Organo: Comitato economico e sociale europeo
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Parere UE
Data provvedimento: 13-07-2022
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 22-11-2022
Numero gazzetta: 443

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità dei prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 [COM(2022) 134 final — 2022/0089 (COD)]

(Parere 13/07/2022, pubblicato in G.U.U.E. 22 novembre 2022, n. C 443)


Relatore: 
Decebal-Ștefăniță PADURE

Consultazione

Parlamento europeo, 7.4.2022

Consiglio, 12.4.2022

Base giuridica

Articolo 192, paragrafo 1, e articolo 304 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Sezione competente

Sezione Agricoltura, sviluppo rurale e ambiente

Adozione in sezione

30.6.2022

Adozione in sessione plenaria

13.7.2022

Sessione plenaria n.

571

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

203/0/1


1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di presentare una proposta di nuovo regolamento che rafforzi l'attuale sistema delle indicazioni geografiche (IG) di prodotti agricoli, bevande spiritose e vini. Il contributo delle IG allo sviluppo delle zone rurali e alla conservazione delle loro comunità, del loro paesaggio e del loro patrimonio culturale è essenziale e merita il sistema migliore e più efficiente possibile. Questo lavoro legato a zone geografiche specifiche, al loro know-how, al loro suolo e alla cultura veniva fatto ben prima che si provvedesse a dotarlo di una base giuridica dell'UE. È essenziale preservare questo sistema e proteggerlo il più possibile.

1.2. Il CESE sottolinea che le IG sono già un sistema ben funzionante che è già stato oggetto di una recente revisione (nel 2021), con l'adozione della revisione del regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM) (1). Il CESE invita il Parlamento europeo e il Consiglio a tenerne conto e a valutare e concepire con attenzione qualsiasi modifica proposta dalla nuova revisione per garantire che essa rafforzi realmente il sistema.

1.3. Il CESE ritiene che le IG costituiscano un sistema molto particolare, che va ben oltre un diritto di proprietà intellettuale e che non dovrebbe essere gestito come un marchio. Per questo motivo, il CESE invita le istituzioni dell'UE a valutare attentamente, prima di prendere una decisione, la necessità e il valore aggiunto di trasferire la delega dei compiti di gestione delle IG dalla DG AGRI a un'agenzia esterna. Sarebbe inoltre importante valutare se l'agenzia designata possieda le competenze e le conoscenze necessarie per gestire in modo efficiente i compiti che le verrebbero delegati. La DG AGRI dovrebbe rimanere il principale soggetto responsabile della gestione delle IG, mentre la DG GROW dovrebbe garantire il riconoscimento e la protezione di tale sistema a livello internazionale attraverso accordi commerciali e attività di sensibilizzazione.

1.4. Il CESE ritiene che qualsiasi delega di competenze debba essere rigorosamente dettagliata nel corpo del regolamento e limitata ai compiti amministrativi. Qualsiasi decisione relativa alla domanda, a modifiche, all'annullamento o all'opposizione riguardo a una IG dovrebbe rimanere di stretta competenza della DG AGRI. Inoltre, la proposta dovrebbe chiarire che la registrazione di una IG e qualsiasi altra procedura relativa alla gestione delle IG dovrebbero rimanere strettamente gratuite, indipendentemente dall'organizzazione che svolge il processo.

1.5. Il CESE accoglie con favore la possibilità di integrare impegni di sostenibilità nei requisiti in materia di IG. Incoraggia tuttavia i colegislatori a consultare i produttori di IG per valutare se includere tali impegni direttamente nei disciplinari delle IG o in maniera ad hoc.

1.6. Il CESE ritiene che i criteri per il riconoscimento degli impegni in materia di sostenibilità dovrebbero essere inclusi direttamente nel regolamento e non mediante atti delegati da adottare in una fase successiva, al fine di garantire la certezza del diritto alle associazioni di produttori disposte ad adottare tali impegni.

