Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1960 della Commissione del 17 ottobre 2022 che stabilisce i volumi limite per gli anni 2023 e 2024 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli.
(Regolamento (UE) 17/10/2022, n. 2022/1960, pubblicato in G.U.U.E. 18 ottobre 2022, n. L 270)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 183, primo comma, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione stabilisce che un dazio addizionale all’importazione di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell’allegato VII di tale regolamento di esecuzione. Tale dazio addizionale all’importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite delle importazioni di tale prodotto realizzate in un anno. Il dazio addizionale all’importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione o se gli effetti sono sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.
(2) A norma dell’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i volumi limite delle importazioni per l’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione per taluni ortofrutticoli sono pari al 125 % della media delle importazioni di ciascun prodotto in questione effettuate durante il periodo di applicazione nei tre anni precedenti, in quanto non si tiene conto del consumo interno. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri per gli anni 2019, 2020 e 2021 è opportuno stabilire i volumi limite per taluni ortofrutticoli per gli anni 2023 e 2024.
(3) Tenendo conto del fatto che il periodo di applicazione degli eventuali dazi addizionali all’importazione di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 decorre, per un certo numero di prodotti, dal 1° gennaio, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1° gennaio 2023,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per gli anni 2023 e 2024, i volumi limite di cui all’articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono stabiliti nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Esso non è più in vigore a decorrere dal 30 giugno 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2022
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Volumi limite per i prodotti e i periodi stabiliti nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione
Fatte salve le regole sull’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali all’importazione è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.
|
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione dei prodotti |
Periodo di applicazione |
Volume limite (in t) |
|
|
2023 |
2024 |
||||
|
78.0020 |
0702 00 00 |
Pomodori |
Dal 1° giugno al 30 settembre |
|
105 518 |
|
78.0015 |
Dal 1° ottobre |
al 31 maggio |
689 880 |
||
|
78.0065 |
0707 00 05 |
Cetrioli |
Dal 1° maggio al 31 ottobre |
|
59 702 |
|
78.0075 |
Dal 1° novembre |
al 30 aprile |
36 105 |
||
|
78.0085 |
0709 91 00 |
Carciofi |
Dal 1° novembre |
al 30 giugno |
13 312 |
|
78.0100 |
0709 93 10 |
Zucchine |
Dal 1° gennaio al 31 dicembre |
|
77 645 |
|
78.0110 |
0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 |
Arance |
Dal 1° dicembre |
al 31 maggio |
359 707 |
|
78.0120 |
0805 22 00 |
Clementine |
Dal 1° novembre |
alla fine di febbraio |
85 252 |
|
78.0130 |
0805 21 0805 29 00 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi |
Dal 1° novembre |
alla fine di febbraio |
140 254 |
|
78.0160 |
0805 50 10 |
Limoni |
Dal 1° gennaio al 31 maggio |
|
59 771 |
|
78.0155 |
Dal 1° giugno al 31 dicembre |
|
411 086 |
||
|
78.0170 |
0806 10 10 |
Uve da tavola |
Dal 16 luglio al 16 novembre |
|
81 284 |
|
78.0175 |
0808 10 80 |
Mele |
Dal 1° gennaio al 31 agosto |
|
323 981 |
|
78.0180 |
Dal 1° settembre al 31 dicembre |
|
63 904 |
||
|
78.0220 |
0808 30 90 |
Pere |
Dal 1° gennaio al 30 aprile |
|
135 993 |
|
78.0235 |
Dal 1° luglio al 31 dicembre |
|
27 870 |
||
|
78.0250 |
0809 10 00 |
Albicocche |
Dal 1° giugno al 31 luglio |
|
11 842 |
|
78.0265 |
0809 29 00 |
Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide |
Dal 16 maggio al 15 agosto |
|
47 293 |
|
78.0270 |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci |
Dal 16 giugno al 30 settembre |
|
18 937 |
|
78.0280 |
0809 40 05 |
Prugne |
Dal 16 giugno al 30 settembre |
|
49 195 |