OCM Vino - Misura di finanziamento regolata dalla D.g.r. 10 maggio 2021 - n. XI/4692 "OCM vitivinicolo - Regolamento (UE) 1308/2013. Attivazione in Regione Lombardia della Misura della ristrutturazione e riconversione vigneti, prevista dal programma nazionale di sostegno per la viticoltura per la campagna 2021/2022" - Mancata ammissione della società agricola ricorrente alla misura di finanziamento - Domanda di annullamento del provvedimento di esclusione - Requisito di regolarità contributiva quale condizione di ammissibilità della domanda di concessione del beneficio finanziario.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 375 del 2022, proposto da
Az.Agr. Monte Zovo di Cottini D. & Figli Ss, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enzo Barilà, Gianfranco Zanetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso lo studio dell’avv. Enzo Lino Barilà in Milano, piazza Cinque Giornate, 5;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Gallonetto, Annalisa Santagostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Brega Luigi, titolare dell’impresa individuale Vigne dell’Angelo di Brega Luigi, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
- del preavviso di provvedimento negativo 15 dicembre 2021, del provvedimento negativo del 22 dicembre 2021, nonché dell'ulteriore provvedimento negativo su richiesta di riesame del 26 gennaio 2022, emessi da Regione Lombardia, Direzione Agricoltura, con rigetto dalla domanda di partecipazione della ricorrente alla procedura per il finanziamento regolata dalla D.g.r. 10 maggio 2021 - n. XI/4692 OCM vitivinicolo - Regolamento (UE) 1308/2013. Attivazione in Regione Lombardia della Misura della ristrutturazione e riconversione vigneti, prevista dal programma nazionale di sostegno per la viticoltura per la campagna 2021/2022;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ivi compreso, in parte, il decreto regionale n. 1559 Del 14/02/2022 di approvazione della graduatoria delle domande ammesse e dell'elenco delle domande non ammesse al finanziamento sopra indicato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2022 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio attiene alla mancata ammissione della società agricola Monte Zovo alla misura di finanziamento regolata dalla D.g.r. 10 maggio 2021 - n. XI/4692 «OCM vitivinicolo - Regolamento (UE) 1308/2013. Attivazione in Regione Lombardia della Misura della ristrutturazione e riconversione vigneti, prevista dal programma nazionale di sostegno per la viticoltura per la campagna 2021/2022».
Nel dettaglio, la società agricola Monte Zovo ha chiesto l’annullamento del provvedimento di esclusione, confermato in sede di riesame, della società dalla procedura per il finanziamento della misura suddetta e, ove occorra, del decreto contenente l’elenco delle domande ammesse ed escluse.
La procedura di finanziamento prevedeva termini di presentazione delle domande dall’11 maggio 2021 e fino al 31 maggio 2021, aperti con decreto n. 6237 dell’11 maggio 2021 della Regione Lombardia, con il quale si approvava anche il «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per l’OCM Vitivinicolo della misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti per la campagna 2021/22». La procedura si sviluppava su varie fasi: presentazione delle domande di contributo per la misura riconversione e ristrutturazione vigneti per la campagna 2021/22; valutazione istruttoria con attribuzione di punteggi e formazione di graduatoria; presentazione della domanda di pagamento, con liquidazione a seguito di controlli.
2. Nell’ambito della procedura predetta, la società Monte Zovo presentava, in data 7 giugno 2021, la domanda di partecipazione con riferimento alla ristrutturazione di propri vigneti in Desenzano del Garda (BS) per un contributo richiesto di euro 176.387,27. Per quanto di rilievo nella fattispecie, nella domanda, la società dichiarava anche la propria regolarità contributiva, così come richiesto dal bando.
