Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 26-08-2022
Numero provvedimento: 370386
Tipo gazzetta: Nessuna

Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione C(2022) 1890 final “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e successive modifiche e integrazioni.

(Decreto 26/08/2022, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

 

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA

I CAPI DIPARTIMENTO


 

VISTO il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 recante Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019, n. 179 recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;

VISTO il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e ss. modifiche;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTO il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

VISTO il regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, come modificata e integrata dall’articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

VISTO il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell’articolo 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO, in particolare, l’articolo 6 del regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro aiuti di Stato SIAN;

VISTA la sezione 2.1 “Aiuti di importo limitato” della comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022 relativa al “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la comunicazione della Commissione europea C(2022) 5342 final del 20 luglio 2022 relativa alla “Modifica del quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l’Ucraina”, con la quale sono stati aumentati gli importi massimi di aiuto di cui alla sezione 2.1;

CONSIDERATA la sezione 3 “Monitoraggio e notifica” della comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022 ed i relativi obblighi informativi relativi all’erogazione degli aiuti concessi;

VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 5, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali;

VISTO il regime di aiuto SA.103965 (2022/N) approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 6039 final del 18 agosto 2022 che modifica il regime di aiuto SA.102896 (2022/N) approvato con decisione della Commissione europea C(2022) 3359 final del 18 maggio 2022, riguardante le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione alla crisi ucraina;

RITENUTA la necessità emanare un provvedimento quadro degli aiuti concedibili conformemente alle condizioni dettate dalla normativa unionale in materia di aiuti di Stato e alla citata Comunicazione del 23 marzo 2022.

 

DECRETANO

 

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento è rivolto agli enti che intendono concedere aiuti temporanei a sostegno delle imprese del settore agricolo, del settore forestale, del settore della pesca e acquacoltura e attività connesse colpite dalla crisi ucraina, nel rispetto della sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (di seguito “Comunicazione”) e successive modifiche e integrazioni.
 

Articolo 2

(Aiuti di importo limitato)

1. Aiuti di importo limitato sono concessi ai beneficiari di cui all’articolo 3, in conformità al punto

2.1 della Comunicazione, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, azzeramento o riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali, dei debiti nei confronti della Pubblica Amministrazione ed altre agevolazioni di pagamento, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi le intensità di aiuto e i massimali di aiuto di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli l’importo complessivo dell’aiuto non supera 62.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

3. Per le imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura l’importo complessivo dell’aiuto non supera 75.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere

4. Per le imprese attive nella trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e di prodotti agroalimentari non agricoli, nel settore forestale e per le imprese che svolgono attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura, l’importo complessivo dell’aiuto non supera 500.000 euro per impresa. Tutti i valori devono essere al lordo di qualsiasi imposta od altro onere.

5. L’aiuto concesso alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non deve essere stabilito in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato.

6. L’aiuto concesso alle imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura non riguarda alcuna delle categorie di aiuti di cui all’articolo 1, punto 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione.

7. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest’ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.

8. Se un’impresa opera in diversi settori ai quali si applicano importi massimali diversi conformemente ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, il soggetto competente garantisce, con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l’importo complessivo di 500.000 euro per impresa. Se un’impresa è attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli e nella pesca e acquacoltura non può essere superato l’importo massimo complessivo di 75.000 euro.

9. Le misure concesse sotto forma di anticipi rimborsabili o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 2.1 della Comunicazione.
 

Articolo 3

(Beneficiari)

1. Gli aiuti del presente decreto possono essere concessi alle imprese colpite dalla crisi ucraina che operano nel settore della produzione primaria, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, e di prodotti agroalimentari fuori allegato I del TFUE, e nei settori forestale, della pesca e acquacoltura. Possono beneficiare degli aiuti anche le imprese che svolgono attività connesse all’attività agricola e forestale, della pesca e acquacoltura ovvero attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’impresa normalmente impiegate nell’attività agricola, forestale, della pesca e acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.

2. Gli aiuti a norma del presente decreto non sono concessi a imprese soggette alle sanzioni adottate dall’UE di cui alla sezione 1.1 della Comunicazione, tra cui, ma non solo:

a) persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;

b) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’UE; oppure

c) imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall’UE in quanto l’aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.

3. Gli aiuti possono essere concessi alle imprese in difficoltà.
 

Articolo 4

(Cumulabilità degli aiuti)

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con gli aiuti previsti dai regolamenti “de minimis” applicabili, ovvero il regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, il regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e il regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014, o dai regolamenti di esenzione per categoria applicabili, ovvero ABER, FIBER e GBER, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

2. Gli aiuti del presente decreto non devono in ogni caso superare le soglie massime previste per singolo beneficiario, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto concesso in virtù della Comunicazione, da qualunque fonte proveniente; a tal fine, i soggetti di cui all’articolo 1, verificano che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite, anche per mezzo di autocertificazione prodotta dal beneficiario medesimo.

3. Gli aiuti del presente decreto possono essere cumulati con gli aiuti concessi nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19, a condizione che siano rispettate le relative norme sul cumulo di entrambe le comunicazioni.
 

Articolo 5

(Disposizioni applicative)

1. Gli aiuti del presente decreto sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2022, fatta salva l’eventuale proroga degli effetti della Comunicazione. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali ed altre agevolazioni di pagamento, le fattispecie generatrici dei relativi debiti ovvero i presupposti per il riconoscimento del beneficio devono sussistere alla data del 31 dicembre 2022.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede a notificare il presente decreto al fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 del TFUE.

3. La concessione degli aiuti di cui al presente decreto è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108 del TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione.

4. I soggetti di cui all’articolo 1 provvedono agli adempimenti relativi agli obblighi di registrazione inerenti l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall’articolo 63 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

5. Gli aiuti di cui al presente decreto non possono essere subordinati alla delocalizzazione di un’attività produttiva o di un’altra attività del beneficiario da un altro paese situato all’interno dello SEE verso il territorio dello Stato membro che concede l’aiuto, indipendentemente dal numero di posti di lavoro effettivamente perduti nel luogo iniziale di stabilimento del beneficiario nello SEE.
 

Articolo 6

(Monitoraggio e relazioni)

1. Il soggetti di cui all’articolo 1 pubblicano sul proprio sito web istituzionale sugli aiuti di Stato le informazioni pertinenti relative ad ogni singolo aiuto concesso ai sensi del presente decreto superiore a 10.000 euro nei settori della produzione primaria di prodotti e della pesca e acquacoltura e superiore a 100.000 euro negli altri settori, con riferimento alle informazioni di cui all’allegato III dei regolamenti ABER, FIBER e GBER, entro 12 mesi dal momento della concessione.

2. Ai fini del monitoraggio di cui ai punti 55 e 58 della Comunicazione, i soggetti di cui all’articolo 1 forniscono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali i dati relativi alle erogazioni degli aiuti concessi nell’ambito del presente provvedimento.

3. I soggetti di cui all’articolo 1 conservano per dieci anni, le registrazioni particolareggiate che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione e del presente provvedimento.
 

Articolo 7

(Disposizioni finali)

I soggetti di cui all’articolo 1 provvedono all’attuazione del presente decreto a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci nei limiti delle risorse previste dalle relative specifiche disposizioni di legge.
 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

(Giuseppe Blasi)

Firmato digitalmente ai sensi del CAD
 

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA’ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA

(Francesco Saverio Abate)

Firmato digitalmente ai sensi del CAD