Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 02-11-2022
Numero provvedimento: 1661
Tipo gazzetta: Nessuna

 

Viticoltura - DOC Prosecco - Richiesta del Consorzio di Tutela della DOC Prosecco di aumentare il potenziale produttivo della denominazione Prosecco - Previsione, limitatamente alla sola campagna vitivinicola 2020/2021, della possibilità di ripristinarne l’attitudine a produrre DOC Prosecco per una superficie di soprassuolo vitato governato a varietà Glera B., ma sottoposto a “blocco tipologia attivo” (ovvero all’impossibilità di rivendicare la produzione di uva di tale soprassuolo vitato come DOC Prosecco seppur agronomicamente idonea a tale scopo) - Implicita esclusione delle superficie vitate delle ricorrenti dall’eccezionale effetto di apertura all’utilizzo, per la vinificazione di Prosecco Doc, di uva proveniente da superfici la cui produzione è normalmente esclusa da tale impiego.


SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 941 del 2022, proposto da
Societa' Agricola Le Ruine S.S. e Croce del Vento S.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Claudio Carcereri De Prati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro


Regione Veneto, rappresentata e difesa dagli avvocati Tito Munari, Giacomo Quarneti e Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


per l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità

del silenzio serbato dalla Regione sulle istanze presentate dalle ricorrenti in data 25 febbraio 2022.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO


Con DGR n. 1178/2021 la Regione Veneto, dando seguito alla richiesta del Consorzio di Tutela della DOC Prosecco di aumentare il potenziale produttivo della denominazione Prosecco, ha previsto, limitatamente alla sola campagna vitivinicola 2020/2021, la possibilità di ripristinarne l’attitudine a produrre DOC Prosecco per una superficie di Ha 6.250 di soprassuolo vitato governato a varietà Glera B., ma sottoposto a “blocco tipologia attivo” (ovvero all’impossibilità di rivendicare la produzione di uva di tale soprassuolo vitato come DOC Prosecco seppur agronomicamente idonea a tale scopo).

In data 25.02.2022 il sig. -OMISSIS-, in qualità di legale rappresentante e amministratore unico sia della Società Agricola Le Ruine S.S., che della Croce del Vento s.r.l. provvedeva a formulare per entrambe le aziende alla Regione Veneto Direzione Agroalimentare e a Valoritalia s.r.l., organismo di controllo preposto alla certificazione di prodotto del DOC Prosecco, formale richiesta di provvedere ad emettere i provvedimenti attuativi della DGR 1178/2021 per consentire la certificazione a DOC Prosecco del vino prodotto con le uve derivanti dai vigneti insistenti nell’areale DOC Colli Euganei Serprino, esclusi alla data dall’attingimento a Glera, pari rispettivamente a HL 138,30 ed HL 468,27, per mancanza di provvedimento attuativo della DGR n. 1178/2021.

A tale istanza rispondeva solo Valoritalia, evidenziando la competenza della Regione e ciò nonostante il superamento del termine di 90 giorni che la stessa Regione si è assegnata per l’adozione di atti relativi alla produzione e gestione del potenziale produttivo della denominazione di origine.

Il silenzio serbato dalla Regione sull’istanza delle aziende ricorrenti - avente a oggetto la possibilità di produrre anch’esse prosecco DOC, in considerazione delle proprie superfici vitate aziendali, insistenti nell’areale di pertinenza DOC Colli Euganei Serprino, grazie all’attingimento straordinario a Glera a terra, come disciplinato dalla DGR 1178 del 24 agosto 2021, attivando sulle stesse la procedura di rimozione temporanea del “blocco tipologia” DOC Prosecco - si porrebbe, secondo quanto dedotto in ricorso, in contrasto con l’art. 2 della legge n. 241/90 e con la DGR Veneto n. 231 del 2 marzo 2020. Esso, inoltre, sarebbe illegittimo per ingiustizia manifesta.

La Regione, però, si è costituita in giudizio, rappresentando come la DGR 1178/2021 sia stata adottata sulla scorta di una specifica istanza del Consorzio di tutela DOC Prosecco che ha espressamente richiesto, come previsto dalla legge (art. 39 commi 3 e 4 della legge n. 238/2016), in via temporanea e per la sola vendemmia 2021, un provvedimento organico per un attingimento straordinario di Prosecco DOC con l’esclusione da tale deroga delle superfici ricadenti nelle DOCG “Asolo – Prosecco”, “Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” e della DOC “Colli Euganei Serprino”.

