Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198. Chiarimenti concernenti gli accordi quadro per il settore del vivaismo.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
Sono pervenute a questo Dipartimento richieste di chiarimento da parte di taluni portatori di interesse del settore del vivaismo relative ai requisiti principali che un accordo quadro dovrebbe soddisfare per ottemperare alla normativa di cui all’oggetto, con particolare riferimento alla determinazione del prezzo.
A tale riguardo, si intende precisare quanto segue.
In via preliminare, si rammenta che l’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto stabilisce che per accordo quadro si intende: il contratto quadro, l’accordo quadro o il contratto di base, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni.
Inoltre, va evidenziato che l’accordo quadro redatto al fine di assolvere alla forma scritta dei singoli contratti di cessione con le forme equipollenti, di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto, dovrà prevedere tra i propri contenuti: la durata dell’accordo, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri appositamente stabiliti, le modalità di consegna e di pagamento.
È importante rilevare, altresì, che tali accordi dovranno, in ogni caso, essere informati ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni cui attenersi prima (ovvero in fase di negoziazione), durante e dopo l’instaurazione della relazione commerciale.
Tutto ciò premesso, in considerazione delle problematiche che sono state rappresentate allo Scrivente nell’ambito della redazione degli accordi quadro per il settore del vivaismo, si ritiene utile, in via preliminare, richiamare talune peculiarità di tale settore al fine di poter precisare alcuni elementi, in particolare relativi alla determinazione del prezzo dei prodotti.
In tale contesto, in primis, per quanto concerne le quantità di prodotto oggetto di tali accordi, si ritiene che, qualora non sia possibile per le parti definire in modo puntuale le quantità di prodotto al momento della stipula dell’accordo, è possibile, tuttavia, indicare, in considerazione di quanto stabilito nell’articolo 3 comma 5, dei quantitativi di massima.
Per quanto, invece, concerne il profilo della determinazione del prezzo, è necessario considerare che in tale settore, con riferimento particolare alle piante arboree e arbustive, l’effettivo valore dei prodotti e la conseguente determinazione reale del prezzo si realizzano, in genere, non al momento della cessione ma in una fase successiva, ovvero nel momento in cui le piante hanno manifestato le attese caratteristiche di salubrità e vitalità vegetativa.
In considerazione di quanto sopra, risulta necessario che negli accordi quadro siano previsti e definiti i listini prezzi riportanti le caratteristiche dei singoli prodotti con apposite schede tecniche in cui vanno indicate, altresì, i requisiti di qualità da rispettare, al fine di poter definire successivamente, in modo più oggettivo, il valore finale, nel momento in cui le piante hanno manifestato le attese caratteristiche.
In merito alla fissazione dei relativi prezzi, è necessario, pertanto, fare riferimento a condizioni oggettive e frutto di valutazioni specifiche e tecniche, rilevate da organizzazioni professionali maggiormente rappresentative o riferite a valori espressi da enti competenti terzi ( attraverso listini settimanali, media dei prezzi storici di mercato, borse merci, mercuriali camere di commercio, ecc..) con un puntuale riferimento alla tipologia delle singole piante oggetto di scambio commerciale.
In tale ambito, va inquadrata, una successiva definizione del prezzo che dovrà avvenire, in ogni caso, tenuto conto dei criteri fissati e predeterminati nell’accordo e verificabili sotto il profilo oggettivo e tecnico, in modo corretto e trasparente, nel momento in cui è possibile stabilire la salubrità e la vitalità della pianta ceduta, in considerazione della tipologia considerata (tempi di attecchimento, durata, …), con conseguente individuazione del termine finale di pagamento.
In ultimo, si ritiene opportuno, altresì, evidenziare l’importanza, in tale contesto, del rispetto delle previsioni statuite nell’articolo 5 del decreto, in particolare di quelle di cui al comma 1, lettera b).
L’Ispettore Generale Capo
Felice Assenza
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