Settore vinicolo - Violazione degli art. 44, comma 9, e 74, comma 11, della L. n. 238 del 2016 - Utilizzo del riferimento alla denominazione protetta "Lacrima di Morro d'Alba DOP" nell'etichetta del prodotto alimentare denominato "lacrimello", in data anteriore al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consorzio di tutela della relativa DOP - Irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria - Accertato che il riferimento alla DOP Lacrima di Moro d'Alba figura solo tra gli ingredienti del salame "lacrimello", come indicati sul talloncino - Richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha ritenuto legittimo usare sull'etichetta di un prodotto alimentare il nome della DOP di un suo ingrediente qualora quest'ultimo conferisca al suddetto prodotto una caratteristica essenziale.
SENTENZA
n. 921/2022 pubbl. 21/07/2022
(Giudice dott. Sergio Casarella)
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1348/2022 promossa da:
P.T. (...), con il patrocinio dell'avv. (...)
OPPONENTE
contro
MINISTERO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (...), con il patrocinio dell'avv. (...)
DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (...), con il patrocinio dell'avv. (...)
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE (...), con il patrocinio dell'avv. (...)
OPPOSTI/CONTUMACI
OGGETTO: Tutela indicazioni geografiche
FATTI DI CAUSA
Con ricorso, depositato in data 28.03.2022, la società T. s.r.l., in persona del Presidente legale rapp.te p.t. T.P. e T.P. in proprio, proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 81/2022 emessa in data 23 febbraio 2022 dalla Direzione Generale per il Riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e Tutela del Consumatore, deducendo che:
- Con verbale di contestazione di illecito amministrativo n. 2018/1336 del 21/03/2018, il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi Alimentari (ICQRF Emilia - Romagna e Marche) aveva contestato alla T. s.r.l. ed al Sig. T.P., in proprio, la violazione degli art. 44, comma 9, e 74, comma 11, della L. n. 238 del 2016, per aver utilizzato il riferimento alla denominazione protetta "Lacrima di Morro d'Alba DOP " nell'etichetta del prodotto alimentare denominato "lacrimello", in data anteriore al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consorzio di T., con conseguente irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 4.200,00;
- Gli odierni ricorrenti avevano presentato idonee memorie difensive, ex art. 18 L. n. 689 del 1981, per evidenziare l'infondatezza degli addebiti e per richiedere l'annullamento del verbale di contestazione;
- La Direzione Generale per il Riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e Tutela del Consumatore, con l'ordinanza ingiunzione n. 81/2022 aveva confermato la violazione originariamente contestata ed aveva ingiunto a T.P., in proprio ed in solido con la T. s.r.l., il pagamento della somma di Euro 3.000,00 entro i trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
Tanto premesso in fatto, formulate le considerazioni in diritto, parte ricorrente chiedeva al Tribunale adito:
"In via preliminare Voglia sospendere immediatamente l'efficacia esecutiva dell'ordinanza n. 81/2022 emessa dalla Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore in data 23.02.2022;
Nel merito, in accoglimento del ricorso dichiarare nulla e/o annullare, unitamente a tutti glia atti presupposti, connessi e conseguenti, l'ordinanza ingiunzione n. 81/2022, emessa dalla Direzione generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore in data 23.02.2022".
Con Provv. del 6 aprile 2022, il Tribunale adito riteneva non sussistenti i presupposti per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta, non risultando provato il periculum in mora.
Con successiva ordinanza del 09.06.2022, il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, ritenuta non competente la Sezione Specializzata in materia di impresa, rimetteva la causa dinanzi al Tribunale monocratico.
Con ordinanza del 14.07.2022 veniva dichiarata la contumacia delle amministrazioni resistenti e fissava l'udienza del 21.07.2022 per la discussione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
L'etichetta utilizzata dalla ricorrente per commercializzare il proprio insaccato, riporta la dicitura Lacrimello - 100% carne di suino italiano - prodotto artigianalmente con vino "lacrima", nonché l'immagine di due calici di vino.
Come risulta dal relativo disciplinare (allegato dalla ricorrente al ricorso introduttivo - vedasi doc. 4), la denominazione di origine controllata risulta essere "Lacrima di Morro D'alba" o "Lacrima di Morro".
Pertanto l'etichetta oggetto di contestazione non risulta riportare denominazioni di origine controllata o protetta.
Dalle memorie difensive, a suo tempo presentate dai ricorrenti (vedasi doc. 2), risulta che il riferimento alla DOP Lacrima di Moro D'Alba figura solo tra gli ingredienti del salame "lacrimello", come indicati sul talloncino.
Qualora il riferimento ad una DOP sia riportato fra gli ingredienti, come nel caso di specie, non è prevista alcuna autorizzazione dal Consorzio di tutela della relativa DOP, ex art. 44, comma 10, della L. n. 238 del 2016.
Anche volendo ritenere che il termine "vino lacrima", indicato nell'etichetta, si riferisca all'ingrediente "Lacrima di Morro D'Alba" indicato nel talloncino, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza del 20 dicembre 2017 nella causa C-396/2016, ha ritenuto legittimo usare sull'etichetta di un prodotto alimentare il nome della DOP di un suo ingrediente qualora quest'ultimo conferisca al suddetto prodotto una caratteristica essenziale.
Secondo la Corte di Giustizia una denominazione registrata come DOP può essere menzionata all'interno della denominazione di vendita di un prodotto alimentare che incorpora prodotti che beneficiano di tale DOP se l'ingrediente in questione conferisce al prodotto alimentare in esame una caratteristica essenziale; e la quantità di tale ingrediente nella composizione del suddetto alimento costituisce un criterio importante, ma non sufficiente.
Spetta dunque al giudice nazionale, di volta in volta, valutare, alla luce delle circostanze di ogni singolo caso, se un impiego del genere sia volto a sfruttare la notorietà di una DOP o meno, verificando se tale alimento abbia una caratteristica essenziale connessa a tale ingrediente.
La Corte UE ha anche chiarito come l'art. 118 quaterdecies, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1234/2007, come modificato dal regolamento n. 491/2009, e l'articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1308/2013, devono essere interpretati nel senso che l'utilizzo di una denominazione di origine protetta come parte della denominazione con la quale viene posto in vendita un prodotto alimentare non conforme al disciplinare di produzione relativo a tale denominazione di origine protetta, ma contenente un ingrediente conforme al medesimo, non costituisce un'usurpazione, un'imitazione o un'evocazione, ai sensi di tali disposizioni.
Detta sentenza si pone in contrasto con l'art. 44, comma 9, L. n. 238 del 2016 che prevede che "é consentito l'utilizzo del riferimento a una DOP o IGP nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino a DOP o IGP, purché gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal Consorzio di T. della relativa DOP o IGP riconosciuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4. In mancanza del riconoscimento del Consorzio di tutela, la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero".
La suddetta norma statale richiede un'autorizzazione da parte del Consorzio di T. (o del Ministero, in mancanza del riconoscimento del Consorzio) per l'utilizzo di una denominazione nell'etichettatura dei prodotti agroalimentari, a meno che (come sopra evidenziato, ex art. 44, comma 10, della medesima legge) i prodotti derivati in questione non siano preimballati e siano preparati in laboratori annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al consumatore finale, o a meno che il riferimento all'uso della DOP sia riportato esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato assieme a tutti gli altri, senza particolari evidenziazioni.
La sentenza della Corte UE viene ad allargare le maglie dell'utilizzo in etichetta delle denominazioni di origine, qualora l'ingrediente in questione conferisca al prodotto alimentare in esame una caratteristica essenziale, anche senza la preventiva autorizzazione dal consorzio di T. di detta DOP, come invece dispone la L. n. 238 del 2016.
Va opportunamente evidenziato che le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato anche dalla Corte Costituzionale con sentenze nn. 168/1981 e 170/1984.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri del D.M. n. 55 del 2014, in base allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1348/2022 RG Trib. così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta dai ricorrenti e per l'effetto annulla l'ordinanza n. 81/2022, del 23.02.2022 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari - Direzione Generale per il Riconoscimento degli Organismi di Controllo e Certificazione e Tutela del Consumatore;
- Condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei ricorrenti che si liquidano in Euro 1.378,00 per compenso, in Euro 196,00 per esborsi, oltre spese generali oltre IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Ancona, il 21 luglio 2022
Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2022