Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decisione UE
Data provvedimento: 13-10-2022
Numero provvedimento: 1947
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 14-10-2022
Numero gazzetta: 268

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1947 della Commissione del 13 ottobre 2022 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1550 aggiornando il programma pluriennale dei controlli per il periodo 2021-2025 e stabilendo il programma dei controlli per il 2023.

(Decisione 13/10/2022, n. 2022/1947, pubblicata in G.U.U.E. 14 ottobre 2022, n. L 268)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l’articolo 118, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 118, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La responsabilità di far rispettare la legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare ricade sugli Stati membri, le cui autorità competenti provvedono a monitorare e verificare, predisponendo controlli ufficiali, che le pertinenti prescrizioni dell’Unione siano effettivamente rispettate e fatte rispettare. Parallelamente al monitoraggio e alla verifica di cui sopra, a norma dell’articolo 116 del regolamento (UE) 2017/625 gli esperti della Commissione sono tenuti ad eseguire controlli, compresi audit, negli Stati membri al fine di verificare l’applicazione della legislazione dell’Unione. Tali controlli della Commissione dovrebbero essere effettuati nei settori relativi alla sicurezza alimentare e dei mangimi, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante, ai prodotti fitosanitari nonché al funzionamento dei sistemi nazionali di controllo e delle autorità competenti che li attuano, tenendo conto delle sinergie con i regimi di controllo nell’ambito della politica agricola comune.

(2) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1550 della Commissione ) ha stabilito un programma pluriennale di controlli che devono essere eseguiti negli Stati membri dagli esperti della Commissione per verificare l’applicazione della legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare per il periodo 2021-2025, programma che è in linea con il mandato della Commissione e ne rispecchia le priorità. Nel corso dell’attuazione di tale programma pluriennale di controlli è emerso che esso non era sufficientemente flessibile da consentire agli esperti della Commissione di indagare e raccogliere informazioni in relazione a situazioni di emergenza, problemi emergenti e nuovi sviluppi nei settori disciplinati dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e da quella di cui a tale regolamento. Per affrontare tali eventualità è opportuno aggiungere un nuovo ambito prioritario al capitolo 10 dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1550, come previsto all’articolo 116, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) 2017/625.

(3) La definizione di un calendario rigoroso dei controlli negli ambiti prioritari per ciascuno dei cinque anni del programma pluriennale di controlli non è coerente con il livello di flessibilità necessario a conseguire gli obiettivi di verifica del funzionamento dei sistemi di controllo nazionali, anche per quanto riguarda l’indagine e la raccolta di informazioni sulle pratiche o sui problemi di verifica dell’attuazione, sulle emergenze e sui nuovi sviluppi negli Stati membri, e gli obiettivi di svolgimento dei controlli della Commissione in base al rischio. Pur mantenendo il programma dei controlli per il periodo 2021-2025, il capitolo 11 dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1550, che fissa la suddivisione annuale dei controlli per il periodo 2021-2025, dovrebbe pertanto essere sostituito da un programma di controlli per l’anno successivo ed essere aggiornato annualmente.

(4) Il testo introduttivo dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1550, che impegna gli esperti della Commissione a effettuare controlli, comprese le verifiche in loco e le analisi documentali, in ciascuno degli ambiti prioritari in tutti gli Stati membri, dovrebbe essere modificato per allinearlo meglio alle prescrizioni di cui all’articolo 116 del regolamento (UE) 2017/625.

(5) Il settore relativo agli organismi geneticamente modificati dovrebbe essere introdotto separatamente come nuovo ambito prioritario nei capitoli 10 e 11 dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1550 per allineare meglio il testo alla suddivisione esistente di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625. Gli ulteriori riferimenti a tale ambito prioritario dovrebbero essere eliminati dai capitoli 1, 2 e 7 dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1550.

(6) I risultati dei precedenti controlli della Commissione sui programmi nazionali di controllo della Salmonella e l’analisi dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), che può essere consultata nelle relazioni sulle zoonosi del 2019 e del 2020, indicano che la maggior parte degli Stati membri ha raggiunto gli obiettivi dell’Unione per tutte le categorie di pollame. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione i risultati dei controlli sulla salmonella per la specie Gallus gallus, le galline ovaiole, i polli da carne e i tacchini da riproduzione e da ingrasso. In tale contesto e tenuto conto dei controlli della Commissione sull’attuazione degli obblighi imposti dal regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione per quanto riguarda i campionamenti ufficiali relativi ai criteri di igiene del processo, nel 2023 non sono necessari audit specifici sui programmi nazionali di controllo della salmonella.

(7) Le valutazioni annuali dei piani nazionali di sorveglianza dei residui degli Stati membri sono parte integrante dei controlli effettuati dalla Commissione nell’ambito prioritario relativo ai residui negli animali vivi e negli alimenti di origine animale. Un riferimento distinto a tali valutazioni non è pertanto necessario e dovrebbe essere eliminato dal programma pluriennale dei controlli.

(8) Due degli ambiti prioritari sotto il profilo della salute animale, le epizoozie attive e le malattie enzootiche, dovrebbero essere rinominati rispettivamente come «malattie di categoria A» e «malattie di categoria B e C» a norma del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio. In tal modo la terminologia utilizzata nel programma pluriennale dei controlli verrà allineata a quella introdotta da tale regolamento.

(9) La Commissione ha recentemente esaminato nei suoi controlli i programmi veterinari nazionali esistenti sulle zoonosi di origine non alimentare da essa cofinanziati. Nel 2023 non dovrebbero pertanto essere effettuati controlli sulle zoonosi di origine non alimentare.

