del presente atto e che, in virtù del trattato costitutivo dell’organizzazione intergovernativa stessa, si applica una legislazione che consente di ottenere titoli di protezione regionali per quanto riguarda le indicazioni geografiche».

B. Diritto dell’Unione

1. Decisione impugnata

11 Il considerando 6 della decisione impugnata recita:

«Affinché possa adeguatamente esercitare la propria competenza esclusiva per i settori disciplinati dall’atto di Ginevra e le funzioni che le competono nell’ambito dei suoi sistemi esaustivi di protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche di prodotti agricoli, l’Unione dovrebbe aderire all’atto di Ginevra e diventarne parte contraente».

12 L’articolo 1, primo comma, di detta decisione così dispone:

«L’adesione dell’Unione europea all’[Atto di Ginevra] è approvata a nome dell’Unione».

13 L’articolo 3 della decisione in parola ha il seguente tenore:

«Gli Stati membri che lo desiderano sono autorizzati a ratificare o ad accedere, a seconda dei casi, all’atto di Ginevra, al fianco dell’Unione e nell’interesse di questa, nonché nel rispetto integrale della sua competenza esclusiva».

14 L’articolo 4 della medesima decisione prescrive:

«1. Nell’ambito dell’Unione particolare, l’Unione e gli Stati membri che ratificano o aderiscono all’atto di Ginevra, ai sensi dell’articolo 3 della presente decisione, sono rappresentati dalla Commissione in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE. L’Unione è responsabile di garantire l’esercizio dei diritti e il rispetto degli obblighi dell’Unione e degli Stati membri che ratificano o aderiscono all’atto di Ginevra ai sensi dell’articolo 3 della presente decisione.

(…)

2. L’Unione vota nell’assemblea dell’Unione particolare e gli Stati membri che hanno ratificato o aderito all’atto di Ginevra non esercitano il loro diritto di voto».

2. Regolamento (UE) 2019/1753

15 L’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU 2019, L 271, pag. 1), intitolato «Disposizioni transitorie per le denominazioni di origine originarie degli Stati membri già registrate nell’ambito dell’Accordo di Lisbona», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«Per ciascuna denominazione di origine, originaria in uno Stato membro che è parte dell’Accordo di Lisbona, di un prodotto protetto ai sensi di uno dei regolamenti di cui all’articolo 1 del presente regolamento, lo Stato membro interessato, sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all’articolo 5, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all’articolo 1, punto xvii), del medesimo, oppure di propria iniziativa, sceglie di chiedere:

a) la registrazione internazionale della denominazione di origine in questione nell’ambito dell’Atto di Ginevra, se lo Stato membro interessato ha ratificato l’Atto di Ginevra o aderito al medesimo conformemente all’autorizzazione di cui all’articolo 3 della [decisione impugnata], oppure

b) la cancellazione della registrazione della denominazione di origine in questione nel registro internazionale.

(…)».

II. Fatti all’origine della controversia

16 Nel mese di settembre 2008, l’Assemblea dell’Unione particolare ha creato un gruppo di lavoro incaricato di preparare una revisione dell’Accordo di Lisbona destinata a migliorare quest’ultimo e a renderlo più attraente, pur preservandone i principi e gli obiettivi.

17 Le delegazioni dei 28 Stati parti dell’Accordo di Lisbona, nonché due delegazioni cosiddette «speciali», tra cui quella dell’Unione, e un certo numero di delegazioni cosiddette «osservatrici» sono state invitate a partecipare ad una conferenza diplomatica convocata a Ginevra dall’11 al 21 maggio 2015 in vista dell’esame e dell’adozione del progetto di Accordo di Lisbona riveduto predisposto dal summenzionato gruppo di lavoro.

18 In vista della partecipazione dell’Unione a tale conferenza diplomatica, la Commissione ha adottato, il 30 marzo 2015, una raccomandazione di decisione del Consiglio dell’Unione europea che autorizza l’avvio di negoziati concernenti un accordo di Lisbona riveduto sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche. In tale raccomandazione, la Commissione ha in particolare invitato il Consiglio a fondare la propria decisione sull’articolo 207 TFUE nonché sull’articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE, tenuto conto della competenza esclusiva attribuita all’Unione dall’articolo 3, paragrafo 1, TFUE nel settore della politica commerciale comune.

19 Il 7 maggio 2015, il Consiglio ha adottato la decisione 8512/15, che autorizzava l’avvio di negoziati relativi ad un Accordo di Lisbona riveduto concernente le denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche, relativamente alle questioni rientranti nella competenza dell’Unione. Contrariamente a quanto raccomandato dalla Commissione, tale decisione è stata fondata sull’articolo 114 TFUE nonché sull’articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

20 Il 20 maggio 2015, la conferenza diplomatica menzionata al punto 17 della presente sentenza ha adottato l’Atto di Ginevra, che è stato aperto alla firma il giorno successivo. A norma dell’articolo 28, paragrafo 1, iii), di tale atto, qualsiasi organizzazione intergovernativa può firmare quest’ultimo e divenirne parte.

21 Con la sua sentenza del 25 ottobre 2017, Commissione/Consiglio (Accordo di Lisbona riveduto) (C‑389/15, EU:C:2017:798), la Corte ha statuito che la negoziazione dell’Atto di Ginevra rientrava nella competenza esclusiva che l’articolo 3, paragrafo 1, TFUE attribuisce all’Unione nel settore della politica commerciale comune contemplata dall’articolo 207, paragrafo 1, TFUE. La Corte ha pertanto annullato la decisione 8512/15, facendo salvi però gli effetti di quest’ultima fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi a partire dalla data della pronuncia di tale sentenza, di una nuova decisione del Consiglio fondata sugli articoli 207 e 218 TFUE.

22 Il 5 marzo 2018, il Consiglio ha dato seguito a tale sentenza adottando, sul fondamento dell’articolo 207 TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE, la decisione (UE) 2018/416, che autorizza l’apertura di negoziati per un accordo di Lisbona riveduto sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU 2018, L 75, pag. 23).

23 Il 27 luglio 2018, la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa all’adesione dell’Unione europea all’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche [documento COM(2018) 350 final], sulla base dell’articolo 207 e dell’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), TFUE. Tenuto conto della competenza esclusiva dell’Unione per quanto riguarda la negoziazione di tale atto, detta proposta prevedeva che soltanto l’Unione aderisse a quest’ultimo.

