Rinnovo approvazione della sostanza attiva Cypermethrin ai sensi del regolamento di esecuzione UE 2021/2049 della Commissione come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2001 della Commissione.
(Comunicato 16/08/2022, pubblicato nel sito del Ministero della Salute)
Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE UFFICIO 7
Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari
COMUNICATO
Secondo quanto riportato nella parte A del regolamento (UE) n. 540/2011, il 31 ottobre 2022 scade il periodo di approvazione per la sostanza attiva Cypermethrin.
Per tale sostanza attiva, entro i termini e secondo le modalità previste all’art. 1 del regolamento (UE) n. 844/2012 della Commissione, è stata presentata una domanda di rinnovo ritenuta completa dallo Stato membro relatore che, di concerto con lo stato membro correlatore, ha redatto un rapporto di valutazione, trasmesso all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA).
L’EFSA ha comunicato alla Commissione europea le sue conclusioni, confermando che la sostanza attiva Cypermethrin è conforme ai criteri di approvazione di cui all’art. 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Commissione europea sulla base di tali conclusioni, ha presentato al Comitato Permanente per le piante, gli animali, gli alimenti ed i mangimi una proposta regolamentare per il rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva in questione, unitamente ad un progetto di rapporto di riesame.
Il rinnovo della sostanza attiva Cypermethrin è confermato fino al 31 gennaio 2029, come sostanza candidata alla sostituzione, a norma dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009, alle condizioni riportate negli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2049.
L’articolo 43 del regolamento (CE) 1107/2009 prescrive che, entro tre mesi dal rinnovo dell’approvazione di una sostanza attiva, il titolare dell’autorizzazione che intenda rinnovare un prodotto fitosanitario autorizzato debba presentare apposita istanza di rinnovo corredata di tariffa e dalle informazioni di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo 43.
Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Cypermethrin è scaduto il 1° maggio 2022.
Per i titolari di autorizzazione è fatto obbligo di provvedere all’integrazione della documentazione trasmessa con un’informativa tecnica del fornitore della sostanza attiva tecnica presente nei prodotti fitosanitari per i quali si chiede il rinnovo, da cui risulti il rapporto cis:trans sia conforme a quello dell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2049 e che il tenore in esano non superi la soglia di 5 g/kg di sostanza attiva tecnica.
Ciò premesso al fine di assicurare la continuità delle registrazioni (commercializzazione e impiego), nelle more della procedura di adeguamento, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari destinati all’uso professionale, contenenti la sostanza attiva Cypermethrin, sono prorogate fino al 31 gennaio 2030, fermo restando la presentazione della domanda e l’esito favorevole della valutazione.
È fatto comunque salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive ed i coformulanti componenti i singoli prodotti fitosanitari.
Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari per i quali entro il termine sopra indicato del 1° maggio 2022 non è stata presentata istanza di rinnovo, sono revocate dal giorno successivo alla pubblicazione del presente comunicato sul portale del Ministero della salute.
L’elenco dei prodotti revocati è pubblicato in allegato al presente comunicato.
Con riferimento ai prodotti di cui al suddetto elenco, conformemente all’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 la commercializzazione dei lotti regolarmente prodotti fino alla data di decorrenza della revoca, nonché la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati sono consentite fino al 31 ottobre 2022; l’utilizzo dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva Cypermethrin, è consentito fino al 31 ottobre 2023.
Considerate le attuali conoscenze scientifiche e tecniche, la Commissione ha previsto determinate condizioni e restrizioni, tra cui la limitazione al solo suo professionale dei prodotti fitosanitari contenenti Cypermethrin.
Per quanto sopra, le confezioni dei prodotti consentiti anche per uso non professionale, munite di etichetta PFNPE e per i quali la vendita è consentita solo al rivenditore autorizzato ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n. 150 del 2012, potranno essere commercializzate e vendute, nei termini sopra indicati, solo per uso professionale previa rietichettatura, mediante apposizione dell’etichetta professionale in corso di validità, e/o consegna all’acquirente del fac-simile della suddetta etichetta professionale.
Entro 30 giorni dalla decorrenza della revoca le Imprese titolari provvedono alla rietichettatura delle giacenze di prodotto ovvero alla consegna ai rivenditori abilitati del fac-simile dell’etichetta professionale.
La gestione delle scorte di PFNPE rietichettate o munite di fac-simile di etichetta professionale dovrà soddisfare tutti gli adempimenti previsti per i prodotti per uso professionale dal D.Lgs n. 150/2012 ed ulteriori disposizioni del Piano d’azione nazionale di cui al D.M. 22/01/2014, in particolare per quanto concerne lo stoccaggio, la registrazione di carico nonché la registrazione di scarico all’atto della vendita esclusivamente ad acquirenti muniti di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo di prodotti fitosanitari.
Le confezioni dei prodotti autorizzati esclusivamente per uso non professionale su piante ornamentali, munite di etichetta PFNPO, si intendono revocati dal giorno successivo alla pubblicazione del presente comunicato con ritiro delle confezioni giacenti in commercio entro i successivi 30 giorni.
Detti prodotti figurano nel sopracitato elenco dei prodotti revocati in allegato al presente provvedimento.
Il presente comunicato è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai Prodotti Fitosanitari e nella sezione Trovanorme ed ha valore di notifica alle imprese interessate.
I dati relativi ai prodotti fitosanitari oggetto di proroga saranno disponibili nella sezione “Banca Dati” dell’area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it.
Roma, 16 agosto 2022
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO 7
f.to dott. GAETANO MIELE
ALLEGATO
Elenco prodotti fitosanitari revocati contenenti la sostanza attiva Cypermethrin.
| Denominazione Prodotto |
Numero registrazione |
Denominazione impresa | Elenco Sostanze attive |
| CIP | 014724 | Arysta Lifescience Benelux SPRL |
Cypermethrin |
| CIPERBLOC | 011744 | Arysta Lifescience Benelux SPRL |
Cypermethrin |
| CYTHRIN | 013170 | Arysta Lifescience Benelux SPRL |
Cypermethrin |
| CYTHRIN L | 013169 | Arysta Lifescience Benelux SPRL | Cypermethrin |
| OLEOSAN PLUS | 015135 | Arysta Lifescience Benelux SPRL | Cypermethrin; olio di paraffina |
| PIPERCIP | 011893 | Arysta Lifescience Benelux SPRL | Cypermethrin |
| TALISMA UL | 015009 | Arysta Lifescience Benelux SPRL |
Cypermethrin; Piperonyl Butoxyde |