Settore vinicolo - Stoccaggio dei prodotti (uva, mosto e vino) della vendemmia provenienti da superfici idonee alla produzione del vino "Lugana Doc" su richiesta del Consorzio di Tutela - Presentazione da parte del Consorzio di una relazione tecnico-economica sull’andamento del mercato (domanda, analisi delle vendite, giacenze) in base alla quale sarebbe stata valutata la possibilità di disporre lo sblocco anticipato, totale o parziale, dei quantitativi di vino stoccati - Censurata l'illegittimità costituzionale e comunitaria dell’art. 39, comma 4, della legge n. 238/2016, in quanto lo stoccaggio sarebbe una misura vincolante in contrasto con l’iniziativa economica e la libera concorrenza.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 672 del 2020, proposto da
AZIENDA AGRICOLA INDIVIDUALE "SANTA ONORATA" DI GHIRALDI AVV. FRANCESCO, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Ghiraldi e Francesco Perli, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
REGIONE LOMBARDIA, rappresentata e difesa dagli avv. Sabrina Gallonetto e Annalisa Santagostino, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia, e domicilio fisico presso l’avv. Diana Della Vedova in Brescia, via Cavallotti 7;
nei confronti
CONSORZIO PER LA TUTELA DEI VINI LUGANA DOC, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Dindo e Luca Andretto, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto del dirigente della Struttura Tutela della Fauna Ittica, OCM Vegetali, Politiche di Filiera ed Innovazione n. 10649 di data 14 settembre 2020, con il quale è stato disposto, d’intesa con la Regione Veneto, lo stoccaggio dei prodotti (uva, mosto e vino) della vendemmia 2020, provenienti da superfici idonee alla produzione del vino Lugana Doc, come richiesto dal Consorzio per la Tutela dei Vini Lugana Doc, ai sensi l’art. 39 comma 4 della legge 12 dicembre 2016 n. 238;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione e del Consorzio per la Tutela dei Vini Lugana Doc;
Visti gli art. 35 comma 2-c, 84 e 85 cpa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 il dott. Mauro Pedron;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Regione Lombardia, con decreto dirigenziale n. 10649 di data 14 settembre 2020, ha disposto, d’intesa con la Regione Veneto, lo stoccaggio dei prodotti (uva, mosto e vino) della vendemmia 2020, provenienti da superfici idonee alla produzione del vino Lugana Doc, come richiesto dal Consorzio per la Tutela dei Vini Lugana Doc, ai sensi l’art. 39 comma 4 della legge 12 dicembre 2016 n. 238.
2. Nel suddetto decreto si precisava che i quantitativi da sottoporre a stoccaggio erano quelli provenienti dalle uve eccedenti i 106,25 quintali/ettaro, fino alla produzione massima consentita di 125 quintali/ettaro (ossia il 15% della produzione massima consentita). Il termine finale dello stoccaggio era fissato al 31 dicembre 2021, con la precisazione che entro il 30 aprile 2021 il Consorzio avrebbe presentato una relazione tecnico-economica sull’andamento del mercato (domanda, analisi delle vendite, giacenze). In base a tale relazione sarebbe stata valutata la possibilità di disporre lo sblocco anticipato, totale o parziale, dei quantitativi di vino stoccati.
3. Contro il provvedimento di stoccaggio l’azienda vinicola ricorrente, che aderisce al Consorzio, ha presentato impugnazione, formulando censure che possono essere sintetizzate come segue:
(i) per il Lugana Doc non vi sarebbe alcuno squilibrio congiunturale di mercato, in quanto durante la pandemia, a fronte del ridimensionamento del canale della ristorazione e degli alberghi, si è ampliato esponenzialmente il canale della grande distribuzione organizzata;
(ii) il decreto di stoccaggio avrebbe dovuto essere adottato prima dell’inizio della vendemmia (15 luglio), in modo da evitare che i produttori sostenessero i costi per l’intera produzione, aggiungendo le spese ai mancati ricavi;
(iii) in ogni caso, il decreto di stoccaggio avrebbe dovuto riguardare solo il vino, e non anche l’uva e il mosto, non menzionati nel dispositivo della deliberazione dell’assemblea del Consorzio di data 10 agosto 2020, con la quale è stato approvato lo stoccaggio;
(iv) vi sarebbe illegittimità derivata in relazione alla suddetta deliberazione dell’assemblea del Consorzio, che presenterebbe diversi vizi propri;
(v) vi sarebbe inoltre illegittimità costituzionale e comunitaria dell’art. 39 comma 4 della legge n. 238/2016, in quanto lo stoccaggio sarebbe una misura vincolante in contrasto con l’iniziativa economica e la libera concorrenza.
4. La Regione e il Consorzio per la Tutela dei Vini Lugana Doc si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
5. Questo TAR, con ordinanza n. 404 del 21 dicembre 2020, ha respinto la domanda cautelare sulla base delle seguenti considerazioni:
(a) per quanto riguarda lo squilibrio congiunturale di mercato, presupposto necessario per disporre lo stoccaggio ex art. 39 comma 4 della legge n. 238/2016, occorre sottolineare che la Regione e il Consorzio si sono avvalsi della consulenza del CIRVE dell’Università di Padova, espressa attraverso la relazione di data 30 luglio 2020. Lo scenario descritto nella relazione mette in evidenza, da un lato, l’incremento del potenziale produttivo del Lugana Doc (dai 602 ettari del 2000 ai 2.598 ettari del 2019) e della produzione di uva (+168% nel periodo 2008-2018), e dall’altro il disallineamento tra la maggiore offerta e una domanda altalenante;
(b) una conferma di tale disallineamento si può leggere, a proposito del Lugana Doc, nell’andamento del rapporto tra le giacenze e la produzione dell’anno precedente (37% nel 2017, 45% nel 2018, 54% nel 2019, 85% nel 2020). Il dato del 2020 è parziale, essendo riferito alla rilevazione della primavera e non a quella estiva, ma è comunque significativo, in quanto è al netto dello stoccaggio obbligatorio imposto nel 2019 in modo analogo a quanto avvenuto nel 2020;
(c) non sembra quindi condivisibile la tesi del ricorso, secondo cui vi sarebbe un mercato in grado di assorbire l’intera produzione senza conseguenze sui prezzi finali. In realtà, il disallineamento tra offerta e domanda provoca un incentivo al ribasso dei prezzi, meno evidente nelle fasi di ripresa della domanda, ma chiaro come tendenza di fondo. Commercializzare l’intera produzione a prezzi più bassi potrebbe stimolare la domanda, ma farebbe perdere la prestigiosa collocazione acquisita dal Lugana Doc sul mercato del vino, danneggiando tutta la filiera, dai produttori agli imbottigliatori. Conseguentemente, risulta ragionevole bloccare la commercializzazione di una parte della produzione, con un meccanismo flessibile, che consenta di immettere sul mercato il vino stoccato qualora sopravvenga un incremento della domanda o sia necessario garantire la continuità delle forniture;
(d) relativamente alla tempistica dell’imposizione dello stoccaggio, le difese della Regione e del Consorzio evidenziano che la vendemmia del Lugana Doc, se si eccettua una piccola frazione destinata alla produzione di spumante, inizia nella seconda settimana di settembre e prosegue fino alla prima settimana di ottobre;
(e) l’estensione dello stoccaggio all’uva e al mosto rientra nella previsione dell’art. 39 comma 4 della legge n. 238/2016, ed è implicita in qualunque misura di stoccaggio, essendo necessario tracciare e gestire l’intera vendemmia di uno specifico anno, indipendentemente dalla progressione della lavorazione dell’uva;
(f) la deliberazione dell’assemblea del Consorzio di data 10 agosto 2020 è stata impugnata dal ricorrente davanti al Tribunale di Brescia (RG 10182/2020), e dunque il rapporto di presupposizione rispetto al provvedimento regionale di stoccaggio potrà essere esaminato solo alla conclusione di tale giudizio. Peraltro, l’istanza cautelare di sospensione è stata respinta con ordinanza di data 1 dicembre 2020;
(g) la previsione di una misura di stoccaggio vincolante per tutti gli aderenti al Consorzio può configurare, almeno in astratto, una limitazione dell’iniziativa economica e della libera concorrenza. Si tratta però di un’eccezione ammessa dal diritto comunitario per la specificità dei mercati dei prodotti agricoli;
(h) in particolare, l’art. 152 del Reg. CE 17 dicembre 2013 n. 1308/2013 consente agli Stati di riconoscere le organizzazioni di produttori agricoli aventi la finalità di assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda. Il successivo art. 209 ammette gli accordi e le pratiche concordate di agricoltori, o di organizzazioni di produttori agricoli, che abbiano come oggetto la produzione o la vendita dei prodotti agricoli, con il solo divieto di applicare prezzi identici. Precisazioni riferite espressamente alla regolazione dell'offerta nel mercato comune dei vini, comprese le uve e i mosti, sono contenute nell’art. 167 del medesimo regolamento.
6. L’azienda vinicola ricorrente, con memoria depositata il 23 giugno 2022, ha dichiarato di rinunciare al ricorso a spese compensate. La Regione e il Consorzio hanno accettato sia la rinuncia sia la compensazione delle spese.
7. Pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando:
(a) dichiara estinto il giudizio;
(b) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Bernardo Massari, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere, Estensore
Massimo Zampicinini, Referendario