Viticoltura - Domanda di accertamento della linea di confine tra due fondi con apposizione dei termini ex art. 951 cod. civ. - Domanda di condanna al rilascio del terreno abusivamente occupato oltre che alla potatura delle piante a confine che invadono la proprietà con riconoscimento del risarcimento dei danni - Prova del danno al vigneto di proprietà dei ricorrenti - Usucapione del diritto di proprietà della porzione di terreno posta a confine tra i due fondi.
ORDINANZA
(Presidente: dott. Mauro Mocci - Relatore: dott. Aldo Carrato)
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 09905/2019) proposto da:
Z.P. (...) e I.N. (...), entrambi quali unici eredi legittimi del sig. I.N. Luigi, rappresentati e difesi, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. Domenico Formica ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Marco Gregoris, in Roma, Via Carpegna, n. 43;
- ricorrenti principali -
contro
N.G.D. (...) e M.C. (...), entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale redatta sul foglio allegato al ricorso, dall’Avv. Roberto Acquaroli, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Simonetta Paradisi, in Roma, Via Giuseppe Ferrari, n. 4;
- controricorrenti-ricorrenti incidentali -
avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, n. 2175/2018 (pubblicata il 15/10/2018);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 settembre 2022 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
letta la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 - bis .1. c.p.c. dalla difesa dei ricorrenti.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione del giugno 2002 i sig.ri I.N. Luigi e Z.P., premettendo di essere comproprietari del fondo distinto al NCT del Comune di Corridonia – loc. Palombaretta (MC), al foglio 30, particelle n. 345-344-177, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale civile di Macerata, i sigg. N.G.D. Goetz Dietrich e M.C., proprietari del terreno confinante individuato al medesimo foglio, particelle 55-54-317, formulando domanda di accertamento dell’esatta linea di confine tra i due fondi con apposizione dei termini ex art. 951 c.c., chiedendo, altresì, la condanna dei citati convenuti al rilascio del terreno dagli stessi abusivamente occupato, oltre che alla potatura delle piante a confine che invadevano la loro proprietà, con il riconoscimento del risarcimento dei danni, quantificati in euro 3.000,00. Si costituivano in giudizio i convenuti che, oltre a contestare le domande e invocarne il rigetto, chiedevano - in via riconvenzionale - di essere riconosciuti proprietari del terreno così come individuato, dal venditore del fondo (sig. Z.), nel documento depositato come prova, se necessario previa dichiarazione dell’intervenuta usucapione del diritto di proprietà della porzione di terreno posta a confine tra i due fondi, posseduta dagli stessi fin dal marzo del 1998, nonché il risarcimento dei danni, da quantificarsi in corso di giudizio, che gli attori avevano causato loro con le ripetute invasioni dell’area. Istruita la causa anche con l’assunzione di testimoni e con C.T.U., il Tribunale adito, con sentenza n. 681/2013, dichiarava che la linea reale dei confini tra i due fondi era quella descritta dal C.T.U. nella depositata relazione, ordinando l’apposizione dei termini sui punti del confine così come individuato; respingeva la domanda risarcitoria attorea e compensava integralmente fra le parti le spese del giudizio.
2. Avverso tale sentenza entrambe le parti proponevano distinti appelli e -previa riunione del giudizio di secondo grado instauratosi sulla base del gravame proposto dai sigg. N.G.D. e M.C. a quello conseguente alla proposizione dell’appello avanzato dai sigg. I.N. e Z.P. (che avevano formulato anche appello incidentale in relazione alla respinta domanda di risarcimento dei danni) – la Corte di a ppello di Ancona, con sentenza n. 2175/2018 (pubblicata il 15 ottobre 2018), accoglieva l’appello principale, dichiarando che il confine tra i due fondi corrispondeva a quello individuato con la linea blu dell’elaborato grafico del C.T.U., e respingeva quello incidentale, disciplinando le spese di lite di entrambi i gradi in base al principio della soccombenza. A fondamento dell’adottata decisione, la Corte di appello – nell’esercizio del potere selettivo delle risultanze delle prove ritenute maggiormente attendibili – valorizzava, in particolare, l’esito di due deposizioni testimoniali (quelle dei sigg. Baiocco e Zitelli), in quanto concordanti e prive di contraddizioni fra loro, dalle quali era emerso che il confine fra le proprietà dei contendenti era posto ad un metro dalla pianta di gelso descritta negli atti, verso la proprietà I.N., e che le piante di ulivo in prossimità del confine rientravano nella proprietà Neuenford-M.C. perché il confine in quel punto curvava leggermente verso la proprietàI.N.. Da ciò la Corte di secondo grado deduceva che non poteva trovare ragione l’assunto dei sig.ri I.N.-Z.P. per cui il confine doveva essere individuato in quello catastale, siccome allo stesso si sarebbe potuto fare riferimento soltanto in via sussidiaria. Di conseguenza, veniva ritenuta assorbita la domanda di usucapione dei sigg. N.G.D. e M.C. per quanto concerneva la porzione di terreno che non era stata riconosciuta loro dal giudice di primo grado. Il giudice di appello respingeva la pretesa di risarcimento dei danni asseritamente sofferti dai coniugi I.N., poiché dagli atti processuali era stato possibile desumere che i sigg. N.G.D.- M.C. si erano varie volte offerti di potare la siepe i cui rami, sporgendo nella proprietà dei vicini, avrebbero potuto causare danni, ma essi non erano mai stati autorizzati dagli appellati, onde, per effetto della malafede e della loro mancata collaborazione ai fini di evitare l’addotto pregiudizio, trovava applicazione la disciplina di cui all’art. 1227, comma 2, c.c. .
3. Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, riferito a cinque motivi, i sig.ri I.N. e Z.P., il primo quale erede legittimo di I.N. Luigi e la seconda in proprio e quale erede dello stesso I.N. Luigi. Hanno resistito con controricorso . contenente anche ricorso incidentale riferito ad unico motivo - gli intimati N.G.D. e M.C.. La difesa dei ricorrenti principali ha depositata memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo, i ricorrenti principali denunciano – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 49, commi 3 e 9 ter del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”), così come integrato dall’ordinanza 15 novembre 2016 e come convertito dalla L. n. 229 del 15 dicembre 2016, per aver il giudice di appello celebrato l’udienza del 5 luglio 2017 senza che nessuna delle parti in causa ed i rispettivi difensori avessero rinunciato espressamente al rinvio per la calamità sismica prevista da tale testo normativo, con conseguente nullità del procedimento e della sentenza.
2. Con il secondo motivo, i ricorrenti principali lamentano – con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’insufficiente e contraddittoria motivazione dell’impugnata sentenza circa un punto decisivo della controversia e, specificatamente, in relazione all’omesso esame delle deposizioni rese dai testimoni indicati dagli attori e delle circostanze emerse nel giudizio evidenziate dalla difesa di essi coniugi I.N., da cui sarebbe derivata la mancata prova della linea di confine.
3. Con il terzo motivo, i ricorrenti principali deducono – in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. –la violazione e falsa applicazione dell’art. 950 c.c., non avendo il giudice di appello, ai fini della determinazione dei confini (nell’impossibilità di individuare quello reale), posto riferimento a quello risultante dalle mappe catastali.
4. Con il quarto motivo, i ricorrenti principali si dolgono – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – dell’insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, avuto riguardo alla mancata considerazione delle circostanze relative alla prova del danno procurato al vigneto ricadente nella loro proprietà.
5. Con il quinto ed ultimo motivo del ricorso principale, viene denunciata – ai sensi dell’art. 360, c omma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 D.M. 20 luglio 2012, n.140, e dell’art. 28 D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, sul presupposto dell’asserita erroneità della liquidazione delle spese del primo grado del giudizio, dovendo essere applicate le tabelle in vigore antecedentemente alle suddette disposizioni.
6. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, i controricorrenti lamentano – con riguardo all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – l’omessa pronuncia della Corte di appello in merito alla domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione della porzione di terreno ricadente oltre il confine catastale nella proprietà I.N. e Z.P. e coincidente con il confine tra i fondi desunto dalle testimonianze dei sig.ri N.Z. e N.B. formulata in via subordinata con l’appello in via incidentale.
7. Rileva il collegio che il primo motivo si profila inammissibile per difetto di interesse poiché gli odierni ricorrenti non hanno rappresentato né –tantomeno - provato di aver subìto un pregiudizio dalla dedotta violazione della disposizione normativa denunciata dal momento che gli stessi avevano svolto, all’udienza del 5 luglio 2017 celebrata dinanzi alla Corte di appello di Ancona, regolarmente la loro attività difensiva, né avevano eccepito alcuna nullità, così manifestando la loro inequivoca volontà (unitamente alle controparti) di rinunciare al rinvio dell’udienza, previsto come operante, in via generale, d’ufficio ai sensi dell’art. 49, comma 3, del d.l. n. 189/2016 (conv. nella legge n. 229/2016), in quanto applicabile “ratione temporis” e con riferimento al Comune di Corridonia.
8. La seconda censura è altrettanto inammissibile perché con la stessa risulta dedotto un vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione non più denunciabile ai sensi del novellato n. 5 dell’art.360 c.p.c. (”ratione temporis” applicabile nella fattispecie, poiché l’impugnata sentenza risulta pubblicata dopo l’11 settembre 2012) e, in ogni caso, essa si risolve in una contestazione delle risultanze delle prove orali, il cui apprezzamento rientra nei compiti del giudice di merito, che – nel caso in esame – vi ha provveduto con adeguata motivazione, selezionando gli esiti delle prove orali ritenuti maggiormente attendibili (v. Cass. n. 42/2009 e Cass. n. 11511/2014), in tal senso risultando incensurabile nella presente sede di legittimità. È consolidato l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte (cfr., ad es., Cass. S.U. n. 8053/2014, n. 23940/2017 e, da ultimo, n. 7090/2022) in base al quale, per effetto della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", tutte evenienze che non sono venute a verificarsi nel caso di specie. Quanto alla supposta violazione dell’art. 246 c.p.c. (non denunciata esplicitamente ma evincibile dallo sviluppo della censura) in riferimento alla testimonianza di N.Z., non può affermarsi la sussistenza – in capo allo stesso - di un interesse qualificato (ovvero personale, concreto ed attuale) tale da legittimare il suo intervento in giudizio per il solo fatto di essere stato il dante causa dei N.G.D.-M.C. (avuto riguardo all’oggetto della controversia). In ogni caso, dalla motivazione dell’impugnata sentenza si desume che la Corte territoriale ha ritenuto che il complessivo quadro probatorio acquisito, indipendentemente dalla valutazione della citata deposizione testimoniale, dovesse considerarsi di per sé idoneo al raggiungimento della soluzione giuridica adottata (e ciò avuto riguardo, soprattutto, alle risultanze della testimonianza di altro teste considerato del tutto attendibile, N.B., peraltro corroborate anche dagli elementi fattuali scaturiti da altro giudizio). A ciò si aggiunga che, dall’esposto svolgimento del fatto e dalla rappresentazione del motivo, emerge un riferimento generico (senza, cioè, che siano stati specificamente riportati i contenuti delle inerenti difese) alla circostanza della sollevata eccezione di incapacità a testimoniare dello Zitelli e a quella della denuncia della possibile nullità della suddetta deposizione all’esito della sua conclusione, senza, però, che sia stato prospettato e sia emerso che - una volta respinta l’eccezione e procedutosi all’assunzione del teste - la difesa degli attuali ricorrenti ebbe (come sarebbe stato necessario: cfr., per tutte, Cass. S.U. n. 21679/2013) a richiedere in sede di precisazione delle conclusioni la revoca – per la parte contestata – dell’ordinanza ammissiva della prova, da ritenersi quindi divenuta definitiva, con conseguente preclusione per gli interessati di poter dedurre la questione in sede di impugnazione (che, oltretutto, nemmeno risulta essere stata in essa specificamente proposta, per come emerge dai motivi di appello richiamati alle pagg. 6-7 del ricorso).
9. La terza doglianza è, per un verso, inammissibile e, per altro verso, infondata. Infatti, da un lato, i ricorrenti ripropongono – inammissibilmente - la medesima censura di cui al secondo motivo circa la contestazione dell’attendibilità delle deposizioni testimoniali. Inoltre, la Corte di appello ha escluso motivatamente la necessità di ricorrere al criterio sussidiario delle risultanze delle mappe catastali ai fini della determinazione dei confini sulla base degli accertamenti istruttori compiuti, con riferimento anche agli esiti dell’espletata c.t.u. È risaputo (cfr., tra le tante, Cass. n. 14993/2012 e Cass. n. 10062/2018) che nell'azione di regolamento di confini, la quale si configura come una "vindicatio incertae partis", incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanzecatastali, aventi valore sussidiario, necessità che –nella fattispecie - la Corte di merito ha motivatamente escluso proprio per l’emergenza di validi e conferenti elementi probatori che hanno permesso di individuare l’esatta linea di delimitazione tra i fondi (sulla scorta dei titoli petitori e delle risultanze della c.t.u.).
10. Il quarto motivo si appalesa inammissibile e, comunque, infondato, dal momento che, più che alla denuncia dell’omissione di un fatto decisivo, esso è riconducibile alla confutazione delle risultanze probatorie come adeguatamente apprezzate dalla Corte di appello nell’impugnata sentenza in ordine alle circostanze relative alla (ritenuta insussistente) prova del danno al vigneto di proprietà dei ricorrenti. Infatti, la Corte territoriale – all’esito di un accertamento di fatto idoneamente riscontrato e motivato (e, come tale, insindacabile in sede di legittimità) - ha rilevato che gli attuali controricorrenti si erano offerti di potare la siepe i cui rami, protendendosi sulla proprietà I.N.-Z.P., avrebbero potuto causare danni alle vigne, donde l’insussistenza della violazione dell’art. 1227, comma 2, c.c., per effetto della configurazione dell’assolvimento dell’obbligo di correttezza da parte dei medesimi controricorrenti, con applicabilità del principio secondo cui, anche in presenza di un (possibile) pregiudizio, non è dovuto il risarcimento dei danni in favore del creditore che lo stesso avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (cfr., ad es., Cass. n. 25759/2018 e Cass. n. 3319/2020).
11. Il quinto ed ultimo motivo del ricorso principale è, anch’esso, inammissibile e, in ogni caso, privo di fondamento giuridico. Infatti, va, in primo luogo, osservato che i ricorrenti non hanno idoneamente indicato con il motivo – ove anche si dovesse (tuttavia, erroneamente, per quanto si dirà appena di seguito) ritenere che, con l’impugnata sentenza, sia stata applicata la tabella previgente per i compensi del giudizio di primo grado – quali sarebbero stati quelli, in misura ridotta, in concreto liquidabili in relazione alle distinte attività difensive espletate dalle controparti e ponendo riferimento ai limiti minimi e massimi tabellari previsti. Da ciò il difetto di specificità della censura (cfr. Cass. n. 18190/2015). Si deve, in ogni caso, evidenziare che la Corte di appello ha, nel caso di specie, correttamente ritenuto che – in virtù della parziale riforma della sentenza di primo grado e della conseguente necessità di provvedere ad una nuova regolamentazione delle spese sulla scorta dell’esito complessivo del giudizio – andava, invece, applicato il principio secondo cui, per l’appunto in caso di riforma della decisione del primo giudice, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare (per entrambi i gradi) la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (v. Cass. n. 31884/2018 e, da ultimo, Cass. n. 19989/2021).
12. L’unico motivo di ricorso incidentale formulato dai controricorrenti non è fondato e deve, pertanto, essere rigettato. Deve, infatti, in proposito, trovare applicazione il principio in base al quale l'eccezione (o la domanda riconvenzionale) diusucapione sollevata da parte del convenuto con l'azione di regolamento di confini non è ammissibile nel caso in cui l'incertezza del confine abbia carattere oggettivo, ossia nell'ipotesi in cui si assuma esservi promiscuità del possesso nella zona confinaria (e, quindi, inidoneità della stessa a determinare un acquisto della proprietà), essendo tale situazione di per sé incompatibile con l'esclusività del possesso quale requisito necessario per usucapire. E poiché, nel caso di specie, risulta essere stata proposta “ad origine” un’azione di regolamento di confini basata sull’incertezza oggettiva degli stessi, la Corte di appello ha ritenuto correttamente assorbita (ovvero implicitamente inammissibile) la domanda di usucapione avanzata dagli odierni controricorrenti (cfr. Cass. n. 27413/2005 e Cass. n. 21607/2017). 13. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, devono essere integralmente rigettati sia ilricorso principale che quello incidentale. Per effetto della soccombenza assolutamente prevalente dei ricorrenti principali, essi vanno condannati al pagamento dei 4/5 delle spese del presente giudizio, con dichiarazione di compensazione per il residuo quinto. Esse si liquidano come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte dei ricorrenti principali che di quelli incidentali (con vincolo solidale), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Condanna i ricorrenti principali, in solido fra loro, al pagamento dei 4/5 delle spese del presente giudizio, liquidate, nell’intero, in complessivi euro 3.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge, dichiarando compensato tra le parti il residuo terzo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia dei ricorrenti principali che di quelli incidentali, in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile del 21 settembre 2022
Depositato in cancelleria il 13 ottobre 2022