Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 17-10-2022
Numero provvedimento: 1960
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 18-10-2022
Numero gazzetta: 270

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1960 della Commissione del 17 ottobre 2022 che stabilisce i volumi limite per gli anni 2023 e 2024 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli.

(Regolamento (UE) 17/10/2022, n. 2022/1960, pubblicato in G.U.U.E. 18 ottobre 2022, n. L 270)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 183, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione stabilisce che un dazio addizionale all’importazione di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell’allegato VII di tale regolamento di esecuzione. Tale dazio addizionale all’importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite delle importazioni di tale prodotto realizzate in un anno. Il dazio addizionale all’importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione o se gli effetti sono sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.

(2) A norma dell’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i volumi limite delle importazioni per l’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione per taluni ortofrutticoli sono pari al 125 % della media delle importazioni di ciascun prodotto in questione effettuate durante il periodo di applicazione nei tre anni precedenti, in quanto non si tiene conto del consumo interno. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri per gli anni 2019, 2020 e 2021 è opportuno stabilire i volumi limite per taluni ortofrutticoli per gli anni 2023 e 2024.

(3) Tenendo conto del fatto che il periodo di applicazione degli eventuali dazi addizionali all’importazione di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 decorre, per un certo numero di prodotti, dal 1° gennaio, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1° gennaio 2023,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Per gli anni 2023 e 2024, i volumi limite di cui all’articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Esso non è più in vigore a decorrere dal 30 giugno 2024.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2022


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO

Volumi limite per i prodotti e i periodi stabiliti nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione

Fatte salve le regole sull’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali all’importazione è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d’ordine

Codice NC

Designazione dei prodotti

Periodo di applicazione

Volume limite (in t)

2023

2024

78.0020

0702 00 00

Pomodori

Dal 1° giugno al 30 settembre

105 518

78.0015

Dal 1° ottobre

al 31 maggio

689 880

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

Dal 1° maggio al 31 ottobre

59 702

78.0075

Dal 1° novembre

al 30 aprile

36 105

78.0085

0709 91 00

Carciofi

Dal 1° novembre

al 30 giugno

13 312

78.0100

0709 93 10

Zucchine

Dal 1° gennaio al 31 dicembre

77 645

78.0110

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

Arance

Dal 1° dicembre

al 31 maggio

359 707

78.0120

0805 22 00

Clementine

Dal 1° novembre

alla fine di febbraio

85 252

78.0130

0805 21

0805 29 00

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi

Dal 1° novembre

alla fine di febbraio

140 254

78.0160

0805 50 10

Limoni

Dal 1° gennaio al 31 maggio

59 771

78.0155

Dal 1° giugno al 31 dicembre

411 086

78.0170

0806 10 10

Uve da tavola

Dal 16 luglio al 16 novembre

81 284

78.0175

0808 10 80

Mele

Dal 1° gennaio al 31 agosto

323 981

78.0180

Dal 1° settembre al 31 dicembre

63 904

78.0220

0808 30 90

Pere

Dal 1° gennaio al 30 aprile

135 993

78.0235

Dal 1° luglio al 31 dicembre

27 870

78.0250

0809 10 00

Albicocche

Dal 1° giugno al 31 luglio

11 842

78.0265

0809 29 00

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

Dal 16 maggio al 15 agosto

47 293

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

Dal 16 giugno al 30 settembre

18 937

78.0280

0809 40 05

Prugne

Dal 16 giugno al 30 settembre

49 195