Viticoltura - Varietà vegetali - Brevetto europeo sulla varietà vegetale denominata “Sugranineteen” che produce uva rossa da tavola senza semi, commercializzata sotto il marchio registrato “Scarlotta Seedless”- Stipulazione di un contratto di affitto con il produttore di uva avene ad oggetto la concessione di licenza a prendere in affitto e coltivare gemme di Sugranineteen sul proprio terreno con obbligo di ottenere le gemme esclusivamente dai vivai autorizzati - Stipulazione di un secondo contratto di autorizzazione alla propagazione che, in deroga al primo, consentiva di ottenere le gemme da un vivaio non autorizzato - Inadempimento contrattuale - Risoluzione del contratto con conseguente impossibilità di commercializzare l’uva prodotta.
SENTENZA
n. 2704/2022 pubbl. il 05/08/2022
(Presidente relatore: dott.ssa Carla Raineri)
nella causa iscritta al n. r.g. 1298/2019 promossa ex artt. 828 e 829 c.p.c con atto di impugnazione notificato in data 5 aprile 2019 e posta in deliberazione sulla base delle conclusioni precisate all’udienza del 29.06.2022
DA
A.M. (...), in qualità di titolare dell’impresa individuale “M.A.” (...), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Manno e Sabino Sernia ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Carlo Sala sito Milano, al viale San Michele del Carso n. 4, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
SUN WORLD INTERNATIONAL LLC, in persona del suo legale rappresentante pro tempore D.O.M., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio Jacobacci ed Emanuela Truffo nonché, anche disgiuntamente dall’Avv. Marco Francetti del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via Senato 8, giusta procura in atti
RESISTENTE
Avente ad oggetto: impugnazione di lodo arbitrale
Conclusioni:
Per la ricorrente A.M.:
“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
1) In via preliminare e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà del lodo impugnato concessa dal Tribunale di Milano in data 7 marzo 2019 per tutti i motivi sopraesposti ai sensi dell’articolo 839, comma IV, c.p.c.;
2) In via principale, dichiarare la nullità ai sensi dell’articolo 829 c.p.c. del lodo arbitrale (sia parziale che definitivo) emesso dalla Camera Arbitrale di Milano e reso esecutorio con decreto dal Tribunale di Milano;
3) Conseguentemente, nel merito, nell’auspicata ipotesi di una fase rescissoria, accogliere tutti i motivi dedotti in narrativa nella proposta impugnazione e, per l’effetto, in riforma dei lodi arbitrali - sia parziale (n. prot. N. A-11617/17) del 20 aprile 2018, che definitivo (prot. N. prot. N. A-11617/51) del 7 gennaio 2019, emessi dalla Camera Arbitrale di Milano nell’ambito del procedimento arbitrale n. ARB/17/00116 e notificati rispettivamente in data 7 maggio 2018 e 15 gennaio 2019 a mezzo del servizio postale dalla Camera Arbitrale di Milano - accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio arbitrale.
4) In via istruttoria, in caso di fase rescissoria, si chiede volersi disporre una C.T.U. sulle circostanze già indicate nei capitoli 2 e 3 del presente atto, con riserva di meglio specificare le stesse nel prosieguo del presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi ed il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per la resistente Sun World International LLC “Voglia codesta Corte Ecc.ma, contrariis rejectis, In via preliminare di rito:
a) dichiarare l’appello promosso dalla controparte inammissibile, per i motivi tutti di cui in atto
di costituzione;
Nel merito, in via principale:
b) dichiarare il primo motivo di appello avversario infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in atto di costituzione;
c) dichiarare il secondo motivo di appello avversario infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in atto di costituzione;
d) dichiarare il terzo motivo di appello avversario infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in atto di costituzione;
e) dichiarare il quarto motivo di appello avversario infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui in atto di costituzione;
Nel merito, in via di appello incidentale:
f) riformare parzialmente il lodo arbitrale oggetto di impugnazione, n. 17/00116, emesso dalla Camera Arbitrale di Milano, nella parte in cui liquida Euro 1,00 a titolo di danno in via simbolica e, per l’effetto, condannare la controparte a risarcire i danni quantificati in Euro 100.000,00 o, in subordine, Euro 98.085,00 o, in via di ulteriore subordine, in via equitativa;
In ogni caso
g) condannare la controparte ex art. 96 c.p.c. con conseguente condanna al risarcimento dei danni cagionati dalla propria difesa temeraria, per i motivi indicati in comparsa di costituzione nel presente giudizio, nonché in comparsa di costituzione nei sub-procedimenti RG nn. 1298-1/2019 e 1298-2/2019, instaurati da controparte;
h) con vittoria di spese e compensi professionali, anche in relazione ai sub-procedimenti instaurati in corso di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il fatto
In data 3 febbraio 2015, Sun World International LLC (di seguito “Sun World”) - multinazionale americana titolare di un brevetto europeo sulla varietà vegetale denominata “Sugranineteen” che produce uva rossa da tavola senza semi, commercializzata sotto il marchio registrato “Scarlotta Seedless”- stipulava con l’impresa individuale “M.A.” - proprietaria di un appezzamento di terreno di 1,8 ettari sito in agro di Acquaviva delle Fonti (BA) - un contratto denominato “Contratto di Affitto con il Produttore di Uva” (d’ora in poi “il Contratto Principale”) con il quale concedeva a quest’ultima, a fronte del pagamento di un compenso di euro 855,60, la licenza a prendere in affitto e coltivare 3,100 gemme di Sugranineteen sul proprio terreno. Il suddetto contratto prevedeva, all’art. 2, l’obbligo per la A.M. di ottenere le gemme esclusivamente dai vivai autorizzati da Sun World. Tuttavia, sempre in data 3 febbraio 2015, su richiesta della A.M., le parti stipulavano un secondo contratto denominato “Autorizzazione alla Propagazione” che, in deroga al citato art. 2 del Contratto Principale, consentiva alla A.M. di ottenere le gemme da un vivaio non autorizzato - l’Azienda Agricola Badessa - facente comunque parte della rete di distribuzione esclusiva di Sun World.
Il Contratto Principale prevedeva altresì, all’art. 4, che i frutti prodotti dalle piante in affitto dovessero essere commercializzati da un distributore autorizzato dalla Sun World. In ottemperanza a tale obbligo, la signora A.M. designava Di Donna Trade s.r.l. quale proprio distributore autorizzato.
Sostiene la A.M. che, a causa delle forti alluvioni che colpirono la Puglia tra il settembre e il novembre 2016 e dell’indisponibilità del distributore autorizzato Di Donna a vendemmiare in tempo utile, l’intero raccolto del 2016 sarebbe stato compromesso.
Con lettera del 12 dicembre 2016, Sun World intimava alla sig.ra A.M. di porre rimedio ai seguenti inadempimenti: (i) mancato pagamento del compenso di euro 855,60; (ii) mancata notifica, entro il termine contrattualmente previsto, del nominativo del distributore autorizzato prescelto (Di Donna); (iii) commercializzazione dell’uva “Sugranineteen” ad un distributore non autorizzato (Gianni Stea Import Export s.r.l., società di proprietà del marito della sig.ra A.M. e nella quale la stessa ricopriva il ruolo di amministratore unico).
Non ricevendo alcuna risposta, in data 6 dicembre 2016 Sun World comunicava alla A.M. la formale risoluzione del Contratto Principale per inadempimento.
In data 7 dicembre 2016, la sig.ra A.M. provvedeva comunque al pagamento in favore di Sun World del compenso di euro 855,60; con comunicazione del 20 gennaio 2017, tuttavia, Sun World ribadiva che il Contratto Principale doveva ormai considerarsi definitivamente risolto e intimava formalmente la sig.ra A.M. a procedere allo sradicamento di tutte le piante di “Sugranineteen” entro 10 giorni.
In data 13 giugno 2017, Sun World comunicava a tutti i membri del proprio network distributivo l’avvenuta esclusione della A.M. dai soggetti autorizzati alla produzione della varietà “Sugranineteen”, con conseguente impossibilità per la stessa di commercializzare l’uva prodotta oggetto del contratto.
Lo svolgimento del procedimento arbitrale dinanzi alla Camera Arbitrale di Milano
Avvalendosi della clausola compromissoria di cui all’art. 9.8 del Contratto Principale1, in data 16 novembre 2017, Sun World dava impulso ad un procedimento arbitrale presso la Camera Arbitrale di Milano, chiedendo che venisse accertato il grave inadempimento della A.M. per avere quest’ultima commercializzato l’uva “Sugranineteen” al di fuori della rete di Distributori Autorizzati e che, pertanto, venisse dichiarato definitivamente risolto per inadempimento il contratto stipulato inter partes. Sun World chiedeva, altresì, la condanna di controparte al pagamento della somma di euro 100.000,00 (o eventualmente di quella diversa stabilita secondo equità) a titolo risarcitorio, nonché della somma di euro 36.000,00 a titolo di penale per l’inadempimento, oltre alla refusione delle spese legali.
Si costituiva la A.M. la quale, nel contestare tutto quanto ex adverso dedotto, eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del Tribunale Arbitrale in favore del Tribunale Ordinario. Secondo l’odierna ricorrente, la clausola compromissoria sarebbe invalida in quanto contenuta in un contratto predisposto unilateralmente da controparte e non specificatamente approvata per iscritto ai sensi dell’art. 1341, co. 2 cc.
Nel merito, in via principale, chiedeva che venisse accertata la nullità del contratto stipulato inter partes per violazione del principio di esaurimento comunitario previsto dal Regolamento (CEE) n. 2100/94 trasposto nel Codice della proprietà industriale ed intellettuale, nonché per violazione dell’art. 102 TFUE (divieto di abuso di posizione dominante) e 120 TFUE (libera concorrenza).
In via subordinata, domandava l’accertamento dell’insussistenza di qualsivoglia inadempimento contrattuale e, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di controparte al risarcimento dei danni subiti per: (i) la perdita di guadagno determinata dalla risoluzione del contratto operata da Sun World; (ii) la perdita economia determinata dalla intempestiva vendemmia da parte del distributore autorizzato Didonna; (iii) pregiudizio all’immagine provocato dall’esclusione dalla lista dei distributori autorizzati.
Con lodo parziale datato 20 aprile 2018, il Tribunale Arbitrale si pronunciava sull’eccezione preliminare sollevata dalla convenuta ritenendo sussistente la propria competenza a decidere la controversia.
In data 23 giugno 2018 il Tribunale Arbitrale pronunciava ordinanza con cui richiedeva alla A.M. (i) l’esibizione della documentazione contabile relativa alla impresa individuale
1“Tutte le controversie derivanti dall’applicazione, interpretazione o dall’esecuzione del presente accordo, saranno risolte mediante arbitro secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano (il Regolamento), da tre arbitri, nominati in conformità con il Regolamento. Gli arbitri decideranno in conformità alla Legge Italiana.”
“M.A.” ed alla società “Gianni Stea Import Export S.r.l.”, (ii) la produzione dei dati catastali del terreno di proprietà A.M. (relativi, in particolare, ai Fg. 13, p.lle 107/108/199-203; Fg. 18 p.lle 167/190-199; Fg. 49 p.lle 14-16/168-174/311-314), e (iii) fissava la data dell’udienza istruttoria per il 9 luglio 2018.
Espletata la fase istruttoria anche mediante escussione di testi, il Presidente del Tribunale Arbitrale invitava le parti a precisare le proprie conclusioni, concedendo i termini richiesti per il deposito di note conclusionali e repliche. In data 7 gennaio 2019 pronunciava il lodo definitivo con il quale così disponeva:
“Dichiara che A.M. non ha adempiuto al Contratto vendendo l’uva Scarlotta Seedless a distributori non autorizzati;
b) Dichiara che il Contratto deve ritenersi risolto per colpa di A.M. a partire dalla data di emissione del presente lodo;
c) ingiunge a A.M. di espiantare tutte le gemme di Sugranineteen presenti sul suo terreno alla presenza di un rappresentante di Sun World entro 20 giorni dalla notifica del presente lodo da parte della CAM;
d) ingiunge a A.M. il pagamento di un simbolico euro a titolo di risarcimento danni;
e) ingiunge a A.M. di pagare la metà delle spese di legali di Sun Word pari ad € 8.474;
f) ingiunge a A.M. di pagare a Sun Word metà delle spese sostenute, corrispondenti ad € 8.135;
g) ingiunge a A.M. di corrispondere metà delle spese totali dell’arbitrato, fissate dalla decisione del Consiglio Arbitrale n. 2010/6 del 4 ottobre 2018, in (i) € 23.000, più IVA e tasse, ove dovute, a titolo di diritti di cancelleria, (ii) € 3.500, più IVA ove dovuta, come diritto per la CAM, (iii) € 192 a titolo di rimborso per i diritti relativi alle marche da bollo apposte sulle ordinanze e sui verbali d’udienza, (iv) € 1.730,00, più IVA ove dovuta a rimborso per i verbali di udienza e le registrazioni, e (v) € 480 a rimborso per marche da bollo dovute sulle tre copie originali del lodo arbitrale;
h) rigetta tutte le altre richieste.”
In data 21 febbraio 2019, Sun World si rivolgeva al Tribunale di Milano chiedendo ed ottenendo la pronuncia di un decreto che, ai sensi dell’art. 825 cpc, dichiarasse l’esecutorietà del lodo.
Il presente giudizio di impugnazione
A.M., con atto di impugnazione ex artt. 828 e 829 c.p.c., notificato a mezzo pec in data 5 aprile 2019, ha impugnato il lodo definitivo unitamente a quello parziale chiedendone, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività, nonché, in via principale, la nullità ai sensi dell’art. 829 c.p.c. Questi, in particolare, i motivi di impugnazione dedotti dall’odierna ricorrente:
1. invalidità della convenzione di arbitrato ex articolo 829, comma I, n. 1 c.p.c.;
2. contraddittorietà delle disposizioni contenute nel lodo arbitrale, ex art. 829, comma I, n. 11 c.p.c.;
3. omessa pronuncia su domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato;
4. violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia e contrarietà della decisione all’ordine pubblico ex articolo 829, comma III, c.p.c.
Si è costituita Sun World domandando il rigetto dell’impugnazione deducendone la inammissibilità e/o infondatezza ed instando, in via preliminare, per il rigetto dell’istanza di sospensione. Ha proposto altresì impugnazione incidentale nei confronti del capo del Lodo che ha liquidato in via simbolica in Euro 1,00 il danno patito da Sun Word, chiedendo “per l’effetto, condannare A.M. a risarcire i danni quantificati in Euro 100.000,00 o, in subordine, Euro 98.085,00 o, in via di ulteriore subordine, in via equitativa”.
Con ordinanza del 22 maggio 2019, questa Corte ha rigettato l’istanza di sospensione dell’immediata esecutività del lodo.
Successivamente, in corso di causa, A.M. ha presentato istanza di correzione di errore materiale per avere il Tribunale arbitrale: (i) erroneamente quantificato in euro 8.134,80 anziché in euro 3.740,80 l’importo dovuto a San World a titolo di spese e costi da quest’ultima sostenuti; (ii) erroneamente calcolato tra le spese di arbitrato euro 800,00 per i servizi di traduzione dell’udienza del 9.07.2018.
Con ordinanza del 17 luglio 2019, questa Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza.
Precisate le conclusioni, la Corte ha fissato per la discussione della causa l’udienza del 22.9.21, all’esito della quale ha trattenuto la causa in decisione.
A seguito dell’intervenuto impedimento dell’originario Consigliere relatore è stata fissata al 29 giugno 2022 nuova udienza di precisazione delle conclusioni avanti il Collegio in diversa composizione. In tale udienza le parti, riportandosi alle conclusioni già rassegnate, hanno dichiarato di rinunciare ai termini per il deposito di ulteriori memorie e la Corte ha trattenuto la causa in decisione immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l’impugnante lamenta la nullità della clausola compromissoria di cui all’art. 9.8 del Contratto Principale in quanto priva, sebbene contenuta in un contratto “stipulato per adesione e redatto unilateralmente da parte della multinazionale Sun World” (pag. 12 atto di impugnazione), della specifica approvazione per iscritto imposta dagli artt. 1341, comma II e 1342 c.c. In particolare, la ricorrente lamenta l’erroneità del capo 61 del Lodo parziale laddove il Tribunale arbitrale ha escluso l’applicabilità al caso di specie dell’articolo 1341 comma II, c.c. in favore del disposto di cui all’articolo 2 della Convenzione di New York del 1958, senza considerare che “lo scopo di tale Convenzione è quello di riconoscere i lodi esteri (e non internazionali, come nel caso de quo)” (atto di impugnazione, pag. 16).
La censura è priva di pregio.
Affinché sussista l'obbligo, ipotizzato dalla ricorrente, della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria per arbitrato rituale ai sensi dell'art. 1341 co. 2 c.c., occorre che la clausola sia inserita all’interno delle “condizioni generali di contratto”, per esse intendendosi quelle fissate “per servire ad una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie)” (da ultimo: Cass. civ. n.20461/2020; nello stesso senso anche Cass. Sez. 1, 15/04/2015 n. 7605; Cass. Sez. 6 - 3, 10/07/2013, n. 17073). La ratio della norma, d’altronde, è quella di assicurare, in un’ottica di tutela del “contraente debole”, che questi abbia effettivamente compreso l’impatto della clausola compromissoria e, dunque, consapevolmente derogato alla competenza dell’autorità giudiziaria: esigenza che si pone evidentemente nelle ipotesi di contratti standardizzati, redatti unilateralmente dal “contrente più forte”, stipulati per adesione e non oggetto di preventiva negoziazione tra le parti.
Orbene, nel caso di specie, il contratto cui afferisce la clausola compromissoria non può qualificarsi quale contratto per adesione nel senso sopra specificato.
Ciò si desume da una pluralità di indici.
Innanzitutto, giova osservare che nel contratto sono presenti elementi specificatamente riferiti all’odierna ricorrente (il numero di riferimento interno contenuto nell’allegato C1, nonché le specifiche riguardanti il terreno della signora A.M. sul quale sarebbero state coltivate le piante in affitto) ed il contratto, come correttamente rilevato dal Tribunale Arbitrale, avendo ad oggetto la trasmissione di diritti di proprietà intellettuale, “presuppone un determinato grado di cooperazione, fiducia e intuitu personae” (Lodo Parziale pag. 16): caratteristiche – queste - del tutto incompatibili con uno schema contrattuale destinato a regolamentare una serie indefinita di rapporti con una pluralità indifferenziata di soggetti.
Ma ciò che assume valenza dirimente ai fini dell’esclusione dell’applicabilità al caso di specie dell’art 1341 co. 2 cc è la circostanza, risultante per tabulas, per cui il contratto in questione è stato oggetto di trattativa tra le parti. Dalla documentazione versata in atti emerge, invero, uno scambio di e-mail tra le parti, nonché “richieste di modifica” (allegato C15.6) avanzate dalla signora A.M.. In particolare, quest’ultima ha chiesto una deroga all’art. 3.2. del Contratto Principale (che prevedeva il divieto di “non propagazione”), ottenendo, con la stipula del secondo contratto modificativo del primo, di potersi rifornire presso un vivaio non autorizzato (l’Azienda Agricola Badessa).
Appare, pertanto, evidente come il contratto di cui trattasi sia stato oggetto di negoziazione tra le parti: il che preclude ex se che il medesimo possa qualificarsi quale contratto per adesione nell’accezione sopra ricordata.
Tanto basta per escludere l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1341 c.c.
In ogni caso, quand’anche si volesse ricondurre la clausola compromissoria in questione nel novero delle “condizioni generali di contratto”, l’art. 1341 co. 2 c.c. non sarebbe comunque applicabile perché, trattandosi di lodo internazionale, la citata norma sarebbe derogata in favore dell’applicazione dell’art. 2 della Convenzione di New York che, ai fini della validità della clausola compromissoria, non richiede la specifica approvazione, ma la semplice forma scritta. Non a caso, durante la vigenza del Capo VI del titolo VIII del nostro codice di procedura civile (inserito ex novo dalla legge l. n. 25/1994 e recante la disciplina dell’arbitrato internazionale), la giurisprudenza di legittimità era granitica nel ritenere che “Ai sensi della Convenzione di New York (resa applicabile in Italia dalla legge n. 62 del 19 gennaio 1968), il requisito della “forma scritta” è soddisfatto con riferimento ad una clausola di arbitrato estero laddove la clausola compromissoria compaia in un accordo sottoscritto dalle parti. La specifica approvazione per iscritto dell’art. 1341 del Codice Civile non risulta necessaria.” (Cass. Sez. Un., 22 maggio 1995. n. 5601).
Vero è che con la riforma del 2006 la figura dell’arbitrato internazionale è stata formalmente soppressa; ma ciò non preclude, tuttavia, che il regime maggiormente liberale previsto dall’abrogato capo del Codice di procedura civile possa dirsi tutt’oggi ancora applicabile a quei lodi che presentino profili di internazionalità.
Ciò sulla base di una duplice argomentazione.
In primo luogo, in un’ottica di armonizzazione, l’art. 2 della Convenzione di New York non può che considerarsi la norma di riferimento per i Paesi firmatari: essa, infatti, detta uno standard uniforme, con la conseguenza che gli Stati aderenti non possono imporre requisiti di forma più rigorosi di quelli della semplice forma scritta, come appunto il requisito della specifica approvazione.
A ciò si aggiunge un argomento di ordine teleologico: l’obiettivo della riforma del 2006 era, nell’ottica di favorire la fluidità delle relazioni commerciali internazionali, quello di estendere a tutte le procedure arbitrali gran parte delle disposizioni del regime maggiormente liberale applicato al lodo internazionale dalla legge del 1994. Che questa fosse la ratio sottesa alla riforma è stato di recente confermato dalla Suprema Corte la quale, chiamata a pronunciarsi sulla nozione di “ordine pubblico” ai sensi dell’art. 829 co. 3 c.p.c., ha affermato, con un obiter dictum, che “l'intero capo, il VI, dedicato a tale tipo di arbitrato [ndr. quello internazionale] è stato abrogato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che ha tendenzialmente esteso le disposizioni dell'arbitrato internazionale all'arbitrato tout court.” (Cass. civ. n. 21850/2020).
Né vale obiettare che la Convenzione di New York sarebbe applicabile solo all’arbitrato estero e non a quello internazionale. Vero è che l’art. 1 della Convenzione, che definisce il proprio ambito di applicazione, facendo espressamente riferimento “al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze arbitrali emesse nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato in cui il riconoscimento e l’esecuzione di tali sentenze sono richieste” sembrerebbe alludere ai lodi cd. “esteri” (vale a dire quelli pronunciati in uno Stato straniero oppure sulla base di una legge sostanziale e/o processuale straniera).
Tuttavia, un ragionamento a fortiori non può che condurre a ritenere applicabile la Convenzione anche ai lodi internazionali. Difatti, se la Convenzione si applica espressamente ai lodi esteri - del tutto avulsi dall’ordinamento nazionale - a maggior ragione essa deve ritenersi applicabile anche ai lodi cd. “internazionali” che, a differenza di quelli esteri, presentano notevoli addentellati nell’ordinamento nazionale, sostanziandosi l’internazionalità in un mero profilo soggettivo. L’art832 cpc, infatti, definiva il lodo internazionale come quello in cui “almeno una delle parti risieda o abbia la propria sede effettiva all’estero”2.
In conclusione, dunque, la clausola compromissoria di cui all’art. 9.8 del Contratto Principale deve considerarsi perfettamente valida - con conseguente infondatezza dell’eccezione di incompetenza sollevata dalla ricorrente – poiché, non essendo inserita all’interno di “condizioni generali di contratto”, non necessita della specifica approvazione per iscritto. In ogni caso, l’art. 1341 co. 2 cc non sarebbe comunque applicabile al caso di specie dal momento che, vertendosi in materia di arbitrato internazionale, dovrebbe prendersi a riferimento l’art. 2 della Convenzione di New York alla cui applicazione non osta - vuoi per ragioni di armonizzazione vuoi per ragioni teleologiche - l’intervenuta abrogazione Capo VI del titolo VIII del Codice di procedura civile in tema di arbitrato internazionale.
Con il secondo motivo, l’impugnante deduce il vizio di motivazione contraddittoria ai sensi dell’art. 829 co. 1 n.11 cpc per avere il giudice applicato al caso di specie le norme relative al contratto d’affitto, così giungendo ad escludere l’applicazione della normativa comunitaria invocata dell’odierna ricorrente, ed in particolare l’art. 16 del Regolamento CE n. 2100/94 concernente l’esaurimento della privativa comunitaria “Sugranineteen” facente capo a Sun World, pur avendo precedentemente qualificato il contratto non come contratto d’affitto di terreni agricoli, bensì come contatto avente “natura mista” (ossia un contratto d’affitto concernente diritti IP).
La motivazione sarebbe contraddittoria anche laddove il Tribunale Arbitrale ha ritenuto provato l’inadempimento contrattuale della A.M. sulla base della documentazione contabile della medesima (dalla quale emergerebbe inequivocabilmente la vendita di uva Sun Sugranineteen al distributore non autorizzato Gianni Stea) pur avendo riconosciuto il carattere incompleto di siffatta documentazione (“data l’incompleta documentazione contabile della convenuta [..] il Tribunale arbitrale ha ritenuto di doversi focalizzare principalmente sulle testimonianze dirette per ricostruire i fatti di causa” - Lodo Definitivo, punto 144).
La censura è priva di pregio.
L’impugnazione sulla motivazione è ammessa solo in presenza di una carenza della stessa tale da integrarne una sostanziale inesistenza, ovvero allorché sussista una “impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (Cass. Civ. n. 12731/2021), restando precluso il riesame del merito del giudizio già espresso dagli Arbitri. Ed invero, l’art. 829 c.p.c. n. 11, secondo il costante orientamento espresso dalla S.C., prevede la nullità del lodo non per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa, ma soltanto “quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell'impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione, equivalente ad una sostanziale carenza assoluta di motivazione” (Cass. n. 12321/2018; Cass. n. 291/2021; Cass. n. 2747/2021; Cass. n. 17645/2021).
Orbene, appare evidente come la ricorrente con il motivo in esame abbia condotto una critica nel merito delle motivazioni poste a fondamento del ragionamento del Tribunale Arbitrale, traendone la conclusione, erronea e frutto di una forzatura dialettica, di una supposta “contraddittorietà” della motivazione stessa.
Contrariamente a quanto tenta di sostenere l’impugnante, gli Arbitri hanno compiutamente esplicitato il ragionamento logico, del tutto comprensibile e coerente, che li ha condotti a ritenere non esauriti i diritti IP di Sun World sulle piante in affitto.
La motivazione, infatti, dà conto delle ragioni per le quali è stata esclusa l’applicazione dell’art. 16 del Regolamento Europeo n. 2100/94 e le statuizioni contenute nel dispositivo sono la conseguenza logica e lineare delle ragioni esposte in motivazione.
Per quanto attiene, poi, alla asserita interpretazione contraddittoria della documentazione contabile della A.M. - documentazione posta a fondamento della declaratoria di inadempimento della medesima - si osserva che eventuali errori “in iudicando”, segnatamente di valutazione ed interpretazione delle risultanze probatorie, sfuggono all’ambito proprio dell’ipotesi di cui all’art. 829 n. 11 c.p.c., essendo la valutazione delle prove affidata per definizione alla discrezionalità degli Arbitri (cfr. ex plurimis, Cass. n. 1183 del 20 gennaio 2006 n. 1183).
Parimenti infondato è il terzo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente lamenta il vizio di omessa pronuncia ex art 829 n.12 c.p.c. per non avere il Tribunale Arbitrale considerato l’eccezione, più volte dedotta dalla A.M., secondo cui “è stata la Sun World ad autorizzare il prelevamento del materiale di prorogazione non certificato presso l’azienda agricola Badessa” (pag. 27 atto di impugnazione).
Contrariamente a quanto tenta di sostenere parte ricorrente, gli arbitri hanno espressamente valutato l’eccezione in questione laddove, nell’escludere che il contratto oggetto di controversia potesse qualificarsi come “contratto per adesione”, hanno ritenuto provato che “la Sig.ra A.M. ha richiesto una deroga dell’articolo 3.2 del Contratto che disciplina la "non- propagazione" ottenendo di poter innestare determinate varietà di piante provenienti da una fonte diversa rispetto a Sun World o ai suoi vivai autorizzati…” (Lodo Parziale, pag. 17).
La circostanza per cui la sig. A.M. fosse stata espressamente autorizzata da Sun World a rifornirsi presso un vivaio non autorizzato (id est l’Azienda Agricola Badessa), dunque, è stata non solo presa in considerazione, ma addirittura accertata dal Tribunale Arbitrale il quale ha ritenuto comunque inadempiente l’odierna ricorrente sotto altri profili. Gli arbitri, infatti, dopo aver accertato che i diritti IP di Sun World sulle piante in affitto non si erano esauriti e che, di conseguenza, la clausola contrattuale di distribuzione esclusiva (che impediva alla sig.ra A.M. di vendere i frutti delle piante al di fuori del canale di distribuzione autorizzato di Sun World) doveva considerarsi perfettamente valida, hanno ritenuto provato l’inadempimento della sig.ra A.M. per aver venduto “almeno una parte della produzione di uva Scarlotta Seedless” (Lodo definitivo pag. 21) al distributore non autorizzato Gianni Stea.
Dall’impianto complessivo della decisione, pertanto, emerge che la circostanza per cui la A.M. fosse stata espressamente autorizzata dalla stessa Sun World a rifornirsi dall’azienda Agricola Badessa, lungi dall’essere stata oggetto di omessa pronuncia, è stata presa in considerazione dal Tribunale Arbitrale, il quale, tuttavia, ha evidentemente ritenuto tale eccezione assorbita alla luce di ulteriori profili di inadempimento dell’odierna ricorrente.
Con il quarto motivo di impugnazione, parte ricorrente si duole che il Tribunale Arbitrale abbia erroneamente qualificato la posizione di Sun World quale titolare di un diritto di brevetto, anziché di privativa.
Sul punto si osserva che il legislatore, con il nuovo art. 829 c.p.c, non ammette tra i casi tassativi di nullità del lodo “la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia”, salvo che tale ipotesi di nullità sia stata “espressamente disposta dalle parti” ex art. 829, co. 3 cpc comma, ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
Pertanto, la violazione delle regole di diritto, in mancanza di espressa previsione, è ammissibile solo se ricorrono le ipotesi eccezionali di cui all’art. 829, terzo e quarto comma, c.p.c.: contrarietà all'ordine pubblico, controversie previste dall’art. 409 c.p.c. e violazione di regole di diritto concernenti la soluzione di questioni pregiudiziali su materia che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato.
La ricorrente lamenta, invero, la violazione di principi di ordine pubblico così argomentando:
“il Tribunale Arbitrale “commette tre errori che hanno portato all’emanazione di una decisione contraria all’ordine pubblico:
- Il primo: ritiene che il materiale fornito dall’azienda agricola Badessa sia lo stesso rispetto a quello dei Vivaio Autorizzato, quod non;
- Il secondo: ammette una clamorosa mutatio libelli, accettando che l’azienda agricola Badessa venga considerata una “fonte legittima” del materiale di propagazione, e quindi una ditta “facente funzione” di Vivaio Autorizzato;
- Il terzo: non rileva ex officio una nullità contrattuale dell’“Autorizzazione alla propagazione” per illiceità dell’oggetto” (pag. 31 atto di impugnazione)
Così testualmente formulata la censura, non è dato ravvisare sotto quale profilo, non esplicitato, si debba ritenere violato l’ordine pubblico, tenuto in particolare conto che i principi di ordine pubblico vanno individuati nei principi fondamentali della nostra Costituzione o in quelle altre regole che, pur non trovando in essa collocazione, rispondono all’esigenza di carattere universale di tutelare i diritti fondamentali dell’uomo, o che informano l’intero ordinamento, di talché la loro lesione si traduce in uno stravolgimento dei valori fondanti dell’intero assetto ordinamentale. La censura, pertanto, si rivela priva di pregio.
Conclusivamente, va osservato che le censure rivolte al Lodo Definitivo, pur qualificate come vizi di motivazione di cui all’art. 829 co.1 n. 5 e n. 11 e omissione di pronuncia di cui al n. 12, sono in realtà censure di merito volte ad ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, non sindacabili in sede di impugnazione del lodo; mentre le censure concernenti violazioni di regole di diritto relative al merito della controversia sono inammissibili, non essendo prevista alcuna deroga, nella clausola compromissoria, al regime ordinario post Riforma, che ha invertito il principio regola/eccezione sul sindacato concernente gli errores in iudicando.
Quanto, infine, all’impugnazione incidentale avente ad oggetto la quantificazione del danno liquidato simbolicamente in euro uno in favore di Sun World si osserva quanto segue.
La censura appare tutt’altro che specifica; dalla comparsa di costituzione e risposta sembrerebbe che Sun World deduca la fallacia e la contraddittorietà in cui sarebbe incorso il Tribunale Arbitrale laddove afferma testualmente: “la decisione di prime cure appare fallace e contradditoria nella misura in cui non pare aver tenuto conto delle scritture contabili versate agli atti dalla controparte che, se correttamente interpretate, avrebbero dovuto portare a ben altra liquidazione” (comparsa pag. 28, punto 38). Al punto 40 la doglianza sembrerebbe, invece, incentrarsi sul profilo della violazione dei principi di ordine pubblico, laddove testualmente l’odierna resistente afferma “la liquidazione del danno meramente simbolico […] non pare conforme ai principi di ordine pubblico”.
ed esclusiva disponibilità degli arbitri, non potendo la Corte sostituire il proprio giudizio a quello arbitrale, se non all’esito di una rilevata nullità che possa giustificare un giudizio rescissorio. Quanto al secondo profilo, appare evidente che evocare il principio dell’ordine pubblico costituisca un modo surrettizio per introdurre una nullità che, nel caso di specie, non può trovare ingresso, posto che tra i principi di ordine pubblico, come sopra definiti, non rientra certamente quello di assicurare liquidazioni del danno “non meramente simboliche” e traducendosi detta censura, ancora una volta, in una critica alla valutazione delle prove, di esclusiva competenza degli arbitri.
Le spese di lite, tenuto conto della soccombenza parziale della parte resistente sull’impugnazione incidentale, sono compensate tra le parti nella misura di 1/4, con conseguente condanna della A.M. al pagamento dei rimanenti 3/4 a favore di Sun World, liquidati come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 (valori medi), esclusa la fase istruttoria che non si è svolta.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l’impugnazione del Lodo parziale reso il 20 aprile 2018;
- dichiara inammissibile e/o infondata l’impugnazione del Lodo definitivo reso il 7 gennaio 2019;
- dichiara inammissibile e/o infondata, l’impugnazione incidentale proposta da Sun World;
- compensa per un quarto le spese di lite tra le parti e, per l’effetto, condanna A.M. a rifondere a Sun World i residui tre quarti, liquidati in complessivi € 7.136,25 oltre rimborso
forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 30.06.2022
Il Presidente Relatore
Carla Romana Raineri
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(1) “Tutte le controversie derivanti dall’applicazione, interpretazione o dall’esecuzione del presente accordo, saranno risolte mediante arbitro secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano (il Regolamento), da tre arbitri, nominati in conformità con il Regolamento. Gli arbitri decideranno in conformità alla Legge Italiana.”
(2) Così recitava l’art. 832 cpc nella versione introdotta dalla legge n. 25/1994.