Organo: T.A.R.
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza T.A.R.
Data provvedimento: 29-08-2022
Numero provvedimento: 5526
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vinicolo - Commercio di vini - Domanda di annullamento del provvedimento di diffida all’ampliamento commerciale in relazione alla SCIA e sospensione dell’attività commerciale - Rilevata assenza di titolo abilitativo alla vendita di prodotti vini - Chiusura dell’attività di vendita legittimamente disposta - Dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione sanitaria - Serie di difformità dello stato dei luoghi rispetto al titolo abilitativo edilizio indicato rilasciato.

 


SENTENZA


 

sul ricorso numero di registro generale 4113 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Mario Del Piano, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Rianna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Crispano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

quanto al ricorso introduttivo:

“del provvedimento di DIFFIDA all’ampliamento commerciale (in relazione alla SCIA prot. 5811 del 17/6/2021) e sospensione dell’attività commerciale prot. n. 6184 del 28/6/2021, notificato al ricorrente con Pec in pari data, con ogni atto preliminare e connesso.”

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 17 ottobre 2021

“Dell’Ordinanza n. 19 del 1/10/2021, prot. 9228 del 1/10/2021 notificata a mano in data 8/10/2021 alle ore 17,30 che dispone l’ordine di CHIUSURA IMMEDIATA e contestuale DICHIARAZIONE DI DECADENZA dell’autorizzazione sanitaria, unitamente al provvedimento di DIFFIDA all’ampliamento commerciale (in relazione alla SCIA prot. 5811 del 17/6/2021) e sospensione dell’attività commerciale prot. n. 6184 del 28/6/2021, notificato al ricorrente con Pec in pari data, già impugnato con il ricorso Rg 4113/2021 del 27/9/2021 di cui il presente atto costituisce i motivi aggiunti, con ogni atto preliminare, conseguente e comunque connesso.”


 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Crispano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2022 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


 

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo, depositato il 10 ottobre 2021, Mario Del Piano ha chiesto l’annullamento del provvedimento di diffida all’ampliamento commerciale, in relazione alla SCIA prot. 5811 del 17 giugno 2021, e sospensione dell’attività commerciale del Comune di Crispano prot. n. 6184 del 28 giugno 2021, notificatogli con pec in pari data.

A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: 1) Preliminarmente parte ricorrente ha rappresentato i propri dubbi sulla natura dell’atto impugnato.

In particolare ha rappresentato perplessità sull’effettiva natura del provvedimento impugnato in quanto mentre da un lato l’atto si definisce espressamente “provvedimento” di diffida all’ampliamento commerciale e dispone la sospensione dell’attività commerciale con termine di 30 giorni per il ripristino dei requisiti – elementi che indurrebbero a ritenere trattarsi effettivamente di un provvedimento impugnabile – dall’altro lato l’ultimo capoverso del dispositivo recita “La presente costituisce partecipazione al procedimento amministrativo…”, con la conseguenza che in tale seconda ipotesi l’atto sarebbe privo di forza provvedimentale ed avrebbe sostanza di avviso di apertura del procedimento con invito rivolto al destinatario a partecipare a fini difensivi.

Ha quindi rappresentato di avere inoltrato una ampia memoria di partecipazione e confutazione delle deduzioni dell’Ufficio, rimasta priva di riscontro, e di aver promosso il presente ricorso per ragioni di prudenza nella cura dei propri interessi.

2) Eccesso di potere, difetto di istruttoria, errata interpretazione dei grafici, infondatezza della contestazione.

Sostiene di non avere ampliato il locale, né di avere annesso l’adiacente deposito alla superficie del suo esercizio e di non avere fatto alcun lavoro di diversa distribuzione interna del locale. Lo stato del locale sarebbe rimasto il medesimo di come era nell’anno 2002 di apertura.

3) Eccesso di potere, carenza del presupposto di fatto, interpretazione infondata della clausola del parere ASL, violazione di legge, violazione degli artt. 7-8 della L. n. 241/1990.

Parte ricorrente sostiene che l’Ufficio avrebbe preso spunto dalla SCIA per pronunciare una dichiarazione di decadenza della autorizzazione sanitaria, quasi come se fosse una conseguenza meramente automatica della congetturata estensione per annessione dell’attività, e non richiedesse invece una effettiva verifica in contraddittorio, e lamenta la mancanza di un’effettiva fase partecipativa prima dell’adozione del provvedimento impugnato che le avrebbe consentito di rappresentare dello stato dei luoghi sarebbe esattamente identico a quello realizzato nel lontano 2002 quando ottenne l’autorizzazione sanitaria.

4) Violazione di legge, violazione dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990, eccesso di potere, inutilità istruttoria del richiamo alla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio, assenza di provvedimenti caducatori.

In relazione al richiamo fatto dall’Amministrazione alla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d’ufficio dell’autorizzazione sanitaria del 2002 parte ricorrente ha osservato che tale procedimento, cui avrebbe dato ampio riscontro con il deposito dei documenti richiesti, non sarebbe mai stato concluso con un provvedimento espresso, di guisa che sarebbe anche decorso il termine di 18 mesi entro il quale l’amministrazione avrebbe dovuto esercitare il proprio potere di riesame. Pertanto il richiamo a tale procedimento del 2017 si rivelerebbe solo un inutile espediente volto a rappresentare una presunzione di regolarità inesistente.

5) Eccesso di potere, contraddittorietà ed infondatezza del presupposto di fatto.

