Pubblicazione di una domanda di modifica del disciplinare di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Montefalco].
(Comunicazione 27/09/2022, pubblicata in G.U.U.E. 27 settembre 2022, n. C 369)
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio entro due mesi dalla data della presente pubblicazione.
DOMANDA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«Montefalco»
PDO-IT-A0845-AM03
Data della domanda: 22 8 2016
1. Norme applicabili alla modifica
Articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 – modifica non minore
2. Descrizione e motivi della modifica
2.1. Introduzione della nuova tipologia «Montefalco» Grechetto
Viene prevista l'introduzione della nuova tipologia «Montefalco» Grechetto.
Si tratta di un vino realizzato utilizzando le uve del vitigno autoctono «Grechetto», che è espressione della tradizione umbra dei vini bianchi e, in particolar modo, dell'area del «Montefalco».
Infatti, in tale area, contraddistinta da una giacitura collinare e da un microclima sub-continentale, dal vitigno «Grechetto» si ottengono uve di particolari caratteristiche analitiche ed organolettiche, che si ripercuotono sulle peculiari connotazioni fisico-chimiche ed organolettiche dei vini, così come sono descritte al punto 4.2. del documento unico.
Per questi motivi l'aggiunta della tipologia «Montefalco» Grechetto contribuisce a mantenere elevato il livello qualitativo della denominazione, nonché a valorizzare l'immagine e l'offerta dell'intera produzione della DOP «Montefalco».
Questa modifica riguarda l'articolo 1 e seguenti del disciplinare, laddove si fa riferimento al nome del vitigno «Grechetto», e la sezione 4 del documento unico (descrizione vini) e le altre sezioni, laddove si fa riferimento a detto vitigno.
2.2. Modifica della base ampelografica del «Montefalco» bianco
La modifica riguarda la variazione della base ampelografica, privilegiando l'utilizzo del vitigno autoctono Trebbiano Spoletino.
In particolare, la preesistente composizione varietale dei vigneti:
Grechetto: non inferiore al 50 %;
Trebbiano Toscano tra il 20 % ed il 35 %
Altre uve a bacca bianca: fino al 30 %,
viene sostituita con la seguente:
Trebbiano Spoletino: non inferiore al 50 %;
Altre uve a bacca bianca: fino al 50 %.
Motivazione:
Con tale modifica si è ritenuto necessario aggiornare la base varietale del vino «Montefalco» bianco sostituendo il Trebbiano Toscano (vitigno non originario del territorio) con il vitigno autoctono Trebbiano Spoletino, che è in grado di offrire un maggior livello qualitativo al vino, sia in termini di caratteristiche organolettiche che chimico-fisiche.
In particolare, rispetto al Trebbiano Toscano, il vitigno autoctono Trebbiano Spoletino esprime minori rese di produzione ed un migliore adattamento alle condizioni climatiche locali, conferendo al vino «Montefalco» bianco le peculiari caratteristiche qualitative legate al territorio, in sintonia con le aspettative dei consumatori.
Infatti, il Trebbiano Spoletino, negli ultimi anni, ha destato l'interesse di operatori e consumatori per le sue qualità intrinseche decisamente superiori alla famiglia dei trebbiani, spingendo così i produttori ad apportare la presente modifica del disciplinare.
Inoltre, anche in relazione all'introduzione della nuova tipologia «Montefalco» Grechetto di cui alla precedente modifica, viene ridotta la percentuale d'utilizzo di tale vitigno, che da una percentuale prevalente, di oltre il 50 %, passa ad una percentuale inferiore al 50 %, nell'ambito delle altre varietà a bacca bianca.
Questa modifica riguarda l'articolo 2 del disciplinare e la sezione 7 del documento unico (Uve da vino principali)
2.3. Modifica della base ampelografica del «Montefalco» rosso e del «Montefalco» rosso riserva.
La base varietale dei vigneti destinati a produrre le tipologie di vino «rosso» e «rosso riserva» dell'esistente disciplinare:
Sangiovese: dal 60 % al 70 %;
Sagrantino: dal 10 % al 15 %;
altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione nella Regione Umbria, fino ad un massimo del 30 %,
viene modificata come segue:
Sangiovese: dal 60 % all'80 %;
Sagrantino: dal 10 % al 25 %;
eventuali altri vitigni a bacca rossa non aromatici fino a concorrenza del 100 %.