24 Il 15 marzo 2019, il Consiglio ha trasmesso al Parlamento europeo un progetto di decisione del Consiglio relativa all’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra, che autorizzava tutti gli Stati membri che lo desiderassero ad aderire a tale atto a fianco dell’Unione. Il 16 aprile 2019, il Parlamento ha approvato tale progetto.

25 Poiché la Commissione non ha sostenuto il suddetto progetto, il Consiglio, in data 7 ottobre 2019, ha adottato la decisione impugnata all’unanimità, in conformità dell’articolo 293, paragrafo 1, TFUE.

26 In una dichiarazione inserita nel verbale del Consiglio relativo all’adozione di tale decisione, la Commissione ha, da un lato, contestato la possibilità di autorizzare tutti gli Stati membri dell’Unione che lo desiderassero a ratificare l’atto di Ginevra o ad aderirvi parallelamente all’Unione e, dall’altro, affermato che sarebbe stata disposta ad accettare che i sette Stati membri che da tempo erano parti dell’Accordo di Lisbona e che avevano già registrato numerosi diritti di proprietà intellettuale ai sensi di tale accordo fossero autorizzati ad aderire all’Atto di Ginevra nell’interesse dell’Unione.

27 L’Unione ha aderito all’Atto di Ginevra il 26 novembre 2019.

III. Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

28 La Commissione chiede che la Corte voglia:

- annullare l’articolo 3 della decisione impugnata;

- annullare l’articolo 4 della decisione impugnata, nella misura in cui esso contiene dei riferimenti agli Stati membri, o, in subordine, annullare integralmente tale articolo 4 nel caso in cui i riferimenti agli Stati membri siano inscindibili dal resto di tale articolo;

- mantenere gli effetti delle parti annullate della decisione impugnata, e segnatamente qualsiasi utilizzazione dell’autorizzazione concessa in virtù dell’articolo 3 prima della data della sentenza da parte degli Stati membri che sono attualmente parti dell’Accordo di Lisbona, fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi a partire dalla data della pronuncia della sentenza, di una decisione del Consiglio, e

- condannare il Consiglio alle spese.

29 Con atto separato depositato presso la cancelleria della Corte il 15 aprile 2020, il Consiglio ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, ai sensi dell’articolo 151, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

30 La Commissione ha presentato le proprie osservazioni in merito a tale eccezione il 18 maggio 2020.

31 Con una decisione della Corte del 6 ottobre 2020, l’esame di detta eccezione è stato riunito all’esame nel merito.

32 Il Consiglio chiede che la Corte voglia:

- respingere il ricorso perché irricevibile nella sua interezza;

- in subordine, respingere il ricorso perché infondato nella sua interezza, e

- condannare la Commissione alle spese.

33 Con decisioni del presidente della Corte in data 17 dicembre 2020, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria e la Repubblica portoghese sono stati ammessi ad intervenire nella causa, a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

IV. Sul ricorso

A. Sulla ricevibilità

1. Argomentazione delle parti

34 A sostegno della propria eccezione di irricevibilità, alla quale si associano, in sostanza, gli Stati membri intervenienti, il Consiglio ricorda che l’annullamento parziale di un atto dell’Unione è possibile soltanto se e in quanto gli elementi di cui si chiede l’annullamento siano scindibili dal resto dell’atto.

35 Per quanto riguarda, in primo luogo, la domanda di annullamento dell’articolo 3 della decisione impugnata, il Consiglio sostiene che tale articolo non può essere scisso dal resto di tale decisione senza che la sostanza di quest’ultima ne risulti modificata. Da un lato, il summenzionato articolo 3, letto in combinato disposto con l’articolo 1 della medesima decisione, che approva l’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra, mirerebbe a garantire che l’Unione possa esercitare correttamente la propria competenza esterna esclusiva nei settori ricadenti in tale atto, permettendole di disporre di diritti di voto in seno all’Assemblea dell’Unione particolare. Infatti, poiché, in conformità dell’articolo 22, paragrafo 4, lettera b), ii), dell’Atto di Ginevra, ogni organizzazione intergovernativa parte di quest’ultimo può disporre soltanto di un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono parti di tale atto, l’annullamento dell’articolo 3 della decisione impugnata priverebbe l’Unione del diritto di voto in seno a tale Assemblea e, pertanto, di qualsiasi possibilità di esercitare correttamente la propria competenza esclusiva nei settori rientranti nell’Atto di Ginevra, ciò che renderebbe il contenuto residuo di tale decisione incompatibile con il suo oggetto e la sua finalità dichiarati.

36 Dall’altro lato, nella misura in cui l’articolo 3 della decisione impugnata permette ai sette Stati membri dell’Unione che sono parti contraenti dell’Accordo di Lisbona di divenire parti contraenti dell’Atto di Ginevra, tale articolo garantirebbe l’anzianità e la continuità della protezione delle denominazioni d’origine già registrate in questi Stati membri a titolo dell’Accordo di Lisbona.

37 Inoltre, il Consiglio sostiene che la domanda della Commissione intesa ad ottenere il mantenimento degli effetti delle parti annullate della decisione impugnata per quanto riguarda gli Stati membri summenzionati dimostra che l’articolo 3 di tale decisione non è scindibile dal resto della decisione stessa.

38 Per quanto riguarda, in secondo luogo, la domanda di annullamento degli elementi dell’articolo 4 della decisione impugnata che fanno riferimento agli Stati membri, il Consiglio ritiene che tali elementi siano inscindibili dall’articolo 3 di tale decisione e che, di conseguenza, tale domanda sia, per ragioni identiche a quelle esposte in riferimento alla domanda di annullamento del citato articolo 3, irricevibile.

39 Sostenendo l’eccezione di irricevibilità del Consiglio, la Repubblica italiana aggiunge che, contrariamente alle prescrizioni contenute nell’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il ricorso è diretto non contro il Parlamento e il Consiglio, ma unicamente contro quest’ultimo, quando invece, ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), iii), TFUE, il Parlamento ha approvato la decisione impugnata, come risulta d’altronde dal preambolo di quest’ultima. Orbene, la procedura prevista dall’articolo 218, paragrafo 6, TFUE implicherebbe una vera e propria codecisione tra il Consiglio e il Parlamento, in quanto, senza l’approvazione di quest’ultimo, il Consiglio non potrebbe né deliberare né adottare alcuna decisione.

40 La Commissione contesta tale argomentazione e sostiene che il suo ricorso è ricevibile.

2. Giudizio della Corte

41 Al fine di statuire sull’eccezione di irricevibilità del Consiglio, occorre esaminare anzitutto l’argomento fatto valere dalla Repubblica italiana, secondo cui il ricorso della Commissione sarebbe irricevibile in quanto è diretto unicamente contro il Consiglio.

