Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 05-07-2022
Numero provvedimento: 1636
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 23-09-2022
Numero gazzetta: 247

Regolamento delegato (UE) 2022/1636 della Commissione del 5 luglio 2022 che integra la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilendo la struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e stabilendo una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti.

(Regolamento (UE) 05/07/2022, n. 2022/1636, pubblicato in G.U.U.E. 23 settembre 2022, n. L 247)

Il Regolamento (UE) 5 luglio 2022, n. 2022/1636, in vigore dal 13 ottobre 2022 ed applicabile dal 13 febbraio 2023, è riportato nel testo vigente aggiornato con le successive modificazioni ed integrazioni apportate dal Regolamento (UE) 9 novembre 2023, n. 2024/296.


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, relativa al regime generale delle accise, in particolare l’articolo 6, paragrafo 10, l’articolo 29, paragrafo 1, e l’articolo 43, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 6, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2020/262, la perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti che si verifica durante un movimento fra gli Stati membri in regime di sospensione dall’accisa non è considerata un’immissione in consumo se l’entità della perdita è inferiore alla soglia comune di perdita parziale per detti prodotti sottoposti ad accisa, a meno che uno Stato membro abbia motivi ragionevoli di sospettare frodi o irregolarità. A norma dell’articolo 45, paragrafo 2, di tale direttiva, nell’eventualità di perdita parziale dovuta alla natura dei prodotti che avviene durante il trasporto nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui sono stati immessi in consumo, l’accisa non è esigibile in detto Stato membro se l’importo della perdita rientra nella soglia comune di perdita parziale, a meno che uno Stato membro abbia motivi ragionevoli di sospettare frodi o irregolarità. Al fine di garantire un trattamento uniforme delle perdite parziali in tutta l’Unione, è opportuno stabilire una soglia comune di perdita parziale per i prodotti del tabacco lavorato. Tenuto conto in particolare della natura dei prodotti, delle loro caratteristiche fisico-chimiche e delle soglie nazionali esistenti, la soglia comune di perdita parziale per il tabacco lavorato dovrebbe essere fissata allo 0 %.

(2) La direttiva (UE) 2020/262 prevede l’uso di documenti amministrativi elettronici scambiati attraverso il sistema informatizzato di cui alla decisione (UE) 2020/263 del Parlamento europeo e del Consiglio, affinché la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa sia considerata aver luogo in regime di sospensione dall’accisa. Essa prevede inoltre l’uso di documenti di riserva nei casi in cui tale sistema informatizzato sia indisponibile nello Stato membro di spedizione. La struttura e il contenuto di tali documenti dovrebbero garantire l’espletamento uniforme delle formalità necessarie e agevolare la supervisione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa.

(3) La direttiva (UE) 2020/262 prescrive l’uso di documenti amministrativi elettronici semplificati per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e trasportati verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali. Essa richiede inoltre l’uso di documenti di riserva in determinati casi specifici. La struttura e il contenuto di tali documenti dovrebbero garantire l’espletamento uniforme delle formalità necessarie e agevolare la supervisione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa.

(4) Al fine di garantire che i documenti scambiati attraverso il sistema informatizzato a norma degli articoli da 20 a 25 della direttiva (UE) 2020/262 siano di immediata comprensione in tutti gli Stati membri e possano essere elaborati dal sistema informatizzato, è opportuno stabilire la struttura e il contenuto di tali messaggi riguardanti l’annullamento del documento amministrativo elettronico, il cambiamento di destinazione e il frazionamento della circolazione.

(5) Le norme sulla struttura e il contenuto dei documenti scambiati nell’ambito della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa e su una soglia per le perdite dovute alla natura dei prodotti in molti casi dovranno essere applicate congiuntamente sia dagli operatori economici che effettuano movimenti intra-UE di prodotti sottoposti ad accisa, come il tabacco lavorato, sia dalle autorità degli Stati membri che controllano tali attività. Nell’interesse della semplicità e della trasparenza e al fine di facilitarne l’applicazione ed evitarne il moltiplicarsi, tali norme dovrebbero essere stabilite in un unico atto.

(6) Poiché le norme stabilite dal presente regolamento e dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1637 della Commissione sostituiscono le disposizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3649/92 e (CE) n. 684/2009 della Commissione, è opportuno abrogare i regolamenti sostituiti.

(7) A norma dell’articolo 54 della direttiva (UE) 2020/262, gli Stati membri consentono il ricevimento di prodotti sottoposti ad accisa secondo le formalità stabilite agli articoli 33, 34 e 35 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio fino al 31 dicembre 2023. Il regolamento (CEE) n. 3649/92 dovrebbe pertanto applicarsi fino a tale data alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa avviata prima della data di applicazione del presente regolamento.

(8) A norma dell’articolo 55, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 6, agli articoli da 20 a 22, agli articoli da 25 a 29, agli articoli da 36 a 40 e all’articolo 45 di tale direttiva a decorrere dal 13 febbraio 2023. È opportuno pertanto che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Soglia per la perdita dovuta alla natura dei prodotti del tabacco lavorato

La soglia comune di perdita parziale di cui all’articolo 6, paragrafo 7, e all’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262 per il tabacco lavorato, che rientra nel campo di applicazione della direttiva 2011/64/UE del Consiglio (7), è dello 0 %.

 

Articolo 2

Requisiti per i messaggi scambiati mediante il sistema informatizzato

I messaggi scambiati a norma degli articoli da 20 a 25 e degli articoli 36 e 37 della direttiva (UE) 2020/262 sono conformi all’allegato I del presente regolamento. Ove siano necessari codici per completare alcuni elementi nei suddetti messaggi in conformità all’allegato I, si utilizzano i codici figuranti nell’allegato II.

 

Articolo 3

Bozza di documento amministrativo elettronico e documento amministrativo elettronico

La bozza di documento amministrativo elettronico presentata a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2020/262 e il documento amministrativo elettronico a cui è stato attribuito un codice di riferimento amministrativo a norma dell’articolo 20, paragrafo 3, terzo comma, della stessa direttiva sono conformi ai requisiti figuranti nelle disposizioni pertinenti dell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento.

 

Articolo 4

Bozza di documento amministrativo elettronico semplificato e documento amministrativo elettronico semplificato

La bozza di documento amministrativo elettronico semplificato presentata a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 e il documento amministrativo elettronico semplificato a cui è stato attribuito un codice di riferimento amministrativo a norma dell’articolo 36, paragrafo 2, terzo comma, della stessa direttiva sono conformi ai requisiti figuranti nelle pertinenti disposizioni dell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento.

 

Articolo 5

Messaggi concernenti l’annullamento del documento amministrativo elettronico

I messaggi concernenti l’annullamento del documento amministrativo elettronico di cui all’articolo 20, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2020/262 sono conformi ai requisiti di cui all’allegato I, tabella 2, del presente regolamento.

 

Articolo 6

Messaggi concernenti il cambiamento di destinazione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa

I messaggi concernenti il cambiamento di destinazione di cui all’articolo 20, paragrafo 7, e all’articolo 36, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2020/262 sono conformi ai requisiti di cui all’allegato I, tabelle 3 e 4, del presente regolamento.

 

Articolo 6 bis

Messaggi riguardanti prodotti sottoposti ad accisa esportati in sospensione dall’accisa

1. I messaggi riguardanti la verifica dei dati tra il documento amministrativo elettronico e la dichiarazione di esportazione di cui all’articolo 21, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2020/262 sono conformi ai requisiti di cui all’allegato I, tabelle 7 e 8, del presente regolamento.

2. I messaggi concernenti la notifica che i prodotti non devono più uscire dal territorio doganale dell’Unione di cui all’articolo 21, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2020/262 sono conformi ai requisiti di cui all’allegato I, tabella 9, del presente regolamento.

 

Articolo 7

Messaggi concernenti il frazionamento della circolazione di prodotti energetici in sospensione dall’accisa

I messaggi concernenti il frazionamento della circolazione di prodotti energetici in sospensione dall’accisa di cui all’articolo 23 della direttiva (UE) 2020/262 sono conformi ai requisiti di cui all’allegato I, tabelle 4 e 5, del presente regolamento.

 

Articolo 8

Messaggi concernenti la conclusione dei movimenti di prodotti sottoposti ad accisa

La nota di ricevimento presentata a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, o dell’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262 e la nota di esportazione di cui all’articolo 25 della stessa direttiva sono conformi ai requisiti figuranti nell’allegato I, tabella 6, del presente regolamento.

 

Articolo 9

Documenti di riserva

1. I documenti di riserva di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 38, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2020/262 contengono i dati, i gruppi di dati e i sottogruppi di dati di cui all’allegato I, tabella 1, colonne A e B, del presente regolamento. I dati, i gruppi di dati e i sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 1, del presente regolamento.

2. Le informazioni relative al cambiamento di destinazione dei prodotti e al frazionamento della circolazione di prodotti energetici che devono essere comunicate dallo speditore alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, a norma dell’articolo 26, paragrafo 4, e dell’articolo 38, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2020/262, sono presentate sotto forma di dati, gruppi di dati e sottogruppi di dati di cui all’allegato I, tabella 3, colonne A e B, del presente regolamento o all’allegato I, tabella 5, colonne A e B, del presente regolamento, a seconda dei casi. Tutti i dati, i gruppi di dati e i sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 3, o delle colonne A e B dell’allegato I, tabella 5, a seconda dei casi.

3. I documenti di riserva di cui all’articolo 27, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 39 della direttiva (UE) 2020/262 recano il titolo “Nota di ricezione di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa”, “Nota di esportazione di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa” o “Notifica di riserva di invalidamento della dichiarazione di esportazione alle autorità dello Stato membro di spedizione”, a seconda dei casi. I dati sono presentati sotto forma di dati, gruppi di dati e sottogruppi di dati di cui alle colonne A e B dell’allegato I, tabella 6, o alle colonne A e B dell’allegato I, tabella 9. Tutti i dati, gruppi di dati e sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 6, o nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 9.

 

Articolo 10

Abrogazione

I regolamenti (CEE) n. 3649/92 e (CE) n. 684/2009 sono abrogati a decorrere dal 13 febbraio 2023.

In deroga al primo comma, il regolamento (CEE) n. 3649/92 si applica fino al 31 dicembre 2023 alla circolazione dei prodotti avviata prima del 13 febbraio 2023.

 

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 febbraio 2023.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2022


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO I

ALLEGATO II