In particolare, viene aumentata sia la percentuale massima del Sangiovese che quella del Sagrantino. Inoltre non è più obbligatorio l'uso di uno o più vitigni complementari a bacca rossa, ma tale uso viene reso facoltativo.
Tale modifica è motivata dall'esigenza di privilegiare i citati due vitigni autoctoni, espressione del territorio, piuttosto che basarsi su un uvaggio contenente anche vitigni internazionali che non aggiungono elementi specifici dal punto di vista qualitativo/territoriale.
La modifica riguarda l'articolo 2 del disciplinare e non riguarda il documento unico.
2.4. Inserimento della densità di impianto delle viti e variazione della resa di uva e di vino per ettaro.
Viene introdotta una densità minima d'impianto di 4 000 ceppi per ettaro per il «Montefalco» rosso e riserva e di 3 000 ceppi ad ettaro per il «Montefalco» bianco e per il «Montefalco Grechetto».
Si tratta di una misura intesa a migliorare il livello qualitativo di produzione delle uve.
Infatti un'alta densità di impianto, definita come il numero di ceppi per ettaro nel vigneto, determina maggiore competizione tra le piante per la ricerca delle sostanze nutritive presenti nel terreno: questa competitività fa ridurre lo sviluppo della parte vegetativa (foglie e frutti), portando a grappoli ed acini più piccoli. La riduzione del diametro degli acini comporta l'aumento del rapporto superficie/volume dell'acino e quindi una produzione di maggiore qualità. Una pianta meno rigogliosa sarà anche meno esposta a malattie e parassiti quali funghi, batteri, insetti e virus. Inoltre le radici tendono a svilupparsi di più, sia in profondità che lateralmente, proprio perché spinte ad esplorare maggiormente il terreno alla ricerca di acqua e minerali fondamentali, conferendo così maggiore qualità all'uva e quindi al vino.
È stata ridotta la resa di uva ad ettaro prevista per la tipologia bianco (da 13 000 a 12 000 Kg) ed è stata inserita la stessa resa di 12 000 Kg per la nuova tipologia «Montefalco Grechetto».
Inoltre per il vino «Montefalco» bianco è stata ridotta la resa di trasformazione delle uve in vino da 72 % al 70 %, ugualmente a quanto previsto per le altre tipologie.
Si tratta di misure miranti all'ottenimento di un più elevato livello qualitativo.
Queste modifiche riguardano gli articoli 4 e 5 del disciplinare e la sezione 5 b del documento unico (Pratiche di vinificazione – Rese massime).
2.5. Introduzione dell’irrigazione di soccorso
Viene introdotta l'irrigazione di soccorso. Tale modifica è motivata dalle mutate condizioni climatiche di questi ultimi anni, caratterizzate da scarsa piovosità ed elevate temperature medie e massime estive, soprattutto in aree climatiche interne come quella del «Montefalco».
La modifica riguarda il disciplinare all'articolo 4 e non riguarda il documento unico.
2.6. Aumento del titolo alcolometrico naturale delle uve per il «Montefalco» bianco ed inserimento dello stesso parametro per il «Montefalco» Grechetto
Aumentato dal 10,50 % all'11,00 % il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per le uve atte a dare Montefalco bianco.
Lo stesso titolo dell'11,00 % viene inserito per la nuova tipologia «Montefalco» Grechetto.
Tale modifica è motivata da un'esigenza qualitativa delle uve, tale da poter esprimere vini di grande spessore.
La modifica riguarda il disciplinare all'articolo 4 e non riguarda il documento unico.
2.7. Introduzione dell’obbligo di imbottigliamento nella zona di produzione
La modifica riguarda la previsione dell'imbottigliamento in zona di produzione delimitata.
Con questa modifica i produttori della DOP «Montefalco» intendono colmare una lacuna che era presente nell'originario disciplinare di produzione, approvato fin dal 1979, cioè in un'epoca in cui la normativa generale in materia di denominazioni d'origine, sia nazionale che comunitaria, non disciplinavano l'imbottigliamento ed il confezionamento in zona delimitata. Infatti, una tale normativa generale è stata prevista a seguito della Sentenza della Corte di Giustizia europea del 16 maggio 2000, nella causa C-388/95.
La modifica è motivata dalla necessità di salvaguardare la qualità dei vini della DOP «Montefalco», garantirne l'origine e assicurare l'efficacia, la tempestività ed economicità dei controlli.
Infatti, si evidenzia che il trasporto e l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione possono compromettere la qualità del vino «Montefalco», che viene esposto a fenomeni di ossidoriduzione, sbalzi di temperatura e contaminazioni microbiologiche. Tali fenomeni in particolare possono generare effetti negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche (acidità totale minima, estratto non riduttore minimo, ecc.) e organolettiche (colore, odore e sapore).
Detti rischi sono tanto maggiori quanto più grande è la distanza percorsa. L'imbottigliamento nella zona di origine, con l'assenza di spostamenti delle partite di vino, o con minimi spostamenti, consente invece di mantenere inalterate le caratteristiche e le qualità del prodotto.
Questi aspetti, associati all'esperienza e alla profonda conoscenza tecnico-scientifica delle qualità particolari dei vini, maturata negli anni dai produttori della denominazione di origine «Montefalco», consentono di effettuare l'imbottigliamento nella zona di origine con le migliori accortezze tecnologiche, volte a preservare tutte le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei vini previste dal disciplinare.
L'imbottigliamento in zona di produzione si prefigge altresì di assicurare il controllo, da parte del competente organismo, con la massima efficienza, efficacia ed economicità; requisiti che non possono essere forniti in egual misura al di fuori della zona di produzione.
Infatti, l'organismo di controllo, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del disciplinare, nella zona di produzione può programmare con la massima tempestività le visite ispettive presso tutte le ditte interessate al momento dell'imbottigliamento del vino «Montefalco», in conformità al relativo piano dei controlli.
Ciò al fine di accertare in maniera sistematica che soltanto le partite di vino «Montefalco», preventivamente certificate idonee agli esami chimico-fisici ed all'esame organolettico dallo stesso organismo di controllo, siano effettivamente imbottigliate, conseguendo così i migliori risultati in termini di efficacia dei controlli, nonché ad un costo contenuto a carico dei produttori, con il fine di offrire al consumatore la massima garanzia in merito all'autenticità del vino confezionato.
Questa modifica riguarda l'articolo 5 del disciplinare e la sezione 9 del documento unico (Ulteriori condizioni essenziali)
2.8. Inserimento della descrizione delle caratteristiche analitiche ed organolettiche al consumo per la tipologia «Montefalco» Grechetto
È stata inserita la descrizione delle seguenti caratteristiche analitiche ed organolettiche per la nuova tipologia «Montefalco» Grechetto:
Colore: giallo paglierino più o meno carico o tendente al dorato, talvolta con riflessi verdolini
Odore: delicato, fine, fruttato (mela, pera, pesca, talvolta ananas o agrumi) e floreale (biancospino, talvolta ginestra o camomilla).
Sapore: armonico, fresco, piacevolmente amarognolo, di buona struttura, fruttato (mela, pera, pesca, talvolta ananas o agrumi).
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %.
Acidità totale minima: 5,0 grammi per litro; oppure
Estratto non riduttore minimo: 17,0 grammi per litro; oppure
La modifica riguarda l'articolo 6 del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico (Descrizione dei vini).
2.9. Riduzione del tenore di acidità totale minima dei vini
Viene ridotto di 0,5 grammi/litro il tenore di acidità totale minima dei vini al consumo, portandoli al seguente tenore:
Montefalco Bianco: acidità totale minima: 5 g/l;
«Montefalco Rosso» e «Riserva»: acidità totale minima: 4,5 g/l.
Nel corso del tempo è stato verificato come l'andamento delle acidità totali – complice anche un indiscutibile cambiamento climatico – ha evidenziato un progressivo abbassamento dei livelli riscontrati.
La lieve riduzione lascia inalterato il livello qualitativi dei vini ed in ogni caso il limite minimo di detto parametro risulta superiore a quello previsto dalla vigente normativa dell'UE che è di 3,5 g/l.
Questa modifica riguarda l'articolo 6 del disciplinare e la sezione 4 del documento unico (descrizione dei vini).
2.10. Introduzione della disposizione sull’uso della menzione «vigna»
L'introduzione dell'uso della menzione «vigna» o «vigneto» unitamente al relativo toponimo, quale norma di etichettatura facoltativa, è una misura in grado di dare maggiore caratterizzazione al vino «Montefalco», consentendo ai produttori di poter identificare in etichetta il vigneto di provenienza delle uve.
Trattasi comunque di una disposizione facoltativa che viene riportata nel disciplinare a titolo indicativo, dato che la normativa generale dell'Unione europea e nazionale in materia consentono comunque di riportare in etichetta detta menzione di carattere aziendale.
La modifica riguarda il disciplinare all'articolo 7 e non riguarda il documento unico.
2.11. Aumento volume massimo dei contenitori
Viene aumentato, da 5 litri a 18 litri, il volume massimo delle bottiglie di vetro in cui devono essere confezionati i vini «Montefalco».
Inoltre, per la sola tipologia «Montefalco» rosso riserva è stato reso obbligatorio l'impiego del tappo di sughero raso bocca per la chiusura dei predetti recipienti.
Tali misure, limitative rispetto alla normativa generale europea in materia di contenitori, sono intese a consolidare la reputazione e l'immagine dei vini DOP «Montefalco». Ciò anche in considerazione del fatto che per particolari esigenze conviviali sono molto apprezzate le bottiglie aventi una capacità superiore a 5 litri e fino a 18 litri.
Questa modifica riguarda l'articolo 8 del disciplinare e la sezione 9 del documento unico (ulteriori condizioni).
2.12. Aggiornamento della descrizione del legame con l’ambiente geografico
Tenuto conto dell'introduzione della nuova tipologia di vino «Montefalco» Grechetto e dell'adeguamento della base varietale per la tipologia «Montefalco» bianco, introducendo la varietà di vite Trebbiano Spoletino, in sostituzione della varietà Trebbiano Toscano, sono stati apportati i conseguenti aggiornamenti alla descrizione del legame con l'ambiente geografico, in relazione alle tradizionali condizioni di coltivazione di detti vitigni autoctoni nell'area di produzione della DOP in questione.
Questa modifica riguarda l'articolo 9 del disciplinare e la sezione 8 del documento unico (legame con la zona geografica).
DOCUMENTO UNICO
1. Denominazione/denominazioni
Montefalco
2. Tipo di indicazione geografica
DOP - Denominazione di origine protetta
3. Categorie di prodotti vitivinicoli
1. Vino
4. Descrizione dei vini:
4.1. montefalco Bianco
Colore: giallo paglierino più o meno intenso, con eventuali riflessi verdognoli.
Odore: delicato, vinoso, con sentori di frutta a polpa gialla, di agrumi e di frutta tropicale più o meno intensi. Note floreali.
Sapore: fresco o leggermente acidulo, sapido e persistente. Fruttato, armonico. Finale gradevolmente amarognolo.
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,00 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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4.2. Montefalco Grechetto
Colore: giallo paglierino più o meno carico o tendente al dorato, talvolta con riflessi verdolini
Odore: delicato, fine, fruttato (mela, pera, pesca, talvolta ananas o agrumi) e floreale (biancospino, talvolta ginestra o camomilla).
Sapore: armonico, fresco, piacevolmente amarognolo, di buona struttura, fruttato (mela, pera, pesca, talvolta ananas o agrumi).
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 %.
Estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
5,0 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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4.3. Montefalco Rosso
Colore: rosso rubino.
Odore: tipici sentori di ciliegia e frutti di bosco, lampone e mirtillo.
Sapore: secco, armonico, di giusto corpo.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12 % vol.
Estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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4.4. Montefalco Riserva
Colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento.
Odore: intenso, fruttato, talvolta con note speziate e balsamiche.
Sapore: secco, armonico, di buona struttura, persistente.
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 %.
Estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE.
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Caratteristiche analitiche generali |
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
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Acidità totale minima |
4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
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5. Pratiche di vinificazione
a. Pratiche enologiche essenziali
Pratica enologica specifica
La tipologia Montefalco Rosso può fregiarsi della qualifica «RISERVA», nel caso le uve siano oggetto di specifica denuncia annuale e rivendicazione da registro di vinificazione, e se sottoposta ad un periodo di invecchiamento non inferiore a 30 mesi di cui 12 in botti di legno a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
b. Rese massime
Montefalco Bianco
12 000 chilogrammi di uve per ettaro
Montefalco Bianco
84 ettolitri per ettaro
Montefalco Grechetto
12 000 chilogrammi di uve per ettaro
Montefalco Grechetto
84 ettolitri per ettaro
Montefalco Rosso
11 000 chilogrammi di uve per ettaro
Montefalco Rosso
77 ettolitri per ettaro
Montefalco Rosso riserva
11 000 ettolitri per ettaro
Montefalco Rosso riserva
77 ettolitri per ettaro
6. Zona geografica delimitata
La zona di produzione della DOP «Montefalco» ricade nei Comuni di Montefalco, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi e Giano dell'Umbria, ubicati nella provincia di Perugia.
7. Varietà principale/i di uve da vino
Grechetto B.
Sagrantino N.
Sangiovese N.
Trebbiano spoletino B. - Trebbiano
8. Descrizione del legame/dei legami
8.1. Montefalco DOP
Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica di produzione della DOP «Montefalco» ricade in provincia di Perugia, al centro dell'Umbria. Si tratta di un areale produttivo molto raccolto, con terreni che digradano dolcemente lungo profili collinari presidiati da antichi borghi medievali. La fascia altimetrica di coltivazione oscilla tra i 220 ed i 472 metri dei rilievi collinari più elevati, mentre la pendenza degli appezzamenti vitati e l'esposizione è variabile, tanto da creare un ampio ventaglio di microclimi e condizioni di coltivazione, che consentono interessanti qualificazioni aziendali dei vini da parte delle singole cantine.
Il clima presenta caratteri mediterranei – sub continentali, con estati calde ma non afose e inverni abbastanza freddi e discretamente piovosi. Le temperature medie estive si aggirano tra i 18 – 23 °C e quelle invernali tra i 4-6 °C, con le precipitazioni annue medie che sono comprese fra 750 e 1 300 millimetri, con minimo estivo e massimo autunnale.
Natura dei suoli - Dal punto di vista pedologico, l'area di produzione è caratterizzata da 4 sottozone riconducibili a:
— conglomerati fluvio – lacustri, caratterizzati da sabbie gialle talvolta compatte che esprimono caratteri di mineralità nei vini;
— argille e sabbie lacustri che caratterizzano terreni sabbiosi e ciottolosi dotati di profondità ed ottimo drenaggio;
— alluvioni attuali, recenti e del terrazzo più basso, prevalentemente sabbio-ciottolose (Olocene), che coincidono con le superfici più pianeggianti;
— marne, che caratterizzano vaste aree dai tipici affioramenti di rocce di età miocenica, e che presentano tipiche arenarie giallastre e marne siltose grigiastre, ma anche argille siltose grigiastre.
I terreni maggiormente coltivati a vite all'interno dell'areale sono di matrice argilloso calcarea, con una presenza di scheletro comunque contenuta, con una buona percentuale di calcare attivo, con valori che vanno dal 5,5 al 9,2 %.
A causa dell'abbondanza di carbonati finemente suddivisi la reazione si mantiene sempre nel campo di un'alcalinità, a volte pronunciata (7,8 – 8,2), con minimi sui terrazzi alluvionali e massimi sulle argille.
La sostanza organica è presente in quantità notevoli, variabili dall'1,5 al 2,2 %, superando spesso l'1 % anche a 1 metro di profondità, in relazione all'omogeneizzazione subita dal suolo in seguito alle lavorazioni.
Si rilevano dotazioni di fosforo assimilabile e potassio scambiabile elevate, in particolare nei terreni ubicati sugli affioramenti miocenici (max: 43 e 404 ppm rispettivamente).
Lo spessore dello strato esplorato dalle radici scende progressivamente, passando dai suoli su alluvioni a quelli su argille, sabbie ed infine su turbiditi e conglomerati, da oltre 150 a meno di 70 cm, lasciando però sempre uno strato di esplorazione radicale sufficiente. Questa caratteristica unita all'eccellente capacità di campo dei terreni, alla scelta consapevole dei portainnesti da parte dei viticoltori ed alla gestione delle risorse idriche, attraverso le più opportune pratiche colturali adottate nel corso dell'anno, consente ai vigneti di resistere ad eventuali stress idrici del periodo estivo ed ottenere uve in grado di raggiungere giusti gradi di maturazione e ottimali livelli di acidità e di struttura.
8.2. Montefalco DOP
Fattori storici e umani rilevanti per il legame
Montefalco e i comuni che compongono l'areale della denominazione rappresentano da sempre una grande «terra per il vino», come testimoniano i numerosissimi documenti storici che raccontano le sue colline vocate alla viticoltura.
Già nel 1088 si scriveva di terre piantate a vigna e risalgono al Duecento numerosi documenti che testimoniano la cura costante che i vignaioli della zona dedicavano alla viticoltura, perfino nel centro urbano e negli orti, a disegnare un assetto agrario originale, testimoniato ancora oggi da un incredibile circuito di viti storiche. Dalla prima metà del Trecento le leggi comunali iniziano a tutelare vite e vino, dedicandogli interi capitoli e rubriche di statuti comunali.
Nel 1622 il cardinale Boncompagni, legato di Perugia, inasprì severamente le sanzioni stabilite dallo statuto comunale, prevedendo persino «la pena della forca se alcuna persona tagliasse la vite d'uva».
Nel 1925, alla Mostra Enologica dell'Umbria, la cittadina veniva definita come il centro vinicolo più importante della regione («Montefalco occupa il primo posto nella cultura del vigneto specializzato»). Dai documenti si evince anche la complessità enologica del territorio e i diversi vini che venivano prodotti all'epoca, tanto bianchi che rossi.
I fattori umani hanno influito sull'evoluzione della tecnica viticola ed enologica dei vini di Montefalco, fino alla definizione degli assetti tecnici e produttivi nell'ambito del disciplinare della denominazione.
Tali fattori in particolare hanno riguardato la scelta della base ampelografica dei vigneti e le tradizionali forme di allevamento (la palmetta prima, il cordone speronato e poi il Guyot).
Le operazioni vendemmiali, generalmente tardive, in relazione ai tempi di maturazione delle uve, in particolare del Sagrantino, del Trebbiano Spoletino, ma anche del Sangiovese e del Grechetto, sono finalizzate all'ottenimento di uve sane e con elevato grado zuccherino.
Le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate in zona. In particolare la vinificazione delle uve Sangiovese e Sagrantino garantiscono la massima espressione qualitativa attraverso le tecniche di elaborazione che comportano la massima estrazione delle sostanze coloranti e dei polifenoli e successivamente dei periodi di affinamento medio-lunghi, trattandosi di vini rossi strutturati, mentre le pratiche di elaborazione dei vini bianchi sono intese a conservare la naturale freschezza e carica aromatica.
8.3. Montefalco DOP
Legame causale tra la qualità, le caratteristiche del prodotto e l'ambiente geografico, con i fattori naturali ed umani.
«Montefalco» bianco e «Montefalco» Grechetto
Il «Montefalco» bianco è un vino dal colore giallo paglierino più o meno intenso. Può presentare riflessi verdognoli. L'odore è delicato, vinoso, con sentori di frutta a polpa gialla, di agrumi e di frutta tropicale più o meno intensi e note floreali.
Il sapore è fresco o leggermente acidulo, sapido e persistente, fruttato, caratteristico, armonico con un finale gradevolmente amarognolo.
Il «Montefalco» Grechetto è un vino di colore giallo paglierino più o meno carico o tendente al dorato, talvolta con riflessi verdolini, dall'odore delicato, fine, fruttato (mela, pera, pesca, talvolta ananas o agrumi) e floreale (biancospino, talvolta ginestra o camomilla). Ha sapore amarognolo, di buona struttura, fruttato, e presenta, in particolare, sentori di mela, pera, pesca, talvolta ananas o agrumi.
Entrambi i vini presentano un buon tenore di acidità (minimo 5 g/l espresso in acido tartarico) e di estratto non riduttore (minimo 17 g/l) che ne denotano la freschezza e la struttura. Trattasi infatti di vini che sono apprezzati in gioventù, ma che possono essere valorizzati con l'invecchiamento.
Tali caratteristiche sono dovute alle condizioni pedoclimatiche della zona geografica di produzione. Il terreno è collinare e il clima tra Mediterraneo e sub-continentale. Le estati sono calde ma non soffocanti e gli inverni sono piuttosto freddi ma non troppo umidi. Questi fattori determinano le escursioni termiche e permettono alle uve di maturare in modo ideale, con buoni livelli di zucchero, acidi organici, fenolici e aromatici. Tali componenti si esprimono nelle caratteristiche analitiche ed organolettiche dei vini e nelle loro note di freschezza.
La buona dotazione dei suoli in fosforo e potassio assimilabile consente poi di esaltare la sapidità dei vini.
Inoltre, le competenze tecniche dei viticoltori, con la scelta dei sistemi tradizionali di allevamento della vite, con forme a cordone speronato e Guyot, a bassa carica di gemme ed idonee a controllarne la vigoria e la produttività, nonché le successive operazioni di vinificazione, con le moderne tecnologie di elaborazione, consentono di esaltare nei vini le predette caratteristiche analitiche e sensoriali.
«Montefalco» rosso e «Montefalco» rosso riserva
Il «Montefalco» rosso è un vino dal colore rosso rubino, con tipici sentori di ciliegia e frutti di bosco, lampone e mirtillo, fruttato, e dal sapore secco, armonico e di giusto corpo.
Il «Montefalco» rosso riserva, un vino dal colore rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento, L'odore è intenso, fruttato, talvolta con note speziate e balsamiche.
Il sapore è secco, armonico, di buona struttura, persistente.
Entrambi i vini presentano un buon tenore di acidità (minimo 4,5 g/l espresso in acido tartarico) e un alto tenore di estratto non riduttore (minimo 23 g/l) che ne denotano la forte struttura.
Si tratta di vini con elevata capacità di invecchiamento, che può evolvere in bottiglia, e se ben conservati, in particolare il «rosso riserva» mantiene le ottimali caratteristiche oltre 5 anni.
Tali caratteristiche sono dovute alle condizioni pedoclimatiche della zona geografica di produzione.
L'orografia collinare, l'esposizione ed il divieto di impianto nei terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati, unitamente al clima mediterraneo – sub continentale, con estati calde ma non afose e inverni abbastanza freddi e discretamente piovosi, con elevate escursioni termiche, concorrono a determinare un ambiente aerato e luminoso, privo di ristagni idrici, ideale alla coltivazione della vite ed alla maturazione dell'uva.
Inoltre, la tessitura e la composizione chimico-fisica dei terreni, con la presenza di terreni calcarei e argillosi e con buona dotazione di fosforo e potassio, consentono alla vite di sviluppare i componenti polifenolici e coloranti della buccia dell'uva, che successivamente fornirà colore, aromi e struttura al vino.
In particolare, tali condizioni pedoclimatiche della zona di produzione influiscono favorevolmente sulle uve della varietà «Sangiovese», che è il vitigno fondamentale per vini in questione, che in questa zona assumono un'ottimale colore, struttura e pienezza, unitamente all'innata finezza, profondità e freschezza, che le uve di tale varietà possono vantare.
Inoltre, le competenze tecniche dei viticoltori, con la cura costante per il mantenimento del territorio e dei vigneti, con la scelta dei sistemi tradizionali di allevamento della vite, con forme a cordone speronato e Guyot, a bassa carica di gemme ed idonee a controllarne la vigoria e la produttività, nonché le successive operazioni di vinificazione, con le moderne tecnologie di elaborazione, consentono di ottenere i vini rossi in questione, altamente strutturati e dall'ottima dotazione sensoriale
9. Ulteriori condizioni essenziali
Imbottigliamento in zona delimitata
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione dell'UE
Tipo di condizione supplementare:
Imbottigliamento nella zona geografica delimitata
Descrizione della condizione:
L'imbottigliamento in zona di produzione delimitata è motivato dalla necessità di salvaguardare la qualità dei vini della DOP «Montefalco», garantirne l'origine e assicurare l'efficacia, la tempestività ed economicità dei controlli.
Infatti, si evidenzia che il trasporto e l'imbottigliamento al di fuori della zona di produzione possono compromettere la qualità del vino «Montefalco», che viene esposto a fenomeni di ossidoriduzione, sbalzi di temperatura e contaminazioni microbiologiche. Tali fenomeni in particolare possono generare effetti negativi sulle caratteristiche chimico-fisiche (acidità totale minima, estratto non riduttore minimo, ecc.) e organolettiche (colore, odore e sapore).
Detti rischi sono tanto maggiori quanto più grande è la distanza percorsa. L'imbottigliamento nella zona di origine, con l'assenza di spostamenti delle partite di vino, o con minimi spostamenti, consente invece di mantenere inalterate le caratteristiche e le qualità del prodotto.
Questi aspetti, associati all'esperienza e alla profonda conoscenza tecnico-scientifica delle qualità particolari dei vini, maturata negli anni dai produttori della denominazione di origine «Montefalco», consentono di effettuare l'imbottigliamento nella zona di origine con le migliori accortezze tecnologiche, volte a preservare tutte le caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche dei vini previste dal disciplinare.
L'imbottigliamento in zona di produzione si prefigge altresì di assicurare il controllo, da parte del competente organismo, con la massima efficienza, efficacia ed economicità; requisiti che non possono essere forniti in egual misura al di fuori della zona di produzione.
Infatti, l'organismo di controllo, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del disciplinare, nella zona di produzione, può programmare con la massima tempestività le visite ispettive presso tutte le ditte interessate al momento dell'imbottigliamento del vino «Montefalco», in conformità al relativo piano dei controlli.
Ciò al fine di accertare in maniera sistematica che soltanto le partite di vino «Montefalco», preventivamente certificate idonee agli esami chimico-fisici ed all'esame organolettico dallo stesso organismo di controllo, conseguendo così i migliori risultati in termini di efficacia dei controlli, nonché ad un costo contenuto a carico dei produttori, con il fine di offrire al consumatore la massima garanzia in merito all'autenticità del vino confezionato.
Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti, è consentito che le imprese imbottigliatrici interessate possano ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata, a condizione che presentino apposita istanza al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della DOP «Montefalco» per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica che introduce l'obbligo di imbottigliamento in zona. Non deve trattarsi di un periodo ininterrotto di due anni.
Quadro di riferimento giuridico:
Nella legislazione nazionale
Tipo di condizione supplementare:
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione della condizione:
Disposizione di confezionamento.
Conformemente alle norme nazionali in materia di confezionamento dei vini a denominazione d'origine, i vini DOP «Montefalco» per l'immissione al consumo devono essere confezionati soltanto in bottiglie di vetro, aventi un volume non superiore a 18 litri, chiuse con tappo raso bocca, oppure con tappo a vite con capsula a vestizione lunga.
Per la sola tipologia «Montefalco» rosso riserva è obbligatorio l'impiego del tappo di sughero raso bocca.
Link al disciplinare del prodotto
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13898