Il procedimento, iniziato con la richiesta del Consorzio di Tutela (circostanza che, nonostante le affermazioni di parte ricorrente è dimostrata in atti dall’incipit della deliberazione stessa che riporta, in apice, una “nota di trasparenza” in cui si precisa che “con il presente provvedimento, si dà attuazione alle richieste del Consorzio di Tutela della Doc Prosecco”) si è concluso con l’adozione della DGR 1178/2021, che ha prodotto direttamente i propri effetti e non necessitava, a tal fine, di alcun atto attuativo.

Adozione che è stata preceduta dall’individuazione (a cura dei competenti uffici regionali) delle superfici vitate rispetto a cui poteva essere rimosso il blocco produttivo e la conseguente implementazione del sistema informatico per poter consentire la dichiarazione della produzione da parte delle ditte ammesse.

L’unico atto conseguente, necessario al raggiungimento del risultato finale, e cioè l’utilizzo dell’uva per la produzione di Prosecco Doc, era, quindi, la dichiarazione di raccolta uve che doveva essere compilata dal produttore, nel caso di specie, entro il 30 novembre 2021.

Fatta tale necessaria premessa, il ricorso in esame non può essere dichiarato inammissibile per mancata impugnazione della DGR 1178/2021, in quanto non si tratta di giudizio impugnatorio, ma di un giudizio preordinato a far valere l’illegittimità di un silenzio che non può essere ravvisata nel caso di specie, in quanto non vi era alcun obbligo di provvedere, da parte della Regione, sulla domanda, priva di ogni fondamento e ancor prima volta a ottenere un provvedimento non riconducibile ad alcuna categoria tipica. La DGR n. 1178/2021, infatti, non necessitava di alcun atto attuativo per produrre i propri effetti, che si sono regolarmente e automaticamente prodotti e anche esauriti.

Ciò che, di fatto, parte ricorrente lamenta è la mancata predisposizione del sistema informatico in modo da consentire alle ricorrenti di indicare come destinata alla produzione di Prosecco DOC anche l’uva dalle stesse trasformata, trascurando di considerare che ciò non è frutto della mancanza di un atto attuativo, ma della puntuale applicazione della DGR 1178/2021, in ragione della quale tale possibilità è stata consentita solo ai produttori le cui superfici vitate sono state individuate escludendo quelle ricadenti nella DOC “Colli Euganei Serpino” (come le superficie coltivate dalle due società ricorrenti).

Dunque, non può essere ravvisato un illegittimo silenzio della Regione, ma l’implicita esclusione delle superficie vitate delle ricorrenti dall’eccezionale effetto di apertura all’utilizzo, per la vinificazione di Prosecco Doc, di uva provenienti da superfici la cui produzione è normalmente esclusa da tale impiego, la quale avrebbe dovuto essere fatta valere attraverso una tempestiva impugnazione della DGR 1178/2021.

Né può sostenersi che la ora citata deliberazione di Giunta regionale non contenesse l’espressa esclusione dall’attingimento temporaneo straordinario della denominazione DOC “Colli Euganei Serpino”, in quanto tale effetto discende dal puntuale richiamo alla richiesta del Consorzio Prosecco Doc, che tale esclusione esplicitava.

Tutto ciò in disparte il fatto che parte ricorrente non ha dimostrato nemmeno la sussistenza di un interesse concreto e attuale a quanto richiesto, dal momento che per la società Le Ruine, nessuna delle superfici riportate nella dichiarazione di raccolta uve 2021 ha come destinazione produttiva DOC Colli Euganei – Serprino, mentre la Croce del Vento, non risulta nemmeno aver presentato la dichiarazione di raccolta per la vendemmia 2021.

Del tutto inconferente è, infine, la memoria da ultimo depositata, in cui si fa riferimento, per la prima volta, a una delibera regionale n. 922/2022, che parrebbe fare riferimento alla vendemmia 2022, ma rispetto a cui non è formulata alcuna specifica domanda, né è delineata la sua rilevanza rispetto all’istanza formulata con il ricorso e attinente all’adozione di atti attuativi della DGR Veneto n. 1178/2021.

Le criticità in rito delineate, oltre alla infondatezza della domanda, non possono che portare, oltre al rigetto del ricorso, all’imputazione delle spese del giudizio secondo l’ordinaria regola della soccombenza.



P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore dell’Amministrazione, in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre ad accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore

Paolo Nasini, Primo Referendario