Viticoltura - Decreto di trasferimento emesso all’esito della vendita forzata di un terreno - Presentazione della domanda di autorizzazione al reimpianto del vigneto - Accertamento della titolarità del diritto soggettivo di reimpiantare il vigneto estirpato - Non idoneità del decreto di trasferimento emesso in favore della società acquirente come titolo al trasferimento in capo alla stessa anche dei diritti inerenti alla conservazione e/o al reimpianto dei vigneti insistenti sul terreno stesso - Trasferimento del diritto di reimpianto in base a quanto previsto dall’art. 85-decies del Regolamento n. 1234/2007.
SENTENZA
n. 2493/2022 pubbl. il 13/09/2022
(Giudice: dott.ssa Maria Filomena De Cecco)
promossa da
CHATEAU LA SIROQUE SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. SEMPLIFICATA (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Marco Giuri del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
- attore -
contro
REGIONE TOSCANA (...), nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Letizia Falsini ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Regionale in Firenze, piazza dell’Unità Italiana n. 1;
- convenuta -
e
AGENZIA REGIONALE TOSCANA EROGAZIONI AGRICOLTURA (C.F. (C.F. e P. IVA n. 05096020481), rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Letizia Falsini ed elettivamente domiciliata presso l’avvocatura Regionale in Firenze, piazza dell’Unità Italiana n. 1;
CONCLUSIONI
- convenuta -
Per l’attore: “Voglia il Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, accertato e dichiarato che CHATEAU LA SIROQUE SOCIETÀ AGRICOLA S. R. L. SEMPLIFICATA ha acquistato il diritto di proprietà del fondo impiantato a vigneto ubicato in Montecatini Val di Cecina (località Cerbaina) identificato al nuovo catasto terreni al foglio 48, particella 69 quindi il diritto di proseguirne l’effettiva coltivazione per la produzione di uva da vino, accertare e dichiarare che la società attrice è titolare del diritto di registrare la superficie al fascicolo aziendale agricolo al fine della presentazione della domanda di autorizzazione al reimpianto del vigneto. Voglia il Tribunale di Firenze, accertato e dichiarato che CHATEAU LA SIROQUE SOCIETÀ AGRICOLA S. R. L. SEMPLIFICATA ha acquistato il diritto di reimpiantare il vigneto presso il fondo ubicato in Montecatini Val di Cecina (località Cerbaina) identificato al Nuovo Catasto Terreni al foglio 48, particella 70, accertare e dichiarare che CHATEAU LA SIROQUE SOCIETÀ AGRICOLA S. R. L. SEMPLIFICATA è titolare del diritto soggettivo di reimpiantare il vigneto estirpato. Per l'effetto di quanto sopra ORDINARE ai convenuti le necessarie iscrizioni e trascrizioni nei competenti registri. Vinte le spese e i compensi di lite, oltre accessori come per legge”;
per le convenute: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respingere tutte le domande attoree perché infondate. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre oneri di legge.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, CHATEAU LA SIROQUE SOCIETÀ AGRICOLA SRL SEMPLIFICATA ha domandato all’intestato Tribunale nei confronti di REGIONE TOSCANA e AGENZIA REGIONALE TOSCANA EROGAZIONI AGRICOLTURA l’accertamento: del proprio diritto di proseguire la coltivazione per la produzione di uva e vino sul fondo da lei acquistato, impiantato a vigneto e ubicato in Montecatini Val di Cecina (località Cerbaina) identificato al nuovo catasto terreni al foglio 48, particella 69, con diritto di registrare la superficie al fascicolo aziendale agricolo al fine di presentare la domanda di autorizzazione al reimpianto del vigneto; del proprio diritto al reimpianto del vigneto estirpato presso il fondo ubicato in Montecatini Val di Cecina (località Cerbaina) identificato al Nuovo Catasto Terreni al foglio 48, particella 70. Ha, dunque, chiesto, che il Tribunale ordinasse alle convenute le necessarie iscrizioni e trascrizioni nei rispettivi registri.
A sostegno della domanda ha allegato: di avere acquistato, tra gli altri, i terreni ubicati in Montecatini Val di Cecina (PI) (località Cerbaina), identificati al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Montecatini Val di Cecina dal foglio n. 48 particelle 69 e 70, in forza del decreto di trasferimento del 14 dicembre 2017 emesso all’esito della vendita forzata disposta nell’ambito del processo esecutivo introdotto dinanzi al Tribunale di Pisa (R.G.E. n. 314/2009 E.I.); che la relazione tecnica, redatta dall’esperto nominato dal Tribunale, aveva dato atto che al momento del sopralluogo sulla particella 69 insisteva un terreno coltivato a vigneto, mentre “parte della superficie corrispondente alla particella n. 70 non è coltivata a vigneto, ma su tale terreno è stato acquistato il diritto di reimpianto”; che per quanto concerne la particella 69, il diritto di impiantare il vigneto era stato esercitato prima del 16 gennaio 2008 con conseguente diritto di CHATEAU LA SIROQUE SOCIETÀ AGRICOLA S. R. L. SEMPLIFICATA di mantenere l’impianto realizzato; che per quanto riguarda invece la particella 70, il diritto al reimpianto era stato acquistato da CHATEAU LA SIROQUE SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. SEMPLIFICATA insieme al terreno con il decreto del 14 dicembre 2017; che era stata respinta la richiesta trasmessa da CHATEAU LA SIROQUE SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. SEMPLIFICATA all’Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.T.E.A.), diretta ad ottenere l’aggiornamento del fascicolo aziendale relativamente alla registrazione dei fondi corrispondenti alle particelle 69 e 70 del foglio 48 del n.c.t. del Comune di Montecatini Val di Cecina; che, dopo l’impianto del vigneto da parte della società esecutata, non aveva avuto luogo né la dismissione del vigneto né il trasferimento del diritto all’impianto acquistato.
Si sono costituite REGIONE TOSCANA e AGENZIA REGIONALE TOSCANA EROGAZIONI AGRICOLTURA, domandando il rigetto delle domande dell’attore e deducendo che: sulle particelle oggetto di causa i vigneti erano stati impiantati nel corso del 2006 e del 2007 dall’azienda LE ZAGARE, in quanto titolare di un diritto al reimpianto ottenuto a seguito di estirpazione di una superficie equivalente; negli anni successivi vi era stato un abbandono totale dei terreni, e le viti erano del tutto scomparse, tanto che, al momento dell’aggiornamento del fascicolo aziendale per il trasferimento di titolarità della proprietà e conduzione dei terreni agricoli, i vigneti messi a dimora DALL’AZIENDA AGRICOLA LE ZAGARE non erano più esistenti e, conseguentemente, non più visibili nelle foto e non riconoscibili come tali nel SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo); nella relazione del CTU del Tribunale di Pisa, del resto, era stato evidenziato che i vigneti erano stati coltivati fino alla primavera del 2010 e poi successivamente completamente abbandonati, tanto che a dicembre dello stesso anno non risultavano effettuate né la vendemmia né le potature “pertanto si può dedurre che il vigneto sia stato sottoposto agli interventi agronomici fino alla fine della primavera e poi sia stato completamente abbandonato; infatti la maggior parte delle piante aveva le foglie gialle ed i grappoli con acini non sviluppati, come è possibile osservare nelle foto n. 23-24 (doc.1)”; che dal 2011 al 2017 alcune particelle (ma non la n. 70), erano state date in affitto all’azienda DI LEO TATIANA E DEVIS, mentre le altre erano state del tutto abbandonate, perché nessuno le aveva in conduzione; il 4 aprile 2018, la richiesta dell’attore (finalizzata al riconoscimento della superficie vitata al fine di ottenere l’autorizzazione e procedere al reimpianto), inoltrata al Portale di ARTEA, era stata respinta poiché il sistema aveva riscontrato un disallineamento tra l’uso del suolo risultante dal SIGC (pascolo tipo alpeggio) e quello dichiarato dal richiedente (vigneto); che per tale difformità CHATEAU LA SIROQUE, ritenendo evidentemente non aggiornato l’uso del suolo S.I.G.C., aveva inoltrato un’istanza di correzione ad ARTEA che, tuttavia, aveva dato esito negativo, confermando che le particelle oggetto di causa non potevano classificarsi come vigneto, in quanto non vi risultavano viti. Ha poi eccepito la prescrizione del diritto al reimpianto acquistato dal dante causa dell’attore, azienda agricola LE ZAGARE.
La causa è stata istruita documentalmente e all’udienza del 12.5.2022 le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni come sopra riportate. Il Giudice, trattenendo la causa in decisione, ha assegnato i termini di cui all’art. 190 c.p.c.
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La pretesa dell’attrice è infondata e deve essere respinta.
CHATEAU LA SIROQUE SOCIETÀ AGRICOLA SRL SEMPLIFICATA ha allegato di aver acquistato nel 2017 le particelle 69 e 70, foglio 48, del Nuovo Catasto Terreni di Montecatini Val di Cecina, chiedendo il riconoscimento di proseguire l’impianto di viti iniziato dalla propria dante causa, azienda agricola LE ZAGARE, sulla prima particella e del diritto di esercitare il diritto di reimpianto di viti acquistato dalla stessa società LE ZAGARE sulla seconda.
Non è contestato che LE ZAGARE avesse effettivamente acquistato il diritto di reimpianto delle viti sui terreni oggetto di causa, a seguito di estirpazione dei vigneti preesistenti. Tuttavia, non è configurabile in capo all’impresa attrice né un diritto di proseguire l’impianto già iniziato né un diritto di esercitare il reimpianto.
Va premesso che il Regolamento (CE) 1234/2007 aveva posto espresso divieto di nuovi impianti di viti fino al 31 dicembre 2015 (art. 85-opties). Tuttavia, era previsto che gli Stati membri concedessero un diritto di reimpianto ai produttori che avessero estirpato una superficie vitata; i diritti di reimpianto dovevano corrispondere ad una superficie equivalente estirpata in coltura pura (art. 85-decies).
Quanto al trasferimento del diritto di reimpianto, il Regolamento CE 1234/2007 disponeva con lo stesso art. 85-decies, al paragrafo 4, che: “I diritti di reimpianto sono esercitati nell'azienda per la quale sono stati concessi”; il successivo paragrafo 5 poneva, tuttavia, una deroga, consentendo agli Stati membri di “decidere che i diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda sul territorio del medesimo Stato membro nei seguenti casi: a) una parte dell'azienda interessata è trasferita a quest'altra azienda; b) le superfici di quest'altra azienda sono destinate: i) alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta; o ii) alla coltura di piante madri per marze.” Secondo il paragrafo 7, inoltre: “I diritti di reimpianto concessi a norma dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono utilizzati nel corso dei periodi ivi previsti”; l’art. 5 del Regolamento 1493/1999, a sua volta, stabiliva: “I diritti di reimpianto acquisiti ai sensi del presente regolamento sono esercitati prima della fine della quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione.”
In seguito, il Regolamento (CE) 1308/2013 ha introdotto significative novità in materia, da un lato ponendo fine al divieto di nuovi impianti, vigente fino al 31 dicembre 2015, e, dall’altro, stabilendo che nessun impianto o reimpianto di vigne sarebbe stato possibile dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2030 senza una apposita autorizzazione rilasciata dagli Stati membri (artt. 61 e ss.).
Il sistema vigente, pertanto, prevede l’applicazione della disciplina del trasferimento del diritto di reimpianto, secondo i termini sopra esposti e indicati all’art. 85-decies, reg. 1234/2007, fino al 31 dicembre 2015; successivamente dal 2016 al 2030 prende avvio il procedimento autorizzatorio di cui agli artt. 61 ss. del reg. 1308/2013, che segna la fine del regime della circolazione tra privati dei diritti.
Anche il reimpianto, del resto, è sottoposto ad autorizzazione: ai sensi dell’art. 66 del Regolamento 1308/2013, gli Stati membri concedono automaticamente un’autorizzazione a produttori che hanno estirpato una superficie vitata successivamente al 1° gennaio 2016 e che hanno presentato una richiesta. Tale autorizzazione corrisponde ad una superficie equivalente alla superficie estirpata in coltura pura. Gli Stati membri possono concedere l’autorizzazione a produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata qualora l’estirpazione della superficie oggetto dell’impegno sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data in cui sono state impiantate nuove viti. In ogni caso l’autorizzazione deve essere impiegata nella stessa azienda in cui è stata intrapresa l’estirpazione (art. 66).
Il Legislatore, in via transitoria, ha previsto che i diritti di reimpianto concessi ai produttori prima del dicembre 2015, non ancora utilizzati e ancora in corso di validità alla suddetta data, potessero essere convertiti in autorizzazioni con decorrenza 1° gennaio 2016 (art. 68). Tale conversione avveniva su presentazione di una richiesta da parte dei suddetti produttori entro il 31 dicembre 2015, con possibilità per gli Stati Membri di consentire ai produttori di presentare tale richiesta entro il 31 dicembre 2022.
Al fine della soluzione del caso di specie va tenuto conto di due circostanze: da un lato, che già nel 2010 i terreni corrispondenti alle particelle oggetto di causa risultavano in stato di abbandono; dall’altro, che l’acquisto delle due particelle da parte dell’attrice è avvenuto solo nel 2017.
In relazione al primo aspetto, la CTU disposta nel 2010 dal Tribunale di Pisa, infatti, ha accertato come la particella 69 e parte della particella 70 fossero occupate da un vigneto, verosimilmente impiantato tra il 2004 e il 2006, sebbene “non era stata effettuata la potatura verde ed il diserbo. Pertanto, si può dedurre che il vigneto sia stato sottoposto agli interventi agronomici fino alla fine della primavera e poi sia stato completamente abbandonato; infatti la maggior parte delle piante aveva le foglie gialle ed i grappoli con acini non sviluppati”.
Quanto allo stato di fatto attuale, le foto aeree dell’area, prodotte dalle convenute, attestano l’assenza di superfici vitate, né l’attrice ha offerto elementi da cui desumere la presenza di un vigneto (docc. 4 e 5 parti convenute, da cui risulta l’inesistenza dei vigneti sulle particelle di cui è causa già nel 2016 e poi anche nel 2019).
La stessa attrice, del resto, non ha contestato specificamente lo stato di abbandono dei terreni, né ha dato conto della presenza sugli stessi di coltivazioni viticole, limitandosi a dedurre che, lo stato di fatto esistente sarebbe imputabile allo spossessamento conseguito al pignoramento dell’azienda dante causa.
Il trasferimento dei terreni nell’anno 2017 rende applicabile alla fattispecie la disciplina europea contenuta nel regolamento del 2013, che impedisce di riconoscere in capo all’attrice sia il diritto di proseguire la coltivazione del vigneto sulla particella 69, sia il diritto al reimpianto sulla particella 70.
Muovendo da quest’ultimo profilo, va escluso che insieme ai terreni CHATEAU LA SIROQUE SOCIETÀ AGRICOLA SRL abbia acquistato il diritto di reimpianto dei vigneti. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall’attrice, il decreto di trasferimento emesso in favore della società acquirente non è titolo idoneo al trasferimento in capo alla stessa anche dei diritti inerenti alla conservazione e/o al reimpianto dei vigneti insistenti sui terreni stessi.
Segnatamente, secondo la disciplina introdotta dal Legislatore europeo nel 2013, il trasferimento del diritto di reimpianto in base a quanto previsto dall’art. 85-decies del regolamento 1234/2007 sarebbe stato possibile soltanto fino al 31 dicembre 2015; a partire dal 1° gennaio 2016, nessun impianto o reimpianto di vigne sarebbe stato consentito senza una apposita autorizzazione rilasciata dagli Stati membri (artt. 61 e ss.).
Poiché il titolo di acquisto dei terreni risale al 14 dicembre 2017, deve essere, dunque, escluso il trasferimento automatico del diritto al reimpianto. Né, tantomeno, tale diritto può essere riconosciuto in forza di un’autorizzazione rilasciata in favore dell’attrice.
Del resto, in forza della disciplina vigente, CHATEAU LA SIROQUE non potrebbe nemmeno conseguire una tale autorizzazione.
Sul punto, infatti, è nuovamente intervenuto il Legislatore europeo con il Regolamento 273/2018 che, all’art. 2, par.1, lett. “d” definisce la «superficie vitata abbandonata», quale “superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole, fatti salvi i casi specifici definiti dagli Stati membri, la cui estirpazione non consente più al produttore di ottenere la concessione di un'autorizzazione al reimpianto ai sensi dell'articolo 66 del regolamento (UE) n. 1308/2013”.
Tale disciplina, in vigore dal 3 marzo 2018, per il principio tempus regit actum che regola i procedimenti amministrativi, risulta applicabile ai provvedimenti emessi dal momento della sua adozione.
Per quel che riguarda la particella 69, infine, lo stato di abbandono dei terreni trasferiti impedisce di ritenere che insieme ad essi l’attrice abbia acquistato il diritto di proseguire la coltivazione dei vigneti, di cui, del resto, non ha dimostrato l’esistenza al momento dell’acquisto. Dagli atti di causa, d'altronde, risulta che sulle particelle 69 e 70 non esisteva alcun vigneto né nel 2016, né nel 2019, cioè sia prima che dopo il decreto di trasferimento.
Le spese seguono la soccombenza e preso atto che le due convenute si sono costituite per mezzo dello stesso difensore, spiegando le medesime difese, deve essere liquidato un unico compenso, calcolato come di seguito, secondo quanto previsto dal paragrafo 2 delle tabelle allegate al DM 55/2014 per le cause di valore indeterminabile basso: 1.620,00 euro per la fase di studio, 1.147, euro per la fase introduttiva, 860,00 euro per la fase istruttoria (essendo la causa stata istruita solo documentalmente, previo deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.), 2.767,00 euro per la fase decisoria. Dunque, CHATEAU LA SIROQUE SOCIETÀ AGRICOLA SRL SEMPLIFICATA è tenuta a rifondere alle convenute, in solido tra loro, a titolo di onorari, l’importo complessivo di euro 6.394,00. Il tutto oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza reietta, così provvede:
RIGETTA le domande di CHATEAU LA SIROQUE SOCIETÀ AGRICOLA SRL SEMPLIFICATA;
CONDANNA CHATEAU LA SIROQUE SOCIETÀ AGRICOLA SRL SEMPLIFICATA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere alla REGIONE TOSCANA e all’AGENZIA REGIONALE TOSCANA EROGAZIONI AGRICOLTURA, in solido tra loro, le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 6.394,00 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 13 settembre 2022
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Filomena De Cecco