(10) L’obiettivo riguardante le zoonosi di origine non alimentare di cui al capitolo 3 dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1550 ha limitato la portata dei controlli unicamente alle zoonosi per le quali erano in atto programmi veterinari nazionali cofinanziati dalla Commissione. Per permettere agli esperti della Commissione di effettuare i controlli sulle zoonosi di origine non alimentare, comprese quelle per cui tali programmi non sono previsti, come la COVID-19 nel visone, è opportuno modificare l’obiettivo nel programma pluriennale dei controlli.

 (11) Nel 2021 e nel 2022 la Commissione ha dato priorità ai controlli sulle malattie che rientrano nell’ambito prioritario relativo alle epizoozie, ossia le malattie di categoria A a norma del regolamento (UE) 2016/429, come la peste suina africana e l’influenza aviaria ad alta patogenicità. A causa di tale definizione delle priorità nei due anni indicati non sono stati effettuati controlli sulle malattie enzootiche, ossia le malattie di categoria B e C a norma del regolamento (UE) 2016/429. Nel 2023 la Commissione dovrebbe pertanto effettuare controlli in questo ambito prioritario.

(12) La Commissione si è impegnata a rivedere la legislazione in materia di benessere degli animali nel quadro della sua comunicazione «Una strategia ‘Dal produttore al consumatore’ per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente». In questo contesto nel 2023 dovrebbero proseguire i lavori negli ambiti prioritari relativi al benessere degli animali in azienda e durante la macellazione. Il benessere dei bovini detenuti per la produzione di carne e dei pesci negli allevamenti, durante il trasporto e al momento dell’abbattimento, dovrebbe pertanto essere aggiunto al programma pluriennale dei controlli.

(13) Il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio impone agli Stati membri di istituire programmi d’indagini pluriennali basate sul rischio per gli organismi nocivi da quarantena e introduce indagini annuali sugli organismi nocivi prioritari. È pertanto opportuno aggiungere i controlli della Commissione sull’attuazione di tali programmi d’indagini al capitolo 5 dell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1550.

(14) A causa delle restrizioni dovute alla COVID-19 è stato necessario rinviare alcuni dei controlli della Commissione nei paesi terzi, il che ha permesso alla Commissione di avviare una serie di controlli nell’ambito prioritario relativo ai prodotti fitosanitari nel 2021, un anno prima di quanto previsto nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1550. I controlli della Commissione in questo ambito prioritario dovrebbero proseguire nel 2023.

(15) Per via della discussione in corso riguardo a un progetto di regolamento sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi, che sostituirebbe la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nel 2022 non sono stati effettuati controlli sull’utilizzo sostenibile dei pesticidi, né dovrebbero avere luogo nel 2023. I controlli in questo ambito prioritario riprenderanno non appena la nuova base giuridica sarà stata adottata.

(16) A causa del rinvio, dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, della data di applicazione del nuovo quadro legislativo per la produzione biologica, vale a dire il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, e al fine di concedere agli Stati membri il tempo necessario per attuare le nuove misure prima di controllarne l’attuazione, nel 2022 non sono stati effettuati controlli negli Stati membri nell’ambito prioritario relativo ai prodotti biologici. Nel 2023 la Commissione dovrebbe pertanto effettuare controlli in questo ambito prioritario.

(17) La serie di controlli nell’ambito prioritario relativo al monitoraggio della resistenza antimicrobica nei batteri zoonotici e commensali, il cui inizio era originariamente previsto nel 2022 nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1550, dovrebbe invece iniziare nel 2023 per ottimizzare l’efficacia di tali controlli, tenuto conto delle tempistiche con le quali saranno resi disponibili per l’analisi i dati necessari per tale serie di controlli.

(18) Per permettere alla Commissione di sostenere la rapida attuazione, da parte delle autorità competenti degli Stati membri, delle nuove prescrizioni basate sul rischio volte a individuare le pratiche fraudolente e ingannevoli introdotte dall’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, era importante raccogliere informazioni ed esempi di buone pratiche al fine di fornire orientamenti agli Stati membri. Tale obiettivo potrebbe essere conseguito al meglio tramite studi conoscitivi piuttosto che tramite audit, poiché detto approccio consentirebbe di disporre di un ambito di applicazione più ampio, di avviare un dialogo con le autorità competenti degli Stati membri e di tenere riunioni con altre autorità di contrasto e con autorità investigative sulle frodi. L’obiettivo dell’ambito prioritario relativo alle frodi dovrebbe pertanto essere modificato per tenere conto di tale cambiamento.

(19) Il programma pluriennale di controlli di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2020/1550 ha individuato nei controlli delle esportazioni un ambito prioritario che giustifica un certo livello di verifica da parte della Commissione. Agli operatori del settore alimentare dell’Unione che esportano animali e merci verso paesi terzi spetta la responsabilità primaria di soddisfare le prescrizioni di tali paesi in materia di importazione. Nei casi in cui le partite di animali e merci richiedono una certificazione ufficiale della conformità degli operatori a tali prescrizioni, la certificazione è fornita dalle autorità competenti responsabili degli Stati membri. Riconoscendo il ruolo e le responsabilità degli operatori del settore alimentare e delle autorità competenti degli Stati membri a tale riguardo, i controlli della Commissione su questo aspetto non sono più considerati prioritari ai fini dell’inclusione nel programma pluriennale di controlli riveduto.

(20) L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1550 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,
 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1550 è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

 

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2022


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO