Modalità di acidificazione del vino e dei prodotti a monte del vino a seguito dell’entrata in vigore del Reg. (UE) n. 2021/2117.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE
FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
E DEL CONTRASTO ALLE FRODI AGROALIMENTARI
PREF III
Oggetto: Modalità di acidificazione del vino e dei prodotti a monte del vino a seguito dell’entrata in vigore del Reg. (UE) n. 2021/2117.
Si fa riferimento alla nota sopra distinta, con la quale sono stati chiesti chiarimenti in ordine all’argomento indicato in oggetto.
Al riguardo, d’intesa con la Direzione generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea, già destinataria per conoscenza della nota in riferimento, si fa presente quanto segue.
E’ condivisibile quanto sostenuto da codesta ACI circa la possibilità di effettuare le operazioni di acidificazione sia sui prodotti a monte del vino sia sul vino da questi ottenuto, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla regolamentazione europea, osservando, in generale, il principio che una pratica enologica autorizzata è “... impiegata solamente per consentire una buona vinificazione, una buona conservazione o un buon affinamento dei prodotti ...”1 e, in particolare, il limite complessivo, espresso in acido tartarico, di 4 g/l (ossia 53,3 milliequivalenti per litro)2.
Nel rispetto del principio e del limite appena richiamati, resta ferma la possibilità di acidificare prodotti a monte del vino appartenenti a categorie diverse, non rilevando che il prodotto a monte del vino da cui si parte sia già stato acidificato, purché esso appartenga ad una diversa categoria rispetto a quella da sottoporre all’analoga operazione. Ad esempio, è possibile acidificare, purché in una volta sola3, il mosto parzialmente fermentato ottenuto dalla trasformazione di un mosto di uve già sottoposto ad acidificazione.
Per quanto riguarda il vino, invece, permane la possibilità di acidificare anche in più soluzioni.
Resta in ogni caso impregiudicato il vincolo ad effettuare l’acidificazione nella stessa zona viticola in cui sono state raccolte le uve.
Ciò posto, considerato che a seguito delle modifiche introdotte dal Reg. (UE) 2021/2117 non è più previsto l’obbligo di effettuare l’acidificazione dei vini solo nell'azienda di vinificazione, ai fini del rispetto del richiamato limite complessivo, espresso in acido tartarico, di 4 g/l (ossia 53,3 milliequivalenti per litro), rimane nella responsabilità degli operatori che acquistano e cedono prodotti vitivinicoli, fornire ai propri clienti ed acquisire dai propri fornitori il dato quantitativo aggiornato delle acidificazioni effettuate sulla partita in questione, tenendo conto, tramite le opportune annotazioni a registro, delle eventuali acidificazioni operate nel proprio stabilimento.
Allo scopo:
- per quanto riguarda la compilazione del registro telematico, per ogni partita acidificata, comprese quelle acquistate, è possibile annotare nel campo “codice partita” dell’operazione prescelta (CASD, ACID ...) il dato quantitativo relativo all’acidificazione effettuata (ad esempio, con la menzione “acidificazione” seguita dal dato quantitativo espresso in g/l di acido tartarico o in milliequivalenti per litro; il sistema, com’è noto, genera in automatico giacenze diverse in base al predetto dato quantitativo, anche a parità di categoria e tipologia di prodotto vitivinicolo acidificato; in caso di assemblaggio di partite differenti per il dato quantitativo relativo all’acidificazione effettuata, è possibile annotare nel campo “codice partita” del prodotto ottenuto la media ponderata4;
- per quanto riguarda la compilazione dei documenti di accompagnamento, fermo restando l’inserimento del codice “2” nella casella 17.2.1a (che segnala che il prodotto è stato acidificato), nel caso della compilazione dell’MVV-E, quanto riportato nel campo “codice partita” del registro telematico figurerà in automatico nella casella 17p (designazione); nel caso degli altri documenti utilizzabili la menzione atta ad evidenziare il dato quantitativo relativo all’acidificazione effettuata potrà essere riportata ugualmente nella casella 17p di seguito alla designazione del prodotto o, in alternativa, nella casella 17.2d “Altre informazioni”.
Il Direttore Generale
Emilio Gatto
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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1 Art. 80, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1308/2013.
2 Allegato VIII, parte I, Sez. C e Sez. D, del Reg. UE 1308/13 (mod. dall’art. 1, punto 75) del Reg. (UE) n. 2021/2117).
3 Art. 11 del Reg. (UE) n. 2019/934.
4 Es.: 100 hl di prodotto vitivinicolo con 1 g/l + 100 hl di prodotto vitivinicolo con 2 g/l + 50 hl di prodotto vitivinicolo con 3 g/l = 250 hl di prodotto vitivinicolo con 1,8 g/l (espresso in acido tartarico).