Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza T.A.R.
Data provvedimento: 04-11-2022
Numero provvedimento: 6796
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Agevolazioni - Bando - Impugnazione della graduatoria provvisoria che ha disposto l'esclusione del progetto di promozione nazionale presentato dal ricorrente afferente la misura "Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2022/2023" - Presentazione per il solo Paese Target Usa di una richiesta di contributo inferiore rispetto a quella prevista - Errore materiale - Mancanza dei presupposti di applicazione del soccorso istruttorio - Inammissibile aggiustamento della domanda di aiuto per ricondurla nell’alveo dei parametri fissati dal bando ai fini della sua ammissibilità.


ORDINANZA


 

sul ricorso numero di registro generale 11871 del 2022, proposto da

Istituto del Vino Italiano di Qualità Grandi Marchi S.C.a.r.l. n.q di Capofila Mandataria della Costituenda Ati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Giuseppe Lucchesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale Parioli 63;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;


nei confronti

Associazione Be Wines, Associazione Amaranth, Associazione Avimo, Angelini Wines & Estates Società Agricola A R.L. Capogruppo Mandataria, Associazione Enomotion, Italy Premium Wine Capogruppo Mandataria, Confagri Promotion, Gruppo Italiano Vini S.p.A. Capogruppo Mandataria, Santa Margherita S.p.A. Capogruppo Mandataria, Casa Vinicola Zonin S.p.A. Capogruppo Mandataria, non costituiti in giudizio;


per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria provvisoria pubblicata in data 10 ottobre 2022 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con provvedimento prot. 0511042 dalla quale è stato escluso il progetto di promozione nazionale presentato dal ricorrente afferente la misura Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2022/2023 nonché della relativa proposta formulata dal Comitato di valutazione nominato con Decreto Direttoriale n. 459960 del 23 settembre 2022 (doc. 1);

- del provvedimento di esclusione assunto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con nota n. 0431518 del 15 settembre 2022 comunicato pari data, con il quale il Dicastero resistente ha disposto l'esclusione del progetto denominato “Italian Wine Tour 13” destinato ai Paesi Target Giappone, Usa e Area Sea (Singapore, Thailandia e Vietnam) presentato dalla Costituenda Ati Istituto del Vino Italiano di Qualità Grandi marchi in adesione al Decreto Direttoriale Mipaaf n. 229300 del 20 maggio 2022 recante avviso per la presentazione dei progetti campagna 2022 / 2023 – Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del turismo n. 3893 del 4 aprile 2019 e ss. Mm. E ii. (doc. 2);

- del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241 / 1990 comunicato dal predetto Dicastero con nota prot. 0362911 del 23 agosto 2022 (doc. 3);

- del verbale del competente Seggio di gara, istituito con Decreto Direttoriale n. 308947 del 12 luglio 2022, n. 8 del 22 luglio 2022 e del successivo n. 11 del 13 settembre 2022, mai formalmente comunicati al ricorrente, con i quali è stata assunta la sussistenza della violazione del disposto di cui all'art. 5 comma 7 del Decreto Direttoriale n. 229300 del 20 maggio 2022, sull'unico presupposto che un solo soggetto partecipante all'iniziativa, società Agricola F.lli Tedeschi, abbia presentato per il solo Paese Target Usa una richiesta di contributo inferiore rispetto a quella prevista dalla predetta disposizione, nonché ritenuto la non scusabilità dell'errore materiale commesso, né l'obbligo di consentire il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio per le ragioni meglio espresse nelle controdeduzioni presentate a mezzo Pec dal ricorrente in data 29 agosto 2022;

- e per quanto qui possa occorrere del disposto di cui all'art. 5 comma 7 del D.D. n. 229300 / 2022 per contrasto al disposto di cui all'art. 9 del Decreto Ministeriale n. 3893 del 4 aprile 2019 nonché del disposto di cui all'art. 3 comma 5 del D.D. n.229300 nel punto in cui non consente la rettifica di un dato contenuto nell'allegato H) della iniziativa progettuale proposta (doc. 4);


nonché

- di ogni altro atto a qualsiasi titolo presupposto, connesso e conseguente anche se non conosciuto.


 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e di Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2022 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


 

RITENUTO che il ricorso, ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare, non appare sorretto da sufficienti profili di fondatezza tali da farne ipotizzare un esito favorevole nel merito, considerato che:

- l’esclusione del progetto è stata disposta in pedissequa applicazione del disposto di cui all’art. 5 comma 7 del Decreto Direttoriale n. 229300 del 20 maggio 2022, atteso che la società Agricola F.lli Tedeschi risulta aver presentato per il solo Paese Target Usa una richiesta di contributo inferiore rispetto a quella prevista dalla predetta disposizione;

- parte ricorrente non dimostra la sussistenza, in termini di facile riconoscibilità, dell’ “errore materiale” asseritamente commesso ai fini della sua scusabilità; l'errore materiale direttamente emendabile è, infatti, solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente e ictu oculi, dal contesto stesso dell'atto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque (si veda in tal senso Cons. Stato, sez. III, 24 febbraio 2020, n. 1347; Cons. Stato, VI, 2 marzo 2017, n. 978); mentre parte ricorrente fa riferimento a un “errore di digitazione” “con l’inserimento della somma di € 26.632,00= alla voce importo complessivo del progetto riferito alla Fratelli Tedeschi s.r.l. in luogo di quella realmente voluta dall’azienda di € 40.375,00=)” il che rende detta affermazione non oggettivamente riscontrabile, essendo ovviamente impossibile risalire a quale fosse la reale volontà della parte, la quale peraltro non fornisce allo scopo dati numerici a monte dell’asserito errore di digitazione, ma soltanto a valle del medesimo e, dunque, irrilevanti;

- nel caso in esame non si tratterebbe, dunque, di consentire la correzione di un mero errore materiale - come sostenuto da parte ricorrente - ma bensì di consentire un inammissibile aggiustamento della domanda di aiuto per ricondurla nell’alveo dei parametri fissati dal bando ai fini della sua ammissibilità;

- che tale ultima considerazione rende peraltro legittima e condivisibile la determinazione dell’amministrazione di non consentire il soccorso istruttorio, difettandone i presupposti;



RITENUTO, pertanto,

- che va respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta;

- che le spese della presente fase cautelare possono essere compensate tra le parti;



P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) respinge la domanda di sospensione dell’efficacia proposta con il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

Ida Tascone, Referendario