42 A questo proposito, occorre ricordare che un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE deve essere proposto contro l’istituzione che ha adottato l’atto impugnato e che un tale ricorso sarebbe irricevibile laddove diretto contro un’altra istituzione (sentenza dell’11 settembre 2003, Austria/Consiglio, C‑445/00, EU:C:2003:445, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).

43 Nel caso di specie, risulta dal titolo stesso della decisione impugnata che quest’ultima è stata adottata dal Consiglio, ed è inoltre pacifico che tale decisione, riguardando la conclusione di un accordo internazionale, è stata adottata sul fondamento dell’articolo 218, paragrafo 6, TFUE.

44 Orbene, in virtù di tale disposizione, soltanto il Consiglio è legittimato ad adottare una decisione di conclusione di un accordo internazionale. Come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, il fatto che l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), TFUE stabilisca che, in alcuni casi, il Consiglio adotta una tale decisione previa approvazione del Parlamento non è idoneo a rimettere in discussione la constatazione di cui sopra, dato che tale approvazione non può essere confusa con l’atto di conclusione stesso dell’accordo, che secondo l’articolo 218, paragrafo 6, primo comma, TFUE può essere adottato unicamente dal Consiglio.

45 Date tali circostanze, in conformità all’articolo 297, paragrafo 2, primo comma, TFUE, ai sensi del quale gli atti non legislativi che non indicano alcun destinatario sono firmati dal presidente dell’istituzione che li ha adottati, la decisione impugnata è stata correttamente firmata dal solo presidente del Consiglio, sicché tale firma identifica l’autore di questa decisione.

46 Di conseguenza, l’argomento della Repubblica italiana deve essere respinto.

47 Per quanto riguarda l’argomentazione del Consiglio, occorre ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, l’annullamento parziale di un atto dell’Unione è possibile soltanto nella misura in cui gli elementi di cui si chiede l’annullamento siano scindibili dal resto dell’atto. Tale requisito non risulta soddisfatto nel caso in cui l’annullamento parziale di un atto abbia come effetto di modificare la sostanza di quest’ultimo. Per quanto riguarda la verifica del carattere scindibile delle disposizioni contestate, essa presuppone l’esame della portata di tali disposizioni, al fine di poter valutare se il loro annullamento modificherebbe lo spirito e la sostanza dell’atto impugnato (sentenze del 16 luglio 2015, Commissione/Consiglio, C‑425/13, EU:C:2015:483, punto 94 e la giurisprudenza ivi citata, nonché del 9 novembre 2017, SolarWorld/Consiglio, C‑205/16 P, EU:C:2017:840, punti 38 e 39 nonché la giurisprudenza ivi citata).

48 La Corte ha parimenti precisato che l’accertamento se un annullamento parziale modificherebbe la sostanza dell’atto impugnato costituisce un criterio oggettivo e non un criterio soggettivo legato alla volontà politica dell’istituzione che ha adottato quest’atto (sentenza del 26 aprile 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑401/19, EU:C:2022:297, punto 19 nonché la giurisprudenza ivi citata).

49 Nel caso di specie, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, la sostanza della decisione impugnata consiste nell’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra, approvato a nome dell’Unione in virtù dell’articolo 1 di tale decisione.

50 Infatti, il considerando 6 di detta decisione enuncia che, «[a]ffinché possa adeguatamente esercitare la propria competenza esclusiva per i settori disciplinati dall’atto di Ginevra e le funzioni che le competono nell’ambito dei suoi sistemi esaustivi di protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche di prodotti agricoli, l’Unione dovrebbe aderire all’atto di Ginevra e diventarne parte contraente».

51 Gli articoli 2 e 5 della medesima decisione definiscono le modalità pratiche di tale adesione.

52 Orbene, come riconosce lo stesso Consiglio, la sola ragione per cui l’articolo 3 della decisione impugnata autorizza gli Stati membri che lo desiderino a ratificare l’atto di Ginevra o ad aderirvi è quella di risolvere alcune difficoltà che, a suo avviso, potrebbero risultare dalla summenzionata adesione dell’Unione. L’articolo 4 della decisione impugnata fornisce delle precisazioni in merito alla rappresentanza dell’Unione e degli Stati membri che ratifichino l’Atto di Ginevra o vi aderiscano in seno all’Unione particolare, nonché in merito alle responsabilità incombenti all’Unione in materia di esercizio dei diritti e di rispetto degli obblighi di quest’ultima e di tali Stati membri, derivanti dall’atto suddetto.

53 Pertanto, tali articoli 3 e 4 mirano a permettere agli Stati membri che lo desiderino di ratificare l’Atto di Ginevra o di aderirvi a fianco dell’Unione. Orbene, discende dal carattere facoltativo di tali adesioni o ratifiche che l’articolo 1 della decisione impugnata può spiegare i suoi effetti nella situazione in cui nessuno Stato membro eserciti la facoltà prevista dai suddetti articoli 3 e 4.

54 Anche se, come sostiene il Consiglio, una situazione siffatta dovesse avere delle conseguenze sulla possibilità, per l’Unione, di partecipare al voto in seno all’Assemblea dell’Unione particolare, nonché sulla garanzia dell’anzianità e della continuità della protezione delle denominazioni d’origine registrate negli Stati membri a titolo dell’Accordo di Lisbona, essa non inciderebbe sulla portata giuridica dell’articolo 1 della decisione impugnata e non rimetterebbe in questione l’adesione dell’Unione all’Atto di Ginevra, la quale, come si è sottolineato al punto 49 della presente sentenza, costituisce la sostanza di tale decisione.

55 Ne consegue che le disposizioni della decisione impugnata di cui la Commissione chiede l’annullamento sono scindibili dal resto di tale decisione.

56 Contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, tale conclusione non può essere rimessa in discussione dal fatto che la Commissione ha chiesto il mantenimento degli effetti delle parti della decisione impugnata di cui essa chiede l’annullamento per quanto riguarda gli Stati membri che sono parti dell’Accordo di Lisbona. Infatti, tale circostanza non ha alcuna incidenza sul carattere scindibile delle disposizioni di tale decisione di cui si chiede l’annullamento e, pertanto, sulla ricevibilità del ricorso.

57 Alla luce di quanto sopra esposto, l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio deve essere respinta.

B. Nel merito

58 A sostegno del proprio ricorso, la Commissione deduce due motivi.

1. Sul primo motivo

59 Il primo motivo verte su una violazione dell’articolo 218, paragrafo 6, e dell’articolo 293, paragrafo 1, TFUE, del principio di attribuzione delle competenze previsto dall’articolo 13, paragrafo 2, TUE, nonché del principio dell’equilibrio istituzionale e del diritto di iniziativa della Commissione.

a) Argomentazione delle parti

60 La Commissione sostiene, in primo luogo, che essa non ha proposto, né ha in alcun caso accettato di autorizzare gli Stati membri a ratificare l’Atto di Ginevra o ad aderirvi, ma che ha soltanto proposto l’adesione dell’Unione a tale atto. Anche se, ai sensi dell’articolo 293, paragrafo 1, TFUE, il Consiglio può modificare una proposta della Commissione deliberando all’unanimità, nel caso di specie non sarebbe esistita alcuna proposta intesa ad autorizzare gli Stati membri a ratificare l’Atto di Ginevra o ad aderirvi, e dunque non sarebbe stata possibile la modifica di una proposta siffatta. Sostenere il contrario significherebbe che il Consiglio può, deliberando all’unanimità, effettuare qualsiasi aggiunta ad una proposta della Commissione, indipendentemente dall’oggetto di quest’ultima. Orbene, la giurisprudenza esigerebbe che qualsiasi modifica di una proposta della Commissione venga valutata alla luce dell’«oggetto» e della «finalità» di tale proposta. In realtà, aggiungendo all’adesione dell’Unione un’autorizzazione generale all’adesione degli Stati membri, il Consiglio avrebbe adottato, in un medesimo atto «formale», una seconda decisione distinta non figurante nella proposta della Commissione.

61 In secondo luogo, la Commissione contesta, nella sua replica, le ragioni addotte dal Consiglio per giustificare la modifica della sua proposta, vale a dire la necessità di garantire che l’Unione disponesse di diritti di voto nell’Assemblea dell’Unione particolare, nonché di preservare l’anzianità e la continuità della protezione delle denominazioni di origine registrate a titolo dell’Accordo di Lisbona nei sette Stati membri che erano già parti di quest’ultimo.

62 Da un lato, autorizzare gli Stati membri a ratificare l’Atto di Ginevra o ad aderirvi non garantirebbe che questa facoltà venga esercitata, né, di conseguenza, che l’Unione disponga di diritti di voto nell’Assemblea dell’Unione particolare. In ogni caso, l’importanza di questi diritti di voto non dovrebbe essere sopravvalutata. Infatti, l’Assemblea dell’Unione particolare delibererebbe soltanto su questioni amministrative e, nella maggior parte dei casi, per consenso.

63 Dall’altro lato, per quanto riguarda l’anzianità e la continuità della protezione delle denominazioni d’origine registrate a titolo dell’Accordo di Lisbona, le norme applicabili potrebbero essere interpretate in modo da permettere la presa in considerazione di tali denominazioni d’origine. Ad ogni modo, trattandosi di una questione che riguarda soltanto i sette Stati membri parti dell’Accordo di Lisbona, sarebbe sufficiente che questi ultimi non aderiscano all’Atto di Ginevra perché l’Accordo di Lisbona continui ad applicarsi nei loro confronti affinché questa anzianità e questa continuità siano garantite.

64 La Repubblica italiana obietta anzitutto che il primo motivo di ricorso è privo di fondamento, in quanto l’articolo 293, paragrafo 1, TFUE non è applicabile alla procedura disciplinata dall’articolo 218 TFUE. Infatti, risulterebbe da quest’ultimo articolo che la procedura da esso prevista si fonderebbe su una decisione del Consiglio, adottata sulla base di una «raccomandazione» della Commissione, la quale, ai sensi dell’articolo 288 TFUE, sarebbe un atto non vincolante. Il Consiglio disporrebbe dunque di un ampio potere di accogliere, rigettare o modificare una raccomandazione della Commissione relativa alla negoziazione, e poi alla conclusione di un accordo. In particolare, una decisione di conclusione di un accordo sarebbe disciplinata dall’articolo 218, paragrafo 6, TFUE, a mente del quale il Consiglio adotta tale decisione «su proposta del negoziatore». La Commissione interverrebbe in tale procedura di conclusione non in quanto tale, bensì unicamente in quanto negoziatore dell’accordo. Pertanto, una proposta della Commissione nel quadro di detta procedura, la quale sarebbe adeguata alla natura particolare degli accordi internazionali, non sarebbe equiparabile a quella prevista dall’articolo 293, paragrafo 1, TFUE.

65 Secondo il Consiglio, in primo luogo, la Corte, nella sua giurisprudenza, ha riconosciuto l’esistenza di un requisito di forma e di un requisito di merito che il Consiglio deve rispettare allorché emenda una proposta della Commissione, ai sensi dell’articolo 293, paragrafo 1, TFUE.

66 Per quanto riguarda il requisito di forma, qualora la Commissione non accetti una modifica apportata dal Consiglio, quest’ultimo sarebbe tenuto a deliberare all’unanimità. Orbene, nel caso di specie, il Consiglio avrebbe rispettato tale requisito di forma modificando all’unanimità la proposta della Commissione.

67 Quanto al requisito di merito, il Consiglio non dovrebbe ostacolare la realizzazione degli obiettivi perseguiti mediante la proposta della Commissione. In particolare, le modifiche apportate ad una proposta dovrebbero restare nell’ambito di applicazione di quest’ultima, quale definito dalla Commissione. Tale ipotesi si realizzerebbe nel caso in cui il Consiglio rispetti le intenzioni della Commissione e non modifichi né l’oggetto né la finalità della proposta.

68 Il Consiglio rileva che, nel caso di specie, nella motivazione della sua proposta, menzionata al punto 23 della presente sentenza, la Commissione ha indicato che, «[a]ffinché possa adeguatamente esercitare la propria competenza esclusiva per l’Atto di Ginevra (…) e le funzioni che le competono nell’ambito dei suoi sistemi esaustivi di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, l’Unione dovrebbe diventare parte contraente di tale Atto». Il Consiglio rileva altresì che il considerando 6 della decisione impugnata proclama che, «[a]ffinché possa adeguatamente esercitare la propria competenza esclusiva per i settori disciplinati dall’atto di Ginevra e le funzioni che le competono nell’ambito dei suoi sistemi esaustivi di protezione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche di prodotti agricoli, l’Unione dovrebbe aderire all’atto di Ginevra e diventarne parte contraente».

69 Dunque, il Consiglio sarebbe rimasto entro i limiti dell’obiettivo dichiarato della proposta della Commissione. Orbene, secondo il Consiglio, se non fosse stata modificata, tale proposta non avrebbe permesso di raggiungere detto obiettivo sotto due aspetti: da un lato, l’Unione non avrebbe avuto diritti di voto in seno all’Assemblea dell’Unione particolare e, dall’altro, l’anzianità delle indicazioni geografiche registrate a titolo dell’Accordo di Lisbona dai sette Stati membri parti di tale accordo sarebbe venuta meno a seguito della registrazione ex novo, da parte dell’Unione, in quanto nuova parte contraente dell’Unione particolare, di indicazioni geografiche a titolo dell’Atto di Ginevra.

70 In secondo luogo, il Consiglio sostiene che, se si accettasse l’argomento della Commissione illustrato al punto 60 della presente sentenza, secondo cui l’adozione di una decisione del Consiglio che modifica la proposta della Commissione equivarrebbe ad una assenza di proposta, ciò svuoterebbe del suo contenuto il diritto di emendamento conferito al Consiglio dall’articolo 293, paragrafo 1, TFUE, privando tale disposizione di qualsiasi effetto utile.

71 In terzo luogo, il Consiglio osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, esso non ha adottato due decisioni mediante un medesimo «atto formale», una delle quali sarebbe fondata sulla proposta della Commissione e l’altra no. La modifica apportata dal Consiglio all’articolo 3 della decisione impugnata non avrebbe lo scopo di autorizzare gli Stati membri ad aderire all’Atto di Ginevra affinché essi possano esercitare le loro competenze, bensì quello di dare piena efficacia all’oggetto e alla finalità di tale proposta, di modo che l’Unione possa agire in seno all’Assemblea dell’Unione particolare in maniera effettiva e proteggere gli interessi degli Stati membri. In tale contesto, il Consiglio ricorda che l’autorizzazione data agli Stati membri è concessa fatto salvo il «rispetto integrale della (…) competenza esclusiva [dell’Unione]». Inoltre, al fine di garantire l’unità della rappresentanza internazionale dell’Unione e dei suoi Stati membri, il Consiglio avrebbe affidato alla Commissione la rappresentanza dell’Unione nonché quella di ogni Stato membro intenzionato a fare uso di tale autorizzazione.

72 A questo proposito, la Repubblica d’Austria osserva che il fatto di autorizzare gli Stati membri ad aderire all’Atto di Ginevra nel rigoroso rispetto della competenza esclusiva dell’Unione, ma senza che l’Unione vi aderisca, sarebbe privo di senso. Infatti, in virtù dell’articolo 4 della decisione impugnata, spetterebbe all’Unione assicurare l’esercizio dei diritti e il rispetto degli obblighi dell’Unione stessa e degli Stati membri che ratificano l’Atto di Ginevra o che vi aderiscono e soltanto l’Unione voterebbe in seno all’Assemblea dell’Unione particolare, stante che gli Stati membri che hanno ratificato l’Atto di Ginevra o che vi hanno aderito non esercitano il loro diritto di voto.

73 In quarto luogo, il Consiglio ritiene che la dichiarazione della Commissione, menzionata al punto 26 della presente sentenza, secondo cui essa sarebbe stata disposta ad accettare che i sette Stati membri parti dell’Accordo di Lisbona che avevano già registrato numerosi diritti di proprietà intellettuale a titolo di tale accordo fossero autorizzati ad aderire all’Atto di Ginevra nell’interesse dell’Unione, è importante sotto almeno tre aspetti. Innanzitutto, mediante tale dichiarazione, la Commissione riconoscerebbe che l’autorizzazione data dal Consiglio agli Stati membri, o almeno ad alcuni di essi, è nell’interesse dell’Unione. Inoltre, la Commissione accetterebbe implicitamente che il Consiglio possa dare effetto a tale autorizzazione modificando la proposta della Commissione. Infine, la Commissione ammetterebbe che detta autorizzazione è possibile in un settore rientrante nella competenza esclusiva dell’Unione.

74 La Repubblica ceca e la Repubblica portoghese contestano l’affermazione della Commissione secondo cui l’Accordo di Lisbona continuerebbe ad applicarsi ai sette Stati membri che di esso sono parti contraenti qualora questi ultimi non aderissero all’Atto di Ginevra, assicurando così una continuità nella protezione delle indicazioni geografiche già registrate. Infatti, l’articolo 11 del regolamento 2019/1753 prevedrebbe, per quanto riguarda le disposizioni transitorie per le denominazioni d’origine degli Stati membri già registrate a titolo dell’Accordo di Lisbona, la registrazione internazionale di tali denominazioni d’origine a titolo dell’Atto di Ginevra, a condizione che lo Stato membro interessato abbia ratificato l’Atto di Ginevra o vi abbia aderito in virtù dell’autorizzazione contemplata all’articolo 3 della decisione impugnata.

b) Giudizio della Corte

75 Con il suo primo motivo di ricorso, la Commissione sostiene, in sostanza, che il Consiglio, emendando la proposta della Commissione mediante l’introduzione di una disposizione che autorizza gli Stati membri che lo desiderino a ratificare l’atto di Ginevra o ad aderirvi, ha agito al di fuori di qualsiasi iniziativa della Commissione, violando così l’articolo 218, paragrafo 6, e l’articolo 293, paragrafo 1, TFUE e pregiudicando l’equilibrio istituzionale risultante dall’articolo 13, paragrafo 2, TUE.

1) Sull’applicabilità dell’articolo 293, paragrafo 1, TFUE

76 In via preliminare, occorre esaminare l’argomento invocato dalla Repubblica italiana, secondo cui l’articolo 293, paragrafo 1, TFUE non è applicabile ad una decisione, come la decisione impugnata, adottata sul fondamento dell’articolo 218, paragrafo 6, TFUE, per il fatto che tale articolo 293, paragrafo 1, si applica soltanto all’adozione di atti nell’ambito dell’azione interna dell’Unione.

77 Risulta dalla formulazione stessa dell’articolo 293, paragrafo 1, TFUE che, quando, in virtù dei Trattati, il Consiglio delibera su proposta della Commissione, esso può emendare la proposta soltanto decidendo all’unanimità, tranne che nei casi contemplati da talune disposizioni del Trattato FUE menzionate in tale articolo 293, paragrafo 1.

78 Orbene, da un lato, l’articolo 218 TFUE non figura tra tali disposizioni.

79 Dall’altro lato, come rilevato in sostanza dall’avvocato generale al paragrafo 61 delle sue conclusioni, l’articolo 293, paragrafo 1, TFUE è destinato ad applicarsi a tutti gli atti giuridici dell’Unione per l’adozione dei quali il Consiglio delibera su proposta della Commissione, indipendentemente dalla questione se tali atti rientrino nell’azione interna dell’Unione o nella sua azione esterna. In particolare, nulla nella formulazione di tale disposizione permette di escludere la sua applicabilità alla procedura di adozione di una decisione fondata sull’articolo 218, paragrafo 6, TFUE, purché, quando il Consiglio adotta una decisione siffatta, esso deliberi su proposta della Commissione.

80 Vero è che, ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 6, TFUE, il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell’accordo su proposta del negoziatore.

81 Tuttavia, qualora, a norma dell’articolo 218, paragrafo 3, TFUE, il Consiglio abbia designato la Commissione come negoziatore, esso delibera necessariamente su proposta della Commissione al fine di adottare tale decisione.

82 Ne consegue che l’articolo 293, paragrafo 1, TFUE è applicabile allorché il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, adotta una decisione fondata sull’articolo 218, paragrafo 6, TFUE. Pertanto, l’argomento della Repubblica italiana deve essere respinto.

2) Sull’asserita violazione dell’articolo 293, paragrafo 1, TFUE

83 Al fine di valutare se, nel caso di specie, il Consiglio abbia violato l’articolo 293, paragrafo 1, TFUE, occorre ricordare che tale disposizione deve essere letta alla luce dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, a norma del quale ciascuna istituzione dell’Unione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite nei Trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Quest’ultima disposizione traduce il principio dell’equilibrio istituzionale, caratteristico della struttura istituzionale dell’Unione, il quale implica che ciascuna delle istituzioni eserciti le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni (sentenza del 2 settembre 2021, EPSU/Commissione, C‑928/19 P, EU:C:2021:656, punto 48 e la giurisprudenza ivi citata).

84 L’articolo 13, paragrafo 2, TUE dispone, inoltre, che le istituzioni dell’Unione attuano tra loro una leale cooperazione.

85 In tale contesto, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, seconda frase, TUE, gli atti non legislativi dell’Unione sono adottati su proposta della Commissione qualora i Trattati lo prevedano.

86 Come si è ricordato ai punti 80 e 81 della presente sentenza, risulta dall’articolo 218, paragrafi 3 e 6, TFUE che la decisione di conclusione dell’accordo internazionale in questione è adottata su proposta della Commissione in quanto negoziatore designato.

87 Orbene, la Corte ha già precisato che il potere di iniziativa riconosciuto alla Commissione dall’articolo 17, paragrafo 2, seconda frase, TUE non si esaurisce nella presentazione di una proposta. Infatti, in virtù di tale potere, spetta, in linea di principio, alla Commissione, la quale, in conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE, promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine, decidere se presentare o meno una proposta e, eventualmente, definire l’oggetto, la finalità e il contenuto di quest’ultima, nonché, fintanto che il Consiglio non abbia deliberato, modificare la propria proposta, o addirittura, se necessario, ritirarla (v., in tal senso, sentenza del 14 aprile 2015, Consiglio/Commissione, C‑409/13, EU:C:2015:217, punti 70 e 74).

88 L’esercizio, da parte della Commissione, del proprio potere di iniziativa è dunque inscindibilmente legato alla funzione di promozione dell’interesse generale di cui essa è investita dall’articolo 17, paragrafo 1, TUE.

89 L’articolo 293 TFUE correda tale potere di iniziativa di una duplice garanzia.

90 Da un lato, come si è rilevato al punto 77 della presente sentenza, l’articolo 293, paragrafo 1, TFUE stabilisce che, tranne nei casi contemplati dalle norme del Trattato FUE menzionate in tale disposizione, allorché, in virtù dei Trattati‚ delibera su proposta della Commissione‚ il Consiglio può emendare la proposta solo decidendo all’unanimità.

91 Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 293, paragrafo 2, TFUE, fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all’adozione di un atto dell’Unione.

92 L’articolo 293 TFUE assicura dunque il rispetto del principio dell’equilibrio istituzionale operando un bilanciamento, segnatamente, tra le competenze della Commissione, a titolo dell’articolo 17, paragrafo 2, TUE, e quelle del Consiglio, previste dall’articolo 16, paragrafo 1, TUE, ciò che implica, come si è rilevato al punto 83 della presente sentenza, che ciascuna istituzione esercita le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni.

93 Ne consegue, segnatamente, che il potere di emendamento del Consiglio non può estendersi fino a permettere a tale istituzione di snaturare la proposta della Commissione, in un senso che ostacoli la realizzazione degli obiettivi perseguiti mediante tale proposta e che pertanto la privi della sua ragion d’essere (v., riguardo alla revoca di una proposta di atto legislativo, sentenza del 14 aprile 2015, Consiglio/Commissione, C‑409/13, EU:C:2015:217, punto 83).

94 La Corte ha statuito che ciò non si verifica qualora gli emendamenti apportati dal Consiglio ad una proposta della Commissione non esulino dall’oggetto di tale proposta e non ne modifichino la finalità (v., in tal senso, sentenze del 30 maggio 1989, Commissione/Consiglio, 355/87, EU:C:1989:220, punto 44, nonché dell’11 novembre 1997, Eurotunnel e a., C‑408/95, EU:C:1997:532, punto 39).

95 Occorre dunque verificare se la modifica apportata all’unanimità dal Consiglio alla proposta della Commissione menzionata al punto 23 della presente sentenza, la quale introduce una disposizione che autorizza gli Stati membri che lo desiderino a ratificare l’Atto di Ginevra o ad aderirvi, abbia snaturato l’oggetto o la finalità di tale proposta in un senso che ostacoli la realizzazione degli obiettivi perseguiti da quest’ultima.

96 A questo scopo, occorre ricordare che l’oggetto della suddetta proposta consisteva nell’adesione della sola Unione all’Atto di Ginevra e che la finalità della medesima proposta era, come risulta dalla motivazione di quest’ultima, menzionata al punto 68 della presente sentenza, di permettere all’Unione di esercitare adeguatamente la propria competenza esclusiva nei settori rientranti nell’ambito di tale atto.

