Decisione della Commissione del 26 luglio 2022 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile riguardante le modifiche dell’appendice I dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate (allegato VI) allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra.
(Decisione 26/07/2022, pubblicata in G.U.U.E. 28 luglio 2022, n. C 287)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione 2005/269/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2005, relativa alla conclusione dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (1),
considerando quanto segue:
(1) Le parti hanno tenuto discussioni tese a modificare diverse appendici dell’accordo sul commercio del vino (allegato V) e dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate (allegato VI), allegati all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra. In particolare, le parti hanno preso in esame l’appendice I dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate.
(2) Le parti si sono notificate reciprocamente elenchi aggiornati di indicazioni geografiche e hanno completato in modo soddisfacente le procedure di opposizione e di esame delle nuove indicazioni geografiche da proteggere a norma dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate.
(3) Tenuto conto delle conclusioni del 10° comitato congiunto UE-Cile dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate tenutosi a Bruxelles il 13 novembre 2017, è necessario sostituire l’appendice I dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate con un nuovo elenco di indicazioni geografiche dell’Unione europea e del Cile.
(4) L’Unione e il Cile hanno quindi negoziato un accordo in forma di scambio di lettere. La parte 2 dell’allegato dell’accordo in forma di scambio di lettere modifica l’appendice I dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate, conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, di tale accordo (2).
(5) È pertanto opportuno approvare l’accordo in forma di scambio di lettere riguardante le modifiche dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate.
(6) Le modifiche dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,
DECIDE:
Articolo 1
L’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile riguardante le modifiche dell’appendice I dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate (allegato VI) allegato all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, è approvato a nome dell’Unione.
Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere e dell’appendice I dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate (parte 2 dell’allegato) è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il membro della Commissione responsabile dell’agricoltura è autorizzato a firmare l’accordo e a depositare lo strumento di approvazione previsto dall’accordo al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dall’accordo (3).
Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2022
Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
_____________________
(1) GU L 84 del 2.4.2005, pag. 19.
(2) La parte 1 dell’allegato dell’accordo in forma di scambio di lettere modifica le appendici I, II, V e VIII dell’accordo sul commercio del vino conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, di tale accordo, ed è approvata con decisione della Commissione C(2022) 4875 del 26 luglio 2022 (GU C 287 del 28.7.2022, pag. 19).
(3) La data di entrata in vigore dell’accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE
tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile riguardante le modifiche delle appendici I, II, V e VIII dell’accordo sul commercio del vino (allegato V) e dell’appendice I dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate (allegato VI), allegati all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra
LETTERA N. 1
Lettera dell'Unione europea
Bruxelles, xx.xx, xxxx
Gentile Signora,
mi pregio riferirmi alle discussioni svoltesi conformemente all’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo sul commercio del vino (allegato V) e all’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate (allegato VI), rispettivamente, allegati all’accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra, del 18 novembre 2002, modificato nel 2005, 2006 e 2009, in forza del quale le parti modificano di comune intesa le appendici di tali accordi in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti stesse.
Nel corso delle discussioni è stato deciso di modificare le appendici I (Indicazioni geografiche dei vini originari della Comunità), II (Indicazioni geografiche dei vini originari del Cile), V (Pratiche e trattamenti enologici e specifiche dei prodotti) e VIII (Protocollo) dell’accordo sul commercio del vino, nonché l’appendice I (Designazioni protette di bevande alcoliche e di bevande aromatizzate) dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate, e di sostituirle con le appendici accluse al presente allegato.
Mi pregio proporre che le appendici I, II, V e VIII dell’accordo sul commercio del vino e l’appendice I dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate siano sostituite dalle appendici accluse al presente allegato.
Mi pregio inoltre proporre che la presente lettera e la Sua lettera di conferma in risposta costituiscano un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile, che entrerà in vigore 90 giorni dopo la data della Sua lettera di conferma in risposta.
Voglia gradire, gentile Signora, i sensi della mia più alta considerazione.
A nome dell'Unione europea
Firma del membro della Commissione
LETTERA N. 2
Lettera della Repubblica del Cile
Santiago, xx.xx.xxxx
Egregio Commissario,
mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del […] così redatta:
«mi pregio riferirmi alle discussioni svoltesi conformemente all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sul commercio del vino (allegato V) e all'articolo 16, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate (allegato VI), rispettivamente, allegati all'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, del 18 novembre 2002, modificato nel 2005, 2006 e 2009, in forza del quale le parti modificano di comune intesa le appendici di tali accordi in funzione di eventuali modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari delle parti stesse.
Nel corso delle discussioni è stato deciso di modificare le appendici I (Indicazioni geografiche dei vini originari della Comunità), II (Indicazioni geografiche dei vini originari del Cile), V (Pratiche e trattamenti enologici e specifiche dei prodotti) e VIII (Protocollo) dell’accordo sul commercio del vino, nonché l’appendice I (Designazioni protette di bevande alcoliche e di bevande aromatizzate) dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate, e di sostituirle con le appendici accluse al presente allegato.
Mi pregio proporre che le appendici I, II, V e VIII dell’accordo sul commercio del vino e l’appendice I dell’accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate siano sostituite dalle appendici accluse al presente allegato.
Mi pregio inoltre proporre che la presente lettera e la Sua lettera di conferma in risposta costituiscano un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile, che entrerà in vigore 90 giorni dopo la data della Sua lettera di conferma in risposta.»
Mi pregio informarLa che la Repubblica del Cile è d’accordo sul contenuto della presente lettera, che entrerà in vigore il XX.XX.XX.
Voglia gradire, egregio Commissario, i sensi della mia più alta considerazione.
In nome della Repubblica del Cile