Settore vinicolo - Annullamento del decreto di perquisizione e sequestro del G.I.P. - Sequestro probatorio di prodotti vinicoli e altri beni e documenti nell'ambito di indagini in relazione agli artt. 515 cod.pen. e 5 della legge n. 283 del 1962 - Mancanza del vincolo di pertinenzialità dei beni oggetto di sequestro probatorio rispetto ai reati contestati - Occultamento delle cose pertinenti ai reati per cui si procede, tra cui, oltre alle sostanze atte alla sofisticazione dei vini, i prodotti utilizzati per la sofisticazione e la documentazione, anche ogni bene inerente le ipotesi di reato oggetto di indagine.
SENTENZA
(Presidente: dott. Gastone Andreazza - Relatore: dott.ssa Emanuela Gai)
sui ricorsi proposti da
Tranquilli Pierluigi, nato a Palestrina il 04/04/1978 Tranquilli Mauro, nato a Olevano Romano il 16/02/1950 Tranquilli Roberto, nato a Palestrina il 21/06/1974 Tranquilli Daniela, nata a Olevano Romano il 18/08/1979
avverso l'ordinanza in data 18/10/2021 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Tivoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Francesca Loy che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 18 ottobre 2021, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Tivoli, decidendo, ex art. 263 comma 5 cod.proc.pen., avverso il rigetto del P.M. della richiesta di restituzione di cose sequestrate, ha rigettato l'opposizione proposta dai ricorrenti.
2. Avverso tale provvedimento i ricorrenti hanno proposto appello cautelare, ex art. 322 bis cod.proc.pen., al Tribunale del riesame di Roma che, con provvedimento in data 02/01/2021, qualificata l'impugnazione quale ricorso per cassazione, ha trasmesso gli atti alla Corte di cassazione.
3. Sono stati presentati quattro singoli ricorsi, da parte del difensore degli indagati, che deducono motivi comuni che possono così sintetizzarsi:
3.1. Con il primo motivo deducono la violazione di legge di cui all'art. 253 cod.proc.pen. in relazione al requisito della pertinenzialità dei beni sequestrati rispetto alle imputazioni elevate. Premettono, i ricorrenti, che a seguito di decreto di perquisizione e sequestro disposto dal P.M., gli agenti di p.g. dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressioni Frodi Alimentari disponevano il sequestro probatorio di prodotti vinicoli (già restituiti) e altri beni e documenti nell'ambito di indagini in relazione agli artt. 515 cod.pen. e art. 5 della legge n. 283 del 1962. Secondo i ricorrenti sarebbe mancante il vincolo di pertinenzialità dei beni ancor oggi oggetto di sequestro probatorio rispetto ai reati contestati. In ogni caso non vi sarebbe più la necessità di mantenere il sequestro a fini probatori.
3.2. Con il secondo motivo deducono la violazione dell'art. 355 cod.proc.pen. in relazione alla mancanza di convalida del sequestro disposto dalla P.G. Secondo i ricorrenti il decreto di perquisizione e sequestro sarebbe stato disposto dal P.M. sussistendo il fondato motivo che, presso lo stabilimento della Vini Tranquilli srl e presso le abitazioni degli indagati, fossero occultate cose pertinenti ai reati per cui si procede, tra cui, oltre alle sostanze atte alla sofisticazione dei vini, dei prodotti utilizzati per la sofisticazione e la documentazione, anche "ogni bene inerente le ipotesi di reato oggetto di indagine". Sulla scorta di tale generica indicazione, gli agenti di P.G. sottoponevano a sequestro, presso le abitazioni di Tranquilli Pierluigi e Tranquilli Mauro, vari beni (silos, serbatoi, bombole del gas, strumento portatile per la misura del PH, due assegni). In presenza di una generica indicazione dei beni da sottoporre a sequestro, il sequestro operato dalla P.G. sui beni sopra indicati avrebbe dovuto essere convalidato dal P.M. Chiedono l'annullamento dell'ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi promossi da Tranquilli Roberto e Tranquilli Daniela sono inammissibili per mancanza di interesse ad impugnare. Costoro non hanno allegato un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (Sez. 3, n. 16352 del 11/01/2021, Di Luca, Rv. 281098 - 01Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015, Marenco, Rv. 263799; Sez. 2, n. 17852 del 12/03/2015, Cavallini Rv. 263756). Quanto al caso in esame, va considerato che i beni sono stati sequestrati nelle abitazioni di Tranquilli Mauro e Tranquilli Pierluigi e dall'eventuale accoglimento del ricorso non conseguirebbe la restituzione dei beni nei loro confronti. Si tratta di un principio generale sancito dall'art. dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'inammissibilità dell'impugnazione proposta "da chi non è legittimato o non ha interesse", interesse che nel caso in esame non è stato allegato da Tranquilli Roberto e Tranquilli Daniela rispetto ai beni sequestati nelle abitazioni di Tranquilli Mauro e Tranquilli Pierluigi.
5. Del pari è inammissibile il ricorso di Tranquilli Pierluigi sulla base delle seguenti ragioni. Costituisce indirizzo giurisprudenziale consolidato quello secondo il quale l'esecuzione ad opera della polizia giudiziaria di un decreto con cui il Pubblico Ministero abbia ordinato la perquisizione e il sequestro delle cose pertinenti al reato, senza alcun'altra specificazione, o con la mera indicazione di "cose pertinenti al reato" o di "quanto rinvenuto e ritenuto utile a fini di indagine", comporta la necessità che il P.M. provveda alla convalida del sequestro, ai sensi dell'art. 355 cod. proc. pen., in quanto la predetta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo del reato (o cose ad esso pertinenti), la quale richiede un controllo dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 9858 del 21/01/2016, Yun, Rv. 266465 - 01; Sez. 2, n. 5494 del 28/01/2016, Bisogno, Rv. 266306 - 01).
6. Nel caso in esame, il decreto di perquisizione e sequestro del P.M., sussistendo il fondato motivo di ritenere che presso lo stabilimento della Vini Tranquilli srl, in Olevano Romano, e presso le abitazioni degli indagati e relative pertinenze o comunque presso luoghi di cui si accerti l'effettiva disponibilità, siano occultate cose pertinenti al reato per cui si procede, nonché sostanze atte sofisticazione dei vini, sostanze la cui detenzione sia vietata, prodotti vitivinicoli, documentazione inerente l'acquisto la vendita e la produzione di vini alterati, documentazioni informatica computer e tablet, e ogni bene inerente le ipotesi di reato oggetto di indagine, autorizzava la polizia giudiziaria al loro sequestro.
In esecuzione del decreto la Polizia giudiziaria sottoponeva a sequestro, oltre al corpo del reato costituito da prodotti vinosi sfusi di Hl. 9.865,40 e prodotti vinosi imbottigliati per I. 9.906, anche, presso l'abitazione di Tranquilli Pierluigi, silos, vasche in acciaio, misuratore per PH, mostimetro, pompe idrauliche e bruciatore, mentre presso l'abitazione di Mauro Tranquilli n. 2 assegni. La natura pertinenziale rispetto alle contestazioni provvisoriamente elevate, di violazione dell'art. 515 cod.pen., è configurabile con riguardo ai beni sottoposti a sequestro nei confronti di Tranquilli Pierluigi, essendo stato indicato nel decreto di perquisizione, la ricerca del "materiale che attesti lo svolgimento dell'attività illecita", che la polizia giudiziaria individuava correttamente nei beni sopra descritti che sottoponeva a sequestro, beni che costituiscono "cose", "mezzo" per il compimento dell'attività illecita per come provvisoriamente contestata. Correttamente il Giudice, decidendo sull'opposizione avverso il rigetto della richiesta di dissequestro, ha ritenuto che la convalida non fosse necessaria.
7. A diversa conclusione si perviene con riguardo alle cose sottoposte a sequestro (due assegni) nell'abitazione di Tranquilli Mauro per i quali non ricorre, allo stato agli atti, la pertinenzialità rispetto ai reati contestati. La qualificazione giuridica dei beni sequestrati presso l'abitazione di Tranquilli Mauro, quali cose pertinenti ai reati per cui si procede non è di immediata percezione. La correttezza della qualificazione dei beni sottoposti a sequestro doveva essere sottoposta all'avallo dell'autorità giudiziaria procedente attraverso la convalida. La mancata convalida del sequestro nel termine perentorio stabilito dell'art. 355, comma 2, cod. proc. pen. ne comporta l'inefficacia con l'obbligo della immediata restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto (Sez. 3, n. 8433 del 03/02/2011, Matarrese, Rv. 249395). L'ordinanza impugnata, limitatamente al sequestro di due assegni nei confronti di Tranquilli Mauro, deve essere annullata senza rinvio, deve altresì essere annullato il decreto di perquisizione e sequestro del Pubblico Ministero di Tivoli in data 14/02/2021 e deve essere ordinata la restituzione dei due assegni in sequestro all'avente diritto. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata nonché il decreto di perquisizione e sequestro del G.I.P. di Tivoli in data 14/02/2020 limitatamente ai due assegni in sequestro di cui ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto e dichiara inammissibili nel resto i ricorsi.
Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod.proc.pen.
Così deciso il 26/05/2022
Depositato in cancelleria il 15 luglio 2022