Settore vinicolo - Reato di tentata frode in commercio - Esame del fumus commissi delicti - Sequestro di bottiglie contenenti una bevanda oggetto di indagine - Prodotto riportante in etichetta l'indicazione che fra gli ingredienti vi sia il "distillato di vino" - Indicazione inveritiera in conseguenza dell'accertamento che la bevanda è stata prodotta con l'uso di alcol di origine agricola, non derivato dalla fermentazione dell'uva - Comparazione dei valori riscontrati nelle prove in ordine alla quantità di distillato di vino contenuta nel prodotto.
SENTENZA
(Presidente: dott.ssa Patrizia Piccialli - Relatore: dott.ssa Mariarosaria Bruno)
sul ricorso proposto da:
NISTOROIU GEORGETA nato a SINGEURU( ROMANIA) il 23/11/1960
avverso l'ordinanza del 17/05/2021 del TRIB. LIBERTA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
lette/sentite le conclusioni del PG LIDIA GIORGIO Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore
E' presente l'avvocato MARCO STEFANO ANDREA LONGO del foro di Torino in sostituzione dell'avvocato IMPERATO LORENZO in difesa di NISTOROIU GEORGETA.
Il difensore deposita nomina ex art. 102 c.p.p., illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 17 maggio 2021, il Tribunale del Riesame di Torino, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, in seguito a pronuncia di annullamento n. 16682/21 della Sezione Terza, ha confermato i decreti di sequestro, uno probatorio ed altro preventivo, emessi in data 24/7/2020 e 3/8/2020, rispettivamente dal P.M. presso il Tribunale di Torino e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino, in relazione a n. 106.280 bottiglie di una bevanda avente il nome commerciale di "Alexandrion", disposti a carico di Nistoroiu Georgeta, legale rappresentante della "Alimtex s.r.l.", indagata del reato di tentata frode in commercio. Il prodotto in questione riportava sulla etichetta la indicazione che fra gli ingredienti vi fosse il "distillato di vino". Si era ritenuto che tale indicazione fosse inveritiera, con ricorrenza del fumus del reato in contestazione, poiché si era accertato che la bevanda era stata prodotta con l'uso di alcol di origine agricola, non derivato dalla fermentazione dell'uva.
La Sezione Terza di questa Corte, nella sentenza di annullamento, ha osservato che «solamente ove fosse stata verificata la assenza di "distillato di vino" fra gli ingredienti del prodotto sequestrato alla Nistoroiu sarebbe possibile affermare la sostanziale diversità fra le qualità dichiarate del prodotto e quelle effettivamente in esso sussistenti». Il Giudice del riesame, decidendo in sede di rinvio, in data 14/4/2021 ha acquisito l'annotazione di polizia del 27/7/2020, dep. in data 27/10/2020, avente ad oggetto le analisi compiute dai Laboratori e Servizi Chimici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulle bevande sequestrate alla soc. Alimtex; ha altresì acquisito i documenti prodotti dal difensore dell'indagata, pervenendo nuovamente alla conferma dei provvedimenti impugnati, sulla base della considerazione che sussiste "sostanziale diversità fa le qualità dichiarate del prodotto e quelle effettivamente in esso sussistenti" con riferimento alla presenza nei prodotti del distillato di vino.
Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, l'indagata, articolando un motivo unico di doglianza. I) Violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.; mancato rispetto del principio di diritto affermato nella pronuncia della Corte di Cassazione. Il giudice di rinvio non si sarebbe uniformato al dictum della Cassazione in relazione all'aspetto riguardante il fumus commissi delicti. Il Tribunale del riesame avrebbe dovuto valutare se gli atti di causa consentissero di escludere la presenza di distillato di vino, quale ingrediente, dalle bevande in sequestro, perché solo in tal caso sarebbe stato ipotizzabile il fumus commissi delicti del tentativo di frode in commercio. La decisione si fonda su elementi sopravvenuti offerti dal pubblico ministero inidonei a provare quanto stabilito in sede di legittimità. Si tratterebbe di atti solo apparentemente sopravvenuti poiché l'annotazione acquisita è datata 27/10/2020 ed è relativa a campionature effettuate nel luglio e nel settembre 2020. Tali esami, svolti prima che venissero depositate le motivazioni della sentenza di annullamento non si occupano del distillato di vino come ingrediente, ma della provenienza dell'etanolo componente le bevande in sequestro.
Ciò si desumerebbe dal contenuto degli stessi rapporti in atti, nei quali si ritrova costantemente l'espressione "si ritiene che l'etanolo contenuto nel campione analizzato provenga da", senza nessuna ulteriore specificazione riguardante l'indagine sulla presenza del distillato di vino. Il giudice del riesame non si è confrontato con le risultanze della consulenza di parte a firma del dott. Roberto Chiono, il quale ha ritenuto che gli accertamenti svolti dal PM non sarebbero idonei a stabilire l'esatta origine delle componenti subvalenti; in ogni caso, ove valutati attentamente, tali accertamenti documentano "la presenza crescente di distillato di vino" negli ingredienti dei prodotti contrassegnati da diverse denominazioni ("5 stelle", "7 stelle", "Editie Aniversara"). Il Tribunale ha ammesso che uno dei tredici rapporti di prova, non esclude, a differenza degli altri dodici, la presenza di distillato di vino nel campione relativo al prodotto "Alexandrion 100"; pertanto, il collegio del riesame avrebbe dovuto, quanto meno, disporre l'annullamento dei provvedimento di sequestro con riguardo alle bottiglie di questo tipo.
Il rapporto D/H, "come indice di probabile presenza di distillato di vino" è stato valorizzato per il solo rapporto di prova ASI n. 798384 (relativo al prodotto Alexandrion 100), e non anche per tutti gli altri. Tuttavia, tale rapporto si riscontra anche in tutti gli altri casi relativamente al valore (DH)II e (DH)I. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa ha depositato articolata memoria con acclusa nuova consulenza tecnica riguardante la presenza di distillato di vino nei campioni. Nella memoria si ribadisce che le prove effettuate dall'Accusa, depositate in data 14 maggio 2021, non sono idonee a dimostrare la presenza di distillato di vino quale ingrediente presente nelle bevande.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato per infondatezza dei motivi. La Corte di cassazione, Sezione Terza, nell'indicare al Tribunale del riesame gli approfondimenti da compiere in relazione al profilo riguardante il fumus commissi delicti, aveva evidenziato la necessità di verificare la composizione delle bevande sottoposte a sequestro presso la soc. "alimtex", recanti sull'etichetta, nella composizione del prodotto, la presenza dell'ingrediente "distillato di vino", cui risulta affiancata la corretta indicazione, tra gli ingredienti del liquore, di alcol di origine agricola. Alla stregua di quanto osservato nella pronuncia di annullamento, soltanto attraverso la verifica dell'assenza di un'apprezzabile quantità di alcol proveniente dalla fermentazione dell'uva nella bevanda sarebbe stato possibile ravvisare il fumus del reato di cui agli artt. 56, 515 cod. pen. La violazione del precetto, ha in proposito ricordato questa Corte, consiste nella vendita di una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata ("aliud pro al/o"). Nel caso di specie la dichiarazione contenuta nell'etichetta, in cui si fa riferimento alla presenza nel prodotto di distillato di vino, non è suscettibile di trarre in inganno l'acquirente ove la bevanda contenga effettivamente, in una quantità apprezzabile tale ingrediente. Diverso è il caso della etichettatura presente sulle confezioni sequestrate presso l'esercizio commerciale di Nuda Nazmul, su cui si è pure soffermata la Sezione Terza nel giudizio rescindente, sulle quali era riportata la dicitura "prodotto a base di distillato di vino", in grado di trarre in inganno l'acquirente.
2. Alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, il giudice di rinvio è stato dunque investito del compito di verificare l'apprezzabile quantità di distillato di vino nelle confezioni sottoposte a sequestro presso la società di Nistoroiu Georgeta, la quale aveva provveduto anche ad etichettare le bottiglie. Tutto ciò premesso, correttamente il giudice di rinvio, nella ricorrenza di un contraddittorio effettivamente svoltosi, ha valutato i nuovi elementi sottoposti alla sua attenzione dal pubblico ministero e dal difensore [cfr. Sez. 6, n. 51684 del 28/11/2014, Rv. 261452 - 01: "Nel giudizio di rinvio davanti al tribunale del riesame, conseguente ad annullamento disposto dalla Corte di cassazione, possono essere introdotti elementi sopravvenuti anche sfavorevoli all'imputato, purché nel rispetto del contraddittorio ed entro i limiti segnati dalla pronuncia di annullamento (Fattispecie relativa all'applicazione di misure cautelari personali)"]. Invero si dà atto nel provvedimento impugnato delle produzioni del PM e della difesa, assunte nella prospettiva di acquisire elementi di valutazione utili per la delibazione della questione di diritto precisata nella sentenza di annullamento.
Sulla base degli elementi acquisiti il Tribunale del riesame è pervenuto alle seguenti conclusioni:«Le analisi chimiche attinenti a dodici campioni di beveraggio (cfr. rapporti di prova allegati all'annotazione Guardia di Finanza - Gruppo Pronto Impiego del 27.10.2020) hanno infatti accertato l'apparente assenza di tracce strumentalmente misurabili di distillato di vino fra gli ingredienti del prodotto sequestrato alla Nistoroiu: "dai campioni analizzati, sulla base dei rapporti isotopici riscontrati, si è ritenuto che l'etanolo in essi contenuto provenga da piante a ciclo metabolico C4 (mais, sorgo, miglio, canna da zucchero) e non da piante a ciclo metabolico C3 (ad es. vite). L'ingrediente dichiarato in etichetta "distillato di vino" (derivato da una pianta a ciclo metabolico C3) deve essere considerato "non rilevabile" in quanto il rapporto isotopico 13C/12C riscontrato si trova all'interno dell'intervallo di riferimento delle piante a ciclo metabolico C4". Ciò consente di affermare -come precisato dalla Suprema Corte -quella "sostanziale diversità fra le qualità dichiarate del prodotto e quelle effettivamente in esso sussistenti" necessaria per integrare la fattispecie di frode in commercio». Si tratta di motivate argomentazioni non suscettibili di essere sindacate in questa sede, anche alla luce delle avverse considerazioni di parte. Non appare fondata, invero, la deduzione difensiva secondo la quale la tipologia di analisi compiuta dal P.M. non permetterebbe di rilevare la composizione chimica della bevanda. In senso contrario appare infatti congruo il duplice rilievo formulato nella ordinanza impugnata: nella consulenza della difesa non è stata indicata la tipologia alternativa di analisi che si sarebbe dovuto effettuare ai fini della più approfondita verifica lamentata; nell'unico rapporto di prova avente esito positivo (n. 798384) condotto su due bottiglie da 700 ml di "Alexandrion 100", vol. 40% è stata registrata la presenza, "anche in quantità minimale" di distillato di vino [«si ritiene che l'etanolo contenuto nel campione analizzato provenga prevalentemente da piante a ciclo metabolico c4 (mais, sorgo, miglio, canna da zucchero) e in misura limitata da piante a ciclo metabolico c3 (ad es. vite). Non si esclude, pertanto, la presenza dell'ingrediente dichiarato in etichetta "distillato di vino"»]. Il giudice del rinvio, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, si è confrontato con la consulenza depositata dal difensore a firma del dott. Roberto Chiono, dando atto compiutamente dei criteri che lo hanno portato a ritenere prevalenti i rilievi delle analisi compiute dai Laboratori dei Servizi Chimici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Nella ordinanza impugnata si evidenzia chiaramente come, nell'ambito dei tredici rapporti di prova, soltanto uno (ASI n. 798384, abbinato al prodotto "Alexandrion 100") abbia rivelato la presenza di distillato di vino. Il richiamo contenuto nel ricorso alle comparazioni dei valori riscontrati in tutte le prove, riportate nella tabella stilata dalla stessa difesa (incorporata nel ricorso a pag. 6) non è utile ai fini dell'apprezzamento da svolgersi in questa sede: solo una conoscenza di tutti i parametri valutativi, non un estratto di essi, consente alla Corte di valutare la lamentata contraddizione segnalata dalla difesa in relazione agli indici D/H I e II.
3. Deve ulteriormente rilevarsi come non siano proponibili questioni collegate all'ulteriore elaborato tecnico accluso alla memoria difensiva depositata innanzi a questa Corte. Si tratta, invero, di questioni di merito non sottoposte all'attenzione del Tribunale del Riesame (cfr. Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019 Rv. 277609 - 01:«Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito»).
4. Quanto ai rilievi difensivi riguardanti il prodotto denominato "Alexandrion 100", nel quale effettivamente è stata riscontrata presenza di distillato di vino, il Tribunale ha argomentato la conferma del sequestro impugnato, ponendo in evidenza, sulla base dei risultati di analisi, come in tale ultimo prodotto il distillato di vino fosse presente "in quantità minimale". Tale affermazione non è avversata dalla difesa con argomentazioni in grado di rivelarne la manifesta illogicità o incongruenza.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In Roma, così deciso il 7 aprile 2022
Depositato in cancelleria il 19 luglio 2022