Rinnovo approvazione delle sostanze attive feromoni di lepidotteri a catena lineare ai sensi del regolamento i esecuzione UE 2022/1251 ed in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2001 della Commissione.
(Comunicato 28/09/2022, pubblicato nel sito del Ministero della Salute)
Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7
Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari
COMUNICATO
Secondo quanto riportato nell’allegato, parte A, del regolamento (UE) n. 540/2011, il 31 agosto 2022 è scaduto il periodo di approvazione per le sostanze attive feromoni di lepidotteri a catena lineare, composti che condividono una definizione strutturale e un meccanismo di azione comuni con le sostanze naturalmente prodotte da insetti dell’ordine dei lepidotteri.
Per tali sostanze attive, entro i termini e secondo le modalità previste all’art. 1 del regolamento (UE) n. 844/2012 della Commissione, sono state presentate le domande di rinnovo ritenute complete dallo Stato membro relatore che, di concerto con lo stato membro correlatore, ha redatto un rapporto di valutazione, trasmesso sia all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che alla Commissione. L’EFSA, dopo avere raccolto le osservazioni del richiedente e degli Stati membri sul progetto di rapporto di valutazione per il rinnovo, ha avviato una consultazione pubblica al riguardo ed inoltrato tutte le osservazioni pervenute alla Commissione.
L’Autorità, nel comunicare le proprie conclusioni sulla possibilità che i feromoni di lepidotteri a catena lineare possano soddisfare i criteri di approvazione di cui all’art. 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009, ha operato una distinzione tra gli acetati, gli aldeidi e gli alcoli all’interno dei feromoni di lepidotteri a catena lineare.
La Commissione, sulla base di tale rapporto, nonché delle osservazioni pervenute dai richiedenti in riferimento alle conclusioni della valutazione dell’EFSA, ha concluso che le sostanze attive feromoni di lepidotteri a catena lineare sono conformi ai criteri di approvazione di cui all’art. 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 specificando in particolare l’indicazione, valida per i soli acetati, di sostanze attive a basso rischio a norma dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
La Commissione, sulla base di tali conclusioni, ha presentato al Comitato Permanente per le piante, gli animali, gli alimenti ed i mangimi il progetto di rapporto di riesame per le sostanze attive in questione. Il rinnovo delle sostanze attive feromoni di lepidotteri a catena lineare è confermato fino al 30 agosto 2037, alle condizioni riportate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1251.
L’articolo 43 del regolamento (CE) 1107/2009 prescrive che entro tre mesi dal rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva, il titolare dell’autorizzazione che intenda rinnovare un prodotto fitosanitario autorizzato, debba presentare apposita istanza di rinnovo corredata di tariffa e dalle informazioni di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo 43.
Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive feromoni di lepidotteri a catena lineare è il 30 novembre 2022. Ciò premesso, al fine di assicurare la continuità delle registrazioni (commercializzazione e impiego), nelle more della procedura di adeguamento, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive feromoni di lepidotteri a catena lineare sono prorogate fino al 30 agosto 2038, fermo restando la presentazione della domanda e l’esito della valutazione.
È fatto comunque salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive ed i coformulanti componenti i singoli prodotti fitosanitari.
I prodotti fitosanitari per i quali entro il termine sopra indicato del 30 novembre 2022 non sarà presentata alcuna istanza di rinnovo dell’autorizzazione si intendono revocati con decorrenza 1 dicembre 2022. L’elenco di eventuali prodotti fitosanitari revocati sarà pubblicato con successivo comunicato.
Conformemente all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, la commercializzazione dei prodotti fitosanitari dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati di prodotti fitosanitari revocati, è consentita fino al 1 giugno 2023 mentre l’utilizzo dei prodotti fitosanitari a base delle sostanze attive feromoni di lepidotteri a catena lineare, revocati con decorrenza 1 dicembre 2022, è consentito fino al 1 dicembre 2023.
Il presente comunicato è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari e nella sezione Trovanorme ed ha valore di notifica alle imprese interessate.
I dati relativi ai prodotti fitosanitari oggetto di proroga saranno disponibili nella sezione “Banca Dati” dell’area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it.
Roma, 28 settembre 2022
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Ugo DELLA MARTA