1.7. È della massima importanza rafforzare e responsabilizzare il più possibile le associazioni di produttori. Di conseguenza, il CESE accoglie con favore la proposta di conferire a tali associazioni poteri per quanto riguarda l'utilizzo di prodotti IG come ingredienti e la loro protezione su Internet. Tuttavia, per esercitare tali poteri, le associazioni di produttori dovrebbero anche poter disporre di mezzi supplementari al di fuori della dotazione di bilancio destinata a finanziare la politica agricola comune.

1.8. Per quanto riguarda la gestione interna e la composizione delle associazioni di produttori, il CESE invita i colegislatori a consultare le organizzazioni di produttori di IG per valutare questo aspetto della proposta. Li invita inoltre a garantire che i piccoli produttori di IG non siano svantaggiati rispetto ai grandi produttori all'interno di tali associazioni.

1.9. La protezione delle IG in generale è della massima importanza. A tale riguardo, anche la protezione delle IG contro l'evocazione è una misura essenziale, e il CESE accoglie con favore qualsiasi elemento che possa rafforzare tale protezione. Tuttavia, il CESE teme che l'inclusione di una definizione dettagliata del concetto di «evocazione» possa essere controproducente, in quanto non sarebbe adattata a questa pratica, che si evolve nel tempo. Il CESE raccomanda di sopprimere tale definizione e di basarsi invece sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

1.10. Per garantire che i consumatori che acquistano prodotti IG siano pienamente informati, il CESE raccomanda di utilizzare un codice QR che rimandi alle informazioni relative alla IG in questione riportate nel registro eAmbrosia, nonché al sito web del produttore e al relativo certificato.

1.11. La consapevolezza dei consumatori è essenziale per il successo delle IG. Il CESE chiede che le IG siano sostenute con forza dalla politica dell'UE volta a promuovere i prodotti agricoli e che i produttori di prodotti IG beneficino del sostegno alla commercializzazione e delle competenze forniti dalla Commissione o dagli Stati membri. Il CESE ritiene inoltre che gli Stati membri dovrebbero promuovere l'attribuzione di punti supplementari nelle procedure di appalto per i prodotti certificati IG. Inoltre, il CESE raccomanda che la proposta istituisca campagne di sensibilizzazione per il sistema delle IG, che diffondano messaggi di interesse pubblico sui canali televisivi pubblici nazionali e dell'UE.

1.12. Infine, il CESE invita i colegislatori a includere nel regolamento misure volte a promuovere il sistema delle IG tra i produttori e a fornire loro la consulenza e il sostegno amministrativo di cui hanno bisogno per registrare i loro prodotti, nonché qualsiasi altro tipo di assistenza necessaria, in particolare nelle regioni sottorappresentate all'interno di tale sistema.

2.   Introduzione

2.1. Le indicazioni geografiche (IG) sono uno strumento che consente di identificare i prodotti le cui qualità, notorietà e altre proprietà intrinseche sono legate a fattori umani e naturali propri di una determinata regione. Le IG sono ufficialmente riconosciute e sancite nel diritto dell'UE (2) dal 1970 per i vini e dal 1992 per i prodotti agricoli e alimentari.

2.2. Questa politica dell'UE è stata un vero successo, in quanto non ha solo aumentato il reddito dei produttori creando valore aggiunto per i loro prodotti (il prezzo di un prodotto IG è in media 2,11 volte superiore a quello di un prodotto non IG comparabile), ma ha anche favorito lo sviluppo delle regioni e delle comunità rurali alle quali le IG sono collegate. Queste ultime hanno inoltre svolto un ruolo importante nel preservare alcune tecniche agricole e varietà vegetali specifiche e alcune antiche razze animali. I prodotti IG rappresentano attualmente il 7 % del totale delle vendite agroalimentari nell'UE e il 15,5 % delle esportazioni totali verso i paesi terzi (3).

2.3. Le IG sono per loro natura strettamente legate a regioni specifiche e alle loro comunità rurali. Grazie a questo legame esclusivo e al loro valore aggiunto economico, le IG non solo contribuiscono allo sviluppo economico di tali regioni e comunità, ma concorrono anche a preservarne e persino a rafforzarne il patrimonio culturale e l'identità.

2.4. Il legame inscindibile tra una IG e la sua regione rappresenta inoltre un importante strumento per prevenire la delocalizzazione e preservare i posti di lavoro nelle zone rurali europee.

2.5. Grazie alla loro particolare forma di gestione attraverso associazioni di produttori legate a regioni specifiche, che offre ai produttori primari un certo grado di controllo sulla loro distribuzione, le IG hanno inoltre dimostrato di creare un valore a monte della filiera a vantaggio dei produttori primari.

2.6. Questo legame con una regione, la sua popolazione e il suo territorio costituisce un elemento centrale delle IG e le differenzia dai marchi collegati alle imprese.

2.7. Nel quadro dell'istituzione della nuova politica agricola comune (PAC), adottata definitivamente nel 2021, e più in particolare della revisione del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (OCM), sono state apportate diverse modifiche al sistema delle IG per alleggerire gli oneri amministrativi a carico dei produttori e rafforzare il controllo di questi ultimi sulle IG che producono, preservando nel contempo l'elevato livello di qualità associato a tali prodotti. Queste modifiche sono state accolte in modo estremamente positivo dal settore.

2.8. Nel contesto della strategia «Dal produttore al consumatore», la Commissione ha deciso di procedere a una nuova revisione del sistema delle IG per migliorarlo ulteriormente e rafforzarne il contributo alla sostenibilità. Il 31 marzo 2022 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di regolamento relativo alle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e prodotti agricoli e ai regimi di qualità, che modifica i regolamenti (UE) 1308/2013, (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/787 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (4). Gli obiettivi annunciati della proposta sono quelli di razionalizzare ulteriormente il sistema, migliorare la protezione e i controlli delle IG, rafforzare la posizione delle associazioni di produttori e integrare meglio la dimensione della sostenibilità.

3.   Osservazioni generali

3.1. Il CESE accoglie con favore gli obiettivi della Commissione e ritiene che essa abbia individuato con precisione gli elementi da modificare per migliorare ulteriormente questo sistema già ben funzionante, quali: la semplificazione e l'armonizzazione di alcune procedure, la possibilità di includere impegni di sostenibilità su base volontaria nella produzione di prodotti IG, il rafforzamento della posizione delle associazioni di produttori attraverso diritti aggiuntivi, l'aumento del livello di protezione delle IG su Internet e una migliore applicazione dei controlli.

3.2. Sebbene la proposta in esame sostenga obiettivi validi e abbia individuato con precisione gli aspetti che richiedono alcuni adeguamenti per realizzare tali obiettivi, il CESE nutre preoccupazioni in merito ad alcune delle modifiche proposte per tali aspetti.

3.3. Il CESE sottolinea inoltre che il sistema delle IG è un sistema già ben funzionante e che è già stato migliorato con la revisione del 2021 dell'OCM. È pertanto essenziale che questa nuova revisione sia accuratamente concepita per rafforzare il sistema e la sua recente revisione. Il CESE ritiene che le istituzioni dell'UE debbano fare attenzione a evitare qualsiasi azione precipitosa che possa portare a una revisione che sia in contrasto con gli obiettivi perseguiti, indebolendo in tal modo questa politica di successo.

3.4. Per garantire che questa nuova revisione rafforzi realmente il sistema delle IG, il CESE ritiene della massima importanza coinvolgere il più possibile i produttori di prodotti IG nel processo e tenere conto delle loro competenze, delle loro esigenze e dei loro desideri.

4.   Osservazioni particolari

4.1. La semplificazione della procedura di registrazione delle IG, volta ad aumentare l'attrattiva di questo regime per i produttori, non deve tradursi in una perdita di credibilità del sistema per i consumatori. Il successo delle IG si fonda sull'immagine di qualità e genuinità che esse trasmettono ai consumatori. Nel semplificare la procedura di registrazione occorre fare attenzione a non compromettere tali aspetti.

4.2. La proposta unifica tutte le procedure per la registrazione, le modifiche, la cancellazione e la protezione delle IG per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose. Per quanto riguarda i controlli, essa unifica le procedure per i prodotti agricoli e le bevande spiritose, mentre le IG dei vini mantengono le proprie norme. Il CESE accoglie con favore questa razionalizzazione delle procedure, ma sottolinea la necessità di non andare oltre se si vogliono salvaguardare le peculiarità di ciascun settore.

4.3. Il CESE accoglie con favore l'introduzione della possibilità di scegliere se presentare un'opposizione o semplicemente una «dichiarazione di opposizione», nei tre mesi successivi alla pubblicazione, da parte della Commissione, della domanda di registrazione di un prodotto. Questa «dichiarazione di opposizione», che costituisce una nota o un'osservazione riportata sulla domanda per un determinato prodotto ma che non ne impedisce la registrazione, ridurrà probabilmente l'onere amministrativo connesso alla gestione delle opposizioni.

4.4. L'indicazione geografica costituisce una tipologia a sé stante di diritto di proprietà intellettuale, estremamente diversa dai marchi per via del suo legame intrinseco con una regione specifica, la sua cultura, le sue comunità rurali, il paesaggio e la storia delle pratiche agricole. In considerazione di queste specificità, riteniamo discutibile la proposta della Commissione di trasferire alcuni aspetti della gestione delle IG all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) o a qualsiasi altra agenzia che non disponga delle conoscenze tecniche agricole e della comprensione approfondita della natura delle IG, che soltanto la DG AGRI possiede. A tale riguardo devono essere dimostrate la necessità di delegare i compiti e la capacità dell'agenzia designata a svolgere tali compiti. Inoltre, tenuto conto dell'importanza del legame tra le IG e l'agricoltura, nonché delle eventuali sensibilità politiche legate alla loro gestione, il CESE ritiene che qualsiasi decisione relativa alle registrazioni, alle procedure di opposizione o alle modifiche di IG debba rimanere di stretta competenza della DG AGRI.

4.5. La delega di compiti all'EUIPO descritta nella proposta risulta vaga. Considerando i rischi associati alla delega di compiti di gestione delle IG a un organismo privo di particolari conoscenze in campo agricolo, il CESE ritiene che qualsiasi delega debba essere circostanziata e definita direttamente nel regolamento e non mediante atti delegati.

4.6. Il monitoraggio dell'operato dell'EUIPO in relazione alle IG, come indicato nella proposta, non sembra sufficiente a garantirne la corretta gestione. Per garantire un monitoraggio adeguato, è opportuno stabilire direttamente nella proposta dei criteri di valutazione precisi. Il CESE ritiene inoltre che il Parlamento europeo e il Consiglio debbano avere il diritto di riassegnare alla DG AGRI i compiti delegati qualora il monitoraggio riveli carenze nella gestione di tali compiti da parte dell'EUIPO.

4.7. Data l'importanza delle IG nel commercio dell'UE, la DG GROW dovrebbe includere il riconoscimento e la protezione delle IG dell'UE in tutti gli accordi commerciali e dovrebbe promuoverle a livello internazionale.

4.8. La proposta introduce la possibilità per le associazioni di produttori di prodotti IG di integrare impegni di sostenibilità nei requisiti in materia di IG. A questo proposito, il CESE sottolinea che, data la loro natura intrinseca legata alla prossimità a una determinata regione, alla sua comunità rurale e al suo paesaggio, le IG includono già elementi di sostenibilità. A tale riguardo, il CESE apprezza lo spirito della proposta di mantenere la volontarietà in merito all'inclusione di impegni supplementari di sostenibilità per le IG. Tuttavia, la possibilità per i produttori di rendere i loro prodotti più sostenibili rappresenta certamente una buona opportunità per rafforzare ulteriormente il contributo che le IG apportano alla sostenibilità.

4.9. La sostenibilità è formata da tre diversi pilastri: ambientale, economico e sociale. Nel quadro delle IG è essenziale garantire che gli impegni in materia di sostenibilità rispecchino ciascuno di questi tre pilastri, in quanto le IG possono contribuire non solo alla sostenibilità ambientale, ma anche a quella economica e sociale, grazie all'occupazione e al valore aggiunto che esse creano nelle zone rurali.

4.10. La proposta suggerisce di integrare gli impegni in materia di sostenibilità direttamente nel disciplinare di una IG. Ciò significherebbe che l'inclusione o la modifica di tali impegni in materia di sostenibilità sarebbe alquanto complicata e richiederebbe parecchio tempo, in quanto dovrebbe passare attraverso la procedura di modifica di una IG. Questo vorrebbe dire inoltre che tutti i produttori di tale IG dovrebbero seguire gli stessi impegni in materia di sostenibilità e non potrebbero quindi differenziarsi tra loro sul mercato in base alla sostenibilità dei loro prodotti. Nell'ambito di una stessa IG, la differenziazione del mercato tra i produttori di quei prodotti diventa spesso un problema per le grandi IG. Per questi motivi, il CESE ritiene che le istituzioni dell'UE debbano consultare i produttori di IG per valutare se gli impegni in materia di sostenibilità debbano essere direttamente integrati nel disciplinare di una determinata IG o se sia invece più opportuno inserirli in un sistema ad hoc.

4.11. Il CESE ritiene che la possibilità di adottare atti delegati che stabiliscano i criteri per il riconoscimento delle norme di sostenibilità esistenti in una fase successiva ponga i produttori in una situazione di incertezza che potrebbe scoraggiarli dall'assumere impegni in materia di sostenibilità nell'ambito delle IG.

4.12. Il ruolo delle associazioni di produttori di prodotti IG, che devono gestire e sviluppare le proprie indicazioni geografiche al fine di proteggere il prodotto, la loro immagine e i consumatori, non deve essere indebolito, bensì rafforzato.

4.13. Il coinvolgimento di funzionari pubblici e delle organizzazioni dei consumatori nel funzionamento interno delle associazioni di produttori, come indicato nella proposta, potrebbe complicare ulteriormente il lavoro di queste associazioni.

4.14. Considerando che il sistema delle IG dovrebbe rimanere uno strumento per proteggere gli agricoltori, il riconoscimento delle associazioni di produttori, come proposto all'articolo 33, paragrafo 2, dovrebbe essere basato unicamente sulla proporzione di produttori rappresentati e non sulla proporzione della quantità recante un'indicazione geografica prodotta dalle associazioni di produttori. In caso contrario, le istituzioni dell'UE dovrebbero includere nella proposta strumenti che consentano di evitare che una minoranza di grandi produttori di una determinata IG blocchi decisioni sostenute da un'ampia maggioranza di produttori di quella stessa IG.

4.15. La ragione per cui la proposta presenta una ripartizione tra due diversi tipi di associazioni di produttori non è del tutto chiara. Il CESE si chiede se questo aspetto non possa complicare ulteriormente la gestione delle IG piuttosto che migliorarla.

4.16. Secondo le definizioni di cui alla proposta, l'«associazione di produttori» è «qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita principalmente da produttori o trasformatori del medesimo prodotto». Questa definizione non comprende i produttori di materie prime. Considerando il ruolo essenziale svolto dai produttori di materie prime nelle denominazioni di origine protette (DOP), potrebbe essere opportuno chiedere che essi siano inclusi nelle «associazioni di produttori riconosciute» per le DOP.

4.17. Il CESE accoglie con favore la proposta della Commissione di conferire alle associazioni di produttori un certo controllo sulla possibilità di utilizzare un prodotto IG come ingrediente, indicandolo nel nome di un prodotto alimentare trasformato e nella sua commercializzazione. Tale misura rafforzerebbe la capacità delle associazioni di produttori di controllare l'immagine di qualità del loro prodotto.

4.18. Per via del loro valore aggiunto, le IG sono particolarmente soggette a pratiche fraudolente. Il CESE ritiene essenziale rafforzarne la protezione e migliorare i controlli. La proposta contiene alcuni elementi interessanti in merito a questo aspetto, quali il miglioramento della cooperazione e dello scambio di informazioni e l'assistenza reciproca tra gli Stati membri e con la Commissione, l'istituzione di una certificazione per i produttori di prodotti IG o la possibilità di revocare o trasferire un nome di dominio. Alcune altre proposte più specifiche per la protezione delle IG su Internet sembrano mancare di ambizione o degli strumenti necessari per far rispettare tale protezione. Il CESE sottolinea che i produttori dovrebbero avere il diritto di difendere i loro prodotti, ma in nessun caso dovrebbero essere considerati responsabili di azioni in tal senso. La responsabilità della protezione delle IG dovrebbe continuare a incombere alla Commissione e agli Stati membri, che dovrebbero compiere tutti gli sforzi necessari per garantire tale protezione.

4.19. Il CESE ritiene estremamente importante proteggere le IG dalla pratica fraudolenta dell'evocazione. Tale protezione era già inclusa nella normativa che disciplina il sistema delle IG. La proposta in esame aggiunge una definizione del concetto di «evocazione». Il Comitato ritiene che fornire una definizione molto precisa di tale concetto rischi di indebolire la protezione contro queste pratiche man mano che esse si evolvono nel tempo. Il CESE raccomanda di sopprimere tale definizione e di basarsi invece sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

4.20. Le indicazioni geografiche registrate sono attualmente più di 3 300, tuttavia, circa l'80 % di esse è situato in soli sei Stati membri dell'UE (5). Questi valori dimostrano chiaramente come molti Stati membri dell'UE siano sottorappresentati all'interno del sistema delle IG. Inoltre, vi è il rischio che tale divario si allarghi man mano che gli Stati membri con molte IG acquisiscono competenze nella relativa gestione pratica e amministrativa che possono andare a vantaggio dei nuovi produttori desiderosi di registrare i loro prodotti, mentre i produttori di altri Stati membri non si sentono adeguatamente attrezzati per intraprendere la registrazione dei loro prodotti. Il CESE si rammarica che la proposta non preveda misure volte a facilitare e sostenere i produttori nella registrazione di nuove IG e a promuovere tale sistema presso di loro.

4.21. Nella sua valutazione pubblicata nel 2021, la Commissione sottolinea che in alcuni paesi le IG risentono ancora della mancanza di consapevolezza da parte dei consumatori (6). A tale riguardo, le campagne di marketing e di promozione sono essenziali, come dimostra l'impatto ottenuto dalle campagne di promozione dell'UE per le IG. Il CESE ritiene che con la revisione del sistema dovrebbero essere integrati degli strumenti per sostenere la promozione e la sensibilizzazione in merito alle IG.

4.22. La proposta introduce la creazione di certificati per i produttori che rispettano i disciplinari delle IG. Il CESE ritiene che, se concepiti con cura e ben gestiti, tali certificati potrebbero agevolare gli scambi, mantenendo nel contempo un elevato livello di protezione contro le frodi. Tale certificato potrebbe anche essere reso direttamente accessibile tramite un codice QR riportato sui prodotti IG.

5.   Osservazione conclusiva

5.1. Il sistema delle IG è stato una politica dell'UE di grande successo che ha permesso di preservare un «know-how» e un patrimonio culturale unici, aumentando nel contempo il reddito dei produttori e rivitalizzando le zone rurali. Come indicato nella valutazione della Commissione pubblicata nel 2021 (7), questa politica è relativamente efficace, e le modifiche introdotte dal nuovo regolamento OCM l'hanno ulteriormente rafforzata. La nuova revisione prevista nella proposta della Commissione suggerisce alcune ulteriori modifiche che ne potrebbero aumentare ancora di più l'efficacia. Tuttavia, alcune delle altre modifiche proposte richiedono dei chiarimenti, mentre altre ancora, come il coinvolgimento dell'EUIPO, rischiano probabilmente di complicare le procedure o di indebolire la natura intrinseca del sistema delle IG, che è stata al centro del suo successo. La DG AGRI dovrebbe rimanere il principale soggetto responsabile della gestione delle IG, mentre la DG GROW dovrebbe garantire il riconoscimento e la protezione di tale sistema a livello internazionale attraverso accordi commerciali e attività di sensibilizzazione.


Bruxelles, 13 luglio 2022


La presidente del Comitato economico e sociale europeo

Christa SCHWENG

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(1)  Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262)..

(2)  https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/

(3)  https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/c1d86ba1-7b09-11eb-9ac9-01aa75ed71a1

(4)  COM(2022) 134 final.

(5)  https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/c1d86ba1-7b09-11eb-9ac9-01aa75ed71a1

(6)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2021:427:FIN

(7)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2021:427:FIN