Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 01-08-2022
Numero provvedimento: 1346
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 02-08-2022
Numero gazzetta: 202

Regolamento (UE) 2022/1346 della Commissione del 1° agosto 2022 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1,4-dimetilnaftalene, 8-idrossichinolina, pinoxaden e valifenalato in o su determinati prodotti.

(Regolamento (UE) 01/08/2022, n. 2022/1346, pubblicato in G.U.U.E. 2 agosto 2022, n. L 202)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragtafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze 1,4-dimetilnaftalene, 8-idrossichinolina, pinoxaden e valifenalato sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2) Per la sostanza 1,4-dimetilnaftalene l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (l'«Autorità») ha presentato alla Commissione e agli Stati membri un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragtafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti di origine animale. Poiché l'1,4-dimetilnaftalene potrebbe essere naturalmente presente nei prodotti vegetali, l'Autorità ha ritenuto che potrebbe essere inappropriato fissare LMR per i prodotti di origine vegetale al limite di determinazione (LD). Ha concluso che non erano disponibili dati di monitoraggio sufficienti per i prodotti vegetali (ad eccezione delle patate) e che mancavano alcune informazioni sulle patate e sui prodotti di origine animale, per cui era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare tutti gli LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per i prodotti di origine vegetale (ad eccezione delle patate) dovrebbero essere fissati sulla base dei dati di monitoraggio attualmente disponibili. Gli LMR per le patate e i prodotti di origine animale dovrebbero essere fissati ai livelli indicati dall'Autorità. Tutti gli LMR di cui sopra saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(3) Per la sostanza 8-idrossichinolina l'Autorità ha presentato alla Commissione e agli Stati membri un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragtafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). L'Autorità ha concluso che, a causa della mancanza di dati, la valutazione dei rischi per i consumatori effettuata è indicativa e ha pertanto proposto di fissare o mantenere tutti gli LMR al LD. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.

(4) Per la sostanza pinoxaden l'Autorità ha presentato alla Commissione e agli Stati membri un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragtafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per orzo, segale e frumento. L'Autorità ha concluso che riguardo agli LMR per prodotti di origine animale alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Gli LMR per i prodotti di origine animale saranno riesaminati tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare gli LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità.

(5) Per la sostanza valifenalato l'Autorità ha presentato alla Commissione e agli Stati membri un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all'articolo 12, paragtafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti di origine animale. Ha raccomandato di ridurre gli LMR per cipolle, scalogni e melanzane. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Relativamente agli LMR per i pomodori, l'autorità ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. L'LMR per i pomodori sarà riesaminato tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, è opportuno fissare tale LMR nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità.

(6) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'utilizzo del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), è opportuno fissare gli LMR allo specifico LD o all'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragtafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(7) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per tutte le sostanze contemplate dal presente regolamento i laboratori hanno proposto LD specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi.

(8) Le modifiche degli LMR proposte dal presente regolamento si basano sui pareri motivati dell'Autorità e tengono conto dei fattori elencati all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 che sono pertinenti per ciascuna sostanza contemplata dal presente regolamento.

(9) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(11) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori.

(12) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
 

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

 

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti fabbricati nell'Unione o importati nell'Unione prima del 22 febbraio 2023.

 

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a partire dal 22 febbraio 2023.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1 agosto 2022


Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

 

ALLEGATO