Viticoltura - Lavori di miglioramento fondiario di terreni di proprietà, finalizzati alla preparazione del suolo a vitigni - Accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004 - Domanda per l'annullamento della determinazione recante diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria ai sensi dell'art. 53 c. 5 delle NTA del P.R.G. - Accertamento di compatibilità paesaggistica non rilasciato in quanto l’intervento realizzato avrebbe alterato e modificato le caratteristiche dei luoghi in contrasto con quanto previsto dal PPTR - Annullamento dei provvedimenti impugnati.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 587 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da proposto dalla -OMISSIS- S.S., in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Gualandi e Francesca Minotti, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.e.c., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Zizzari, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Sammichele di Bari, in persona del Sindaco p. t., non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) la determinazione n. 38 del 30.03.2021, comunicata in data 4.04.2021, recante a oggetto “Comune di Sammichele di Bari (BA) – -OMISSIS- s.s. – Diniego accertamento compatibilità paesaggistica in sanatoria ai sensi dell'art. 53 c. 5 delle NTA del P.R.G. adeguato all'art. 91 c. 5 delle NTA del PPTR. Pratica SUAP n. 35199 – Lavori di miglioramento fondiario terreni censiti in catasto al F. n. 20 p.lle nn. 63, 73, 74, 76”; 2) il diniego di S.c.i.a. in sanatoria, assunto dal Responsabile Area Pianificazione ed Assetto del Territorio del Comune di Sammichele di Bari in data 1.04.2021 e comunicato l'8.04.2021, con cui si diffida, altresì, “a proseguire le attività ed a rispettare le prescrizioni dettate dall'Atto Dirigenziale Regionale 0038 del 31.03.2021”; 3) ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso;
quanto ai motivi aggiunti depositati il 17.11.2021, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) la Determinazione n. 146 del 9.09.2021 del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica della Regione Puglia recante ad oggetto “Riesame, in adempimento dell’ordinanza n. 223 del 2021 del T.A.R. Puglia – Bari, Sezione Terza, Comune di Sammichele di Bari (BA) – -OMISSIS- s.s. – Diniego accertamento compatibilità paesaggistica in sanatoria ai sensi dell’art. 53 c. 5 delle NTA del P.R.G. adeguato all’art. 91 c. 5 delle NTA del PPTR. Pratica SUAP n. 35199 – Lavori di miglioramento fondiario terreni censiti in catasto al F. n. 20 p.lle nn. 63, 73, 74, 76”; 2) ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso; nonché per l’ottemperanza/esecuzione, ex art. 59 c.p.a. dell’ordinanza cautelare n. 223/2021, resa da questo Tribunale in data 1° luglio 2021;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – La società ricorrente avviava, alla fine dell’estate del 2019, lavori di miglioramento fondiario di terreni di proprietà, finalizzati alla preparazione del suolo a vitigni di uva da tavola. Per detti lavori di miglioramento fondiario la ricorrente, con istanza del 12 ottobre 2020, chiedeva l’accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004.
La stessa società depositava apposita S.c.i.a. in sanatoria per gli interventi eseguiti, poi sospesa dal Comune di Sammichele di Bari, in attesa degli esiti del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica.
In data 23.11.2020, perveniva dalla Regione Puglia una richiesta di integrazione documentale in cui, tra l’altro, si evidenziava che “l’istanza presentata deve fare riferimento più propriamente all’art. 53.3 comma 5 delle NTA del P.R.G. come adeguato all’art. 91 comma 5 delle NTA del PPTR e non agli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004 in quanto nell’area in esame sono presenti solo gli Ulteriori contesti paesaggistici e non i Beni paesaggistici così come definiti dall’art. 38 delle NTA del PPTR”.
La ricorrente integrava la documentazione ottemperando a quanto richiesto dalla Regione.
Tuttavia, in data 2.3.2021, perveniva preavviso di diniego, ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 con il quale si affermava che l’accertamento di compatibilità paesaggistica non avrebbe potuto essere rilasciato, in quanto l’intervento realizzato avrebbe alterato e modificato le caratteristiche dei luoghi in preteso contrasto con quanto previsto dal PPTR. In particolare, secondo quanto ivi riportato, “gli interventi di movimento terreno agricolo mediante l’uso di escavatori hanno interessato direttamente, così come si rileva dalle fotografie allegate dal Proponente, il Geosito Dolina modificandone lo stato dei luoghi ciò in contrasto con l’art. 30, comma 2, lett. a) delle NTA del PRG adeguato al PPTR che dispongono come non ammissibili gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi nonché di dissodamento o movimento di terre”.
La ricorrente -OMISSIS- formulava in proposito le proprie osservazioni, asserendo che l’intervento non fosse in contrasto con le previsioni del PPTR.
Nondimeno, la Regione riteneva di confermare i rilievi e, con la Determinazione dirigenziale n. 38/2021, statuiva definitivamente il preannunciato diniego. Con il medesimo provvedimento, si prevedeva altresì che “al fine di riabilitare paesaggisticamente ed ecologicamente i terreni oggetto dei suddetti interventi illegittimi, dovrà essere attivato un processo di riqualificazione delle aree agricole interessate, vietando per almeno 5 anni ogni intervento di coltivazione dei suoli sui quali si è intervenuti, e con obbligo, fatti salvi gli interventi per il contrasto agli incendi boschivi, di evitare qualsiasi intervento di aratura o di movimentazione terre”.
Conseguentemente, in data 1.4.2021, il Comune di Sammichele di Bari denegava la richiesta S.c.i.a. in sanatoria.
Insorge la ricorrente, con il ricorso introduttivo, notificato il 31.5.2021 e depositato il 9.6.2021, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.
Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990, dell’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), dell’art. 1 della legge n. 689/1981, degli artt. 23 e 25 della Costituzione; violazione dei principi di legalità tipicità, tassatività e determinatezza dei provvedimenti sanzionatori e del principio di riserva di legge; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, ingiustizia grave e manifesta; 2) violazione di legge per violazione degli artt. 146, 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004; violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 91 e della Scheda d’Ambito 5.5. “Puglia Centrale” del PPTR della Regione Puglia; violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 30, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 delle NTA del PRG del Comune di Sammichele di Bari; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione art. 10-bis legge n. 241/1990; falso supposto in fatto e in diritto; illogicità e arbitrarietà; violazione del diritto alla libera iniziativa economica di cui all’art. 41 Costituzione e del diritto di proprietà di cui all’art. 42 Costituzione; 3) eccesso di potere per sviamento; motivazione erronea e incoerente; falso supposto in fatto e in diritto, contraddittorietà e illogicità; violazione del principio di parità di trattamento, proporzionalità e ragionevolezza; violazione del diritto alla libera iniziativa economica di cui all’art. 41 Costituzione e del diritto di proprietà di cui all’art. 42 Costituzione.
Si costituisce la Regione Puglia per resistere nel giudizio.
Il Comune di Sammichele di Bari, invece, non si costituisce.
Con ordinanza collegiale n. 223 dell’1.7.2021, questa Sezione accoglie la domanda cautelare della ricorrente, ai fini del riesame, sul presupposto che “la prescrizione attinente al divieto di ogni intervento di coltivazione dei suoli sui quali si è intervenuti per la durata di cinque anni, in vista di un processo di riqualificazione delle aree agricole interessate, sembra eccessivamente afflittiva nei riguardi della ricorrente; appare opportuno disporre che la competente autorità regionale rivaluti la determinazione adottata sotto il profilo della durata del divieto di coltivazione dei suoli”.
A seguito del provvedimento regionale di riesame, la ricorrente insorge nuovamente, con i motivi aggiunti depositati il 17.11.2021, per chiedere l’annullamento dei seguenti sopravvenuti atti: 1) la Determinazione n. 146 del 9.09.2021 del Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio – Servizio Osservatorio e Pianificazione paesaggistica della Regione Puglia recante ad oggetto “Riesame, in adempimento dell’ordinanza n. 223 del 2021 del T.A.R. Puglia – Bari, Sezione Terza, Comune di Sammichele di Bari (BA) – -OMISSIS- s.s. – Diniego accertamento compatibilità paesaggistica in sanatoria ai sensi dell’art. 53 c. 5 delle NTA del P.R.G. adeguato all’art. 91 c. 5 delle NTA del PPTR. Pratica SUAP n. 35199 – Lavori di miglioramento fondiario terreni censiti in catasto al F. n. 20 p.lle nn. 63, 73, 74, 76”; 2) ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.
Chiede altresì l’ottemperanza o esecuzione, ex art. 59 c.p.a., dell’ordinanza cautelare n. 223/2021, resa da questo Tribunale in data 1° luglio 2021.
Deduce le seguenti censure di diritto: 1) violazione dell’ordinanza cautelare n. 223/2021; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990, dell’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), dell’art. 1 della legge n. 689/1981, degli artt. 23, 25 e 42 della Costituzione; violazione dei principi di legalità tipicità, tassatività e determinatezza dei provvedimenti sanzionatori e del principio di riserva di legge; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità, ingiustizia grave e manifesta; 3) difetto di motivazione e di istruttoria; falso supposto in fatto e in diritto; violazione del principio di partecipazione e contraddittorio procedimentale; violazione del principio di ragionevolezza e adeguatezza, arbitrarietà e illogicità manifeste; 4) illegittimità derivata dall’illegittimità dell’atto presupposto (determinazione n. 38 del 30.03.2021); violazione di legge per violazione degli artt. 146, 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004; violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 91 e della Scheda d’ambito 5.5 “Puglia Centrale” del PPTR della Regione Puglia; violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 30, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 delle N.t.a. del P.R.G. del Comune di Sammichele di Bari; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; violazione art. 10-bis legge n. 241/1990; falso supposto in fatto e in diritto; illogicità e arbitrarietà, violazione del diritto alla libera iniziativa economica di cui all’art. 41 Costituzione e del diritto di proprietà di cui all’art. 42 Costituzione.
Con successive memorie, le parti costituite ribadiscono e precisano le proprie deduzioni e conclusioni.
Con ordinanza collegiale n. 197 del 3.2.2022, è disposta istruttoria mediante verificazione tecnica, con incarico al Direttore del Dipartimento Scienze e tecnologie agrarie di Bari (ovvero a un qualificato docente delegato dal medesimo).
Con decreto collegiale n. 537 del 21.04.2022, è concessa proroga al verificatore per il completamento dell’incarico.
Il verificatore deposita la sua relazione scritta, in data 22.07.2022.
Con successive memorie, le parti ribadiscono e precisano le rispettive deduzioni e conclusioni.
All’udienza del 12 ottobre 2022, la causa è introitata per la decisione.
II – Il ricorso è i motivi aggiunti sono fondati.
III – La verificazione tecnica (impropriamente definita c.t.u. dal tecnico incaricato) si è svolta secondo le regole processuali e il mandato conferito con ordinanza n. 197/2022 ed è, pertanto, pienamente utilizzabile. Nel prosieguo si preciseranno le ragioni per le quali tale apporto istruttorio è ritenuto valido e probante.
IV - La verificazione istruttoria ha consentito di stabilire il grado di compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti dalla società ricorrente, in relazione alle prescrizioni contenute nella vigente strumentazione urbanistica generale del Comune di Sammichele di Bari, adeguata al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (PPTR).
Si è preliminarmente verificata l’esistenza di due distinti regimi di tutela: 1) un vincolo diffuso “Paesaggi rurali”, Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) della Struttura Antropica e Storico – Culturale/Componenti geomorfologiche gravante sull’intero appezzamento; 2) un vincolo puntuale “Geosito (dolina)” Ulteriore Contesto Paesaggistico (UCP) della Struttura Idro–geo– morfologica/Componenti geomorfologiche, posizionato a cavallo delle p.lle 63 e 73.
I lavori eseguiti sull’intero compendio fondiario, storicamente coltivato al pari della superficie interna del “Geosito” dolina, sono risultati compatibili con il vincolo diffuso, in quanto hanno sostanzialmente riguardato lo strato attivo del suolo agrario, per una profondità media di circa 40 cm, in conformità con le recenti tecniche colturali e senza alcun intervento di modifica del profilo altimetrico del terreno.
Gli stessi lavori sono risultati in parte incompatibili rispetto alla normativa territoriale (PRG/PPTR), poiché l’eliminazione della vegetazione arbustiva naturale - comprensiva di quella a ridosso della parete a secco a delimitazione del Geosito (Dolina) - della superficie complessiva di circa 1.721 mq (meno del due per cento dell’intera estensione fondiaria) è risultata effettivamente in contrasto con quanto previsto dall’art. 45 delle N.T.A. del P.R.G. di Sammichele, adeguato al P.P.T.R. Puglia. Parimenti, l’eliminazione di porzioni residuali di pareti a secco all’interno dell’area sottoposta a vincolo diffuso (limitatamente a quanto preesistente nella sola particella p.lla 76) è risultata in contrasto con la medesima prescrizione (art. 45).
Nell’ambito vincolistico (Paesaggi rurali), le operazioni di miglioramento hanno preservato le preesistenti murature a secco, a delimitazione del Geosito (Dolina).
Ad ogni buon conto, a parere del verificatore, il Geosito (Dolina) non è stato modificato nella sua identità geomorfologica, quindi non si riscontra una specifica incompatibilità tra le lavorazioni eseguite dalla società ricorrente e il relativo vincolo puntuale.
V – Ciò premesso, si può ritenere che gli atti impugnati affermino, senza motivarlo né provarlo, che il “Geosito” sia stato compromesso e che, in prossimità, dello stesso non possano essere impiantate colture di sorta.
Ugualmente immotivata è l’affermazione a tenore della quale le aree non interessate dal suddetto “Geosito” necessitino di un’azione di recupero e che, pertanto, possano essere coltivate unicamente con la tecnica della “semina su sodo”.
Le ragioni alla base di detti assunti restano generiche, poiché non viene esplicitato in che modo i lavori di miglioramento fondiario (da cui trae origine la presente controversia) avrebbero drasticamente inciso sullo stato dei luoghi, né quali specifiche valutazioni abbiano portato alla sanzione del generale divieto di coltivazione inizialmente imposto con la Determinazione n. 38/2021 o alle (altrettanto limitanti) prescrizioni di cui alla successiva Determinazione n. 146/2021.
La produzione documentale della Regione in qualche modo conferma quanto dedotto dalla società ricorrente circa l’impossibilità di fare uso della particolare tecnica agricola della semina diretta. Nella “Scheda” depositata dall’Amministrazione si legge, infatti, che “l’adozione aziendale delle tecniche di non-lavorazione richiede un profondo cambiamento di gestione agronomica e agromeccanica delle colture rispetto alle tecniche convenzionali… Tale cambiamento di tecnica produttiva comporta perdite di reddito nel periodo di transizione pluriennale (5-7 anni) di passaggio dal metodo produttivo tradizionale alla non lavorazione. Inoltre vengono a determinarsi maggiori costi di coltivazione connessi all’introduzione di operazioni colturali specifiche, da eseguirsi con macchine operatrici dedicate”.
Si tratta esattamente di quanto affermato dalla ricorrente che, in sede di motivi aggiunti, ha evidenziato come la Regione abbia, in sede di riesame indotto dall’ordinanza cautelare di questo T.a.r., arbitrariamente assunto un atto maggiormente pregiudizievole del precedente, in quanto il divieto di coltivazione della durata di 5 anni è stato “trasformato” in un divieto destinato a sussistere sostanzialmente sine die. Ciò vale sia per le aree direttamente interessate dal c.d. “Geosito” (per le quali la coltivazione è difatti preclusa dalla Regione a tempo indefinito), ma anche per quelle circostanti che finirebbero per subire la medesima sorte.
L’imposizione della pratica agricola del seminativo su sodo quale unica tecnica ammessa equivale – per le caratteristiche dei terreni in argomento e per la realtà produttiva/aziendale della ricorrente ad un sostanziale divieto di coltivazione. Detta prescrizione viene imposta in assenza di qualsivoglia previsione atta a delimitarne nel tempo la durata; e, per come formulata, è destinata a perdurare immutata per un tempo illimitato.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente l’arbitrarietà dei provvedimenti impugnati, che non solo sono immotivati, ma contrastano con il diritto di proprietà e di libera iniziativa economica della ricorrente.
VI – Devono essere, dal ultimo, esaminati tutti i rilievi e le deduzioni di cui alla memoria depositata dalla Regione in data 08.09.2022, con cui si contestano il metodo e le risultanze della verificazione tecnica, nei termini di seguito sintetizzati: 1) la verificazione si atteggia a consulenza tecnica d’ufficio senza averne le caratteristiche; 2) la relazione peritale è stata depositata fuori termine; 3) il verificatore esprime giudizi di valore atteggiandosi a consulente tecnico d’ufficio, pur non essendolo; 4) la misurazione del perito comunale a suo tempo ha accertato una profondità dello scavo pari a 65 cm (non di 40 cm, come asserisce il verificatore, pur senza aver effettuato i necessari saggi), con spietramento della dolina e frantumazione del basamento calcareo; 5) il verificatore incorrerebbe in errore circa il valore complessivo delle formazioni arbustive e naturali presenti nelle aree che – seppure ritenute modificate incompatibilmente con il PPTR – non apparirebbero “significative nella caratterizzazione dei paesaggi dei luoghi”; 6) il verificatore incorrerebbe in errore circa l’interpretazione della nozione di Geosito quale UCP (ai sensi dell’art. 143, comma 1° lett. e, del Codice dei beni culturali e del paesaggio), poiché esso consiste pacificamente anche nelle doline (art. 50, punto n. 5, delle NTA del PPTR); 7) il verificatore ometterebbe la rilevazione dell'UCP ‘Strade a valenza paesaggistica’, di cui all’art. 85 delle NTA del PPTR; 8) il verificatore non avrebbe attivato lo specifico strato informativo del webgis del PPTR (il che denoterebbe scarsa perizia nell’uso dei sistemi informativi territoriali), quindi non avrebbe correttamente risposto al quesito posto sulla compatibilità dei lavori con la vincolistica presente in sito; per tale ragione, sarebbero monche le valutazioni sulle norme applicabili alla specie, ritenute rilevanti nel diniego di cui alla D.D. n.38 del 2021 impugnata (che, quindi, non sarebbe smentita); 9) il verificatore avrebbe omesso l’esame cartografico e documentale circa l’esistenza del Geosito, già presente nei cc.dd. ‘Primi Adempimenti per l’attuazione del PUTT/P’ di cui all’art. 5.05 delle NTA del previgente Piano urbanistico territoriale tematico-paesaggio effettuati dal Comune di Sammichele nel 2007; 10) il verificatore commetterebbe errori anche nella consultazione dello strato cartografico del PPTR non aggiornato, omettendo di verificarne la presenza accertata in scala di dettaglio più approfondita da tutti gli enti pubblici coinvolti nell’adeguamento del PRG al PPTR, nonché asserendo, in asserito contrasto alle norme citate del PPTR, che la dolina non è un Geosito; 11) il dissodamento e le modificazioni dello stato dei luoghi per la messa a coltura del vigneto, sarebbero espressamente vietati dall’art. 30, commi 2 e 6 lett. a), delle NTA del PRG adeguato al PPTR.
