Nota n. 308927 del 12 luglio 2022 relativa al Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, articolo 2, comma 1, lettera a) “accordo quadro”.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
Sono pervenute a questo Dipartimento richieste di chiarimento, da parte di taluni portatori di interesse del settore agroalimentare, circa i requisiti principali che dovrebbero essere soddisfatti per qualificare un accordo quadro, così come previsto dal decreto in oggetto, ai fini dell’articolo 2, comma 1 lettera f) del decreto medesimo.
A tale riguardo, acquisito il parere conforme dell’Ufficio legislativo, lo scrivente Dipartimento, nel ribadire quanto già espresso nella nota in oggetto emarginata, evidenzia che il periodo di consegna, ai fini dei termini di pagamento di cui all’articolo 4 comma 1 lettera a) in ogni caso non può essere superiore a un mese e le parti possono liberamente concordare un periodo inferiore nel rispetto dell’autonomia negoziale.
Si richiamano, in ogni caso, i principi enunciati dall’articolo 3, comma 1, relativi all’obbligo di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni cui attenersi prima, durante e dopo l’instaurazione della relazione commerciale.
L’Ispettore Generale Capo
Felice Assenza
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