Viticoltura - Impugnazione di ordinanza avente ad oggetto una sanzione demolitoria finalizzata al ripristino del sesto di impianto su porzione di vigneto con adeguamento alle prescrizioni della Soprintendenza Beni Ambientali - Applicazione impropria del vincolo paesaggistico - Interventi operati sui filari non assoggettati all’autorizzazione paesaggistica, in forza dell’espressa esclusione prevista dall’art. 149, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 42 del 2004 (per «interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio»).
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4387 del 2018, proposto da
Spagnol Società Agricola di Orazio Spagnol & C. s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Urbano Bessegato e Sergio Dal Prà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Sergio Carlo Dal Prà in Padova, via Morgagni, n. 44;
contro
Comune di Pieve di Soligo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossella Tramet, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1059/2017, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pieve di Soligo, della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2022 il Cons. Giovanni Pascuzzi e udito per la parte appellante l’avvocato Andrea Reggio D'Aci in sostituzione dell'avv. Sergio Dal Prà;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso del 2016 la Spagnol Società Agricola di Orazio Spagnol & C. s.s. impugnava davanti al Tar per il Veneto:
- l'ordinanza n. 24 del 21.4.2016 del Comune di Pieve di Soligo, a firma del Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio, avente ad oggetto «sanzione demolitoria prevista dai commi 1 e 5 - art. 167 - d. lgs. 42/2004 finalizzata al ripristino del sesto di impianto su porzione di vigneto; adeguamento alle prescrizioni della Soprintendenza Beni Ambientali di Venezia»;
- il parere di compatibilità paesaggistica con prescrizioni n. 5739 del 15.3.2016 della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso;
- la relazione tecnico descrittiva del 23.2.2016 del Comune di Pieve di Soligo;
- tutti gli atti precedenti e seguenti comunque connessi o presupposti.
1.1 I fatti salienti della fattispecie possono essere così sintetizzati:
- la Spagnol Società Agricola di Orazio Spagnol & C. s.s. è proprietaria di un'area agricola in zona collinare, posta sul monte Cisa nel territorio comunale di Pieve di Soligo, loc. Solighetto;
- l’area si estende su una superficie complessiva di ha 11,00, dei quali circa ha 2,00 coltivati a vigneto di prosecco-glera, mentre la restante superficie è destinata a bosco e prato;
- l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. g), del d. lgs. 22.1.2004, n. 42, concernente "i territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento";
- la sistemazione a vigneto della predetta area di circa ha 2,00 era stata autorizzata con il permesso di costruire n. 66 del 2.12.2013 rilasciato dal Comune di Pieve di Soligo;
- nel gennaio 2016 l’appellante ha presentato una nuova domanda di permesso di costruire in variante al fine di modificare la disposizione dei filari originariamente autorizzata e di interrare la linea ENEL;
- ricevuta l’istanza, il Comune ha trasmesso alla Soprintendenza la propria relazione tecnico descrittiva, facendo presente che i lavori relativi alla modifica della disposizione dei filari risultavano già eseguiti e, dunque, che per gli stessi doveva essere acquisito il parere in merito all'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del d. lgs. 42/2004;
- la Commissione Edilizia, integrata con gli esperti Beni Ambientali previsti dalla l. r. n. 63/94, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- la Soprintendenza si è espressa con parere di compatibilità paesaggistica del 15.3.2016 n. 5739, dettando alcune prescrizioni attinenti sia l'interramento della linea Enel, sia il sesto di impianto in questione, che, a giudizio della Soprintendenza, doveva rimanere invariato, con posa dei filari allineato alla curva di livello;
- il Comune di Pieve di Soligo ha, successivamente, emanato la citata ordinanza n. 24 del 21.4.2016, impugnata.
1.2 A sostegno dell’impugnativa venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione ed errata applicazione degli artt. 142, comma 1, lett. g), e 149, co. 1, lett. b) e c), del d. lgs. 22.1.2004, n.42. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti e per travisamento di fatto. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità. Eccesso di potere per difetto di motivazione.
Si sosteneva che erroneamente gli atti impugnati consideravano assoggettato ad autorizzazione paesaggistica l'intervento di mera modifica di alcuni filari di un vigneto (costituente nell'insieme il c.d. sesto d'impianto) già esistente ed in precedenza debitamente autorizzato, in forza dell'esclusione disposta dal citato art. 149 del d.lgs. n. 42/2004.
II. Violazione ed errata applicazione degli artt. 142, comma l, lett. g), e 149, co. 1, lett. b) e c), del d. lgs. 22.1.2004, n.42, e dell'art. 4 del d.p.r. 9.7.2010, n.139. Eccesso di potere per insussistenza dei presupposti e per travisamento di fatto. Eccesso di potere per difetto e insufficienza di motivazione e per manifesta irragionevolezza.
Si sosteneva che sin dall'origine era mancata la doverosa verifica circa l'assoggettabilità dell'intervento in questione all'autorizzazione paesaggistica, e quand’anche la stessa dovesse ritenersi implicita, il parere era privo di motivazione in quanto non vi era alcuna esplicita valutazione sul punto.
2. Nel giudizio di primo grado si sono costituiti il Ministero per i beni attività culturali e il Comune di Pieve di Soligo, entrambi concludendo per la reiezione del ricorso. Il Comune ha anche eccepito l’irricevibilità del ricorso per la tardiva impugnazione del parere della Soprintendenza.
3. Con sentenza n. 1059/2017, il Tar per il Veneto ha respinto il ricorso.
3.1 Il primo giudice ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito vista l’infondatezza nel merito del ricorso.
3.2 Alla luce dell’esposizione delle differenze tra impianto a “giropoggio” e impianto a “rittochino”, il primo giudice ha sostenuto che la ricorrente era stata autorizzata anche dal punto di vista paesaggistico a disporre i filari del proprio vigneto secondo l’impianto a “girapoggio”, e invece li ha abusivamente realizzati secondo il sesto di impianto a “rittochino”. La Soprintendenza si è espressa negativamente circa la compatibilità paesaggistica del sesto d’impianto a rittochino.
3.3 Riguardo il primo motivo di ricorso il Tar per il Veneto pur non ignorando la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha affermato che l’esenzione dal previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149, comma 1, lett. b), del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, relativamente agli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, deve ritenersi giustificata, ha rilevato che tale principio, per espressa previsione normativa dell’art. 149, comma 1, lett. b), del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, trova un limite nei casi in cui l’intervento comporti un’alterazione all’assetto idrogeologico o un’alterazione permanente dello stato dei luoghi.
Nel caso in esame la sussistenza di un’alterazione dell’assetto idrogeologico a seguito della modifica del sesto di impianto del vigneto da “girapoggio” a “rittochino” era indubbia. E, inoltre, era stato realizzato un vigneto con un sesto di impianto diverso da quello autorizzato idoneo a comportare un’alterazione permanente dell’aspetto esteriore dei luoghi che poteva risultare anche significativa laddove si realizzino vigneti i cui filari non seguono più l’allineamento alle curve di livello, ma creano nel paesaggio collinare figure geometriche lineari e rigide che contrastano con il contesto in un’incongrua contrapposizione ortogonale dei filari.
A sostegno di queste conclusioni il primo giudice ha richiamato una circostanza: i Comuni dell’area della Denominazione Valdobbiadene Conegliano hanno adottato una bozza di regolamento intercomunale di polizia rurale con valore di indirizzo, che nella Sezione C – “Tutela delle strade e regime delle acque. Sistemazioni agrarie, modalità di impianto”, all’art. 14/C “Sistemazioni agrarie e movimenti di terra, comma 3. Sistemazione (disposizioni) delle colture” alla pag. 42 prevede che «la disposizione dei filari di impianto dovrà essere, di norma, a girapoggio, ovvero seguire le curve di livello con uno scostamento rispetto all’orizzontale fino al 5% misurato lungo il filare. La disposizione curvilinea, in casi particolari, può essere sostituita da spezzate rettilinee. Può essere tollerata una disposizione diversa (rittochino, traverso o cavalcapoggio) solo per aree limitate, non superiori a 0,5 ettari, per esigenze di raccordo tra ambiti morfologici diversi o per esigenze legate all’andamento dei confini di proprietà od altri allineamenti significativi; in ogni caso la disposizione a rittochino o traverso non potrà interessare superfici con pendenza superiore al 15%».
La Regione Veneto, con nota prot. n. 380836 del 12 settembre 2017, ha rappresentato ai Comuni dell’area candidata al riconoscimento Unesco – ivi compreso il Comune di Pieve di Soligo – che nell’ottica di una tutela uniforme del territorio è in fase di elaborazione, per l’integrazione delle norme comunali urbanistiche, un “articolo unico”, richiesto di eventuali osservazioni da parte degli Enti Locali interessati.
Tale proposta presentata il 20 luglio 2017 per la “tutela del paesaggio delle colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene ricompreso nella Core Zone della candidatura” prevede al comma 2, dedicato alle “ricomposizioni fondiarie”, che «la disposizione dei filari di impianto dovrà essere, di norma, a girapoggio, ovvero seguire le curve di livello con uno scostamento rispetto all’orizzonte fino al 5 % misurato lungo il filare. (…) In ogni caso la disposizione a rittochino o traverso non potrà interessare superfici con pendenza superiore al 15 %».
Anche alla luce di siffatte considerazioni la censura con la quale si sosteneva la non assoggettabilità dell’intervento al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è stata respinta.
3.4 Il primo giudice ha quindi respinto la censura di difetto di motivazione proposta nell’ambito del primo motivo di ricorso perché la Soprintendenza, seppure in modo succinto, ha ben delineato tutti i citati profili di criticità che ha ritenuto di riscontrare laddove ha affermato che «le opere in progetto risultano solo in parte compatibili con i valori tutelati, e con l’interesse paesaggistico del sito, in quanto in variante a precedente autorizzazione per una sistemazione agraria con impianto di vigneto si prevedono interventi che devono essere realizzati senza introdurre alterazioni dei caratteri morfologici dell’area interessata e senza modifiche nel disegno del paesaggio agrario percettivamente contrastanti con l’insieme» e che «il sesto di impianto del vigneto deve rimanere invariato, con posa dei filari allineata alle curve di livello, senza modifiche che, se realizzate, in relazione alla porzione di vigneto già realizzato con filari disposti correttamente rispetto all’andamento del pendio, determinerebbe una incongrua contrapposizione ortogonale dei filari».
3.5 Quanto esposto in relazione al primo motivo ha determinato anche la reiezione del secondo, atteso che, in ragione del necessario assoggettamento dell’intervento al previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, il Comune e la Soprintendenza non erano tenute a svolgere alcuna specifica valutazione sul punto, né ad esplicitare nella motivazione le ragioni per le quali ritenevano l’intervento soggetto al previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
4. Avverso la sentenza del Tar per il Veneto ha proposto appello la Spagnol Società Agricola di Orazio Spagnol & C. s.s. sulla base dei motivi che saranno più avanti esaminati.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Pieve di Soligo che ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività e chiesto il rigetto dell’appello. In giudizio si è costituito anche il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per resistere all’appello.
6. All’udienza del 14 luglio 2022 l’appello è stato trattenuto per la decisione.
7. L’appello è fondato per quanto di ragione.
8. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso originario sollevata dalla difesa del Comune di Pieve di Soligo.
Si sostiene che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato il 24.06.2016, nonostante la ricorrente avesse conosciuto il provvedimento impugnato della Soprintendenza già in data 22.03.2016, a mezzo suo delegato autorizzato a ricevere notifiche col sistema Unipass - Unico Polifunzionale Associato, piattaforma informatica che ha dato attuazione all’obbligo per i Comuni di informatizzare le procedure di attività edilizie e produttive, ai sensi dell’art. 24, c. 3-bis, d.l. 90/2014. L’impugnativa del parere di compatibilità con prescrizioni emesso dalla Soprintendenza in data 15.03.2016 al prot.n. 5739, vincolante ai sensi dell’art. 167, co. 5, d. lgs. n. 42/2004 e quindi autonomamente impugnabile, scadeva il 21.05.2016 in virtù della sua conoscibilità immediata a mezzo della citata piattaforma informatica. Il ricorso deve pertanto ritenersi tardivo in quanto secondo la giurisprudenza devono essere immediatamente impugnati quegli atti endoprocedimentali in grado di provocare un arresto procedimentale, come in relazione al parere reso dalla Soprintendenza ex art. 167, comma 5, d. lgs. 42/2004, venendo in rilievo non solo un parere obbligatorio ma altresì vincolante.
L’eccezione di tardività non merita accoglimento.
Nel caso di specie l’iter procedimentale si è articolato nei seguenti passaggi:
- in data 26 gennaio 2016 l’odierna appellante ha presentato la richiesta (prot. 1628) di variante al permesso di costruire n. 66/2013;
- in data 23 febbraio 2016 il Comune di Pieve di Soligo ha richiesto alla Soprintendenza dei beni ambientali ed architettonici del Veneto l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’articolo 167, comma 5, d. lgs. 42/2004. La necessità di quest’ultimo passaggio è stato spiegato dal Comune di Pieve di Soligo nella relazione tecnico descrittiva di pari data 23 febbraio 2016 (redatta ai sensi dell’art. 146, comma 7, del d. lgs. 42/2004 per l’accertamento della conformità dell’intervento) nella quale si legge testualmente: «Dalla documentazione allegata alla pratica (documentazione fotografica) è emerso che i lavori relativi alla modifica della disposizione dei filari risulta già eseguita e, pertanto, per gli stessi dovrà essere acquisito il parere in merito all’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del d. lgs. 42/2004»;
- in data 15 marzo 2016 la Soprintendenza ha espresso parere (prot. 5739) di compatibilità paesaggistica con prescrizioni (nel quale si legge testualmente: «Valutato che le opere in progetto risultano solo in parte compatibili con i valori tutelati con l'interesse paesaggistico del sito …; il presente parere di compatibilità è condizionato l'osservanza delle seguenti prescrizioni»;
- in data 21 aprile 2016 il Comune di Pieve di Soligo ha emanato l’ordinanza demolitoria n. 24 (nella quale si legge testualmente: «Dato atto, altresì, che a seguito della richiesta di compatibilità paesaggistica la competente Soprintendenza per le Belle Arti e Paesaggio, con nota prot. n. 5739 del 15 marzo 2016, ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni, ritenendo nello specifico non compatibile la variazione del sesto di impianto del vigneto; considerato che a seguito del parere espresso dalla Soprintendenza Beni Paesaggistici con il quale non è stata ritenuta compatibile la variazione della disposizione dei filari (sesto d'impianto) ai sensi del comma 5 - articolo 167 - d. lgs. 42/2004 deve essere applicata la “sanzione demolitoria” di cui al comma 1 del medesimo articolo (rimessione in pristino)».
Il Collegio, nel richiamare la giurisprudenza che individua nel parere reso dalla Soprintendenza un atto di natura consultiva (Cons. Stato, Sez. VI, 10/1/2020, n. 259) osserva che, nella specie, l’intero procedimento era teso alla valutazione del progetto presentato dall’appellante. Il soggetto competente ad adottare l’atto definitivo era il Comune e rispetto alle determinazioni di quest’ultimo il parere della Soprintendenza si configura come mero atto endoprocedimentale come tale non autonomamente impugnabile.
Un atto endoprocedimentale non è impugnabile in via autonoma, in quanto la lesione della sfera giuridica del destinatario è di regola imputabile all'atto che conclude il procedimento. La possibilità di una impugnazione anticipata è pertanto di carattere eccezionale e va riconosciuta esclusivamente ad atti di natura vincolata idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva del procedimento (Cons. Stato, sez. VI, 28/06/2016, n. 2862).
Nella specie, peraltro, il provvedimento della Soprintendenza non aveva questo effetto visto che la stessa ha emanato un parere positivo ancorché soggetto a prescrizioni. Quanto appena detto porta a ritenere non conferente la giurisprudenza richiamata dalla difesa del Comune che ammette l’immediata impugnabilità degli atti endoprocedimentali in grado di provocare un arresto procedimentale: nella specie il provvedimento della Soprintendenza non ha generato alcun arresto procedimentale. Al contrario esso si è inserito all’interno di un iter procedimentale conclusosi con l’emanazione dell’ordinanza del Comune n. 24/2016.
Per le ragioni esposte il ricorso di primo grado deve essere considerato ritualmente proposto.
9. Il primo motivo di appello è rubricato: «Sulla erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata. Fondatezza del primo motivo di ricorso».
Si sostiene che gli interventi operati sui filari non sono assoggettati all’autorizzazione paesaggistica, in forza dell’espressa esclusione prevista dall’art. 149, co. 1, lett. b) (per «interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio»). Nel caso in questione non vi sono “costruzioni edilizie” o “opere civili” e nemmeno vi è alterazione dell’“assetto idrogeologico del territorio”, circostanze che comunque mai sono state rilevate nel parere favorevole (seppure condizionato) già rilasciato dalla Soprintendenza.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
9.1 Il primo giudice ha ritenuto che nel caso di specie sussista una alterazione dell’assetto idrogeologico. Ma l’assetto idrogeologico non è neanche citato nel provvedimento della Soprintendenza dove si fa riferimento unicamente alle cautele da porre in essere per evitare di introdurre alterazioni dei caratteri morfologici dell’area interessata ovvero modifiche nel disegno del paesaggio percettivamente contrastanti con l’insieme.
Il primo giudice, pertanto, ha illegittimamente integrato in maniera consistente la motivazione dell’atto impugnato.
Come chiarito, ex multis, da Cons. Stato, sez. V, 30/04/2020, n.2762, considerando il divieto di integrazione postuma della motivazione di un provvedimento amministrativo oggetto di un giudizio di impugnazione, il giudice non può formulare argomentazioni a sostegno del provvedimento impugnato che ne modifichino l'impianto argomentativo, ciò in quanto la motivazione di un atto costituisce il contenuto insostituibile della decisione amministrativa.
9.2 Il significato dell'art. 149, comma 1, lett. b), d.lg. n. 42 del 2004 è che l'ordinamento esenta dalla necessità della valutazione di compatibilità paesaggistica, e dunque dalla relativa autorizzazione, gli interventi sulla forma del territorio che siano funzionali alla pratica agronomica o silvicolturale e non comportino opere edilizie o civili né alterino l'assetto idrogeologico. Si tratta infatti di modificazioni normali della forma del territorio, inerenti all'usuale pratica agricola anche per le piante da frutto o da legna, e alla parabola di esseri viventi e produttivi delle piante stesse, quand'anche interessino uliveti, vigne, pioppeti, frutteti e simili e dunque abbiano frequenza di rimozione tutt'altro che annuale (Cons. Stato, sez. VI, 10/02/2015, n. 718).
Sia il provvedimento della Soprintendenza che il primo giudice hanno fatto un uso non accorto di detto principio affermato da questa Sezione. È stata fatta una applicazione impropria del vincolo paesaggistico perché si è stigmatizzata “una incongrua contrapposizione ortogonale dei filari”, mentre, come rilevato dall’appellante, non è stata individuata alcuna ragione ostativa riferita propriamente alla tutela del bosco circostante, oggetto del vincolo.
Il primo giudice, inoltre, ha introdotto considerazioni relative all’assetto idrogeologico che nella sostanza pertengono ad altro tipo di vincolo (quello forestale) che non era evocato nell’atto della Soprintendenza.
Nell’ordinanza del Comune n. 24/2016 si dà atto che la zona è sottoposta a vincolo idrogeologico-forestale di cui al r.d. 3267/1923 e a vincolo forestale di cui alla l.r. 52/78. Si tratta di vincoli coesistenti con quello paesaggistico (nascente, come ricordato, ex art. 142, comma 1, lett. g), del d. lgs. 22.1.2004, n.42, per "i territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento") ma disciplinato, per altre finalità, da altre norme e affidati alla cura di altre autorità. Nella specie hanno finito per sovrapporsi (e confondersi) ambiti di tutela diversi.
Il provvedimento della Soprintendenza non ha fatto buon governo dei principi dettati dall’articolo dall’art. 149, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 42 del 2004 e, più in generale, dei poteri inerenti la tutela dell’interesse paesaggistico. Dall’atto, infatti, non è dato comprendere in che modo tale interesse inteso nella sua specificità venisse compromesso da un intervento che, peraltro, riguardava una porzione molto limitata di suolo. Di qui la sua illegittimità (e la conseguente illegittimità dell’ordinanza comunale di demolizione).
10. Il secondo motivo di appello è rubricato: «Sulla erroneità ed ingiustizia della sentenza impugnata. Fondatezza del secondo motivo di ricorso».
Si sostiene, riprendendo il secondo motivo di ricorso in primo grado, che sin dall’origine è mancata la doverosa verifica circa l’assoggettabilità o no dell’intervento in questione all’autorizzazione paesaggistica. Viene richiamato, al riguardo, il primo comma dell’art. 4 del d.p.r. 9.7.2010, n.139, a mente del quale il Comune, in quanto Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, deve verificare, ricevuta la domanda, “preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 149 del Codice”.
Il motivo è infondato.
Come già rilevato, nella specie il Comune ha attivato la procedura prevista dall’articolo 167, comma 5, del d. lgs. 42/2004 perché i filari risultavano già realizzati. Il d.p.r. 139/2010 (abrogato dal d.p.r. 31/2017) riguardando le fattispecie semplificate di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, non può essere invocato quando non viene rispettato il procedimento in esso previsto.
11. Per le ragioni esposte l’appello deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla gli atti ivi impugnati.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Alessandro Maggio, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore