Settore vinicolo - Reati ex artt. 473, aggravato ai sensi dell'art. 474- ter, e 517-ter cod. pen. - Messa in commercio di prodotto vinicolo imbottigliato il cui marchio è rappresentato da una rosa stilizzata costituente una mera copia del marchio identificativo dell'analogo prodotto vinicolo commercializzato da azienda concorrente sotto diversa denominazione - Marchi servilmente imitati, in quanto i segni distintivi del prodotto commercializzato dall'azienda concorrente, ancorchè non assoggettati a registrazione, erano, in quanto già da tempo in uso da parte di quest'ultima, in ogni caso tutelati con riferimento alla loro valenza identificativa sotto la forma della privativa industriale derivante dal preuso quanto meno nell'ambito del mercato nazionale del prodotto in questione.
SENTENZA
(Presidente: dott. Gastone Andreazza - Relatore: dott. Andrea Gentili)
sul ricorso proposto da:
SANTERO Gianfranco, nato a Asti il 23 maggio 1966;
avverso la sentenza n. 535 della Corte di appello di Torino del 27 gennaio 2021;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Francesca COSTANTINI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
sentiti altresì, per la parte civile Sandro Bottega, in proprio e nella qualità di legale rappresentanti della Bottega Spa, l'avv. Raimondo Galli, del foro di Milano, che ha depositato conclusioni scritte, e, per il ricorrente, l'avv. Carlo BLENGINO, del foro di Torino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Torino, con sentenza pronunziata il 27 gennaio 2021, ha riformato la sentenza con la quale il precedente 19 dicembre 2016 il Tribunale di Asti aveva dichiarato la penale responsabilità di Santero Gianfranco in ordine ai reati a lui ascritti, in qualità di legale rappresentante della Santero Fratelli e C Spa. e lo aveva condannato alla pena di giustizia oltre alle sanzioni accessorie ed al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile distilleria Bottega Spa.
La Corte di appello, ha, preliminarmente, disposto la correzione dell'errore materiale che era presente nella epigrafe della sentenza di primo grado, non essendo in essa stata riportata la imputazione avente ad oggetto il reato di cui all'art. 517 cod. pen., contestazione che era stata formulata, in guisa di contestazione suppletiva dal Pm a carico del Santero nel corso della udienza del 10 marzo 2016; nel merito, ha ritenuto che il Santero dovesse essere mandato assolto per i reati di cui agli artt. 473, aggravato ai sensi dell'art. 474-ter, e 517-ter cod. pen. per insussistenza del fatto ed ha, altresì, prosciolto l'imputato dal reato di cui all'art. 517 cod. pen. per intervenuta prescrizione.
Ha, tuttavia, confermato la condanna dell'imputato al pagamento del risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, eliminando, tuttavia, la provvisionale già liquidata dal Tribunale astigiano.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la difesa del Santero, articolando due motivi di impugnazione; il primo motivo attiene alla violazione di legge per non avere la Corte di appello rilevato la nullità della sentenza dì primo grado a cagione della nullità del dispositivo della medesima, non essendo stato chiarito nella sentenza in questione né nel dispositivo della stessa per quale fra i reati oggetto di contestazione era intervenuta la condanna del Santero. In particolare, rilevava la difesa dell'imputato che il Tribunale astigiano aveva dichiarato la penale responsabilità di quello per i reati di cui in rubrica, ma fra questi non vi era la violazione dell'art. 517 cod. pen. Ritenendo, pertanto, che non vi fosse stata affermazione in primo grado di responsabilità in ordine a tale reato, il ricorrente ha rilevato che aveva errato la Corte di appello nel dichiarare lo stesso reato estinto per prescrizione, posto che in relazione ad esso non vi era stata alcuna pronunzia da parte del Tribunale; né a tale vizio sarebbe stato possibile porre rimedio attraverso lo strumento della correzione dell'errore materiale.
In via subordinata a difesa del ricorrente ha rilevato, quanto ai reato di cui all'art. 517 cod. pen., che non vi era stata alcuna violazione della disposizione in questione da parte del ricorrente in quanto egli aveva fatto uso di marchi legittimamente registrati da una società spagnola e da una società cinese che avevano dato licenza d'uso dei medesimi marchi alla impresa rappresentata dal Santero.
In data 12 aprile 2022 la costituita parte civile Sandro Bottega, in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Bottega Spa, ha fatto pervenire una ampia memoria, oltre alle conclusioni ed alla nota spese, in cui, contestando le argomentazioni svolte dalla difesa del ricorrente, ha chiesto che il ricorso fosse rigettato, con la conseguente conferma della condanna generica al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio, e la condanna al ristoro delle spese di causa. Anche la difesa dell'imputato ricorrente ha fatto pervenire una memoria illustrativa, con la quale ha, in particolare, insistito in ordine alla fondatezza del secondo motivo di impugnazione originariamente proposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto è risultato inammissibile e, pertanto, come tale lo stesso deve essere dichiarato.
Quanto al primo motivo di impugnazione/afferente ad una pretesa ipotesi di nullità della sentenza impugnata per violazione di legge in quanto la Corte territoriale, la quale ha dichiarato la intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 517 cod. pen., aveva omesso di rilevare, a sua volta, il vizio che aveva colpito la sentenza di primo grado, essendo stata questa pronunziata sulla base di un dispositivo che sarebbe stato difettivo nei suoi elementi essenziali. In sostanza il ricorrente lamenta il fatto che, sebbene la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Asti abbia provveduto esclusivamente in relazione alle imputazioni di cui agli artt. 473, aggravato ai sensi dell'art. 474- ter, e 517-ter cod. pen., del tutto omettendo qualsivoglia pronunzia sulla imputazione avente ad oggetto la violazione dell'art. 517 cod. pen. - la cui contestazione sarebbe stata, inammissibilmente, recuperata in sede di giudizio di gravame, da parte della Corte di appello con provvedimento di correzione dell'errore materiale contenuto nell'epigrafe della sentenza di primo grado - la Corte territoriale, invece di prendere atto della circostanza che il Tribunale non aveva pronunziato in merito alla contestazione suppletiva, aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato ex art. 517 cod. pen., confermando la condanna generica in favore della parte civile, al risarcimento del danno derivante dalla sua commissione. L'intero assunto posto a base del motivo di impugnazione è destituito di fondamento.
Ed invero, deve precisarsi che, diversamente da quanto parrebbe opinare la ricorrente difesa, con la sentenza di primo grado il Tribunale di Asti, nel condannare il Santero in ordine ai reati a lui ascritti ha, indubbiamente dato atto di avere riscontrato la penale responsabilità del medesimo in ordine a tutti i reati a lui contestati, e non solamente a quelli che risultavano essere stati riportati nell'epigrafe della sentenza in questione.
Risulta, infatti, pacifico fra le parti che a carico del predetto imputato fossero stati contestati sia i due reati, riguardanti la violazione degli artt. 473, con la aggravante del 474-ter, e 517-ter cod. pen. puntualmente riportati nell'epigrafe della sentenza di primo grado, sia la violazione dell'art. 517 cod. pen., oggetto di contestazione suppletiva da parte del Pm nel corso della udienza del 10 marzo 2016 di fronte al Tribunale astigiano.
Nessun rilievo ha, infatti, la circostanza che di tale ultima contestazione non si fosse fatto cenno nell'epigrafe della sentenza di primo grado, posto che, essendo indiscusso che essa aveva formato oggetto di contestazione suppletiva formulata nel corso del processi di primo grado, la formula usata dal Tribunale nel dispositivo della sentenza pronunziata in data 19 dicembre 2016, in occasione della pronunzia della condanna del Santero, cioè: "dichiara Santero Giovanni colpevole dei reati ascrittigli", è sicuramente e senza equivoci riferita sia ai reati oggetto della primigenia contestazione che a quello successivamente contestato in corso di giudizio di primo grado.
Né vi sono ragioni per ritenere che, nell'emendare l'errore contenuto nella intestazione della sentenza emessa dal giudice di primo grado, la Corte di appello abbia decampato rispetto ai limiti imposti alla procedura di correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., posto che non è stata neppure prospettata una difformità fra i fatti come contestati - sia pure in sede di contestazione suppletiva, in relazione alla quale non è stato denunziato alcun vizio di carattere processuale determinatosi in occasione della sua formulazione - e come accertati in sede processuale (in ordine alla legittimità del ricorso alla procedura di correzione di errore materiale in sede di integrazione della intestazione della sentenza con un capo di imputazione, regolarmente contestato ma in essa non trascritto, cfr.: Corte di cassazione, Sezione V penale, 9 aprile 2009, n. 15324).
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la rilevanza penale delle condotte poste in essere dal Santero - il quale ha, nella qualità in precedenza indicata, indubbiamente posto in commercio un prodotto vinicolo imbottigliato denominato "Tempo" il cui marchio era rappresentato da una rosa stilizzata costituente una mera copia del marchio identificativo dell'analogo prodotto vinicolo messo in commercio dalla Bottega Spa sotto la denominazione "Petalo" - non ha alcun rilievo la circostanza, da questo addotta, secondo la quale egli avrebbe fatto uso, anche nel territorio nazionale, di marchi legittimamente registrati da una società spagnola e da un'altra società di diritto cinese, posto che non vi è dubbio che i marchi servilmente imitati, cioè i segni distintivi del prodotto commercializzato dalla azienda concorrente, ancorchè non assoggettati a registrazione, erano, in quanto già da tempo in uso da parte di quest'ultima, in ogni caso tutelati con riferimento alla loro valenza identificativa sotto la forma della privativa industriale derivante dal preuso quanto meno nell'ambito del mercato nazionale del prodotto in questione.
Al riguardo, infatti, questa Corte già si è pronunziata, con principio di diritto che qui si intende condividere e dare ad esso ulteriore continuità, rilevando che, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 517 cod. pen., è sufficiente che la vendita di prodotti industriali risulti ingannevole con riferimento alla origine, qualità o provenienza di un prodotto da un determinato produttore in quanto il marchio identificativo del prodotto decipiente costituisca la imitazione di altro marchio identificativo di un prodotto analogo al primo, e ciò anche nel caso in cui questo non sia stato oggetto di registrazione ovvero di formale riconoscimento (Corte di cassazione, Sezione V penale, 27 febbraio 2013, n. 9398; idem Sezione V penale, 25 marzo 2009, n. 1332), purché lo stesso abbia acquisito, per effetto del precedente uso fattone in un determinato ambito commerciale, un'adeguata valenza identificativa del prodotto e del suo produttore.
Circostanza questa che, alla luce degli elementi istruttori richiamati nella sentenza impugnata, la Corte di appello ha legittimamente affermato, in termini non suscettibili, stante la loro evidente valenza di accertamento merito, di essere riesaminati di fronte a questa Corte di legittimità.
Il ricorso presentato dal ricorrente deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e quest'ultimo, visto l'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; a carico del ricorrente restano, stante la soccombenza, anche le spese di rappresentanza e difesa della costituita parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sperse processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Depositata in cancelleria il 6 settembre 2022