97 Orbene, a questo proposito, occorre rilevare, in primo luogo, che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE attribuisce all’Unione una competenza esclusiva nel settore della politica commerciale comune. Ai sensi dell’articolo 207, paragrafo 1, TFUE, tale politica è fondata su principi uniformi‚ segnatamente per quanto concerne gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale‚ ed è condotta nel quadro dei principi e degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione.

98 La Corte ha già avuto l’occasione di precisare, in sostanza, che l’Atto di Ginevra, da un lato, è essenzialmente destinato a facilitare e a disciplinare gli scambi commerciali tra l’Unione e taluni Stati terzi, e, dall’altro, è idoneo ad avere effetti diretti e immediati su tali scambi, sicché la sua negoziazione rientra nella suddetta competenza esclusiva [v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2017, Commissione/Consiglio (Accordo di Lisbona riveduto), C‑389/15, EU:C:2017:798, punto 74].

99 In secondo luogo, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, TFUE, quando i Trattati attribuiscono all’Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l’Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti.

100 Tale disposizione aggiunge però che gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore se, segnatamente, sono autorizzati a tal fine dall’Unione.

101 A questo proposito, risulta dalla giurisprudenza della Corte che il principio di attribuzione delle competenze, contemplato dall’articolo 4, paragrafo 1, e dall’articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE, nonché il quadro istituzionale definito negli articoli da 13 a 19 TUE al fine di permettere l’esercizio, da parte dell’Unione, delle competenze che i Trattati le hanno attribuito, costituiscono caratteristiche specifiche dell’Unione e del suo diritto relative alla struttura costituzionale dell’Unione stessa [v., in tal senso, parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU), del 18 dicembre 2014, EU:C:2014:2454, punto 165].

102 Orbene, la decisione di concedere agli Stati membri una tale autorizzazione incide sulle modalità di esercizio di competenze attribuite in via esclusiva all’Unione dai Trattati, nella misura in cui essa permette l’esercizio, da parte degli Stati membri, di una competenza che i Trattati hanno attribuito in modo esclusivo all’Unione e che quest’ultima dovrebbe, in linea di principio, esercitare da sola.

103 Ne consegue che una tale decisione esprime una scelta politica precisa e univoca tra, da un lato, l’esercizio, da parte della sola Unione, di una competenza esclusiva che i Trattati le hanno attribuito in un settore determinato, e, dall’altro, l’autorizzazione agli Stati membri, da parte dell’Unione, ad esercitare tale competenza.

104 Tale scelta rientra nell’ambito della valutazione, da parte della Commissione, dell’interesse generale dell’Unione, al fine di definire le iniziative più appropriate per promuovere quest’ultimo, valutazione alla quale, come si è precisato al punto 88 della presente sentenza, il potere di iniziativa che l’articolo 17, paragrafo 2, TUE conferisce a detta istituzione è inscindibilmente connesso.

105 Pertanto, un emendamento del Consiglio inteso ad autorizzare gli Stati membri ad esercitare una competenza esclusiva dell’Unione snaturerebbe la finalità stessa di una proposta della Commissione che esprima la scelta che l’Unione eserciti da sola tale competenza.

106 Nel caso di specie, la proposta della Commissione mirava per l’appunto a permettere all’Unione di aderire all’Atto di Ginevra, il quale, in sostanza, ha aperto a quest’ultima la possibilità di divenire membro dell’Unione particolare, quando invece l’Accordo di Lisbona permetteva unicamente l’adesione di Stati, e dunque a permetterle di esercitare da sola la propria competenza esclusiva nei settori rientranti nell’Atto di Ginevra. Non soltanto tale proposta non prevedeva di autorizzare gli Stati membri che lo desiderassero a ratificare l’Atto di Ginevra o ad aderirvi, ma, in occasione dei negoziati, la Commissione aveva chiaramente manifestato la propria opposizione ad una siffatta autorizzazione a carattere generale, malgrado che, come risulta dalla dichiarazione menzionata al punto 26 della presente sentenza, essa non si fosse opposta all’adesione di sette Stati membri.

107 Orbene, l’emendamento del Consiglio ha portato all’adozione dell’articolo 3 della decisione impugnata, che autorizza gli Stati membri che lo desiderino a ratificare l’Atto di Ginevra o ad aderirvi.

108 Occorre pertanto concludere che tale emendamento snatura l’oggetto e la finalità della proposta della Commissione.

109 Contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio, tale conclusione non può essere rimessa in discussione dal fatto che l’autorizzazione prevista dall’articolo 3 della decisione impugnata è concessa fatto salvo il «rispetto integrale della (…) competenza esclusiva [dell’Unione]» e che, conformemente all’articolo 4 di tale decisione, per garantire l’unità della rappresentanza internazionale dell’Unione e dei suoi Stati membri, il Consiglio ha affidato alla Commissione la rappresentanza dell’Unione nonché quella di ogni Stato membro che desideri avvalersi di tale autorizzazione.

110 Infatti, sebbene la decisione impugnata delimiti l’esercizio, da parte degli Stati membri che hanno ratificato l’Atto di Ginevra o che vi hanno aderito, dei diritti che tali Stati membri si vedrebbero conferiti da tale atto, ciò non toglie che, avvalendosi di tale autorizzazione, detti Stati membri eserciterebbero, in quanto autonomi soggetti di diritto internazionale a fianco dell’Unione, una competenza esclusiva di quest’ultima, impedendo all’Unione di esercitare da sola tale competenza.

111 Non valgono a giustificare l’emendamento del Consiglio neppure gli argomenti da questo addotti, esposti ai punti da 61 a 63 della presente sentenza, relativi alla necessità di assicurare che l’Unione disponga di diritti di voto in seno all’Assemblea dell’Unione particolare, nonché di preservare l’anzianità e la continuità della protezione delle denominazioni d’origine registrate a titolo dell’Accordo di Lisbona nei sette Stati membri che erano già parti di quest’ultimo.

112 Infatti, le eventuali difficoltà che l’Unione potrebbe incontrare, sul piano internazionale, nell’esercizio delle proprie competenze esclusive o le conseguenze di tale esercizio di competenze sugli impegni internazionali degli Stati membri non possono, in quanto tali, autorizzare il Consiglio a modificare una proposta della Commissione al punto da snaturarne l’oggetto o la finalità, violando così l’equilibrio istituzionale di cui l’articolo 293 TFUE intende assicurare il rispetto.

113 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, occorre constatare che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell’articolo 293, paragrafo 1, TFUE, letto in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 2, TUE, sicché il primo motivo di ricorso deve essere accolto.

2. Sul secondo motivo

114 Il secondo motivo di ricorso verte su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 207 TFUE nonché dell’obbligo di motivazione.

115 Dal momento che tale motivo è stato presentato dalla Commissione soltanto in via subordinata e che occorre accogliere il primo motivo, non vi è luogo per pronunciarsi sul secondo motivo.

116 Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata va parzialmente annullata, in conformità delle conclusioni presentate dalla Commissione. Per quanto riguarda in particolare l’articolo 4 della decisione impugnata, tale articolo, in conformità delle conclusioni formulate in via principale dalla Commissione, deve essere annullato soltanto nella misura in cui contiene dei riferimenti agli Stati membri, dato che questi riferimenti sono scindibili dal resto di questo stesso articolo.

C. Sulla domanda di mantenimento degli effetti della decisione impugnata

117 Ai sensi dell’articolo 264, primo comma, TFUE, se il ricorso è fondato, la Corte dichiara nullo e non avvenuto l’atto impugnato.

118 In virtù dell’articolo 266, primo comma, TFUE, l’istituzione da cui promana l’atto annullato è tenuta a prendere le misure che l’esecuzione della sentenza della Corte comporta.

119 Ciò premesso, in virtù dell’articolo 264, secondo comma, TFUE, la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi.

120 Di tale potere può farsi uso, per ragioni di certezza del diritto, segnatamente nel caso in cui l’annullamento di una decisione adottata dal Consiglio, nell’ambito della procedura di negoziazione e di conclusione di accordi internazionali prevista dall’articolo 218 TFUE, rimetta in discussione la partecipazione dell’Unione all’accordo internazionale in questione o alla sua attuazione, sebbene la competenza dell’Unione in proposito non sollevi alcun dubbio [v., per analogia, sentenza del 25 ottobre 2017, Commissione/Consiglio (Accordo di Lisbona riveduto), C‑389/15, EU:C:2017:798, punto 81 e la giurisprudenza ivi citata].

121 La Commissione chiede alla Corte di applicare l’articolo 264, secondo comma, TFUE al fine di attenuare gli effetti dell’annullamento parziale della decisione impugnata. A questo proposito, la Commissione fa presente che essa potrebbe, in via eccezionale, accettare un compromesso che preveda che i sette Stati membri attualmente parti dell’Accordo di Lisbona aderiscano all’Atto di Ginevra, al fine di evitare problemi legati alla continuità dei diritti. Peraltro, secondo la Commissione, poiché l’articolo 4 della decisione impugnata copre anche altri aspetti che non sono contestati come tali, e che sono essenziali per la corretta attuazione dell’Atto di Ginevra da parte dell’Unione, sarebbe importante mantenere i suoi effetti fino alla sua sostituzione con una nuova disposizione.

122 Di conseguenza, come si è indicato al punto 28 della presente sentenza, la Commissione chiede alla Corte di mantenere gli effetti delle parti annullate della decisione impugnata, e segnatamente qualunque utilizzo dell’autorizzazione concessa in virtù dell’articolo 3 prima della data della sentenza da parte degli Stati membri che sono attualmente parti dell’Accordo di Lisbona, fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi a partire dalla data della pronuncia della sentenza, di una decisione del Consiglio che si sostituisca alla decisione impugnata.

123 Il governo francese si associa a tale domanda, che, a suo avviso, si fonda sull’esistenza di importanti ragioni di certezza del diritto, in quanto la messa in discussione della partecipazione all’Atto di Ginevra degli Stati membri parti dell’Accordo di Lisbona potrebbe avere gravi conseguenze negative per i titolari di denominazioni d’origine registrate da tali Stati a titolo dell’Accordo di Lisbona.

124 Il Consiglio ritiene che detta domanda sia irricevibile, in quanto, mediante quest’ultima, la Commissione cercherebbe, in realtà, di ottenere non soltanto il mantenimento degli effetti della decisione impugnata, ma anche una modifica di tale decisione.

125 A questo proposito, occorre rilevare che, con la sua domanda, la Commissione mira al mantenimento temporaneo degli effetti delle parti annullate della decisione impugnata.

126 Se è pur vero che accogliere tale domanda finirebbe, in pratica, per modificare temporaneamente la portata degli effetti di tale decisione, una tale conseguenza è inerente all’esercizio, da parte della Corte, della competenza ad essa attribuita dall’articolo 264, secondo comma, TFUE.

127 Ne consegue che una domanda intesa al mantenimento degli effetti delle parti annullate dell’atto impugnato è ricevibile.

128 Nel merito, occorre riconoscere che la preservazione dell’anzianità e della continuità della protezione delle denominazioni d’origine registrate a titolo dell’Accordo di Lisbona nei sette Stati membri già parti di tale accordo è segnatamente necessaria, in conformità del principio di leale cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri enunciato all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, al fine di proteggere i diritti acquisiti derivanti da tali registrazioni nazionali.

129 Di conseguenza, occorre mantenere gli effetti delle parti annullate della decisione impugnata, unicamente nella misura in cui essi riguardano Stati membri che, alla data della pronuncia della presente sentenza, hanno già fatto uso dell’autorizzazione, prevista dall’articolo 3 di detta decisione, a ratificare l’Atto di Ginevra o ad aderirvi, a fianco dell’Unione, fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi a partire dalla data suddetta, di una nuova decisione del Consiglio.

Sulle spese

130 L’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura stabilisce che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

131 Nel caso di specie, poiché la Commissione ha concluso chiedendo la condanna del Consiglio alle spese e quest’ultimo è rimasto soccombente, occorre condannare il Consiglio a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Commissione.

132 Inoltre, in conformità dell’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano ciascuno le proprie spese.

133 Di conseguenza, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria e la Repubblica portoghese sopportano ciascuno le proprie spese.



Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

1) L’articolo 3 e, nella misura in cui contiene dei riferimenti agli Stati membri, l’articolo 4 della decisione (UE) 2019/1754 del Consiglio, del 7 ottobre 2019, relativa all’adesione dell’Unione europea all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, sono annullati.

2) Gli effetti delle parti annullate della decisione 2019/1754 sono mantenuti unicamente nella misura in cui essi riguardano Stati membri che, alla data della pronuncia della presente sentenza, hanno già fatto uso dell’autorizzazione, prevista dall’articolo 3 di detta decisione, a ratificare l’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche o ad aderirvi, a fianco dell’Unione europea, fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi a partire dalla data suddetta, di una nuova decisione del Consiglio dell’Unione europea.

3) Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

4) Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria e la Repubblica portoghese sopportano ciascuno le proprie spese.