A tal riguardo, il Collegio formula le seguenti osservazioni:
1) l’incarico svolto dal perito è una verificazione istruttoria, non già una c.t.u., sicché essa risponde alle caratteristiche prescritte dall’art. 66 c.p.a.; peraltro, a quanto consta la Regione resistente, invitata al contraddittorio dal verificatore, non si è presentata ai due sopralluoghi, né ha fatto pervenire proprie osservazioni;
2) la questione del tardivo deposito della relazione peritale rileva ai soli fini della liquidazione del compenso al verificatore, sicché la Regione resistente potrà riproporre la doglianza in sede di procedimento di liquidazione;
3) il verificatore nell’ambito delle proprie conoscenze tecniche può anche esprimere giudizi e valutazioni, non sussistendo alcun limite o divieto a tale espressione, senza tuttavia che ciò abbia effetto vincolante per il giudice (cfr.: T.a.r. Puglia Bari III, n. 884 del 16.06.2022);
4) il verificatore si è avvalso della collaborazione di due tecnici, tra i quali un geometra, ed anche se non ha dato espressa contezza delle misurazioni svolte, non vi è ragione di ritenere che egli abbia omesso di eseguire saggi sul terreno; se la Regione resistente avesse partecipato ai sopralluoghi, avrebbe potuto constatarlo de visu; non avendo partecipato non può neppure contestarlo; in ogni caso, quella accertata dal verificatore è una profondità media di 40 cm, la qual cosa non esclude che in alcuni punti lo scavo possa essere più profondo;
5) è contestato, ma senza argomenti validi né prove contrarie, il giudizio del verificatore di scarsa significatività “nella caratterizzazione dei paesaggi dei luoghi” delle formazioni arbustive e naturali presenti nelle aree de quibus;
6) il verificatore afferma che “l’appezzamento di cui è causa rientra totalmente nell’Ulteriore Contesto Paesaggistico ‘Paesaggi Rurali’ del PPTR” (pagina 9 della relazione), ma ciò non equivale a negare che si tratti di doline, né che sussista il vincolo puntuale del Geosito; il verificatore, viceversa, a pagina 12 della relazione, osserva che “in riferimento al vincolo puntuale del (Geosito Dolina) si rileva che le lavorazioni del terreno agricolo ricadente all’interno della superficie vincolata appaiono coerenti con le misure di salvaguardia riportate all’art. 30 Misure di Salvaguardia e di Utilizzazioni per i Geositi e gli Inghiottitoi poiché non sono riconducibili alla lettera f) comma 2 dello stesso articolo 30: trasformazione profonda dei suoli, dissodamento o movimento di terre, o qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologi o alteri il profilo del terreno”;
7) la mancata rilevazione della presenza di ‘Strade a valenza paesaggistica’ di cui all’art. 85 delle NTA del PPTR può essere ascritta alla scarsa visibilità dei tracciati delle dette strade; l’assenza della Regione ai sopralluoghi non ha certo giovato a migliorare il contributo istruttorio; in ogni caso, l’Amministrazione, in sede di riedizione del potere potrà eventualmente valorizzare tale elemento;
8) contrariamente a quanto dedotto dalla Regione, il verificatore ha correttamente risposto al quesito posto sulla compatibilità dei lavori con la vincolistica presente in sito; né vi è ragione di ritenere che il medesimo non abbia perizia nell’uso dei sistemi informativi territoriali;
9) non vi è neppure ragione di ritenere che il verificatore abbia omesso l’esame cartografico e documentale circa l’esistenza del Geosito;
10) ugualmente indimostrata è l’affermazione che il verificatore abbia errato nella consultazione dello strato cartografico del PPTR;
11) il dissodamento e le modificazioni dello stato dei luoghi (per la messa a coltura del vigneto) non sono vietati in assoluto ma soltanto quando si tratti di trasformazione profonda dei suoli, la qual cosa nella specie è ritenuta insussistente.
VII – In conclusione, i provvedimenti impugnati devono essere annullati, perché non adeguatamente motivati.
Nondimeno, le Amministrazioni intimate potranno rideterminarsi sull’accertamento di compatibilità paesaggistica, atteso che dalla verificazione i lavori della ricorrente sono risultati in certa parte incompatibili rispetto alla normativa territoriale (PRG/PPTR), poiché l’eliminazione della vegetazione arbustiva naturale - comprensiva di quella a ridosso della parete a secco a delimitazione del “Geosito” (Dolina) - della superficie complessiva di circa 1.721 mq, è risultata effettivamente in contrasto con quanto previsto dall’art. 45 delle N.T.A. del P.R.G. di Sammichele, adeguato al P.P.T.R. Puglia; e, parimenti, l’eliminazione di porzioni residuali di pareti a secco all’interno dell’area sottoposta a vincolo diffuso (limitatamente a quanto preesistente nella sola particella p.lla 76) è risultata in contrasto con la medesima prescrizione (art. 45).
VIII – In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti. Le spese del giudizio possono essere compensate. Le spese della verificazione tecnica, da liquidare con separato atto, sono sin d’ora poste a carico della Regione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Condanna la Regione resistente a rifondere le spese della verificazione tecnica, da liquidare con separato atto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Giacinta Serlenga, Consigliere