Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1998 della Commissione del 20 settembre 2022 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
(Regolamento (UE) 20/09/2022, n. 2022/1998, pubblicato in G.U.U.E. 31 ottobre 2022, n. L 282)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 12,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci («nomenclatura combinata» o «NC») che risponde nel contempo alle esigenze della tariffa doganale comune, delle statistiche del commercio estero dell’Unione e di altre politiche unionali relative all’importazione o all’esportazione di merci.
(2) Ai fini della semplificazione legislativa è opportuno ammodernare la NC e adeguarne la struttura.
(3) È necessario modificare la NC al fine di attuare la graduale riduzione delle aliquote del dazio per i prodotti contemplati dall'accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione, conformemente alla decisione (UE) 2016/971 del Consiglio.
(4) È necessario modificare la NC al fine di introdurre i codici NC per i prodotti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2022/859 della Commissione.
(5) È inoltre necessario modificare la NC al fine di tenere conto dell'evoluzione delle esigenze in materia di statistiche e di politica commerciale nonché degli sviluppi tecnologici e commerciali introducendo nuove sottovoci per facilitare il monitoraggio di prodotti specifici ("pesche piatte e pesche noce piatte" del capitolo 8; taluni tipi di "riso" del capitolo 10; talune "materie prime critiche" dei capitoli 25, 26, 28 e 85; alcuni prodotti chimici ("DOTP") del capitolo 29; "placche e billette, di alluminio" del capitolo 76 della NC).
(6) È necessario modificare la classificazione di alcune sostanze nell'elenco delle denominazioni comuni delle sostanze farmaceutiche di cui all'allegato 3 della parte terza (Allegati tariffari) dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 e nell'elenco dei prodotti farmaceutici intermedi di cui all'allegato 6 della parte terza (Allegati tariffari) dell'allegato I di tale regolamento.
(7) Con effetto dal 1° gennaio 2023 è opportuno che l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 sia sostituito da una versione completa e aggiornata della NC, corredata delle aliquote dei dazi autonomi e convenzionali risultanti dalle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2022
Per la Commissione
A nome della presidente
Gerassimos THOMAS
Direttore generale
Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale
ALLEGATO I - Nomenclatura combinata