3. In data 15/12/2021, Regione Lombardia notificava alla società un preavviso di provvedimento negativo sull’ammissibilità della domanda proposta, motivato sull’irregolarità del Durc (documento unico di regolarità contributiva) di uno dei soci della società agricola (cfr. doc. 3 della ricorrente): “DURC in sospeso per irregolarità Cottini Diego e non effettuabile per altri soci Cottini Michele, Lonardoni Annalberta e Cottini Maria. Di conseguenza l’istruttoria non può essere chiusa positivamente”.
La società trasmetteva quindi le proprie osservazioni in data 16 dicembre 2021 (cfr. doc. 4 della ricorrente), evidenziando in sostanza il Durc del socio Cottini Diego – effettivamente irregolare alla data del 2 novembre 2021 per euro 462,24 – era stata nelle more regolarizzata: “alla data di ieri 15.12.21, quale giorno ufficiale di comunicazione da parte della spett.le, il durc del sig. Cottini Diego risulta regolare, in allegato DURC rilasciato dal competente inps in data 03/12/20201 e valevole sino al 02/04/2022 si richiede pertanto, in ragione della sussistenza dei presupposti e dei requisiti sopra richiamati, riformulazione, da parte della spett.le dell’istruttoria tecnica di ammissibilità della domanda”.
4. Con provvedimento in data 22 dicembre 2021 (cfr. doc. 5 della ricorrente), Regione Lombardia respingeva le osservazioni sul presupposto che la regolarità contribuiva del socio non potesse essere medio tempore sanata e che la domanda fosse inammissibile in caso di irregolarità del Durc alla data di proposizione della domanda: “Considerato che: 1. in data 07/06/2021 in fase di sottoscrizione della domanda veniva dichiarata la regolarità contributiva; 2. in data 02/11/2021 veniva acquisto DURC irregolare del socio Diego Cottini e quindi non è stato rispettato il requisito di ammissibilità riguardante la regolarità contributiva come previsto al punto dal bando di misura. Per quanto suesposto non si accoglie la richiesta presentata con le memorie”.
5. Con nota del 5 gennaio 2022 (doc. 6 della ricorrente), la società domandava il riesame del provvedimento, esponendo nuovamente che il socio Diego Cottini aveva tempestivamente regolarizzato la propria posizione contributiva non appena notificata la circostanza alla società e che, comunque, l’irregolarità in esame – in quanto relativa non al Durc della società bensì a quello di un socio – non avrebbe dovuto comportare l’inammissibilità della domanda della società.
La Regione provvedeva ancora negativamente sulla richiesta di riesame, con nota del 26 gennaio 2022 (cfr. doc. 7 della ricorrente), evidenziando che le verifiche compiute erano state poste in essere secondo le modalità previste dal «Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell’autorizzazione al pagamento dell’Organismo Pagatore Regionale» approvato con decreto 10617 del 12/09/2020: “in data 02/11/2021 lo scrivente ufficio ha inoltrato all'Inps richiesta di verifica della regolarità contributiva per la società AZ. AGR. MONTE ZOVO DI COTTINI D. & FIGLI S.S., risultata regolare, e richiesta per il socio Cottini Diego, a seguito della quale, in data 03/11/2021, l'Inps lo ha invitato a regolarizzare, per gestione lavoratori agricoli, i periodi 1/2018 e 1/2019, concedendogli 15 giorni (vedasi allegato). A seguito della mancata regolarizzazione, l'Inps ha rilasciato Durc irregolare. Come comunicatoci dall'azienda, la posizione di Cottini Diego è stata regolarizzata solo successivamente, a seguito di nuovo invito da parte dell'Inps in data 06/12/2021. Si precisa che le verifiche sono state effettuate sulla base di quando disposto dal Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell’autorizzazione al pagamento dell’Organismo Pagatore Regionale approvato con decreto 10617 del 12/09/2020 e pubblicato sul Burl serie ordinaria n. 38 del 18/09/2020 di cui si allega estratto (allegato 2), citato nel bando di misura. Pertanto resta fermo quanto comunicato nella precedente nota di esito riesame, nostro prot. M1.2021.0218509 del 22/12/2021, comprese le modalità di ricorso”.
