Sanzioni in caso di mancato utilizzo delle autorizzazioni di impianto delle superfici vitate.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
E DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VII
Si fa riferimento alla nota del 1 agosto 2022 n. 1017 di pari oggetto con la quale codesta Confederazione chiede di considerare la possibilità che, data la situazione di emergenza in atto, non venga data applicazione all’art. 69 paragrafo 3 della Legge 238/2016 che prevede fino a tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro.
Al riguardo, si fa presente quanto segue.
Come peraltro riportato nella nota che si riscontra, l’articolo 62 paragrafo 3 del regolamento 1308/2013 prevede che il produttore che non abbia utilizzato, entro il relativo periodo di validità, un'autorizzazione concessa, sia soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Il citato articolo 89, ora sostituito, in virtù del regolamento UE 2021/2117, dall’articolo 90 bis del regolamento 1308/2013 stabilisce, al paragrafo 4, che, in caso di violazione delle norme dell’Unione nel settore vitivinicolo, gli Stati membri applicano sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive, conformemente al titolo IV, capo I, del regolamento 2021/2116.
Il Titolo IV, capo I del regolamento 2021/2116 stabilisce, all’articolo 59 le condizioni di cui gli Stati membri devono tener conto nella definizione delle proprie disposizioni applicative della norma stessa.
Nel precisare che l’articolo in questione è diretto a garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione (e, a tale riguardo, è bene ricordare che le autorizzazioni sono rilasciate a titolo completamente gratuito e, pertanto, non incidono sugli aspetti finanziari), si evidenzia quanto riportato al paragrafo 5 lettera c) del medesimo articolo 59 il quale dà facoltà agli Stati membri di non applicare sanzioni se “l’interessato può dimostrare di non essere responsabile dell’inosservanza degli obblighi o se “l’autorità competente accerta altrimenti che l’interessato non è responsabile”.
A parere della scrivente, l’attuale situazione derivante sia dalla trascorsa pandemia da Covid 19, i cui effetti continuano a manifestarsi, che dalla crisi internazionale dovuta al conflitto in Ucraina comporta una oggettiva difficoltà a mantenere gli impegni che non dipende in nessun modo dalla volontà degli interessati, in quanto assolutamente imprevista ed imprevedibile.
Pertanto, stante quanto sopra riportato ed in considerazione delle disposizioni comunitarie vigenti, si ritiene che, in caso di non utilizzo dell’autorizzazione concessa entro il periodo di validità della stessa, possano non trovare applicazione le sanzioni previste dall’articolo 69 della legge 238/2016.
La presente interpretazione viene fornita nelle more della risposta della Commissione europea ad analogo quesito posto in data 14 luglio u.s. e più volte sollecitato.
IL DIRETTORE GENERALE
Luigi Polizzi
(Firmato digitalmente ai sensi del CAD)