Ad avviso di parte ricorrente il richiamo del verbale della P.M. locale che nel lontano 2016 lo sanzionava per la carenza di una SCIA per autorizzare la vendita del vino sarebbe erronea atteso che sarebbe stato regolarmente abilitato al commercio in questione. In particolare l’attività sarebbe stata avviata con una formale “comunicazione” protocollata al Comune utilizzando un modulo prestampato messo a disposizione dallo stesso ufficio competente, cui avrebbe fatto seguito l’autorizzazione sanitaria regolarmente rilasciata dal medesimo ufficio.

6) Eccesso di potere, genericità, infondatezza dei presupposti, istanza istruttoria.

Parte ricorrente contesta l’affermazione contenuta nel provvedimento impugnato secondo cui il requisito del limite di 250 mq per beneficiare della disciplina semplificata per gli esercizi di vicinato sarebbe stato superato in quanto l’attiguo deposito sarebbe rimasto vuoto ed inutilizzato dal 2002 fino ad oggi.

7) Violazione di legge, violazione dell’art. art. 11, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, dell’art. 4, comma 1, della L. n. 87 del 17 giugno 2021 e del capitolo 2 lett. b dell’allegato 3 “protocollo SARS-CO2 adottato dalla Regione Campania con decreto P.G.R.C. n. 51 del 20 marzo 2020.

Parte ricorrente, premesso che la normativa in epigrafe non prevederebbe l’onere procedimentale della SCIA, trattandosi di una facoltà semplificata concessa da normativa speciale a carattere emergenziale derogatoria delle norme ordinarie, evidenzia che in realtà la SCIA sarebbe stata presentata perché il tecnico di parte sarebbe stato consigliato da un tecnico dell’Ufficio di seguire tale procedura per ragioni di maggiore tranquillità formale, mentre la SCIA sarebbe stata interpretata come volontà di ampliare la superficie commerciale e pertanto sarebbe stata rigettata perché sarebbe stata necessaria la nuova autorizzazione.

In sostanza, invece, l’intenzione del ricorrente sarebbe stata e sarebbe quella di organizzare la somministrazione all’esterno del locale delle bevande e delle stuzzicherie da lui preparate, in ambito di osservanza delle norme anti covid che da un lato intendono ridurre i rischi di contagi e dall’altro intendono conservare la capacità economica delle imprese, specialmente delle più piccole.

8) Eccesso di potere, infondatezza della pretesa del titolo di proprietà completo.

Quanto alla ulteriore motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato, concernente la circostanza che egli ricorrente non avrebbe “il pieno diritto di godimento sugli immobili oggetti di SCIA”, lamenta di essere titolare del pieno diritto di proprietà di una quota altamente maggioritaria dell’intero compendio, vale a dire dei 2/3+1/15, a cui si aggiungerebbe la sua quota di eredità della defunta madre, che aumenterebbe significativamente il suo diritto reale. Sostiene che se è vero che per ottenere facoltà di modifiche edilizie agli immobili occorre acquisire il consenso di tutti i comproprietari, indipendentemente dalla quota di rispettiva appartenenza, non sarebbe vero che tale consenso sia necessario anche per consolidare una SCIA relativa all’attività commerciale che non comporta alcun mutamento dello stato dei luoghi.

Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 17 ottobre 2021, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 19 del 1° ottobre 2021, prot. 9228, notificata a mano in data 8 ottobre 2021, con cui è stato disposto l’ordine di chiusura immediata e contestuale dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione sanitaria.

A sostegno del gravame sono state dedotte le seguenti censure: 1) Preliminarmente parte ricorrente ha posto in evidenza il collegamento tra il provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti ed il precedente impugnato con il ricorso introduttivo ed in particolare il capo 6 della motivazione dell’ordinanza n. 19 del 1° ottobre 2021, prot. 9228, laddove parte resistente, in ordine al dubbi di parte ricorrente sulla natura endoprocedimentale o provvedimentale del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, rappresenta che sarebbe “ben chiara la disposizione di sospensione nonché la condizione di chiusura dell’esercizio ….”, e ciò benché in vari punti dell’articolata ordinanza sembrerebbe che tentino di sminuire la portata e la funzione dell’atto precedente definendolo più volte “ nota prot. 6184” anziché provvedimento.

2) Eccesso di potere: contraddizione manifesta, provvedimenti perplessi, violazione degli artt. 7-8 della L. n. 241/1990.

Parte ricorrente nel prendere atto di quanto rappresentato al capo 6 del provvedimento impugnato, sopra richiamato, lamenta di conseguenza che l’amministrazione avrebbe provveduto in assenza di una previa apertura del procedimento e di invito alla partecipazione. Inoltre il provvedimento sarebbe contraddittorio laddove alla metà circa della pagina 3 si legge: “RITENUTO, all’esito degli intervenuti accertamenti …………dover provvedere alla conclusione del procedimento di che trattasi”.

3) Eccesso di potere: accanimento amministrativo, abuso di potere, esercizio strumentale delle funzioni amministrative, sviamento.

Il ricorrente pone in evidenza l’attività afflittiva che il Comune resistente avrebbe avuto nei suoi confronti.

4) Quanto al punto 1 della motivazione: eccesso di potere, elusione dell’oggetto dell’ordinanza impugnata, argomento inconferente ed estraneo all’oggetto del provvedimento impugnato.

Parte ricorrente premesso che a seguito della diffida all’installazione esterna di tavolini ed ombrelloni in via precaria e provvisoria avrebbe rispettosamente eseguito l’ordine amministrativo e non avrebbe realizzato quanto aveva segnalato, lamenta che questa circostanza non potrebbe sostenere la gravissima sanzione della chiusura immediata e della decadenza della autorizzazione sanitaria.

5) Quanto al punto 2 della motivazione: eccesso di potere, difetto di motivazione, genericità, astrattezza, violazione del principio del legittimo affidamento, violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 1, lett. b) e art. 22, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 380/2001.

A prescindere da quello che l’Arch. Della Volpe potrebbe avere rappresentato nel suo grafico evocato dall’Amministrazione, lo stato dei luoghi attuale corrisponderebbe esattamente allo stato dei luoghi come era stato consegnato al ricorrente in comodato dai genitori nell’anno 2002, e non sarebbe stato mai modificato. Parte ricorrente preannuncia la presentazione di un ricorso avverso altra ordinanza di demolizione di presunte opere abusive adottato nei suoi confronti non appena gli sarà consentito l’accesso agli atti.

6) Quanto al punto 3 della motivazione: eccesso di potere: inversione dell’onere probatorio, infondatezza nota dell’accertamento, violazione di legge, violazione degli artt. 17, 18 e 22 della L. n. 689/1981.

Parte ricorrente, premesso che nel capo emarginato l’Amministrazione eccepisce che il verbale della Polizia Municipale del 12 febbraio 2016, che avrebbe accertato il commercio di vino senza la prescritta SCIA, non sarebbe stato contestato, impugnato, annullato e che la parte non aveva prodotto documenti di tal genere, lamenta che il verbale in questione non sarebbe impugnabile, poiché l’art. 17 della norma in epigrafe prevederebbe che, in mancanza di pagamento in misura ridotta, l’agente deve inoltrare rapporto all’autorità competente, la quale ai sensi dell’art. 18 potrà emettere una ordinanza-ingiunzione, contro la quale sarà possibile proporre opposizione al giudice civile ai sensi dell’art. 22. Ed infatti l’amministrazione non ha dedotto che il verbale commentato fosse stato seguito dall’ordinanza- ingiunzione, che del resto non risulta mai essere stata emessa, con conseguente archiviazione per factum concludente, ragion per cui il ricorrente non avrebbe potuto legalmente proporre ricorso.

7) Quanto al punto 4 della motivazione: eccesso di potere, inappropriata valutazione del titolo di proprietà, violazione del principio dell’affidamento, violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 1803 c.c..

Parte ricorrente, premesso l’Amministrazione contesta la carenza di titolo di “pieno diritto reale”, sostiene che tale tesi sarebbe priva di pregio poiché sulla quota di sua proprietà non risulterebbero trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli o gravami di sorta. Nell’ipotesi in cui l’ufficio volesse alludere alla titolarità dell’intero ed esclusivo diritto reale, poiché per una quota di strettissima minoranza concorrerebbero sull’immobile anche gli altri suoi coeredi, sostiene che l’atto di comodato gratuito sottoscritto dalla madre, di cui l’ufficio darebbe conto nel capo 4 perché detenuto agli atti fin dal 2005, sarebbe ampiamente sufficiente ad attestare una identica volontà di concedere il comodato, da parte degli altri congiunti coeredi (tutti gli altri fratelli) elencati nella suddetta ordinanza n. 18 a parte ricorrente, che assume prossima ad essere impugnata.

Inoltre l’Amministrazione violerebbe il principio di affidamento, non potendo sollevare la questione in epigrafe senza alcuna giustificazione di tanto ritardo, senza individuare gli interessi pubblici attuali e sopraggiunti che intende promuovere, e senza dare conto della opportuna valutazione degli interessi privati consolidati che andrebbe a travolgere.

8) Quanto al punto 5 della motivazione: eccesso di potere, difetto di motivazione, mancata individuazione della norma sanzionatoria applicata, travisamento dei fatti, sviamento, carenza di potere, violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 149, comma 9, della L.R. n. 7/2020.

Parte ricorrente, premesso che l’Amministrazione con il capo 5 definisce la sospensione comminata (quindi si riferisce al primo provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo) come atto dovuto ai sensi della norma indicata in epigrafe, e che l’art. 149 invocato dall’amministrazione, contempla ben 10 commi e di questi il comma 9 si articola in sette sotto commi contraddistinti dalla lettera a) alla lettera g), lamenta che non sarebbe stata indicata la specifica norma ritenuta applicabile. Comunque, anche ove fosse stato ritenuto applicabile il comma 9 dell’art. 149, lamenta la sua falsa applicazione in quanto tale norma conferirebbe al Comune il potere (nella sussistenza delle condizioni tipizzate rigorosamente) di dichiarare la decadenza del titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività, mentre nel caso di specie con l’ordinanza impugnata è stata dichiarata la decadenza dell’autorizzazione sanitaria, che è provvedimento ontologicamente diverso dal titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commerciale.

9) Eccesso di potere: inefficacia di atto precedente, autoreferenzialità, travisamento, sviamento, violazione di legge, violazione degli artt. 17, 18 e 22 della L. n. 689/1981.

L’ordinanza n. 19 espone tra i riferimenti istruttori presi in considerazione il verbale di accertamento di violazione amministrativa prot. 22 del 4 agosto 2021 che a fondamento della sanzione comminata (€ 5.000,00) rappresenta la circostanza che “l’attività è svolta in assenza di titolo abilitativo alla vendita di prodotti vini”. Praticamente sarebbe stata ripetuta la stessa contestazione già formulata nel verbale del 2016. Al riguardo parte ricorrente rinvia a quanto argomentato nel precedente motivo n. 5, e sostiene che tale verbale non sarebbe idoneo a configurare un precedente da valere ai fini istruttori. Nel caso in esame parte ricorrente sostiene di avere inoltrato, per il tramite del difensore, uno scritto difensivo al Sindaco in data 1 settembre 2021, tuttora rimasto inesitato, nè sarebbe stata emanata una ordinanza – ingiunzione, per cui egli ricorrente non avrebbe potuto adire la magistratura competente per far dichiarare l’infondatezza dell’accertamento.

10) Eccesso di potere: travisamento dei fatti, falsità del presupposto, precedenti inefficaci, violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001.

Il ricorrente, premesso che nel provvedimento impugnato, all’inizio della pagina 3, recita: “Preso atto che il sig. Mario Del Piano non ha, tra l’altro, esibito la certificazione di agibilità dei locali oggetto di vendita, già richiesta con nota recante prot. 5212 del 21/6/2017 e sollecitata con nota recante prot. 1731 del 23/2/2018 agli atti di questo Ente”, lamenta che il locale in questione non sarebbe mai stato comprato o venduto, per cui in assenza di un rogito notarile non sarebbe stato necessario produrre un certificato di agibilità. Inoltre non sarebbe previsto alcun obbligo di segnalazione certificata (e prima della introduzione della modifica dell’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001 nessun obbligo di certificato di agibilità) per le vecchie costruzioni che non abbiano subito interventi successivamente alla data del 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del TU, considerato che sarebbe provato in atti che il manufatto di che trattasi è stato realizzato almeno nel 1996. Peraltro per la mancanza del certificato della segnalazione sarebbe prevista una mera e modesta sanzione pecuniaria.

11) Eccesso di potere: travisamento dei fatti, infondatezza del presupposto, motivazione illogica, perplessità, falsa applicazione dell’art. 22, comma 6, del D Lgs n. 114/1998.

Parte ricorrente, premesso che il provvedimento impugnato si chiude con la seguente frase “VISTO l’art. 22 co. 6 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114”, sostiene che tale previsione normativa sarebbe del tutto inconferente nella vicenda per cui è causa. Ciò in quanto prevedendo che “in caso di svolgimento abusivo dell’attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell’esercizio di vendita” non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie in quanto l’attività non sarebbe affatto abusiva, per avere il ricorrente argomentato ed allegato la prova di essere regolarmente abilitato all’esercizio di vicinato.

12) Eccesso di potere: difetto di contraddittorio, violazione di legge, violazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990.

Parte ricorrente lamenta la violazione delle garanzie partecipativi rappresentando che se il ricorrente fosse stato ammesso a controdedurre prima della conclusione del procedimento avrebbe potuto evidenziare che le tesi assiomatiche sulla carenza di titolo abilitativo al commercio sarebbero del tutto infondate.

Si è costituito in giudizio il Comune di Crispano con mero atto di stile e ha poi depositato una memoria, in data 5 novembre 2021, con la quale ha in particolare rilevato che parte ricorrente, allo stato, non deterrebbe alcun titolo di base all’esercizio dell’attività commerciale in quanto, come da relazione prot. n. 10381/2021 a firma del Responsabile del IV Settore, non risulta aver mai prodotto ad esso Comune la documentazione volta ad attestare la regolarità urbanistica dell’immobile nel quale intendeva esercitare l’attività, rendendo, di fatto, inevitabile il provvedimento repressivo da parte dell’Amministrazione convenuta. Come da nota prot. 10451/2021 a firma del Responsabile del V Settore, alla data di emissione del provvedimento impugnato l’unico titolo edilizio valido rilasciato dall’Ente in riferimento ai locali de quo risulterebbe essere l’Autorizzazione n. 14 del 15 luglio 1996, in ordine alla regolarizzazione degli impianti serricoli dell’Azienda florovivaistica di cui i coniugi Del Piano erano titolari, “in particolare l’immobile autorizzato consisteva in un unico locale senza tramezzature né aperture se non quelle previste in entrata e in uscita alla serra sul lato corto”.

Inoltre ha ritenuto opportuno rappresentare che nel corso degli anni il ricorrente ha presentato all’Ente diverse istanze per la realizzazione di opere aventi ad oggetto la diversa distribuzione degli spazi interni e/o mutamento d’uso della destinazione dei locali, tutti oggetto a loro volta di provvedimenti di diffida e diniego, con relative impugnazioni innanzi a questo T.A.R., e ha richiamato la predetta relazione tecnica in riferimento al sintetico riepilogo dei giudizi che hanno visto coinvolte le parti in causa. In particolare ha posto l’attenzione sul provvedimento di diffida a non dare inizio ai lavori emesso dall’Ente a seguito di SCIA n. 4004/19, avverso il quale il ricorrente ha proposto ricorso innanzi al g.a., accolto con sentenza n. 6002/2019, quest’ultima ritualmente impugnata dal Comune di Crispano e riformata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5153/2020 (avverso la quale pende giudizio di revocazione) in cui è stata sottolineata la destinazione d’uso del locale “autorizzato come impianto serricolo,” così come indicato nell’unico titolo urbanistico attualmente valido, ovvero la predetta Autorizzazione n. 14/1996. Inoltre, a mezzo tale pronuncia, il Supremo Consesso amministrativo ha chiarito che la destinazione d’uso a commerciale “si pone in contraddizione sia con la zonizzazione del territorio che con la potestà urbanistica dell’Ente locale”, avvalorando i motivi ostativi all’esercizio dell’attività commerciale di cui trattasi, che, allo stato, non solo non sarebbe autorizzata, ma sarebbe altresì non autorizzabile. Fermo restando quanto sopra, ha rilevato la legittimità del provvedimento impugnato alla luce non solo dell’attività di vigilanza espletata dal Settore Urbanistica, ma anche di quella esercitata dal Comando di Polizia Municipale a seguito della quale era stato elevato il verbale di accertata violazione amministrativa a carico di parte ricorrente, “… per attività svolta in assenza di titolo abilitativo alla vendita….”. Inoltre il Comune, come si evincerebbe dall’istruttoria espletata, avrebbe offerto al ricorrente ampie garanzie di partecipazione al procedimento, avviate con note prot. n. 5212/2017, n. 1713/2018 e n. 6184/2021 e soltanto avverso l’ultima nota, in ordine cronologico, il ricorrente avrebbe provveduto ad inoltrare le proprie osservazioni nell’ambito del procedimento avviato conformandosi, di fatto, la fattispecie partecipativa di cui alla Legge 241/90, puntualmente richiamata nel provvedimento impugnato.

Con ordinanza n. 1909 del 10 novembre 2021 questa Sezione,

“CONSIDERATO che, ad un primo esame sommario proprio della fase cautelare, emergono profili che inducono a ritenere infondato il ricorso, tenuto conto in particolare che parte ricorrente esercita l’attività commerciale in carenza del titolo edilizio nel medesimo manufatto in riferimento al quale la Sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5153 del 20 agosto 2020, in riforma della sentenza della Sez. II di questo Tribunale n. 6002 del 18 dicembre 2019, ha statuito che “Nel caso di specie, dunque, dove si è inteso, per il tramite di opere edilizie interne, modificare la destinazione d’uso dell’immobile da serra a locale commerciale (vendita di cibi e bevande), non può trovare applicazione l’art. 4, comma 7, l. reg. n. 19/2009” e, pertanto, ha dichiarato non accoglibile la richiesta di mutamento di destinazione d’uso da serra a locale commerciale richiesto da parte ricorrente;

RILEVATO altresì che la copiosa mole documentale depositata in più riprese da parte ricorrente, ad eccezione degli allegati al ricorso e dei primi quattro allegati al ricorso per motivi aggiunti, non rispetta le regole della ordinata fascicolazione, indicando gli allegati al ricorso per motivi aggiunti, alla produzione documentale e alla memoria con un mero indice numerico, in contrasto con la necessità di collegare a ciascuno di essi una individuazione letterale e concettuale, come previsto dal processo amministrativo telematico;

RITENUTO pertanto di dover richiamare parte ricorrente a provvedere a ridepositare gli allegati attenendosi alle suddette modalità previste dal processo amministrativo telematico, la cui osservanza deve essere rigorosamente rispettata;”,

ha respinto la domanda incidentale di sospensione.

Con ordinanza n. 6693 del 17 dicembre 2021 la Sezione V del Consiglio di Stato,

“Ritenuto che, prima facie, le ragioni dell’appellante siano innanzitutto supportate da adeguati profili di periculum in mora;

Rilevato altresì, quanto al profilo dell’asserita carenza di titolo edilizio, che la questione effettivamente non pare essere considerata nel provvedimento amministrativo impugnato;”,

ha accolto l'appello, per l'effetto accogliendo, in riforma della suddetta ordinanza impugnata n. 1909 del 10 novembre 2021 di questa Sezione, l'istanza cautelare proposta in primo grado, e ha ordinato che a cura della segreteria l’ordinanza stessa fosse trasmessa a questo TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a..

Parte ricorrente, in esecuzione della ordinanza cautelare, ha ridepositato gli allegati attenendosi alle modalità previste dal processo amministrativo telematico e ha depositato una memoria per l’udienza di discussione con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza pubblica del 3 maggio 2022 il Presidente ha disposto il rinvio della causa all’udienza pubblica del 13 giugno 2022, in accoglimento dell’istanza di rinvio dell'avvocato di parte ricorrente per motivi di salute depositata in giudizio in data 27 aprile 2022.

All’udienza pubblica del 13 giugno 2022 il difensore di parte ricorrente ha precisato di aver impugnato l'atto presupposto, l’ordinanza di demolizione, con separato ricorso, avente n. RG. 5559/2021 e pendente innanzi alla Sezione II, e ha dichiarato che la revocazione della citata sentenza del Consiglio di Stato è stata respinta. Alla medesima udienza pubblica la causa è stata assunta in decisione.

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esaminare la questione della natura endoprocedimentale o provvedimentale dell’atto impugnato con il ricorso introduttivo, prot. n. 6184 del 28 giugno 2021 del Comune di Crispano, di diffida all’ampliamento commerciale, in relazione alla SCIA prot. 5811 presentata da parte ricorrente in data 17 giugno 2021, e sospensione dell’attività commerciale, essendo superato dall’adozione dell’ordinanza n. 19 del 1° ottobre 2021, prot. 9228, con cui è stata disposta la chiusura immediata dell’attività commerciale e la contestuale dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione sanitaria, impugnata con il ricorso per motivi aggiunti. Pertanto il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Il Collegio, all’esito di un vaglio più approfondito proprio della fase di merito, ritiene che il ricorso per motivi aggiunti sia in parte da respingere, sebbene sulla base di una diversa motivazione rispetto a quella posta a fondamento della sopra richiamata ordinanza cautelare n. 1909 del 10 novembre 2021, ed in parte da dichiarare inammissibile per carenza di interesse, alla luce di quanto di seguito esposto.

Occorre innanzitutto rilevare che, come peraltro posto in evidenza dalla stessa parte ricorrente, l’ordinanza impugnata si fonda su una pluralità di autonome motivazioni.

Trattandosi, pertanto, di un atto plurimotivato deve ritenersi che il provvedimento impugnato sia stato legittimamente adottato già solo alla luce dell’autonoma motivazione concernente il profilo della rilevata “assenza di titolo abilitativo alla vendita di prodotti vini”.

Costituisce infatti ius receptum che, nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità dell’atto la fondatezza anche di una sola di esse (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. VIII, 26 aprile 2021, n. 2638 e 26 novembre 2020, n. 5563), il che comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all'esame delle ulteriori doglianze volte a contestare le altre ragioni giustificatrici, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l'interesse del ricorrente ad ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 22 ottobre 2015, n. 4972) ed inattaccabile (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 21 luglio 2021, n. 5051, 26 aprile 2021, n. 2729 e 8 ottobre 2019, n. 4782).

In riferimento a tale autonoma motivazione parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure, di cui ai motivi di ricorso 9 e 11, che si ritiene di poter analizzare congiuntamente e unitamente alle censure del motivo 12, con cui parte ricorrente lamenta la violazione delle garanzie di partecipazione.

9) Eccesso di potere: inefficacia di atto precedente, autoreferenzialità, travisamento, sviamento, violazione di legge, violazione degli artt. 17, 18 e 22 della L. n. 689/1981.

L’ordinanza n. 19 espone tra i riferimenti istruttori presi in considerazione il verbale di accertamento di violazione amministrativa prot. 22 del 4 agosto 2021 che a fondamento della sanzione comminata (€ 5.000,00) rappresenta la circostanza che “l’attività è svolta in assenza di titolo abilitativo alla vendita di prodotti vini”. Praticamente sarebbe stata ripetuta la stessa contestazione già formulata nel verbale del 2016. Al riguardo parte ricorrente rinvia a quanto argomentato nel precedente motivo n. 5, e sostiene che tale verbale non sarebbe idoneo a configurare un precedente da valere ai fini istruttori. Nel caso in esame parte ricorrente sostiene di avere inoltrato, per il tramite del difensore, uno scritto difensivo al Sindaco in data 1° settembre 2021, tuttora rimasto inesitato, nè sarebbe stata emanata una ordinanza – ingiunzione, per cui egli ricorrente non avrebbe potuto adire la magistratura competente per far dichiarare l’infondatezza dell’accertamento.

11) Eccesso di potere: travisamento dei fatti, infondatezza del presupposto, motivazione illogica, perplessità, falsa applicazione dell’art. 22, comma 6, del D Lgs n. 114/1998.

Parte ricorrente, premesso che il provvedimento impugnato si chiude con la seguente frase “VISTO l’art. 22 co. 6 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114”, sostiene che tale previsione normativa sarebbe del tutto inconferente nella vicenda per cui è causa. Ciò in quanto prevedendo che “in caso di svolgimento abusivo dell’attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell’esercizio di vendita” non potrebbe trovare applicazione nel caso di specie in quanto l’attività non sarebbe affatto abusiva, per avere il ricorrente argomentato ed allegato la prova di essere regolarmente abilitato all’esercizio di vicinato.

12) Eccesso di potere: difetto di contraddittorio, violazione di legge, violazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990.

Parte ricorrente lamenta la violazione delle garanzie partecipativi rappresentando che se fosse stato ammesso a controdedurre prima della conclusione del procedimento avrebbe potuto evidenziare che le tesi assiomatiche sulla carenza di titolo abilitativo al commercio sarebbero del tutto infondate.

I motivi sono infondati.

Occorre innanzitutto rilevare che nel provvedimento impugnato è rappresentato: “VISTO il verbale di accertata violazione amministrativa elevato dal locale Comando di Polizia Municipale a carico del Sig. Mario Del Piano, recante prot. 22 del 04/08/2021, dal quale si legge testualmente che "l'attività era svolta in assenza di titolo abilitativo alla vendita di prodotti vini", trasmesso/ all'ufficio suap con nota prot. 7493 del 05/08/2021 a firma del Comandante della Polizia Locale, con quale lo stesso riferisce quanto dovuto ai fini dell'applicazione della sanzione di chiusura dell'attività di che trattasi;”.

Nel suddetto verbale, depositato in giudizio dall’amministrazione comunale resistente unitamente alla citata nota del Comandante della Polizia Locale, che risulta notificato in pari data nelle mani proprie del ricorrente, firmato dal medesimo ricorrente nella sua qualità di diretto interessato, e allo stesso consegnato in copia, è espressamente rappresentato, per quello che in questa sede interessa: “ ….a seguito di ispezione dell'attività commerciale impresa individuale "Del Piano Mario" partita IVA 03946761214 con sede in Crispano alla via Manzoni 17 si è accertato che: l'attività era svolta in assenza di titolo abilitativo alla vendita di prodotti vini………… Ritenuto che il fatto costituisce violazione dell'art. 145 c2 della LR Campania n. 7/2020, considerato che per tale violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.500,00 a Euro 15.000,00, - ai sensi dell'art.16 L689/81,……………..

Si specifica altresì che come previsto dalla norma sopra riportata è stata applicata la sanzione accessoria consistente nella: chiusura attività……

Gli obbligati per tale violazione possono avvalersi delle facoltà di cui agli artt. 16 e 18 della legge 24-11-1981 n. 689 (retro riportati).

Il trasgressore in merito a quanto sopra dichiara: nulla”.

Nella parte retro contenente la firma di notifica di parte ricorrente risultano riportati i suddetti articoli ed in particolare in calce all’art. 17 è specificato che “Per la presente violazione l’autorità competente il Sindaco del Comune di Crispano” e nell’articolo 18 al comma 1 è espressamente prevista la possibilità per interessati “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione” di poter “far pervenire all'autorità compatente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità”.

Come rappresentato dalla stessa parte ricorrente quest’ultima, in applicazione della suddetta disposizione normativa, ha provveduto ad inviare scritti difensivi in data 1° settembre 2021 con cui ha rappresentato in particolare di avere prodotto, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs n. 114/1998, vigente nel mese di marzo dell’anno 2002, epoca in cui aveva inizio l’attività di commercio esercitata, che prevedeva una mera comunicazione per gli esercizi di vicinato, “regolare comunicazione, redatta su modulo prestampato fornito dallo stesso ufficio, in data 14/2/2002 acquisita al prot. n. 2140” cui era seguita “l’acquisizione dei pareri della ASL e dei vigili del fuoco nonché il rilascio della formale autorizzazione sanitaria n. 275 del 7/6/2002, anche essa risultante custodita nel fascicolo d’ufficio detenuto dal competente ufficio.”. Concluso quindi ritenendo che “l’esercizio commerciale gestito dall’esponente è dotato della necessaria legittimità autorizzatoria in forza di previsione di legge.”.

Al riguardo, come condivisibilmente ritenuto dal Giudice d’Appello “l’esclusione della violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 consegue al fatto che di regola l’interessato riceve sostanziale comunicazione dell’avvio dei procedimenti sanzionatori a suo carico, previsti obbligatoriamente dalla legge, con la redazione del verbale di accertamento del fatto costituente illecito, che avviene in contraddittorio (o alla presenza) dello stesso e che ne costituisce il primo atto di avvio.” (cfr. Consiglio di Stato, Sezione II, 4 giugno 2020, n. 3548 in riferimento alla fattispecie concernente la chiusura di un esercizio pubblico per l’illecita detenzione di tabacchi lavorati).

Deve ritenersi che, come condivisibilmente sostenuto da questa Sezione, seppure per altra tipologia di illecito (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 29 dicembre 2021, n. 8303 in riferimento alla fattispecie in cui l'Amministrazione aveva contestato un ampliamento dell’attività commerciale su aree esterne, eccedenti quelle assentite), il ricorrente è stato comunque messo in condizione di partecipare al procedimento, ove si consideri che quanto emerso in sede di ispezione effettuata dal locale Comando di Polizia Municipale è stato trasfuso nel verbale di trasgressione, con consegna di copia all'interessato, il quale nell'occasione è stato anche reso edotto, nelle "avvertenze", come sopra riportate, della facoltà per il responsabile della violazione di produrre, entro 30 giorni dalla notificazione del verbale, scritti difensivi, facoltà che parte ricorrente ha poi esercitato.

Alla luce di quanto sopra devono pertanto ritenersi infondate le censure di cui al dodicesimo motivo di ricorso, con cui parte ricorrente lamenta la violazione delle garanzie di partecipazione ed in particolare la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento, che risulta pertanto iniziato con il suddetto verbale, tenuto conto che con tale verbale il Comando di Polizia Locale non ha contestato solo la sanzione pecuniaria ma, come detto, con il medesimo verbale risulta formalmente contestato al ricorrente che “… Il fatto costituisce violazione dell'art. 145 c2 della LR Campania n. 7/2020 ….” con conseguente applicazione anche della “…sanzione accessoria consistente nella: chiusura attività”.

In punto di diritto occorre evidenziare che l’art. 145 della L.R. n. 7/2020 al comma 2, espressamente richiamato nel verbale, dispone: “2. L'apertura di attività commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo, nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali o il subingresso, in assenza del prescritto titolo abilitativo comportano per il comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata chiusura oppure la cessazione dell'attività e, qualora rilasciata, la revoca dell'autorizzazione, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.”.

Pertanto deve ritenersi che legittimamente il verbale di accertata violazione costituisce avvio del procedimento della sanzione della chiusura dell’attività, poi disposta con l’ordinanza oggetto di impugnazione con il ricorso per motivi aggiunti.

Alla luce di quanto sopra devono ritenersi infondate le censure dedotte da parte ricorrente con il nono motivo di ricorso.

Devono altresì ritenersi infondate le censure dell’undicesimo motivo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta l’applicazione dell’art. 22, comma 6, del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 che prevede che “In caso di svolgimento abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura immediata dell’esercizio di vendita.” in quanto l’attività non sarebbe affatto abusiva, per avere egli ricorrente argomentato ed allegato la prova di essere regolarmente abilitato all’esercizio di vicinato.

Al riguardo, premesso che nel provvedimento impugnato tra i “VISTO” finali è richiamato sia il suddetto art. 22, comma 6, del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114, disciplina applicabile all’epoca di inizio dell’attività commerciale di parte ricorrente, sia la nuova disciplina di cui alla L.R. 21/04/2020, n. 7 - Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11 - entrambe sopra riportate e di contenuto sostanzialmente uniforme nel prevedere la chiusura dell’attività, non può condividersi l’argomentazione di parte ricorrente in ordine alla circostanza di avere provato di essere in possesso del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commerciale.

Al riguardo se è pur vero che parte ricorrente, come rappresentato nel quinto motivo del ricorso introduttivo, nei suddetti scritti difensivi inviati al Sindaco in data 1° settembre 2021 e nella memoria depositata dell’udienza di discussione, ha presentato una formale “comunicazione” assunta al protocollo n. 2140 del Comune resistente in data 14 febbraio 2002, depositata in giudizio, utilizzando un modulo prestampato messo a disposizione dallo stesso ufficio competente e finalizzata all’apertura di un nuovo “esercizio di commercio al dettaglio di vicinato”, ai sensi della normativa vigente ratione temporis - art. 7 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 - è altrettanto vero che tale comunicazione non può ritenersi consolidata in capo a parte ricorrente, e pertanto non può ritenersi idonea a far ritenere sussistente di titolo necessario per l’esercizio dell’attività commerciale per cui è causa, per la risolutiva circostanza che nella relazione prot. n. 10351 del 3 novembre 2021, a firma del Responsabile del IV Settore del Comune resistente, depositata in giudizio, risulta che parte ricorrente era stata invitata, con comunicazione a firma dell’allora Responsabile dell’ufficio commercio, a produrre documentazione integrativa necessaria per la definizione dell'istanza di che trattasi, e che non risulta essere mai stata integrata. Pertanto, come condivisibilmente sostenuto nella suddetta relazione dal Responsabile del IV Settore, il motivo di ricorso deve ritenersi infondato in quanto il procedimento di cui alla suddetta comunicazione deve ritenersi sospeso alla data del 2002 per la mancata produzione documentale e sussistendo la mera autorizzazione sanitaria non sufficiente da sola ad abilitare il soggetto alla vendita da egli esercitata.

In riferimento a tale circostanza parte ricorrente non ha prodotto documentazione attestante l’avvenuta integrazione, né ha replicato in merito nelle memorie difensive. Deve ritenersi pertanto che con il provvedimento impugnato sia stata legittimamente disposta la chiusura dell’attività di vendita, ai sensi dell’art. 145, comma 2, della citata L.R. n. 7/2020, e, conseguentemente, sia stata dichiarata la decadenza dell’autorizzazione sanitaria n. 275 del 7 giugno 2002.

Si ritiene di dover evidenziare che nella medesima relazione è precisato che tra la documentazione che l'ente aveva richiesto per la definizione dell'istanza di che trattasi vi era quella attestante “la regolarità urbanistica dell'immobile nel quale si intendeva esercitare.”.

Al riguardo, anche alla luce della motivazione della ordinanza n. 6693 del 17 dicembre 2021 della Sezione V del Consiglio di Stato che, in riforma dell'ordinanza cautelare di questa Sezione n. 1909 del 10 novembre 2021, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado, occorre rilevare che il provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti nella motivazione fa espresso riferimento all’atto presupposto consistente nella ordinanza di demolizione n. 18 del 27 settembre 2021, versata in atti, concernente il profilo “dalla quale emergono una serie di difformità dello stato dei luoghi rispetto al titolo abilitativo edilizio indicato rilasciato da questo ente”, alle cui motivazioni si rinvia per sinteticità, avverso la quale parte ricorrente non aveva ancora proposto la relativa impugnazione. Riguardo al profilo urbanistico edilizio, come rappresentato da parte ricorrente all’udienza di discussione, avverso la suddetta ordinanza di demolizione è stato proposto separato ricorso, avente n. RG. 5559/2021 e pendente innanzi alla Sezione II di questo Tribunale che con ordinanza n. 7 del 7 gennaio 2022 ha rigettato l’ordinanza cautelare; tale ordinanza è stata confermata dal Consiglio di Stato, Sezione II, con ordinanza n. 1462 del 30 marzo 2022.

Essendo il provvedimento impugnato un atto plurimotivato, le ulteriori censure dedotte devono essere dichiarate inammissibili per difetto di interesse, avendo il Collegio ritenuto che il provvedimento impugnato sia stato legittimamente adottato già solo alla luce dell’autonoma motivazione concernente il profilo della rilevata “assenza di titolo abilitativo alla vendita di prodotti vini”.

Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso per motivi aggiunti deve essere in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico di parte ricorrente, nell’importo liquidato in dispositivo, tenuto conto dell’importo già liquidato per la fase cautelare.



P.Q.M.


 

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:

- dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso introduttivo;

- in parte respinge e in parte dichiara inammissibile per carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti, nei sensi di cui motivazione.

Condanna parte ricorrente al pagamento di complessivi € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) in favore di parte resistente, a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.


Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Maria Barbara Cavallo, Consigliere

Rosalba Giansante, Consigliere, Estensore