Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 05-07-2022
Numero provvedimento: 1637
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 23-09-2022
Numero gazzetta: 247

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637 della Commissione del 5 luglio 2022 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio per quanto riguarda l’uso di documenti nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa e della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l’immissione in consumo e che stabilisce il formulario da utilizzare per il certificato di esenzione.

(Regolamento (UE) 05/07/2022, n. 2022/1637, pubblicato in G.U.U.E. 23 settembre 2022, n. L 247)

Il Regolamento (UE) 5 luglio 2022, n. 2022/1637, in vigore dal 13 ottobre 2022 ed applicabile dal 13 febbraio 2023, è riportato nel testo vigente, aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate dal Regolamento (UE) 5 dicembre 2023, n. 2023/2707.


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise, in particolare l’articolo 12, paragrafo 3, l’articolo 29, paragrafo 2, e l’articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 stabilisce che i prodotti sottoposti ad accisa che circolano tra Stati membri in regime di sospensione dall’accisa e beneficiano dell’esenzione dal pagamento dell’accisa sono accompagnati da un certificato di esenzione. È opportuno stabilire il formulario del certificato.

(2) A norma dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262, gli Stati membri possono utilizzare il certificato di esenzione per altri settori dell’imposizione indiretta. Al fine di garantire una comunicazione uniforme tra le autorità degli Stati membri prima della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa esenti dal pagamento dell’accisa dal territorio di uno Stato membro verso il territorio di un altro Stato membro, è opportuno stabilire norme relative alla notifica dell’uso del certificato di esenzione dalle accise in altri settori dell’imposizione indiretta.

(3) Poiché il regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione stabilisce norme sul certificato di esenzione dalle accise, è opportuno sostituirlo.

(4) La direttiva (UE) 2020/262 dispone che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa siano accompagnati dal documento amministrativo elettronico, scambiato mediante il sistema informatizzato di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio. Detta direttiva prevede inoltre il ricorso a documenti di riserva nei casi in cui tale sistema informatizzato non sia disponibile nello Stato membro di spedizione. È opportuno stabilire le norme e le procedure per lo scambio dei documenti amministrativi elettronici mediante il sistema informatizzato nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa e dei documenti di riserva.

(5) La direttiva (UE) 2020/262 dispone che i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali siano accompagnati dal documento amministrativo elettronico semplificato, scambiato mediante il sistema informatizzato di cui alla decisione (UE) 2020/263. Detta direttiva prevede inoltre il ricorso a documenti di riserva nei casi in cui tale sistema informatizzato non sia disponibile nello Stato membro di spedizione. È opportuno stabilire le norme e le procedure per lo scambio dei documenti amministrativi elettronici semplificati mediante il sistema informatizzato nell’ambito della circolazione di prodotti destinati ad essere consegnati per scopi commerciali e dei documenti di riserva.

(6) Gli Stati membri sono tenuti ad applicare le misure necessarie per conformarsi all’articolo 12, agli articoli da 20 a 22 e agli articoli 36 e 37 della direttiva (UE) 2020/262 a decorrere dal 13 febbraio 2023. Poiché il presente regolamento attua la direttiva (UE) 2020/262, esso dovrebbe altresì applicarsi a decorrere dalla stessa data.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Certificato di esenzione

1. Il formulario da utilizzare per il certificato di esenzione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 («il certificato di esenzione») figura nell’allegato del presente regolamento.

2. Quando utilizzano il certificato di esenzione ai fini dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262, gli Stati membri ne informano la Commissione e le forniscono le informazioni necessarie.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le rispettive autorità nazionali incaricate di vistare il certificato di esenzione.

4. Gli Stati membri che esonerano il destinatario dall’obbligo di far vistare il certificato, di cui al punto 14) delle note esplicative dell’allegato, ne informano la Commissione.

5. La Commissione comunica agli Stati membri le informazioni ricevute a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 entro un mese dalla data di ricevimento di tali informazioni.

 

Articolo 2

Formalità da espletare prima che abbia inizio la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa

1. Lo speditore che intende spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa compila i campi della bozza di documento amministrativo elettronico di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione (4) e la presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione in conformità all’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262.

La bozza di documento amministrativo elettronico non può essere presentata prima di 7 giorni antecedenti la data indicata su tale documento come data di spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in questione.

 

Articolo 3

Annullamento del documento amministrativo elettronico

1. Lo speditore che intende annullare il documento amministrativo elettronico a norma dell’articolo 20, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2020/262 presenta la bozza del messaggio di annullamento di cui all’articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2022/1636 alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di annullamento di cui al paragrafo 1.

Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di annullamento sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione aggiungono la data e l’ora della convalida al messaggio di annullamento, comunicano tali informazioni allo speditore e inoltrano il messaggio di annullamento alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di annullamento di cui al paragrafo 1 non sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione ne informano senza indugio lo speditore.

Al ricevimento del messaggio di annullamento le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inoltrano detto messaggio al destinatario, se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.

 

Articolo 4

Messaggi relativi a un cambiamento di destinazione o di destinatario durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa

1. Quando uno speditore desidera modificare la destinazione o il destinatario in conformità all’articolo 20, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2020/262, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2022/1636.

Se i dati della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:

a) aggiungono nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione la data e l’ora della convalida e un numero progressivo e ne informano lo speditore;

b) aggiornano il documento amministrativo elettronico iniziale sulla base delle informazioni contenute nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione.

2. Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 1, lettera b, del presente articolo prevede un cambiamento di Stato membro di destinazione o di destinatario, l’articolo 20, paragrafo 4, o l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2020/262 si applica al documento amministrativo elettronico aggiornato.

3. Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo prevede un cambiamento di Stato membro di destinazione, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale.

Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inoltrano a loro volta il messaggio di cambiamento di destinazione al destinatario indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale.

4. Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo prevede un cambiamento di destinatario all’interno dello stesso Stato membro di destinazione che figura nel documento amministrativo elettronico iniziale, le autorità competenti di tale Stato membro informano del cambiamento il destinatario indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale.

5. Se l’aggiornamento di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo prevede un cambiamento del luogo di consegna indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2022/1636 senza comportare un cambiamento di Stato membro di destinazione né di destinatario, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale. Al ricevimento del messaggio di cambiamento di destinazione, le autorità dello Stato membro di destinazione lo inoltrano al destinatario.

6. Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione non sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione ne informano senza indugio lo speditore.

 

Articolo 4 bis

Messaggi relativi ai prodotti sottoposti ad accisa esportati in sospensione dall’accisa

Il risultato della verifica effettuata dalle autorità competenti dello Stato membro di esportazione, a norma dell’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262, è notificato alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione a norma dell’articolo 6 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1636.

Lo Stato membro di spedizione trasmette senza indugio allo speditore i messaggi relativi ai prodotti sottoposti ad accisa esportati in sospensione dall’accisa.

 

Articolo 5

Messaggi relativi al frazionamento della circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall’accisa

1. Lo speditore che intende frazionare la circolazione di prodotti energetici a norma dell’articolo 23 della direttiva (UE) 2020/262 presenta una bozza del messaggio di operazione di frazionamento di cui all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2022/1636 per ciascuna destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nelle bozze di messaggio di operazione di frazionamento.

Se i dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:

a) generano per ciascuna destinazione un nuovo documento amministrativo elettronico, che sostituisce il documento amministrativo elettronico iniziale;

b) generano una notifica di frazionamento per il documento amministrativo elettronico iniziale;

c) inviano la notifica di frazionamento allo speditore e alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale.

L’articolo 20, paragrafo 3, terzo comma, l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, e l’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 si applicano a ciascun nuovo documento amministrativo elettronico di cui al presente paragrafo, secondo comma, lettera a).

3. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale inoltrano la notifica di frazionamento al destinatario indicato nel documento amministrativo elettronico iniziale.

4. Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di operazione di frazionamento non sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione ne informano senza indugio lo speditore.

 

Articolo 6

Formalità da espletare prima che abbia inizio la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l’immissione in consumo

1. Lo speditore presenta la bozza di documento amministrativo elettronico semplificato di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2022/1636 alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

2. La bozza di documento amministrativo elettronico semplificato non può essere presentata prima di 7 giorni antecedenti la data indicata su tale documento come data di spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in questione.

 

Articolo 7

Messaggi concernenti un cambiamento di destinazione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo l’immissione in consumo

1. Lo speditore che intende cambiare la destinazione in conformità all’articolo 36, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2020/262 presenta la bozza di messaggio di cambiamento di destinazione di cui all’articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2022/1636 alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza del messaggio di cambiamento di destinazione di cui al paragrafo 1.

Se i dati della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:

a) aggiungono nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione la data e l’ora della convalida e un numero progressivo e ne informano lo speditore;

b) aggiornano il documento amministrativo elettronico semplificato iniziale sulla base delle informazioni contenute nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione;

c) inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico semplificato iniziale.

Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione al destinatario.

3. Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione non sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione ne informano senza indugio lo speditore.

 

Articolo 7 bis

Ricorso a documenti di riserva

Se uno speditore o uno speditore certificato ha informato le autorità competenti dello Stato membro di spedizione dell’avvio della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 38 paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2020/262 e se si prevede che l’indisponibilità del sistema informatico nello Stato membro di spedizione persista al momento dell’arrivo in loco dei prodotti, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione trasmettono senza indugio tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione.

 

Articolo 8

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 31/96 è abrogato.

 

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2023.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2022


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO