Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 06-09-2022
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 06-09-2022
Numero gazzetta: 341

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Priorat/Priorato].

(Comunicazione 06/09/2022, pubblicata in G.U.U.E. 6 settembre 2022, n. C 341)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Priorat / Priorato»

PDO-ES-A1560-AM03

Data della comunicazione: 10.6.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Inserimento di nuove unità geografiche più piccole

DESCRIZIONE:

Sono state introdotte nuove unità geografiche più piccole: località (parajes) e vigneti (viñas).

La modifica interessa il punto 4.2 del disciplinare di produzione, a cui vengono aggiunte le lettere b) e c), e non incide sul documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria, in quanto non corrisponde a nessuno dei tipi di modifiche di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018.

MOTIVI:

Oltre alle attuali unità geografiche più piccole riconosciute nel disciplinare di produzione, il Consejo Regulador della denominazione di origine qualificata «Priorat» (DOP) si è adoperato per individuare i nomi delle località del territorio di produzione della DOP, elencati nelle particelle catastali e/o nella cartografia ufficiale al fine di preservare e far conoscere la toponomastica locale.

A tal riguardo, il Consejo Regulador ha elaborato e approvato, sulla base della documentazione catastale e cartografica attuale e storica, l'elenco delle località rientranti nell'ambito territoriale della denominazione di origine qualificata «Priorat» (DOP), al fine di stabilire una delimitazione delle località «definita con precisione», ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2019/33, mediante l'identificazione grafica e l'indicazione dei poligoni e delle particelle catastali corrispondenti a ciascuna località.

È stato inoltre osservato che, su scala ancora più ridotta, determinati vigneti ricevono anche un nome proprio e specifico che ne consente l'identificazione. Per quanto riguarda l'identificazione di determinati vigneti che possiedono un toponimo o un nome proprio tradizionale, quest'ultimo deve necessariamente essere iscritto dal Consejo Regulador nel registro dei viticoltori, il quale, a norma dell'articolo 20.2 del regolamento della denominazione di origine qualificata «Priorat» (Ordinanza ARP n. 188/2006 della giunta regionale della Catalogna, del 18 aprile 2006) deve contenere, tra l'altro, «il nome del vigneto, del luogo e del territorio comunale in cui è situata la particella viticola, la superficie di produzione, i dati dello schedario viticolo della Catalogna, del poligono e delle particelle, la varietà o le varietà di vitigno e tutti i dati necessari alla classificazione e alla localizzazione.»

I nomi che indicano i luoghi di un territorio (parte di un comune) hanno una duplice funzione, tecnica e culturale. Tecnica perché identificano geograficamente i luoghi e culturale perché trasmettono informazioni sulla cultura, sulla lingua o sulle usanze di coloro che li hanno scelti. In tal senso, la toponomastica è un patrimonio collettivo che deve essere tutelato in quanto parte del patrimonio linguistico e culturale di un territorio.

Il valore della toponomastica in quanto parte del patrimonio culturale immateriale è stato riconosciuto dalla IX conferenza delle Nazioni Unite sulla standardizzazione dei nomi geografici (risoluzione IX/4, New York, agosto 2007). Si menziona tale valore anche nel preambolo del decreto n. 59/2001 della giunta regionale della Catalogna, del 23 gennaio 2001, che istituisce la commissione per la toponomastica e modifica il decreto n. 78/1991 sull'utilizzo della toponomastica.

Nel settore della vitivinicoltura, in particolare nella zona della DOP «Priorat», il valore è chiaramente dimostrato dall'importanza secolare economica e culturale che il vigneto ha avuto per i suoi popoli e le sue genti. Pertanto la denominazione facoltativa «unità geografica più piccola» sull'etichetta di un vino proveniente da una determinata località o da un determinato vigneto, da un lato consente di identificare in modo preciso il luogo da cui provengono le uve da cui è stato ottenuto un determinato vino e dall'altro contribuisce a mantenere vivo e a pubblicizzare il nome che gli antichi viticoltori del territorio di produzione della DOP «Priorat» diedero ai diversi luoghi (parti di un comune) che fanno parte di quest'ultimo.

Essa ha lo scopo di dare ai produttori di vini aventi diritto alla DOP la possibilità di identificare in modo preciso il luogo da cui provengono le uve da cui è stato ottenuto un determinato vino, fornendo ai consumatori le migliori informazioni possibili e contribuendo a mantenere vivo e a pubblicizzare il nome con il quale, secondo le usanze locali, sono conosciuti le località e i vigneti del territorio.

2.   Nuove rese massime di produzione

DESCRIZIONE:

Le rese massime di produzione delle uve diminuiscono quando l'uva viene utilizzata per la produzione di vini recanti una delle menzioni relative alle diverse unità geografiche riconosciute: «vila», «paraje», «viña clasificada» e «gran viña clasificada».

La modifica interessa il punto 8.3.B del disciplinare di produzione e il punto 5.2 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria, in quanto non corrisponde a nessuno dei tipi di modifiche di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018.

MOTIVI:

L'obiettivo è migliorare la qualità e l'espressione della zona da cui proviene l'uva.

3.   Condizioni per l’utilizzo di nuove indicazioni per l’etichettatura che accompagnano le unità geografiche più piccole

DESCRIZIONE:

Sono state modificate le condizioni per l'utilizzo dell'indicazione «vino de vila de» e sono state regolamentate le condizioni per l'utilizzo delle nuove indicazioni «paraje», «viña clasificada» e «gran viña clasificada» seguite dal nome dell'unità geografica più piccola corrispondente.

La modifica interessa il punto 8.3.B del disciplinare di produzione e il punto 9 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria, in quanto non corrisponde a nessuno dei tipi di modifiche di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018.

MOTIVI:

In merito all'utilizzo di tale indicazione facoltativa, si precisa che il 100 % delle uve con cui si producono i vini che intendono utilizzare tali unità geografiche più piccole deve provenire dall'unità geografica più piccola indicata; nel contempo si limitano le pratiche colturali e di vinificazione di tali uve affinché l'utilizzo delle unità geografiche più piccole corrisponda alla massima espressione della tipicità dei vini della denominazione di origine qualificata «Priorat»; tali vini devono inoltre essere ottenuti principalmente da viti mature e a basso rendimento e dalle varietà «Garnacha negra», «Garnacha peluda», «Garnacha blanca» o «Cariñena» che rappresentano le varietà più tipiche della denominazione di origine qualificata «Priorat».

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Priorat

Priorato

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

    3. Vino liquoroso

    16. Vino di uve stramature

4.   Descrizione del vino (dei vini)


1.   VINO - vini bianchi e rosati e «vinos de Finca» bianchi e rosati

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Aspetto limpido, chiaro e brillante. Qualità e intensità aromatica appropriate.

Vini bianchi: all'olfatto, intense note fruttate, floreali o lattiche. Equilibrati, morbidi e freschi.

Vini bianchi invecchiati in legno: aromi di frutta e/o spezie. All'assaggio, equilibrati e ben strutturati al palato.

Vini rosati: aromi fruttati e/o floreali. Fruttati al palato, con buona persistenza e un adeguato inizio e sviluppo al palato.

Per i «vinos de Finca» (vini prodotti in un'unica azienda con caratteristiche specifiche), l'aspetto deve essere chiaro e limpido, con intensità olfattiva appropriata e una buona struttura al palato.

Acidità volatile: vini con meno di un anno: 16.5 meq/l; vini con più di un anno: 18 meq/l;

Tenore massimo di SO2: 200 mg/l se il residuo zuccherino è < 5 g/l; 250 mg/l se il residuo zuccherino è superiore o uguale a 5 g/l.

Per i limiti che non sono stati indicati, si deve rispettare la normativa pertinente.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

13

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


2.   VINO - Vini rossi e «vinos de Finca» rossi

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Aspetto limpido, chiaro e brillante. Con aromi primari fruttati e/o floreali e/o minerali. Inizio e sviluppo al palato equilibrati, con struttura e freschezza.

Se invecchiati in legno: limpidi e chiari alla vista. Equilibrio tra aromi primari, secondari e terziari. Inizio e sviluppo al palato con una corretta struttura dei tannini.

Per i «vinos de Finca», l'aspetto deve essere chiaro e limpido, con intensità olfattiva appropriata e una buona struttura al palato.

Acidità volatile: vini con meno di un anno: 16.5 meq/l; vini con più di un anno: 20 meq/l;

Tenore massimo di anidride solforosa: 150 mg/l se il residuo zuccherino è < 5 g/l; 200 mg/l se il residuo zuccherino è superiore o uguale a 5 g/l.

Per i limiti che non sono stati indicati, si deve rispettare la normativa pertinente.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

13,5

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


3.   VINO LIQUOROSO (vino «rancio», vino liquoroso dolce, Mistela bianco, Mistela rosso, vino dolce naturale)

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Vino «rancio»: chiaro e limpido alla vista, con un colore che va dal rosso rubino al marrone, con sfumature terracotta. Aromi terziari specifici dell'invecchiamento. Acidità volatile rilevabile, con possibili aromi di frutta secca. Acidità e untuosità equilibrate.

Vino «rancio» dolce: come sopra, in termini di aspetto e aroma. In termini di sapore: untuosità accentuata e dolcezza marcata.

Vino liquoroso dolce: questi vini devono essere chiari e limpidi alla vista. Aromi di frutta e/o fiori e/o spezie e/o frutta secca. Buona untuosità al palato e dolcezza marcata.

Mistela bianco: chiaro e limpido, dal colore giallo paglierino con possibili riflessi dorati. Aromi di uva fresca, che sono di fiori, frutta e/o spezie. Buona untuosità, acidità equilibrata e dolcezza marcata.

Mistela rosso: come sopra, ma di colore rosso con possibili tratti violacei.

Vino dolce naturale: chiaro e limpido alla vista. Aromi di frutta e/o fiori e/o spezie e/o frutta secca. Possibili aromi terziari. Buona untuosità al palato e dolcezza marcata.

Acidità volatile: vini bianchi e rosati massimo: 18 meq/l; vini rossi massimo: 20 meq/l; vini «rancio» massimo: 40 meq/l.

Tenore massimo di anidride solforosa: 150 mg/l se il residuo zuccherino è < 5 g/l; 200 mg/l se il residuo zuccherino è superiore o uguale a 5 g/l.

Per i limiti che non sono stati indicati, si deve rispettare la normativa pertinente in vigore.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

15

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


4.   VINO DI UVE STRAMATURE

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Vino di uve stramature prodotto senza aumentare artificialmente il titolo alcolometrico naturale, con l'alcol proveniente interamente dalla fermentazione, avente un titolo alcolometrico naturale superiore a 15 % vol. e un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 13,5 % vol.

All'interno di questa categoria, per «vimblanc» si intende il vino ottenuto dal mosto di Garnacha tinta e fermentato in serbatoi, preferibilmente in rovere, con una capacità massima di 100 litri.

Chiaro e limpido alla vista. I vimblanc giovani devono avere un colore rosso porpora, di intensità variabile, mentre quelli invecchiati possono arrivare al rubino. Aromi di frutta secca. Possibili aromi terziari. Buona untuosità al palato e dolcezza marcata.

Acidità volatile: vini con meno di un anno massimo: 16.5 meq/l; vini bianchi e rosati con più di un anno massimo: 18 meq/l; vini rossi con più di un anno massimo: 20 meq/l;

Tenore massimo di anidride solforosa: vini bianchi e rosati: 200 mg/l; vini rossi: 150 mg/l.

Per i limiti che non sono stati indicati, si deve rispettare la normativa pertinente.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

13,5

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)


5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   Pratiche di coltivazione

— Le pratiche di coltivazione devono essere quelle tradizionali, volte a ottenere uve della migliore qualità.

Tutte le operazioni di coltivazione devono rispettare tanto l'equilibrio fisiologico della pianta quanto l'ambiente, nonché applicare le conoscenze agronomiche necessarie ad ottenere uve in condizioni ottimali per la vinificazione.

— Le viti devono essere allevate utilizzando il metodo a vaso libero tradizionale e qualsiasi altro che garantisca la migliore qualità e la ricchezza aromatica dei vini.

— Le densità minime e massime di impianto sono rispettivamente di 2 500 e 9 000 ceppi per ettaro. Dal 1o gennaio 2013, per i nuovi impianti le densità minime e massime di impianto sono rispettivamente di 3 000 e 9 000 ceppi per ettaro.

— La pratica dell'irrigazione, che deve essere preventivamente autorizzata, può essere utilizzata solo se necessaria per la sopravvivenza delle piante o per garantire o migliorare la qualità delle uve.

— La vendemmia deve avvenire preferibilmente in modo manuale. I vini protetti possono essere prodotti esclusivamente da uve con i seguenti titoli alcolometrici minimi potenziali: 12,5 % vol. per vini di varietà rosse e 12 % vol. per vini di varietà bianche.

2.   Limitazione pertinente alla vinificazione

— Nella produzione dei mosti devono essere seguite pratiche tradizionali che utilizzano tecnologie volte ad ottimizzare la qualità dei vini. Deve essere applicata una pressione adeguata per estrarre il mosto o il vino e separarlo dalle bucce/vinacce, garantendo che non si ottengano oltre 65 litri di vino per ogni 100 kg di uve vendemmiate.

— I vini destinati all'indicazione «vinos de Finca» devono essere prodotti e invecchiati in maniera completamente separata e devono sempre essere identificabili. La resa massima ammessa per uve destinate alla produzione di «vino de Finca» è inferiore del 15 % alla resa prevista per la denominazione di origine protetta. Le tecniche applicate per la raccolta, il trasporto e il trattamento delle uve, la pigiatura, il controllo della fermentazione, le pratiche enologiche utilizzate durante la vinificazione e l'invecchiamento del vino devono dare origine a prodotti di altissima qualità.

— I vini che hanno il diritto di menzionare in etichetta un'unità geografica più piccola devono essere prodotti e invecchiati separatamente in cantina e devono essere sempre identificabili.

5.2.   Rese massime

1. Varietà rosse

6 000 chilogrammi di uve per ettaro

2. 

39 ettolitri per ettaro

3. Varietà bianche

8 000 chilogrammi di uve per ettaro

4. 52 ettolitri per ettaro

5. Varietà rosse destinate alla produzione di «vino de Finca»

5 100 chilogrammi di uve per ettaro

6. 

33,15 ettolitri per ettaro

7. Varietà bianche destinate alla produzione di «vino de Finca»

6 800 chilogrammi di uve per ettaro

8. 

44,2 ettolitri per ettaro

9. Varietà rosse provenienti da appezzamenti ad alta densità (da 5 000 a 9 000 ceppi per ettaro). Alla resa massima sono stati aggiunti 0,5 kg per ogni vite piantata in produzioni superiori a 5 000 ceppi per ettaro.

6 000 chilogrammi di uve per ettaro

10.

39 ettolitri per ettaro

11.

Varietà bianche provenienti da appezzamenti ad alta densità (da 5 000 a 9 000 ceppi per ettaro). Alla resa massima sono stati aggiunti 0,5 kg per ogni vite piantata in produzioni superiori a 5 000 ceppi per ettaro.

8 000 chilogrammi di uve per ettaro

12.

52 ettolitri per ettaro

13. Varietà rosse destinate alla produzione di «vino de Vila»

5 000 chilogrammi di uve per ettaro

14.

32,5 ettolitri per ettaro

15. Varietà bianche destinate alla produzione di «vino de Vila»

7 000 chilogrammi di uve per ettaro

16.

45,5 ettolitri per ettaro

17. Varietà rosse destinate alla produzione di «vino de Paraje» e «vino de Viña Clasificada»

4 000 chilogrammi di uve per ettaro

18.

26 ettolitri per ettaro

19. Varietà bianche destinate alla produzione di «vino de Paraje» e «vino de Viña Clasificada»

6 000 chilogrammi di uve per ettaro

20.

39 ettolitri per ettaro

21. Varietà rosse destinate alla produzione di «vino de Gran Viña Clasificada»

3 000 chilogrammi di uve per ettaro

22.

19,5 ettolitri per ettaro

23. Varietà bianche destinate alla produzione di «vino de Gran Viña Clasificada»

4 000 chilogrammi di uve per ettaro

24.

26 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

Bellmunt del Priorat, Gratallops, El Lloar, La Morera de Montsant e i suoi villaggi Escaladei, Poboleda, Porrera, Torroja del Priorat, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, la parte settentrionale del comune di Falset, comprendente i poligoni 1, 4, 5, 6, 7, 21 e 25 nella loro interezza; e particelle 38, 39, 40, 71, 92, la parte occidentale di 93 (1,69 ha), 96, 97, 98, 99, 100, 101, la parte settentrionale di 102 (0.16 ha), 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 146, 147, 149 e 150 nel poligono 2; particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, la parte settentrionale di 47 (17 ha), la parte settentrionale di 50 (2,6 ha), la parte settentrionale di 52 (3 ha), la parte settentrionale di 53 (14 ha), 54, 55, 56, 57, 58, 59 e 60 nel poligono 3; particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, la parte settentrionale di 28 (1,36 ha), la parte settentrionale di 29 (3,85 ha), 63, 69, 72, 73, 74 e 75 nel poligono 19; particelle 18, 19, 20, 21, la parte settentrionale di 27 (1,36 ha), la parte settentrionale di 28 (2,04 ha), 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, la parte settentrionale di 65 (0,85 ha), 67, 69, 70, 71, 75, 76, 77 e 78 nel poligono 20; particelle 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 nel poligono 22 e particelle 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 nella zona 24 e la parte orientale del comune di Molar, comprendente i poligoni 5, 6 e 7 nella loro interezza e la parte orientale della particella 8 (0,45 ha) e particelle 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 40, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 62, 63, 65 e 68 nel poligono 4; particelle 29, 30, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 176, 194, 197, 198, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211 e 212 nel poligono 8; particelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 34, 38, 39, 40, 44 e 45 nella zona 9 e particelle 8, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 72 nel poligono 10.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

GARNACHA TINTA

MAZUELA - CARIÑENA

MAZUELA - SAMSÓ

8.   Descrizione del legame/dei legami

La zona, fortemente collinare, è costituita da materiali di epoca paleozoica, principalmente ardesia del periodo Devoniano e Carbonifero. Si tratta dell'ardesia più antica della Catalogna legata alla viticoltura. I terreni poco profondi, poveri di materia organica, sono formati principalmente dalla disintegrazione dell'ardesia, nota come «llicorell» o «llicorella». Le radici delle viti si insinuano nell'ardesia disintegrata alla ricerca di acqua e sostanze nutritive, conferendo così ai vini le caratteristiche note minerali.

Clima: il relativo isolamento dall'influenza del mare e, allo stesso tempo, la protezione offerta dalla Sierra de Montsant dai venti freddi provenienti dal nord fanno sì che la temperatura media annua sia compresa tra i 14 e i 12 gradi (nella parte più bassa della zona pedemontana della Sierra de Montsant), con una notevole escursione termica tra il giorno e la notte. Soprattutto in estate, le temperature minime possono toccare i 12 gradi di notte e le massime i 40 gradi a mezzogiorno, mentre la superficie del terreno roccioso può raggiungere temperature ancora più elevate. Queste variazioni di temperatura favoriscono un processo di maturazione graduale e lo sviluppo positivo dei composti fenolici nell'uva.

Le scarse precipitazioni annuali (tra 400 e 500 litri per metro quadro) e i venti da nord-ovest, che provocano la rapida evaporazione dell'umidità superficiale, insieme alla composizione geologica del terreno e alla particolare struttura del suolo, favoriscono una maturazione lenta e completa delle uve sulla vite, consentendone la raccolta nel momento ideale. Generalmente, tuttavia, i terreni duri e il clima secco impediscono la crescita della vite, ma in compenso si registra una bassa incidenza di malattie nelle piante, il che garantisce che le uve siano di buona qualità.

Questi vigneti, associati a tali fattori naturali, conferiscono ai vini «Priorat» sapore, corpo e struttura.

Per gli stessi motivi, i vini prodotti dalle prime vendemmie (bianco, rosato e rosso) sono chiari e brillanti, con particolari aromi fruttati e note minerali pronunciate. Sono inoltre freschi in termini di acidità e hanno una buona persistenza.

L'elevato tenore zuccherino di alcune uve del Priorat determina le caratteristiche specifiche dei vini liquorosi, il che ha storicamente favorito la nascita di un gran numero di prodotti con titolo alcolometrico e/o dolcezza residua elevati. La maturazione graduale di varietà come la Garnacha permette la produzione di vini forti, che conservano la complessità e la freschezza della varietà.

I vini «rancio» sono prodotti mediante ossidazione in botti di rovere o in contenitori di vetro, e sono caratterizzati da elevati livelli di minerali e dall'assenza di zuccheri residui. I vini acquisiscono aromi terziari che comprendono aromi di frutta secca e il caratteristico colore rosso rubino e marrone con sfumature terracotta.

I vini liquorosi dolci sono prodotti attraverso la vinificazione di uve ad alta concentrazione zuccherina. Una volta ottenuto un titolo alcolometrico naturale di 8 % vol., viene aggiunto alcole vinico fino ad arrivare a 15 % vol. I vini sono caratterizzati da un aspetto limpido, aromi di frutta secca, una buona struttura al palato e dolcezza marcata.

I vini Mistela sono prodotti a partire da mosto al quale viene aggiunto alcole vinico fino al raggiungimento di un titolo alcolometrico di 15 % vol. Ciò avviene nell'arco di sette giorni attraverso un processo di svinatura, ed evita la fermentazione degli zuccheri naturali. I vini sono caratterizzati da aromi floreali e di frutta fresca, con spiccate note speziate.

I vini dolci naturali sono prodotti a partire da mosti con elevati tenori di zuccheri. I mosti vengono fatti fermentare parzialmente fino ad un titolo alcolometrico naturale minimo di 7 % vol. e integrati con alcole vinico fino ad almeno 15 % vol. I vini sono caratterizzati da aromi fruttati e speziati, con note di frutta secca.

La coltivazione della vite sui versanti collinari e sui ripidi pendii di questa zona è difficile e costosa e si traduce in basse rese. Tuttavia, sono proprio queste le condizioni che permettono di produrre vini concentrati di alta qualità e di alta gradazione alcolica, che conferisce loro inconfondibili aromi fini e delicati. I vini di uve stramature sono prodotti sia dall'appassimento dell'uva, sia lasciando a lungo i frutti maturi sulla vite, causando così l'evaporazione dell'umidità e generando un'altissima concentrazione di zuccheri naturali nelle uve. Questi vini sono ottenuti grazie alle elevate concentrazioni di zuccheri e hanno un titolo alcolometrico naturale minimo di 15 % vol. che non viene aumentato artificialmente. Sono caratterizzati da aromi terziari di frutta secca e da una buona struttura al palato.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Motivi:

— Migliore tracciabilità: la limitazione della circolazione dei vini contribuisce a garantirne la possibilità di identificazione.

— Evitare di mettere a rischio la qualità: gli impianti di imbottigliamento della zona sono concepiti in funzione della qualità e della quantità del prodotto. Riducendo i tempi di trasporto, si evitano ritardi e danni dovuti al calore e alla luce.

— Il luogo in cui avviene l'imbottigliamento serve in genere a identificare l'origine del prodotto. Se l'imbottigliamento dovesse avvenire all'interno e all'esterno della zona, la fiducia dei consumatori potrebbe essere minata, dal momento che si presuppone che tutte le fasi della produzione di un vino a denominazione di origine qualificata si svolgano sotto la supervisione dei titolari della protezione.

L'imbottigliamento al di fuori della zona non può essere equiparato all'imbottigliamento all'interno della stessa ma in un impianto diverso da quello in cui il vino è stato prodotto in quanto:

— qualsiasi spedizione di vino sfuso all'interno della zona deve essere autorizzata;

— l'imbottigliamento può essere effettuato solo da cantine autorizzate che soddisfano determinati requisiti tecnici;

— tali cantine possono ricevere esclusivamente uve, mosti o vini tutelati dalla DOP e produrre e imbottigliare vini tutelati dalla DOP;

— poiché la zona definita è piccola, i tempi di trasporto possono essere ridotti al minimo; e

— il prodotto rimane nel suo microclima e non subisce variazioni di temperatura e di altitudine, che possono provocare un invecchiamento prematuro.

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura.

Descrizione della condizione:

Tutte le tipologie di confezionamento devono presentare un sigillo di garanzia monouso o un'etichetta numerata, la cui applicazione deve avvenire nella cantina stessa.

Le etichette dei vini imbottigliati devono obbligatoriamente riportare, in modo ben visibile e nello stesso campo visivo delle informazioni obbligatorie, l'indicazione tradizionale e la dicitura «Denominación de Origen Calificada Priorat» (Denominazione di origine qualificata Priorat). L'altezza massima dei caratteri utilizzati per il termine «Priorat» deve essere di 4 mm, mentre quella dei caratteri della dicitura «Denominazione di origine qualificata» non deve superare la metà di tale dimensione.

Le etichette devono inoltre riportare il nome del comune o il codice postale dell'imbottigliatore o dello speditore. L'altezza dei caratteri utilizzati per indicare il comune non deve essere superiore ai 3 mm, tranne quando tale indicazione corrisponde a, o contiene, il nome di un'unità geografica più piccola ammissibile per l'utilizzo.

La denominazione «vino de Finca» deve essere riportata sull'etichetta, insieme alla denominazione di origine cui appartiene.

Non possono essere riportate in etichetta le menzioni «vino de vila de...», «paraje ...», «viña clasificada ...» e «gran viña clasificada ...», seguiti dal nome dell'unità geografica più piccola corrispondente, se i prodotti non soddisfano i requisiti previsti per l'utilizzo di tale menzione, ossia:

— il 100 % delle uve deve provenire dall'unità geografica più piccola in questione;

— la resa per ettaro di tali uve non può superare determinati limiti;

— l'età delle viti deve essere superiore a determinati limiti;

— nella vinificazione si deve utilizzare almeno il 60 % (90 % per le viti «gran viña clasificada») delle varietà Mazuela, Garnacha tinta, Garnacha blanca o Garnacha peluda.

Link al disciplinare di produzione

http://incavi.gencat.cat/.content/005-normativa/plecs-condicions-do-catalanes/Arxius-plecs/PC-Priorat-DOQ-nov-21-control-de-canvis.pdf