D.M. 480166 del 29 settembre 2022 - Attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTENAZIONALIE DELL’ UNIONE EUROPEA
PIUE V
OGGETTO: DM 480166 del 29 settembre 2022 - Attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.
La Commissione con il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio ha emanato norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
In via generale gli interventi, gli investimenti e più in generale i tipi di spesa che concorrono agli obiettivi perseguiti dalle organizzazioni di produttori e quindi allo sviluppo dell’intero comparto ortofrutticolo, in linea con il piano strategico nazionale, sono ammissibili nei programmi operativi e quindi al sostegno finanziario dell’Unione come disciplinato dal decreto 480166 del 29/09/2022.
E’ requisito necessario, la rendicontazione della spesa con documenti certi. Laddove il sostegno è concesso sulla base di tassi forfettari standard o tabelle di costi unitari, il calcolo dell’importo ammissibile deve essere fatto o approvato da un organismo qualificato indipendente, prima dell’approvazione della spesa.
Ciò premesso, considerati i tempi ristretti per la presentazione delle domande da parte delle OP/AOP e al fine di assicurare una tempestiva attuazione del provvedimento in oggetto, si fa presente quanto segue.
Nelle more dell’aggiornamento dei valori massimi e degli importi forfettari per le tipologie di spese ammissibili, si fa riferimento alla circolare n. 307514 del 6 luglio 2021.
Per quanto non previsto nella suddetta circolare, nonché per le nuove tipologie di spesa non reperibili nell’ambito delle UCS o dalle disposizioni stabilite a livello regionale, si potrà individuare la spesa specifica attraverso la comparazione di n. 2/3 preventivi/offerte dei fornitori.
In merito ai prodotti ritirati dal mercato si specifica quanto segue:
- per i prodotti non elencati nell’allegato V del regolamento delegato (UE) 2022/126, si fa riferimento alla tabella di cui al capitolo VI della circolare n. 307514 del 6 luglio 2021;
- per le spese di condizionamento (cernita e imballaggio) si fa riferimento all’allegato VII del Regolamento delegato (UE) 2022/126;
- per le spese di trasporto connesse alla distribuzione gratuita, si fa riferimento all’allegato IV del Regolamento di esecuzione 2017/892, nel limite dei 750 chilometri come stabilito all’articolo 25, paragrafo 1 del regolamento delegato 2022/126.
Relativamente alla complementarietà, al fine di evitare ogni forma di sovrapposizione del finanziamento, il rispetto dei criteri è verificato dalle Autorità competenti in fase di approvazione dei programmi operativi o della loro modifica annuale.
Infine, considerato che il Piano strategico della PAC (PSP) è stato riformulato sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione e sviluppato per tipo di intervento, mentre l’allegato II del decreto è stato predisposto per obiettivo, come previsto dal regolamento 2021/2115, ai fini della predisposizione dei Programmi operativi si farà riferimento all’allegato II del decreto, mentre la rendicontazione sarà effettuata sulla base del tipo di intervento, come previsto nel PSN.
Per quanto riguarda gli indicatori, da utilizzare nei programmi operativi, si fa riferimento a quanto indicato nel PSP, ed eventualmente adeguati in fase di modifica, sulla base delle indicazioni della Commissione.
Per gli interventi per i quali al momento non sono stati definiti gli importi forfettari di riferimento, l’eleggibilità della spesa decorre, comunque, dal 1 gennaio 2023. Le OP si impegnano ad adeguare tali interventi ai parametri che verranno definiti in corso di esecuzione dell’annualità 2023, diversamente, la spesa non potrà essere rendicontata.
Nelle more della pubblicazione della modifica del regolamento (UE) 2022/126, articolo 31, paragrafo 7, lettera a), sotto riserva condizionata alla pubblicazione del suddetto atto, le OP possono tener conto della suddetta modifica per il calcolo della VPC, determinato all’uscita della filiale ai fini del calcolo del fondo di esercizio per il 2023. Qualora la modifica del regolamento di cui all’articolo 31 come sopra specificato non verrà approvata, il VPC e il fondo di esercizio dovranno essere ricalcolati in fase di modifica dei programmi.
Il capitolo IV-Personale per assistenza tecnica, della circolare n. 307514 del 6 luglio 2021, è sostituito dall’allegato 1 della presente circolare.
Si fa riserva di impartire ulteriori disposizioni a seguito dell’avanzare dell’attività di certificazione, nonché di ulteriori approfondimenti per uniformare i testi alla nuova programmazione.
Il Capo del Dipartimento
Giuseppe Blasi
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