Settore vinicolo - Sofisticazione dei vini - Gravame proposto avverso il provvedimento del GIP che ha rigettato la richiesta di restituzione dei vini contenuti in serbatoi sottoposti a sequestro preventivo disposto in relazione alla ritenuta sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 5 e 6, legge n. 283 del 1962 - Prova relativa all'esistenza dei due requisiti di non sofisticazione e tracciabilità, sui quali il provvedimento genetico ha fondato il fumus ipotizzando la sofisticazione del prodotto mediante l'uso di zucchero - Irrilevanza della dedotta non sofisticazione del vino contenuto nei serbatoi posto che ai fini del fumus del reato è sufficiente l'eccedenza del prodotto rispetto alla giacenza contabile e la sua conseguente non tracciabilità.
SENTENZA
(Presidente: dott. Luca Ramacci - Relatore: dott. Aldo Aceto)
sul ricorso proposto da:
CASELLA LORENZO nato a PARTINICO il 05/11/1992
avverso l'ordinanza del 19/10/2021 del TRIB. LIBERTA di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
sentite le conclusioni del PG PIETRO MOLINO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, AVV. RAFFAELE BONSIGNORE, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. Lorenzo Casella ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 19/10/2021 del Tribunale di Palermo che, pronunciando quale giudice dell'appello cautelare, ha rigettato il gravame proposto avverso il provvedimento del 22/07/2021 del GIP del medesimo tribunale che aveva a sua volta rigettato la richiesta di restituzione dei vini contenuti nei serbatoi nn. 37 e 83 sottoposti a sequestro preventivo giusta decreto del 20/10/2021 del GIP di Palermo emesso in relazione alla ritenuta sussistenza indiziaria dei reati di cui agli artt. 5 e 6, legge n. 283 del 1962.
1.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 125, 322-bis e 546, cod. proc. pen., sotto il profilo della mancanza assoluta di motivazione: a) in ordine al serbatoio n. 83, in relazione alla cui richiesta di restituzione anche il GIP aveva omesso di pronunciarsi (avendo esplicitato le ragioni del rigetto solo per il serbatoio n. 37); b) in ordine alla documentata non sofisticazione dei vini contenuti in entrambi i serbatoi.
1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 125, 322-bis e 546, cod. proc. pen., sotto il profilo della mancanza assoluta di motivazione in ordine alle questioni dedotte con l'appello circa la persistenza dei presupposti per il mantenimento del sequestro. Lamenta che, a fronte di una corposa e analitica produzione documentale difensiva volta a dimostrare in primo luogo la "non sofisticazione" dei vini e, quindi, la loro sicura "tracciabilità", fino a ricostruire pure le ragioni dell'accertata "eccedenza", il Tribunale del riesame ha completamente omesso di considerare la prova dell'esistenza dei primi due requisiti (non sofisticazione e tracciabilità, sui quali il provvedimento genetico aveva fondato il fumus ipotizzando la sofisticazione del prodotto mediante l'uso di zucchero), per concentrarsi solo sul profilo della "eccedenza" di prodotto, limitandosi ad osservare il dato formale della mancanza di un'evidenza contabile invece di verificare l'esattezza dei calcoli forniti dal consulente tecnico della difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse e comunque perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge nella fase di legittimità.
3. Quanto al primo profilo di inammissibilità, osserva il Collegio:
3.1. premesso che i beni oggetto di sequestro appartengono alla «Cantina Primeluci S.r.l.s.», società della quale il ricorrente è legale rappresentante, egli, quale persona fisica sottoposta a indagini, non è titolare di alcuna situazione giuridica soggettiva attiva lesa dal provvedimento ablatorio e, in quanto tale, non aveva (e non ha) alcun interesse concreto ad impugnare il provvedimento cautelare dal cui annullamento non trarrebbe alcun beneficio;
3.2. la legittimazione ad impugnare, attribuita all'imputato/persona sottoposta alle indagini dall'art. 322, comma 1, cod. proc. pen., deve essere infatti coniugata con il principio secondo il quale «per proporre impugnazione è necessario avervi interesse» (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.);
3.3. l'interesse ad impugnare deve essere concreto ed attuale, correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento da impugnare e sussiste solo se l'impugnazione sia idonea a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente (Sez. U, n. 6203 del 11/05/1993, Amato, Rv. 193743; Sez. U, n. 9616 del 24/03/1995, Boido, Rv. 202018; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 20 del 20/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, Rv. 239397; Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497);
3.4. l'art. 322, cod. proc. pen., in ossequio a quanto prevede l'art. 568, comma 3, cod. proc. pen., secondo il quale il diritto di impugnazione spetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, individua coloro ai quali spetta espressamente il diritto di proporre riesame avverso il decreto di sequestro;
3.5. la specificazione, contenuta nel successivo comma quarto dello stesso art. 568, cod. proc. pen., secondo la quale per impugnare occorre avervi interesse, rende chiara l'intenzione del legislatore di distinguere la legittimazione a proporre impugnazione dall'interesse ad impugnare. L'impugnazione è lo strumento processuale per ottenere un risultato concreto che può essere utilizzato solo da chi è legittimato a servirsene; sicché l'impugnazione è inammissibile quando è proposta da chi non è legittimato o, pur essendolo, non ha interesse (art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.);
3.6. illuminante, sul punto, Sez. U, Serafino, cit., per la quale la legge processuale non ammette l'esercizio del diritto di impugnazione avente di mira la sola esattezza teorica della decisione, senza che alla posizione giuridica del soggetto derivi alcun risultato pratico favorevole, nel senso che miri a soddisfare una posizione oggettiva giuridicamente rilevante e non un mero interesse di fatto. Sulla base di tale premessa, è stata affermata la carenza d'interesse dell'imputato - che aveva patteggiato la pena per il delitto di spaccio di modica quantità di stupefacenti, vedendosi confiscare la somma ricavata dalla cessione - a impugnare il capo relativo alla confisca, sul rilievo che la questione relativa alla legittimità di quest'ultima era meramente teorica e astratta, una volta esclusa l'esistenza, per il cedente, in una cessione illecita per contrarietà a norme imperative, di un diritto a rientrare nella disponibilità del prezzo ricavato, e cioè la tutelabilità "jure civili" della sua pretesa, configurabile, pertanto, come interesse di mero fatto;
3.7. nel caso di specie, il ricorrente non è proprietario dei beni in sequestro dei quali non potrebbe mai essere disposta la restituzione in suo favore. Egli perciò, ancorché persona sottoposta alle indagini, persegue un interesse di mero fatto che rende privo di concretezza e attualità l'interesse a proporre sia il riesame che l'odierno ricorso;
3.8. peraltro, anche a voler ritenere che egli agisca quale legale rappresentante della società, estranea, in quanto tale, alla consumazione del reato per il quale si procede, resta il fatto che il difensore non era (e non è) munito di procura speciale;
3.9. costituisce insegnamento costante della Corte di cassazione che ai fini della proposizione del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, Rv. 271722 - 01; Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Rv. 273505 - 01; Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, Poli, Rv. 258580; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, Arango Garzon, Rv. 246692);
3.10. come spiegato in motivazione da Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Pace, Rv. 245440 (richiamata, sul punto, da Sez. 6, n. 13154 del 2010), «per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso dell'odierno ricorrente, vale analogicamente la regola, espressamente menzionata dall'art. 100, cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, secondo cui essi "stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ.; mentre l'indagato o imputato, che è assoggettato all'azione penale, sta in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell'assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato (v. per simili concetti Cass., sez. Il, 21 novembre 2006, Tanda; Cass., sez. VI, 25 settembre 2007, Puliga; Id., 18 giugno 2008, Lombardi; Id., 17 febbraio 2009, Pirozzi); valendo la stessa regola per il soggetto assoggettato a misure di prevenzione, estendendosi ad esso la posizione dell'imputato (v. art. 4 ult. comma legge n. 1423 del 1956). Invece, il terzo interessato, quale è l'odierno ricorrente, al pari dei soggetti considerati espressamente dall'art. 100, cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, sicché anche esso, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non può stare personalmente in giudizio, ma ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore».
4. Il ricorso è comunque manifestamente infondato anche nel merito delle questioni dedotte posto che:
4.1. con motivazione esistente e più che adeguatamente articolata, il Tribunale del riesame spiega perché esclude il requisito della "tracciabilità" dei vini contenuti nei serbatoi n. 37 e n. 83; le relative argomentazioni, riportate a pag. 4 del provvedimento impugnato, non sono minimamente prese in considerazione dal ricorrente;
4.2. il Tribunale spiega, altresì, l'irrilevanza della dedotta non sofisticazione del vino contenuto in entrambi i serbatoi posto che ai fini del fumus del reato è sufficiente l'eccedenza del prodotto rispetto alla giacenza contabile e la sua conseguente non tracciabilità;
4.3.il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non allega né i motivi di appello, né gli elementi di prova (asseritamente) negletti dal Tribunale.
5. E' necessario, infatti, ribadire che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge.
5.1. Come più volte affermato dalla Corte di cassazione, «in tema di riesame delle misure caute/ari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno; tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 46821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01).
5.2. Motivazione assente è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01); motivazione apparente, invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto).
5.3. Anche l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.).
5.4. In tal caso, però, è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l'elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l'omesso esame; b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell'udienza camerale; c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) sia del fatto che ai fini del sequestro preventivo sono sufficienti gli indizi del reato, non i gravi indizi di colpevolezza, con la conseguenza che il provvedimento, sopratutto quando adottato per le finalità cautelari di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., può riguardare anche beni di proprietà di terzi estranei al reato ipotizzato (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare ("fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora") (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l'omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l'onere di provare nella loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»). 6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 01/06/2022
Depositato in cancelleria il 3 agosto 2022