6. Infine, con decreto regionale n. 1559 del 14/02/2022, veniva approvata la graduatoria delle domande ammesse alla fase di presentazione della domanda di pagamento, con allegato elenco delle domande non ammesse. Tra queste ultime figurava anche quella della società agricola Monte Zovo.
7. Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 16 febbraio 2022 e depositato il successivo 28 febbraio, la società ha quindi impugnato il provvedimento di esclusione predetto e gli atti confermativi adottati in sede di riesame, assumendone l’illegittimità.
In data 18 marzo 2022, si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, per resistere al ricorso.
8. All’udienza camerale del 22 marzo 2022, fissata per la trattazione della domanda cautelare, la ricorrente ha rinunciato alla domanda di sospensione.
9. In vista dell’udienza di trattazione di merito, le parti hanno depositato documenti e memorie, insistendo nelle rispettive domande.
Infine, all’udienza del 18 ottobre 2022, previa discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso è articolato in un unico complesso motivo.
Esso si fonda sulle considerazioni che (a) nessuna disposizione di legge prevedrebbe che per accedere ai finanziamenti pubblici le imprese in generale, e le imprese agricole in particolare, costituite in forma di società di persone, debbano presentare una situazione di regolarità contributiva non solo per se stesse, ma anche per i loro soci e che (b) la normativa in materia, anche in quanto caratterizzata dalla presenza di specifiche disposizioni intese a consentire la compensazione tra debiti contributivi delle imprese agricole e finanziamenti pubblici spettanti alle stesse, non stabilirebbe che un qualsiasi debito emerso in corso di procedimento conduca senz’altro alla inammissibilità della domanda.
Su tali premesse, la società ricorrente deduce l’illegittimità dell’esclusione poiché (i) il decreto n. 6237 dell’11.5.2021 (di approvazione del Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per le misure di riconversione vitivinicole della campagna 2021-2022) si limiterebbe a prevedere che il beneficiario della misura dichiari di essere in regola con gli obblighi contributi; per tal via, solo la società agricola (e non i suoi soci) potrebbero essere considerati quali beneficiari e quindi destinatari dell’obbligo. Inoltre, (ii) la conseguenza dell’irregolarità contributiva sarebbe solo il blocco dei pagamenti, non l’inammissibilità della domanda. Ancora, (iii) non essendo deducibile con certezza dalla lex specialis una chiara previsione di inammissibilità per le domande proposte da società di persone in presenza di debito contributivo del solo socio, gli atti impugnati sarebbero comunque illegittimi per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. Infine, (iv) non sarebbe stata considerata – con violazione del principio di proporzionalità – l’entità minima dell’importo del debito del socio e l’amministrazione avrebbe errato in fatto nel ritenere che il socio Diego Cottini avrebbe ricevuto un invito di regolarizzazione il 3 novembre 2021, invito che sarebbe stato ricevuto invece solo a dicembre.
Su tale ultimo aspetto la società ha formulato inoltre domanda istruttoria.
11. Al di là delle censure concernenti il requisito di regolarità contributiva quale condizione di ammissibilità della domanda di concessione del beneficio finanziario (sopra sintetizzate sub ii e iii), su cui la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata già in alcune occasioni nel senso che trattasi di requisito di ammissibilità della domanda (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 17 agosto 2020, n. 5047; T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 1 aprile 2022, n. 307), il ricorso è fondato per l’assorbente profilo relativo alla distinzione soggettiva tra l’impresa agricola in forma societaria e il socio (censure sopra sintetizzate sub i e iv).
11.1. Al fine di meglio comprendere la portata dei vizi dedotti è necessario preliminarmente ricostruire, con riferimento al tema della regolarità contributiva, il quadro normativo generale e quello dettato dalla lex specialis della procedura di finanziamento, tenendo anche presente che il relativo bando (D.g.r. 10 maggio 2021 - n. XI/4692) e il manuale specifico di questa procedura (approvato, come già sopra anticipato, con decreto del dirigente del settore n. 6237/2021) non sono stati oggetto di impugnazione.
11.2. L’art. 10, comma 7, d.l. n. 203/2005 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, prevede che “Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266”.
Il bando di finanziamento di cui alla D.g.r. n. XI – 4692 del 10 maggio 2021 (doc. 1 della ricorrente) non dispone nulla sul punto, limitandosi a ricomprendere tra i soggetti ammissibili al sostegno comunitario (art. 3) anche le società agricole in possesso della qualifica di imprenditore agricolo.
Il “Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni” specificamente riferito alla misura in esame (approvato con decreto n. 6237 dell’11 maggio 2021 della Regione Lombardia, doc. 11 della ricorrente) all’art. 7.3, terzo comma, lett. g) prevede che “il beneficiario” dichiari “di essere in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi (DURC regolare)”. Il manuale rinvia poi “in merito all’acquisizione della documentazione antimafia e del DURC […] a quanto riportato nel Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento dell'organismo pagatore regionale, approvato con decreto n. 10617 del 12/09/2020”.
Quello richiamato dal manuale specifico della misura è un altro manuale che detta, in linea generale, le regole delle procedure e dei controlli per il rilascio dell’autorizzazione di tutti i pagamenti in agricoltura (cfr. doc. 16 della ricorrente). In quanto riferito in linea generale a tutti i pagamenti – e quindi a una fase successiva e diversa da quella attualmente in esame, relativa invece alla fase iniziale di ammissibilità della richiesta di finanziamento – le disposizioni ivi previste, da ritenersi di natura regolamentare, non sarebbero ex se applicabili alla fattispecie in esame.
Tuttavia, come si è detto, il manuale specifico della misura – costituente atto generale che integra il bando di finanziamento in esame – compie un richiamo per relationem al manuale, recependone così alcune disposizioni. In particolare, il riferimento (pur non espresso) deve intendersi al par. 2.2.1.3, che prevede che “la legge finanziaria 2006, comma 553 dispone che per le imprese di tutti i settori, pertanto anche per le imprese agricole che beneficiano di contributi comunitari per la realizzazione di investimenti, sia necessaria l’acquisizione della documentazione di regolarità contributiva. […] La verifica del DURC deve essere effettuata nei confronti dei soggetti previsti dalla normativa vigente. […] Si riportano, nell’allegato 2 al presente documento, indicazioni inerenti ai soggetti per cui chiedere il DURC e alcuni suggerimenti su come affrontare le diverse risultanze dell’interrogazione della piattaforma INPS”.
All’allegato 2 del decreto si indica cosa sia un Durc, che validità abbia e si precisa che «Al fine di individuare correttamente i soggetti destinatari della verifica contributiva si deve operare una distinzione tra “soggetti dotati di personalità giuridica” e “soggetti privi di personalità giuridica”. La personalità giuridica comporta la totale separazione tra l’ente/società e le persone (fisiche o giuridiche) associate. I soggetti dotati di personalità giuridica, quindi, godono di autonomia patrimoniale perfetta, pertanto rispondono delle proprie obbligazioni, mentre i singoli associati rimangono privi di responsabilità. Il Codice Civile ha operato una netta distinzione tra società di capitali e cooperative e le società di persone: - Per le società di persone (s.s., s.n.c., s.a.s.) non è riconosciuta la personalità giuridica, quindi il DURC dovrà essere verificato per la Società, se ha dipendenti, e per tutti i soci; - Per le società di capitali (s.p.a., s.a.p.a., s.r.l., s.r.l. unipersonale) è riconosciuta la personalità giuridica, quindi il DURC dovrà essere verificato solamente per la società. Con riferimento alle imprese agricole esercitate nella forma di società di persone l’INPS ha fornito una ulteriore specifica precisando che il DURC deve essere chiesto per la società e (solo) per i soci (ove presenti) con le seguenti qualifiche: 1. Imprenditore agricolo professionale (IAP); 2. Coltivatore diretto (CD)». In altre parole, nell’allegato 2 in esame, il manuale riporta le medesime indicazioni interpretative delle norme civilistiche, già contenute nella circolare INPS 126/2015 citata anche dalla Regione nelle proprie difese (pag. 11 della memoria di costituzione).
11.3. Così enunciato il quadro di riferimento, deve evidenziarsi che a livello di normazione primaria, né nelle norme relative all’obbligo di presentazione del Durc, né in quelle relative alla costituzione delle società agricole, è previsto alcunché con riferimento alla necessità di verificare la regolarità contributiva di soggetti non coincidenti con la società.
11.3.1. Le norme esaminate fanno infatti specifico riferimento alle “imprese” quali soggetti su cui grava l’obbligo di presentazione e quali destinatari del documento di verifica. Il criterio di riferimento normativamente stabilito è quindi quello relativo alla nozione di “impresa” come soggetto tenuto a dimostrare la propria regolarità contributiva.
Nel caso in esame, l’«impresa» è senza dubbio la società agricola, posto che a partire dal d.lgs. n. 99/2004 l’attività agricola è esercitabile, tra l’altro, nella forma della società di persone a condizione che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Una volta costituita l’impresa in forma societaria, tuttavia, essa non differisce rispetto agli altri moduli delle società di persone per il sol fatto di esercitare attività agricola. Ciò significa che, al pari di tutte le società di persone, anche la società agricola semplice è dotata di soggettività giuridica, vale a dire di capacità di divenire autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive e interessi.
A questa stregua, è la sola società agricola ad essere identificabile come “beneficiaria” della misura di finanziamento e, come tale, a essere destinataria degli obblighi contributivi stabiliti dalla legge.
11.3.2. Non vale poi, per giungere a diversa conclusione, considerare il fatto che le società di persone non sono dotate di personalità giuridica, essendo questo un profilo che non attiene alla soggettività, bensì esclusivamente a quello dell’autonomia patrimoniale e al conseguente regime di responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali e viceversa.
11.3.4. Nemmeno si può opinare diversamente con riguardo al fatto che uno dei soci della società agricola debba possedere necessariamente la qualifica di imprenditore agricolo professionale, trattandosi di aspetto che rileva esclusivamente ai fini dell’attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo alla società di persone, ma non alla sua soggettività.
11.3.5. Quanto alla ratio della previsione (art. 10, comma 7, d.l. n. 203/2005) che impone la presentazione del Durc ai fini dell’ottenimento del beneficio, essa può essere rinvenuta nell’esigenza di evitare la concessione di agevolazioni finanziarie a soggetti che siano gravati da debiti previdenziali che potrebbero incidere in modo significativo sull’affidabilità e solidità finanziaria degli stessi.
Anche da tale prospettiva, tuttavia, l’estensione dei controlli contributivi al socio della società semplice – suggerita dalle circolari Inps del 2015 – non è giustificabile in assenza di espressa previsione normativa o quantomeno di inserimento nella lex specialis con valore prescrittivo. Infatti, se la preoccupazione è quella della solidità finanziaria della società beneficiaria della misura, deve rammentarsi che i creditori particolari del socio, ai sensi dell’art. 2270 c.c., in linea generale non possono aggredire direttamente il patrimonio della società per soddisfarsi, bensì possono soddisfarsi sugli utili del medesimo e compiere atti conservativi della quota, con ciò non venendo – per quanto di rilievo nella fattispecie – intaccata la solidità finanziaria della società ed essendo quindi escluso che i creditori particolari del socio possano rivalersi sul beneficio finanziario eventualmente concesso.
11.4. Se quello sopra ricostruito è il quadro normativo primario e l’interpretazione che deve essere data delle norme in rilievo, si deve ora esaminare quale sia l’eventuale rilievo da attribuire alle diverse indicazioni – nel senso di dover invece verificare anche la regolarità contributiva dei soci delle società di persone – contenute invece nella lex specialis della misura, vale a dire nel manuale approvato con decreto n. 6237 dell’11 maggio 2021 della Regione Lombardia. Come già evidenziato, detto decreto non è stato impugnato nella parte in cui si richiama alle indicazioni operative contenute nel manuale generale dei pagamenti.
Da un lato, il manuale approvato n. 6237/2021 ha indubbiamente natura di atto generale, poiché spiega i suoi effetti unicamente con riferimento alla singola misura di finanziamento in esame, sicché le sue previsioni (incluse eventualmente quelle recepite attraverso un richiamo per relationem ad altri atti amministrativi) sono soggette al termine decadenziale di impugnazione degli atti amministrativi generali, da contestare unitamente all’atto applicativo.
Dall’altro lato, con particolare riferimento alla parte in cui esso si richiama alle circolari interpretative dell’Inps (per il tramite di altra fonte secondaria, l’allegato 2 al decreto n. 10617/2020), esso non contiene disposizioni prescrittive che vanno a integrare la lex specialis del bando, bensì si limita a fornire indicazioni interpretative delle norme vigenti. Per tale ragione, deve escludersi che vi fosse un onere di impugnazione del Manuale specifico del 2021 (nella parte in cui rinvia a quello del 2020) poiché trattasi – come in effetti dichiarato nel decreto stesso – di mere “indicazioni” e “suggerimenti” interpretativi, sulla base delle circolari Inps esistenti.
Se tali disposizioni sono assimilabili a quelle delle circolari, deve allora osservarsi che, sotto il profilo dell’efficacia, trattasi di atto interno dell’amministrazione, destinato a indirizzare e disciplinare in modo uniforme l’attività amministrativa, il cui contenuto interpretativo in nessun caso vincola il giudice nell’interpretazione delle norme, che la può disapplicare anche d’ufficio, né onera il destinatario dell’atto applicativo all’impugnazione della circolare (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 23 settembre 2021, n. 9882; Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5664).
12. Il Collegio deve quindi confermare la ricostruzione esegetica sopra fornita, a prescindere dalle disposizioni delle circolari Inps recepite nel manuale specifico della misura, che devono essere disapplicate. A fronte dell’assetto normativo e dell’assenza di una diversa previsione prescrittiva e chiara anche nella lex specialis, deve darsi prevalenza al principio di proporzionalità e non può imporsi una causa di esclusione dal beneficio riferita alla posizione contributiva del singolo socio, peraltro interessato – come nel caso di specie – da un debito modesto e subito regolarizzato.
13. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto in relazione ai motivi sopra sintetizzati sub i e iii, tra loro connessi, con assorbimento dei restanti motivi e, dunque, della domanda istruttoria formulata in relazione ad essi.
Ne consegue l’annullamento del provvedimento negativo del 26 gennaio 2022 e del decreto regionale n. 1559 del 14/02/2022 limitatamente alla parte in cui include tra le domande non ammesse quella della società ricorrente.
Quale obbligo conformativo conseguente all’annullamento, l’amministrazione è tenuta a non ritenere l’irregolarità contributiva del socio Cottini Diego quale causa di inammissibilità della domanda della società e, completate le verifiche del caso, ad adottare i provvedimenti conseguenti, con reperimento delle risorse finanziare per l’ammissione al finanziamento.
13. Le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti, in relazione alla complessità del quadro normativo di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento negativo del 26 gennaio 2022 e il decreto regionale n. 1559 del 14/02/2022 limitatamente alla parte in cui include tra le domande non ammesse quella della società ricorrente.
Compensa tra le parti le spese di lite, salva la rifusione, in favore della ricorrente e a carico di Regione Lombardia, del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Maria Ada Russo, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore