Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza T.A.R.
Data provvedimento: 17-11-2022
Numero provvedimento: 515
Tipo gazzetta: Nessuna

OCM Vino - Domanda per l'annullamento della determinazione con cui la ditta ricorrente non è stata inclusa tra le ditte ammesse al finanziamento di cui al bando della Regione Puglia per la “OCM Vino - Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti” - Sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato - Presupposto cautelare del periculum in mora - Necessità di evitare che si provveda all'erogazione degli aiuti in modo illegittimo con conseguente perdita degli stessi da parte della ditta ricorrente che vedrebbe preclusa la possibilità di ottenere l’auspicato finanziamento.


ORDINANZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2022, proposto da:

Foss Marai Società Agricola S.S. di Biasiotto Andrea e F.lli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Vincenzo Scianandrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Nadia Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Regione Puglia in Bari, lungomare N. Sauro, 31-33;


nei confronti

Vito Montelli, Francesco Di Tacchio, non costituiti in giudizio;


per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della determinazione del Dirigente della Regione Puglia - Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari n. 152 dell’11.7.2022, con la quale la ditta ricorrente non è stata inclusa tra le ditte ammesse al finanziamento (di cui al bando della Regione Puglia per la “OCM Vino - Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti”, approvato con determina dirigenziale n. 157 del 22.6.2021 della Regione Puglia, della suddetta Sezione), pur essendo utilmente collocata in graduatoria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 per le parti i difensori come da verbale;

Rilevato che la censurata determina regionale n. 152 dell’11.7.2022 è successiva alla scadenza del termine del 20.6.2022 per la presentazione della domanda di saldo; che, pertanto, la ditta ricorrente si è trovata nell’impossibilità (alla stessa non imputabile) di rispettare detto termine;

Considerato, altresì, che il provvedimento impugnato è un atto (secondo la prospettazione di parte resistente di natura vincolata) con motivazione “implicita”, peraltro solo successivamente esplicitata non già dall’Amministrazione regionale con “atti del procedimento”, bensì dalla difesa regionale con memoria dell’11.11.2022 e quindi illegittimo alla stregua del principio di diritto di cui a Cons. Stato, Sez. II, 18.6.2020, n. 3909 («… È appena il caso di rammentare il costante insegnamento della giurisprudenza di questo Consiglio (ex plurimis, Sez. VI, 11 maggio 2018, n. 2843) per cui “nel processo amministrativo l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento, nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta, oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida (art. 21-nonies, secondo comma, della legge n. 241 del 1990)”; rivelandosi, diversamente, “inammissibile un’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi. La motivazione costituisce infatti il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile, nemmeno mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti”. …»);

Ritenuto, quanto al presupposto cautelare del periculum in mora, che vi è la necessità di evitare che si provveda alla erogazione degli aiuti in modo illegittimo, con conseguente perdita degli stessi da parte della ditta ricorrente, la quale vedrebbe irrimediabilmente preclusa la possibilità di ottenere l’auspicato finanziamento;

Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare appare meritevole di positivo apprezzamento e che, conseguentemente, la Regione dovrà riesaminare la posizione della ricorrente, alla luce delle argomentazioni in precedenza esposte;

Ritenuto, inoltre, che, impregiudicata ogni altra questione, occorra disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli aventi diritto al contributo per cui è causa inseriti nella graduatoria finale, i quali potrebbero essere compromessi da un’eventuale diversa distribuzione delle misure di sostegno in ipotesi di accoglimento del ricorso;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4 e dell’art. 49, comma 3 cod. proc. amm., con le seguenti modalità:

1) pubblicazione della presente ordinanza e del ricorso - per estratto - sul bollettino della Regione Puglia, con le seguenti indicazioni: a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede; b) numero di registro generale del ricorso; c) nominativo della parte ricorrente e dell’Amministrazione resistente; d) oggetto del giudizio; e) data della successiva udienza pubblica per la trattazione nel merito del giudizio (21 giugno 2023);

2) pubblicazione della presente ordinanza e del ricorso - in copia integrale - sul sito web della Regione Puglia che viene, quindi, onerata di collaborare nell’espletamento di tale adempimento;

Ritenuto, altresì, che l’integrazione del contraddittorio con le indicate modalità debba essere eseguita entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza e che dell’avvenuta esecuzione debba essere depositata attestazione presso la Segreteria di questo Tribunale nei successivi 5 giorni, a cura del ricorrente;

Ritenuto, infine, che possono essere compensate le spese della presente fase in considerazione della peculiarità della controversia;



P.Q.M.

 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione Terza, così provvede:

1) accoglie l’istanza cautelare di cui al ricorso e, per l’effetto, sospende gli atti impugnati ai fini del riesame nei sensi di cui in motivazione;

2) ordina l’integrazione del contraddittorio, con autorizzazione alla notifica del ricorso introduttivo e della presente ordinanza per pubblici proclami, nei modi e nei termini indicati in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 21 giugno 2023.

Compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Giacinta Serlenga, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore