Organo: Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste
Codice: Codice 2025 - Omissis
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decreto direttoriale
Data provvedimento: 05-08-2022
Numero provvedimento: 347507
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale italiana
Data gazzetta: 20-08-2022
Numero gazzetta: 194

Individuazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli quale autorità di controllo competente per il settore biologico, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2017/625 per i controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione.

(Decreto 05/08/2022, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed in G.U. 20 agosto 2022, n. 194)

Il presente decreto è stato abrogato ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.M. 21 giugno 2024, n. 21662.



IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI



VISTO il regolamento (UE) 2017/625, del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n.652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE)n.1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE,2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE,90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) – e in particolare l’art. 4, par. 3 secondo cui “Le autorità competenti responsabili di verificare la conformità alla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera i) possono affidare determinate responsabilità riguardanti i controlli ufficiali ad una o più autorità di controllo competenti per il settore biologico”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e s.m.i. e pertinenti regolamenti delegati e esecutivi;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2305 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme riguardanti i casi e le condizioni in cui i prodotti biologici e i prodotti in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e il luogo dei controlli ufficiali per tali prodotti e che modifica i regolamenti delegati (UE) 2019/2123 e (UE) 2019/2124 della Commissione;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2306 della Commissione del 21 ottobre 2021 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione e al certificato di ispezione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2307 della Commissione del 21 ottobre 2021 che stabilisce norme relative ai documenti e alle notifiche richiesti per i prodotti biologici e i prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante “Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell’articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170”;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa  nazionale alle disposizioni del  Regolamento (UE) n.2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 marzo 2020, n. 53 “Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

VISTO il decreto Ministeriale 1° febbraio 2012, n. 2049, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 23 marzo 2012, recante “Disposizioni per l’attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell’art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 153139 del 1° aprile recante “delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell’amministrazione, al Sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni”, registrato dalla Corte dei Conti in data 21 aprile 2021 al numero 208, ove all’art. 1 è previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni, le funzioni relative, tra l’altro, all’agricoltura biologica; l’art. 2 prevede che al sen. Francesco Battistoni è delegata, nell’ambito delle competenze di cui all’art.1, la firma dei relativi atti e provvedimenti;

VISTO il decreto ministeriale 4 febbraio 2022, n. 52932 recante disposizioni per l’attuazione del regolamento (UE) 2018/848  del Parlamento  e del Consiglio  del 30 maggio  2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, sue successive modifiche e pertinenti regolamenti delegati di integrazione e regolamenti di esecuzione in materia di controlli ufficiali sull’attività di importazione di prodotti biologici e in conversione dai Paesi terzi;

VISTO l’articolo 63 del decreto legislativo  30  luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” il quale istituisce l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, la quale concorre alla sicurezza e alla salute dei cittadini, controllando le merci in ingresso nell’Unione Europea e contrastando i fenomeni criminali come contrabbando e contraffazione;

VISTO lo statuto dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, approvato dal Comitato di gestione con la delibera n.433 del 12 luglio 2021;

VISTO il regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, approvato dal Comitato di gestione con delibera n. 440 del 25 febbraio 2022;

CONSIDERATA  la Convenzione Quadro tra l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Prot. Mipaaf 0149812 del 1 aprile 2022, in base alla quale ADM ha svolto attività di controllo sulle importazioni nell'Unione Europea di prodotti biologici ed in conversione;

CONSIDERATO il working document ‘Questions & Answers - Official controls on products from third countries intended to be placed on the EU market as organic products or in-conversion products’ elaborato dai servizi della DG SANTE e della DG AGRI della Commissione Europea;

CONSIDERATA la necessità di perseguire obiettivi di armonizzazione e razionalizzazione, nel quadro del Regolamento (UE) n. 2018/848, relativamente ai controlli sui prodotti biologici importati nell’Unione Europea;

CONSIDERATA la necessità individuare un’autorità di controllo a cui conferire le competenze relative alla verifica del rispetto delle condizioni e delle misure per l’importazione nell’Unione di prodotti biologici e di prodotti in conversione ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2018/848;

TENUTO CONTO CHE l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli è in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2017/625.

 

DECRETA

 

Articolo 1

Individuazione dell’autorità di controllo per le importazioni di prodotti biologici ed in conversione

1. Ai fini dell’esatto adempimento di quanto previsto dalla citata Convenzione Quadro del 1 aprile 2022 e nei limiti e alle condizioni ivi previste con particolare riferimento all’art. 6, l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, di seguito ADM, è individuata quale autorità di controllo competente per il settore biologico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sui prodotti che entrano nell’Unione da paesi terzi e sono destinati ad essere immessi sul mercato dell’Unione come prodotti biologici o prodotti in conversione.

2. All’autorità di controllo ADM è attribuito il codice IT-BIO-01, ai sensi dell’allegato V punto 2) del Reg. 2018/848.


Articolo 2

Incarichi ed obblighi di ADM

1. ADM svolge i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici, di cui all’articolo

6, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2306 per le partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione destinati all'importazione nell'Unione.

2. ADM svolge i controlli di cui al comma 1 del presente articolo presso i Posti di Controllo

Frontalieri e i Punti di Immissione in Libera Pratica di cui all’allegato 1 del presente decreto.

3. ADM adotta la decisione sulla conformità delle partite di prodotti biologici e di prodotti in conversione secondo quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 3, e dall’articolo 11, del regolamento (UE) 2021/2306.

4. Per la vidimazione del Certificato di Ispezione, di seguito COI nel sistema TRACES, ADM utilizza un proprio sigillo elettronico qualificato, così come definito all’articolo 2, punto (8) del regolamento (UE) n. 2021/2306 secondo quanto previsto dall’articolo 6, par. 3 dello stesso regolamento.

5. In caso di indisponibilità del proprio sigillo elettronico, ADM procede alla vidimazione mediante firma autografa del COI secondo le modalità previste dall’articolo 11 del regolamento (UE) n. 2021/2306.

6. Nel caso  di non conformità riscontrate durante la verifica di una partita, ADM informa  il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di seguito Mipaaf, mediante una comunicazione a mezzo mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., trasmettendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria per procedere alla notifica di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 2021/2307.



Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito istituzionale del Ministero entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.


Roma

Sen. Francesco Battistoni

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
 

ALLEGATO