Organo: Corte d'Appello
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte d'Appello
Data provvedimento: 14-03-2022
Numero provvedimento: 833
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Contratti stipulati per la “gestione/costituzione di cantine di vini pregiati” con previsione del versamento di capitali da investire nell’acquisto di vini pregiati in cambio dell'acquisto e custodia dei vini dietro pagamento di commissioni - Dichiarazione di fallimento - Esistenza di debiti scaduti e non pagati - Eccepiti il difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti e l’inesistenza del credito dagli stessi affermato.


SENTENZA

n. 833/2022 pubbl. il 14/03/2022

(Presidente: dott.ssa Maria Rosa Busacca - Relatore: dott. Francesca Maria Mammone)

 

nel reclamo ex art. 18 leg.fall. iscritto al n. r.g. 3640/2021 promosso


DA


LA CASA DEL VINO S.R.L. (C.F. 06413130961), elettivamente domiciliata in VIA CORREGGIO, 43, MILANO presso lo studio dell’avv. FABRIZIO MANGANIELLO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all’avv. RICCARDO BOVINO;

- Reclamante -
 

CONTRO


HORTENSE LLOZE LA TOUR, FLORE LA TOUR, GIANFRANCO SOLDANI, JEAN-LOUIS DIEFENBACHER, BERNARD GUIEU, RUDYL CHARBONNIER, LUISA MARIA PEREGO GUIEU e COLETTE CANET elettivamente domiciliati in VIALE VITTORIO VENETO, 24 20124
MILANO presso lo studio dell’avv. BRUNO BERTINI, che li rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all’avv. FRANCO MARIA MASTRACCHIO

FALLIMENTO LA CASA DEL VINO S.R.L., elettivamente domiciliato in VIA DELLA MOSCOVA, 18 20121 MILANO presso lo studio dell’avv. SALVATORE SANZO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti

- Reclamati -

 

avente ad oggetto: Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18) sulle seguenti conclusioni.

 

Per LA CASA DEL VINO S.R.L.:

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente reclamo ex art. 18 l.f.:

Nel merito, accertata e dichiarata l’insussistenza dei relativi presupposti, revocare il fallimento di La Casa del Vino S.r.l.”

Per i creditori HORTENSE LLOZE LA TOUR + 7:

“CHIEDONO all’Ecc.ma Corte di Appello di Milano di rigettare il reclamo di La Casa del Vino S.r.l. e di confermare, per l’effetto, la sentenza dichiarativa di fallimento n. 736/2021 del 22.11.2021 del Tribunale di Milano.

Con vittoria di spese e condanna del reclamante al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata,da liquidare anche equitativamente ex art 96 c.p.c.”
 

Per FALLIMENTO LA CASA DEL VINO S.R.L.:

“piaccia all’ecc.ma Corte adita, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione,

- rigettare il reclamo in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l’effetto confermare la sentenza del Tribunale di Milano;

- con vittoria di spese e compensi.”.

 

L’antefatto
 

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
 

Tra il 2013-2018 Bernard Guieu, Luisa Maria Perego Guieu, Guy La Tour, Colette Canet, Gianfranco Soldani, Jean-Louis Diefenbacher e Daniel Charbonnier hanno stipulato con La Casa del Vino s.r.l., amministrata da Christian Roger, contratti di “gestione/costituzione di cantine di vini pregiati”: in sostanza, essi versavano a La Casa del Vino capitali da investire nell’acquisto di vini pregiati e Casa del Vino provvedeva all’acquisto ed alla custodia dei vini dietro pagamento di una commissione del 2% del valore annuo della cantina e di un’ulteriore commissione del 15% sull’incremento di valore della cantina tra l’inizio e la fine dell’anno.

Di regola, le bottiglie, in attesa di essere valorizzate e rivendute, venivano depositate presso una società di logistica svizzera (dapprima la società Magazzini Generali e, dal 2017, Logistica Due.E SA di Chiasso – si veda il doc. 5 degli istanti), presso la quale le bottiglie erano suddivise in cantine (“caves”), ciascuna contraddistinta da un numero riferibile al cliente che ne era proprietario. Dai primi mesi del 2017 venivano sottoscritti contratti di gestione anche con Amphorae Europe s.r.l., società riconducibile al Roger, fermo l’incarico conferito a La Casa del Vino per l’acquisto, rivendita e custodia delle bottiglie (doc. 4 bis dei ricorrenti).

La mandataria inviava semestralmente ai clienti un rendiconto, con il quale dava conto del numero e della tipologia delle bottiglie acquistate, oltre che del loro valore. E’ in atti il rendiconto al 31 dicembre 2018 dal quale emerge che, a quella data, gli investitori avevano versato complessivi €3.231.900 (cfr. doc. 8 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente).

Nel mese di luglio del 2019 detti investitori venivano informati della mancanza presso Logistica Due.E di Chiasso di un elevato numero di bottiglie rispetto a quelle indicate nei rendiconti loro consegnati; il Roger, interpellato, non forniva spiegazioni adeguate né dava seguito alle richieste di effettuare un inventario completo di tutte le cantine (cfr. esposto/denuncia, sub doc. 17, pp. 8-9). Anche la richiesta de Guieu di vendere tutte le bottiglie della propria cantina entro il 2020 non veniva evasa (doc. 11).

Le verifiche successivamente effettuate presso Logistica Due.E di Chiasso portavano ad accertare che Colette Canet ed il Diefenbacher non risultavano intestatari di cantine. Inoltre, nelle cantine esistenti vi erano vini di tipologie diverse e quantità inferiori rispetto a quanto attestato negli ultimi rendiconti inviati dal Roger ai clienti.

Gli investitori depositavano quindi presso la Procura della Repubblica di Milano un esposto/denuncia nei confronti di Christian Roger; seguiva, in data 15.2.2021, l’emissione di decreto di citazione diretta a giudizio in relazione al reato di truffa aggravata e continuata.

Bernard Guieu, Luisa Maria Perego Guieu, Flore La Tour e Hortense Lloze La Tour in qualità di eredi di Guy La Tour, Colette Canet, Gianfranco Soldani, Jean-Louis Diefenbacher e Rudyl Charbonnier in qualità di erede di Daniel Charbonnier, con ricorso depositato in data 14 ottobre 2021, chiedevano poi il fallimento di La Casa del Vino, assumendosi titolari di un credito restitutorio di almeno €3.200.000, pari all’importo degli investimenti effettuati, “a fronte dei quali la società debitrice o non ha acquistato le bottiglie pagatele anticipatamente o ne ha disposto illegittimamente”, oltre “gli interessi e i danni subiti” (cfr. ricorso per la dichiarazione di fallimento, pag. 9).
 

La sentenza dichiarativa di fallimento

Il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento di La Casa del Vino s.r.l. con sentenza n. 736/2021, pubblicata il 22 novembre 2021.

Il Tribunale, verificata la propria competenza e ritenuta la legittimazione attiva degli istanti quali titolari di un credito nei confronti della società debitrice di oltre tre milioni di euro, ha accertato: a) la fallibilità di La Casa del Vino s.r.l., che non ha partecipato all’istruttoria prefallimentare, né ha depositato i bilanci di esercizio a far data dal 2017; b) l’esistenza di debiti scaduti e non pagati per oltre 30.000 euro; c) l’incapacità della società debitrice di farvi fronte.


Il reclamo

La società fallita ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 18 leg.fall., eccependo il difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti e l’inesistenza del credito dagli stessi affermato. In particolare, la reclamante si è doluta dell’impropria evocazione, da parte del primo giudice, del principio di non contestazione, della confusione concettuale in cui lo stesso giudice sarebbe incorso con riferimento alla natura –restitutoria o risarcitoria- del credito, della contraddittorietà della motivazione.

Nel procedimento si sono costituiti i creditore istanti, che hanno eccepito la tardività e l’infondatezza del reclamo e ne hanno domandato il rigetto.

Si è costituito inoltre il Fallimento La Casa del Vino s.r.l. che ha concluso per il rigetto del reclamo. All’udienza del 24 febbraio 2022 questa Corte, interrogato liberamente il curatore, ha trattenuto la causa in decisione.


La tempestività del reclamo

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del reclamo, depositato il 27 dicembre 2021, proposta dai creditori istanti.

Dall’esame del fascicolo di primo grado e dalla documentazione prodotta dalla curatela (cfr. doc. 9 del fascicolo del Fallimento La Casa del Vino s.r.l.) risulta che, il 29 novembre 2021, la sentenza dichiarativa di fallimento pubblicata il 22 novembre 2021 non era stata ancora notificata alla società fallita; dunque, al momento del deposito del reclamo (27/11/2021), il termine di trenta giorni previsto dall’art. 18 leg. fall. non era ancora decorso.


Il merito

La società reclamante ha dichiarato espressamente di non avere rilievi da svolgere in ordine alla regolarità della notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza e non ha messo in dubbio la ricorrenza della condizione di procedibilità prevista dall’art. 15, u.c., leg.fall.. Del resto, durante l’istruttoria prefallimentare è stato acquisito un estratto aggiornato dei debiti erariali, per un ammontare di oltre 160.000 euro.

Essa, invece, ha contestato la qualità di creditori degli istanti e dunque che essi abbiano legittimazione attiva.

La giurisprudenza di legittimità, in più occasioni, ha persuasivamente chiarito l’art. 6 della legge fallimentare, secondo il quale il fallimento è dichiarato su ricorso di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, essendo sufficiente un accertamento incidentale del credito, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (cfr. Cass. SU n. 1521 del 23/01/2013, nonché Cass. ord. n. 30827/2018; Cass. n. 576/2015; Cass. n. 11421/2014; Cass. n.24309/2011). Tanto che può accadere che il credito vantato dall'istante venga successivamente escluso dallo stato passivo in sede di verifica (cfr. Cass. n. 21327/2005).

Nel caso in esame, è vero che il tribunale non poteva trarre argomenti di prova dall’applicazione dell’art. 115, primo comma, c.p.c., perché La Casa del Vino s.r.l. non era costituita in giudizio.

Tuttavia, sono in atti i contratti di gestione stipulati, i certificati di proprietà emessi a favore degli investitori, le fatture d’acquisto delle bottiglie. Soprattutto è in atti il rendiconto redatto dalla società fallita, che contiene un riepilogo dettagliato delle somme investite (doc 8 del fascicolo di primo grado dei creditori istanti). Si tratta di documento non firmato, del quale, però, La Casa del Vino, in questa sede, non ha contestato la provenienza, addirittura allegandolo alle memorie difensive depositate nel procedimento penale (si vedano i documenti sub 6. 6.a, 7 e 7.a nel fascicolo della reclamante), sì che la consegna alla società fallita di un’ingente somma di denaro destinata all’acquisto di vini pregiati deve ritenersi provata. Ad avviso della Corte, non può essere seriamente messo in dubbio che le somme versate non siano state tutte impiegate dalla società mandataria in conformità agli accordi intervenuti.

Dalla comunicazione trasmessa da Logistica Due.E al legale degli investitori emerge come non risultino cantine intestate a Colette Canet e Jean-Louis Diefenbacher; quanto agli altri investitori, risulta l’esistenza di cantine composte da vini diversi ed in quantità inferiori rispetto a quelle indicate nei rendiconti (cfr. doc. 16 dei creditori istanti).

Non lo nega, del resto, neppure il legale rappresentante della società fallita, che, nelle due memorie difensive depositate in sede penale, ha riconosciuto che le bottiglie di proprietà dei denuncianti sono “per la quasi totalità” collocate presso Logistica Due.E e che solo poche bottiglie si troverebbero altrove, riservandosi, in relazione a queste ultime, di fornire in seguito le opportune indicazioni. Vi è dunque l’ammissione che presso il depositario svizzero non vi sono tutti i vini nei rendiconti, ma non è mai stato chiarito, neppure con il reclamo, se esistano altre bottiglie e dove esse si trovino.

Non è un caso, del resto, che le menzionate memorie difensive e la documentazione ad esse allegata non siano state considerate utili al fine di supportare una richiesta di archiviazione e che, invece, il p.m. abbia esercitato l’azione penale nei confronti del Roger, contestandogli il reato di truffa aggravata. Vero è che, ad oggi, la responsabilità penale dell’amministratore non è stata accertata; tuttavia, in questa sede, in cui occorre soltanto delibare la ragionevole esistenza del credito affermato dagli istanti, anche l’esito deindagini penali concorre a far ritenere che le somme versate dagli investitori siano state destinate ad impieghi diversi da quelli concordati.

Quanto alla comunicazione che sarebbe stata inviata da Logistica Due.E al curatore fallimentare il 27 dicembre 2012, nella quale si legge che La Casa del Vino “possiede degli spazi in affitto”, presso i quali sono depositate “diverse bottiglie di vino per conto di alcuni suoi clienti” (cfr. doc. 10 del Fallimento) e che, invece, il Fallimento nega di aver ricevuto, si tratta di documento privo di ogni efficacia probatoria, perché la sua provenienza è incerta e per la sua assoluta genericità sotto il profilo del contenuto.

Si aggiunga che, ad oggi, come riferito dal curatore in udienza, non è stato possibile reperire le cantine di titolarità degli istanti.

In questo quadro, non si può quindi che convenire con le conclusioni del tribunale fallimentare sulla legittimazione dei ricorrenti, non essendo necessario a questo fine né determinare l’esatto ammontare del credito, né accertarne la natura, se, in tutto o in parte, restitutoria o risarcitoria.

Le somme versate dai ricorrenti a La Casa del Vino erano destinate all’acquisto di vini pregiati; se la mandataria ha trattenuto le somme ricevute senza utilizzarle al fine pattuito è tenuta a restituirle; se si è appropriata delle cantine di proprietà degli investitori, è obbligata al risarcimento dei danni.

Nell’un caso o nell’altro è comunque pacifica l’esistenza di un credito in capo agli investitori, i quali, del resto, secondo quanto riferito dal curatore in udienza, sono stati ammessi al passivo per un importo di circa quattro milioni di euro.

Si impone quindi il rigetto del reclamo, con la precisazione, esclusivamente per ragioni di completezza d’esposizione, che la società fallita:
 

I. non ha prodotto alcun documento idoneo a dimostrare di non essere soggetto fallibile; peraltro, l’ultimo bilancio depositato è quello relativo all’esercizio 2017;

II. non ha contestato di versare in stato di insolvenza, reso palese, del resto, dall’entità del debito fiscale e previdenziale, risalente al 2017 (si vedano l’estratto acquisito dal tribunale fallimentare ed i documenti 15, 16 e 17 prodotti dal Fallimento), dalla chiusura della sede (La Casa del Vino non è più da tempo reperibile all’indirizzo di via Nirone, presso il quale risulta avere la sede legale – cfr. doc. 3 del fascicolo dei creditori istanti), dal mancato deposito dei bilanci degli ultimi cinque esercizi, dalla condotta dell’amministratore che non ha dato reale riscontro alle richieste degli investitori. Non stupisce, perciò, che siano pervenute domande di ammissione al passivo per circa dodici milioni di euro e che il curatore non abbia reperito alcun attivo.


La disciplina delle spese

Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (cfr. Cass. n.1346/2013; Cass. S.U. n. 16300/2007) e dell’importanza delle questioni trattate, in applicazione dei criteri di cui agli articoli 4 e 5 DM n. 55 del2014.

Reputa inoltre la Corte che ricorrano i presupposti per la condanna, in via solidale, del legale rappresentante della società fallita ai sensi dell’art. 94 c.p.c., che è norma ritenuta applicabile, dalla giurisprudenza, anche al legale rappresentante delle società di capitali (cfr. Cass. ord. n. 9203/2020, proprio in tema di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento). Il gravame poggia infatti su affermazioni generiche ed indimostrate, sì che l’iniziativa, anziché contribuire a far chiarezza sui rapporti tra le parti, è unicamente destinata ad aggravare ulteriormente la situazione dei creditori istanti, i quali cercano oramai da anni di recuperare l’ingente investimento effettuato e non potranno ottenere, in sede fallimentare, un effettivo rimborso delle spese di lite, atteso che la condanna nei confronti di La Casa del Vino s.r.l. non dà luogo ad un debito di massa (cfr. Cass. n. 22729/2019; Cass. n. 1186/2006 per l’affermazione del principio secondo il quale "…non sono ammesse in prededuzione le spese sostenute dal creditore istante nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, senza che assuma rilievo la sua qualità di litisconsorte necessario, non potendosi desumere da essa l'inerenza delle spese sostenute all'amministrazione del fallimento o alla sua conservazione”). Stima la Corte che di tale situazione debba perciò farsi carico personalmente anche il legale rappresentante della società fallita, al quale è riferibile la decisione di impugnare.

Non può essere accolta invece la domanda risarcitoria dei creditori ai sensi dell’art. 96 c.p.c., in difetto di qualsivoglia allegazione relativa alla ricorrenza dei suoi presupposti.

 

P.Q.M.
 

La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza disattesa:

1. rigetta il reclamo proposto da La Casa del Vino s.r.l. contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 736/2021, pubblicata il 22 novembre 2021;

2. condanna La Casa del Vino s.r.l. e Christian Marie Roger, tra loro in solido, a rifondere le spese del presente procedimento:

a) ai creditori istanti Bernard Guieu, Luisa Maria Perego Guieu, Flore La Tour, Hortense Lloze La Tour, Colette Canet, Gianfranco Soldani, Jean-Louis Diefenbacher e Rudyl Charbonnier in misura di €3.500 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, iva, se dovuta, e cpa di legge;

b) al Fallimento La Casa del Vino s.r.l. in misura di €3.500 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, iva, se dovuta, e cpa di legge;

3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall’art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228.


Così deciso in Milano il 24 febbraio 2022

Il consigliere est.

Francesca Maria Mammone
 

Il presidente

Maria Rosa Busacca