Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Decisione UE
Data provvedimento: 26-07-2022
Numero provvedimento: 4875
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 28-07-2022
Numero gazzetta: 287

Decisione della Commissione del 26 luglio 2022 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile riguardante le modifiche delle appendici I, II, V e VIII dell’accordo sul commercio del vino (allegato V) allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra.

(Decisione 26/07/2022, pubblicata in G.U.U.E. 28 luglio 2022, n. C 287)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2005/269/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2005, relativa alla conclusione dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (1),

considerando quanto segue:

(1) Le parti hanno tenuto discussioni tese a modificare diverse appendici dell’accordo sul commercio del vino (allegato V) e dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate (allegato VI), allegati all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra. In particolare, le parti hanno preso in esame le appendici I, II, V e VIII dell’accordo sul commercio del vino.

(2) Le parti si sono notificate reciprocamente elenchi aggiornati di indicazioni geografiche e hanno completato in modo soddisfacente le procedure di opposizione e di esame delle nuove indicazioni geografiche da proteggere a norma dell’accordo sul commercio del vino.

(3) Le parti hanno inoltre concordato una nuova procedura semplificata per l’aggiunta di nuove indicazioni geografiche alle appendici I e II dell’accordo sul commercio del vino.

(4) Le nuove pratiche e i nuovi trattamenti enologici autorizzati nell’Unione europea e in Cile sono stati notificati a norma dell’articolo 18 dell’accordo sul commercio del vino. A norma degli articoli 21 e 22 di tale accordo, è opportuno aggiungerli all’appendice V dello stesso.

(5) Le parti hanno adottato nuovi requisiti di certificazione per l’importazione di prodotti vitivinicoli che entrano nei rispettivi territori, che dovrebbero essere aggiunti all’appendice VIII dell’accordo sul commercio del vino.

(6) Tenuto conto delle conclusioni dell’11o comitato congiunto UE-Cile dell’accordo sul commercio del vino tenutosi a Bruxelles il 13 novembre 2017, è necessario sostituire le appendici I e II dell’accordo sul commercio del vino con un nuovo elenco di indicazioni geografiche dell’Unione europea e del Cile. È inoltre necessario modificare l’appendice V dell’accordo sul commercio del vino per tenere conto delle nuove pratiche enologiche delle parti e modificare l’appendice VIII dell’accordo sul commercio del vino alla luce delle nuove norme di certificazione adottate dalle parti.

(7) L’Unione e il Cile hanno quindi negoziato un accordo in forma di scambio di lettere. La parte 1 dell’allegato dell’accordo in forma di scambio di lettere modifica le appendici I, II, V e VIII dell’accordo sul commercio del vino, conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, di tale accordo (2).

(8) È pertanto opportuno approvare l’accordo in forma di scambio di lettere riguardante le modifiche dell’accordo sul commercio del vino.

(9) Le modifiche dell’accordo sul commercio del vino di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli,
 

DECIDE:
 

Articolo 1

L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile riguardante le modifiche delle appendici I, II, V e VIII dell’accordo sul commercio del vino (allegato V) allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, è approvato a nome dell’Unione.

Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere e delle appendici I, II, V e VIII dell’accordo sul commercio del vino (parte 1 dell’allegato) è accluso alla presente decisione.

 

Articolo 2

Il membro della Commissione responsabile dell’agricoltura è autorizzato a firmare l’accordo e a depositare lo strumento di approvazione previsto dall’accordo al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dall’accordo (3).


Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022


Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione

____________________

(1)  GU L 84 del 2.4.2005, pag. 19.

(2)  La parte 2 dell’allegato dell’accordo in forma di scambio di lettere modifica l’appendice I dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, di tale accordo ed è approvata con decisione della Commissione C (2022) 4877 del 26 luglio 2022 (GU C 287 del 28.7.2022, pag. 4).

(3)  La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile riguardante le modifiche delle appendici I, II, V e VIII dell’accordo sul commercio del vino (allegato V) e dell’appendice I dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate (allegato VI), allegati all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra


LETTERA N. 1

Lettera dell'Unione europea

Bruxelles, xx.xx, xxxx

Gentile Signora,

mi pregio riferirmi alle discussioni svoltesi conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo sul commercio del vino (allegato V) e all’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate (allegato VI), rispettivamente, allegati all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, del 18 novembre 2002, modificato nel 2005, 2006 e 2009, in forza del quale le parti modificano di comune intesa le appendici di tali accordi in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti stesse.

Nel corso delle discussioni è stato deciso di modificare le appendici I (Indicazioni geografiche dei vini originari della Comunità), II (Indicazioni geografiche dei vini originari del Cile), V (Pratiche e trattamenti enologici e specifiche dei prodotti) e VIII (Protocollo) dell’accordo sul commercio del vino, nonché l’appendice I (Designazioni protette di bevande alcoliche e di bevande aromatizzate) dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate, e di sostituirle con le appendici accluse al presente allegato.

Mi pregio proporre che le appendici I, II, V e VIII dell’accordo sul commercio del vino e l’appendice I dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate siano sostituite dalle appendici accluse al presente allegato.

Mi pregio inoltre proporre che la presente lettera e la Sua lettera di conferma in risposta costituiscano un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile, che entrerà in vigore 90 giorni dopo la data della Sua lettera di conferma in risposta.

Voglia gradire, gentile Signora, i sensi della mia più alta considerazione.

A nome dell'Unione europea

Firma del membro della Commissione

 

LETTERA N. 2

Lettera della Repubblica del Cile

Santiago, xx.xx.xxxx

Egregio Commissario,

mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del […] così redatta:

«mi pregio riferirmi alle discussioni svoltesi conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sul commercio del vino (allegato V) e all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate (allegato VI), rispettivamente, allegati all'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, del 18 novembre 2002, modificato nel 2005, 2006 e 2009, in forza del quale le parti modificano di comune intesa le appendici di tali accordi in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti stesse.

Nel corso delle discussioni è stato deciso di modificare le appendici I (Indicazioni geografiche dei vini originari della Comunità), II (Indicazioni geografiche dei vini originari del Cile), V (Pratiche e trattamenti enologici e specifiche dei prodotti) e VIII (Protocollo) dell’accordo sul commercio del vino, nonché l’appendice I (Designazioni protette di bevande alcoliche e di bevande aromatizzate) dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate, e di sostituirle con le appendici accluse al presente allegato.

Mi pregio proporre che le appendici I, II, V e VIII dell’accordo sul commercio del vino e l’appendice I dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate siano sostituite dalle appendici accluse al presente allegato.

Mi pregio inoltre proporre che la presente lettera e la Sua lettera di conferma in risposta costituiscano un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile, che entrerà in vigore 90 giorni dopo la data della Sua lettera di conferma in risposta.»

Mi pregio informarLa che la Repubblica del Cile è d’accordo sul contenuto della presente lettera, che entrerà in vigore il XX.XX.XX.

Voglia gradire, egregio Commissario, i sensi della mia più alta considerazione.

In nome della Repubblica del Cile

 

ALLEGATO