Settore vinicolo - Attività di mediazione nella vendita di vino sfuso - Configurazione del rapporto tra collaboratori e azienda come rapporto di agenzia o di mediazione o di procacciamento - Compito dei collaboratori di effettuare una mediazione fra soggetti interessati alla vendita del vino sfuso solgendo il compito di prelevare campioni di vino dalla cantina dell'azienda e di farli degustare alle aziende che imbottigliano il vino ai fini della valutazione prima della consegna - Lavoro svolto in una posizione di terzietà incompatibile con l'obbligo a promuovere l'affare assunto dall'agente, che deve lavorare nel solo interesse della preponente.
SENTENZA
n. 2299/2022 pubbl. 03/06/2022
(Presidente: dott.ssa Giovanna Ciardi - Relatore: dott.ssa Sabrina Mostarda)
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4118/2019 vertente tra:
tra
SOCIETA A.V.R. S.R.L.
rappresentato e difeso dall'avv. MARCHIORI FRANCESCO e dall'avv.CAPUANO TOMMASO
- appellante -
E
FONDAZIONE E.
rappresentata e difesa dagli avv.ti TABELLINI CARLO, SARASINO MARGHERITA, TUCCIMEI MICHELE MARIA
- appellata -
FATTO
La Azienda V.R. s.r.l. propone appello alla sentenza del tribunale di Roma di opposizione al decreto ingiuntivo n.9265/18 del 4.12.18 emesso in favore della Fondazione
E. per il pagamento di euro 75.295,25, oltre sanzioni per contributi fondo di previdenza sulla base del verbale ispettivo del 3.10.16 con il quale E. aveva accertato che l'attività prestata da una serie di collaboratori presentava caratteristiche di stabilità tipiche del rapporto di agenzia e che non si trattava di rapporti di mediazione o di procacciamento.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione affermando che dalla documentazione prodotta da E. era emerso che fra i collaboratori e la Azienda V.R. s.r.l. erano intercorsi rapporti con le caratteristiche della stabile attività finalizzata alla promozione di affari, con durata pluriennale continuativa ed emissione di fatture provigionali con riferimento ad archi temporali ben determinati, tipiche del rapporto di agenzia.
Il tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società perché la data di decorrenza dei termini prescrizionali coincideva con la data degli accertamenti amministrativi. Le sanzioni erano poi state calcolate sulla base dell'art.34 del regolamento delle attività istituzionali di E..
Propone appello la Azienda V.R. s.r.l. che chiede la riforma della sentenza e la restituzione degli importi medio tempore corrisposti.
Resiste Fondazione E. chiedendo il rigetto dell'appello.
Assegnati alle parti i termini per il deposito telematico di note contenenti le sole istanze e conclusioni in luogo dello svolgimento dell'udienza già fissata per la discussione, ai sensi dell'art. 221, comma 4, D.L. n. 34 del 2020 conv. in L. n. 77 del 2020, la causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa come da dispositivo.
DIRITTO
Con il primi due motivi d'appello l'Azienda V.R. s.r.l. lamenta la nullità della sentenza per mancanza di motivazione ovvero per motivazione illogica e perplessa.
Con i successivi motivi d'appello l'appellante censura l'omessa pronuncia sulle difese che la società aveva prospettato relative all'esistenza di rapporti di mediazione, nonché l'omessa motivazione in ordine ai requisiti del rapporto di agenzia.
I primi due motivi d'appello sono infondati, perché, seppur con motivazione stringata, il tribunale ha ritenuto di fondare il proprio libero convincimento sul verbale ispettivo E., come confermato dalla produzione documentale relativa alle fatture, che dimostravano la presenza di rapporti di agenzia.
In ogni, caso, il difetto di motivazione si risolve nella necessità di esaminare in questo grado di giudizio il merito della causa, come viene richiesto con i successivi motivi d'impugnazione.
I motivi d'appello della società relativi all'esistenza di rapporti di mediazione e non di agenzia sono fondati.
La società sostiene, e chiede di provare, che il compito dei collaboratori era solo quello di effettuare una mediazione fra soggetti interessati alla vendita del vino sfuso, tale per cui il loro compito era solo quello di prelevare campioni di vino dalla cantina dell'Azienda e di farli degustare alle aziende che imbottigliavano il vino, poiché, trattandosi di forniture di quantità, anche di vini pregiati, i vini dovevano essere necessariamente valutati prima della consegna. In un momento successivo, nel caso di gradimento, la fornitura del vino sfuso veniva concordata direttamente fra la Azienda V.R. s.r.l. e l'acquirente, con il quale erano concordati quantità e prezzo. I mediatori avevano un ruolo imparziale rispetto alle vendite, percepivano una provvigione sul buon fine dell'affare e parte di loro percepiva provvigioni sia dalla Azienda V.R. s.r.l. che dagli acquirenti finali.
Com'è noto con il contratto di agenzia, secondo la nozione fornita dall'art. 1742 c.c., l'agente assume stabilmente l'incarico di svolgere attività promozionale e di promuovere per conto di un determinato preponente, la conclusione di contratti in una zona predeterminata.
Nello specifico, l'attività svolta dai collaboratori non risulta avere le caratteristiche della promozione tipica dell'agente, che deve avere necessariamente un apporto causale ed una partecipazione alla conclusione dell'affare. In secondo luogo, vi sono sufficienti elementi per poter ritenere che i collaboratori abbiano svolto attività di mediatori, piuttosto che di agenti.
Sotto il primo profilo va rilevato che secondo la giurisprudenza (Cass.n.6482/04, Cass.n. n.18686/08) l'attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l'obbligazione tipica dell'agente, non può consistere in una mera attività di propaganda ed è necessario che il soggetto che svolge l'attività promozionale abbia anche partecipato attivamente alla conclusione del contratto, anche se questo rapporto di causalità deve essere valutato alla luce del tipo di organizzazione dell'attività del preponente e della qualità dei beni o servizi offerti, nonché alla peculiare natura del contraente- cliente.
Sotto il secondo profilo, si ricorda l'agente di commercio si differenzia dalla figura del mediatore e cioè da colui che "mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza", attività per la quale, secondo quanto sancito dall'art. 1755 c.c. ha diritto, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento, alla provvigione da ciascuna delle parti.
Trattasi di figura professionale che agisce quindi in posizione di terzietà rispetto ai contraenti posti in contatto, a tale stregua differenziandosi dall'agente di commercio, che attua invece una collaborazione abituale e professionale con altro imprenditore (in tal senso Cass. n. 13636 del 22/07/2004).
La posizione di terzietà propria del mediatore contraddistingue tale figura, del resto, anche da quella del procacciatore d'affari il quale agisce, al contrario, nell'esclusivo interesse di una delle parti contraenti, sia pur in virtù di un rapporto di collaborazione privo del carattere della stabilità (Cass. n. 26370 del 20/12/2016).
Fatte tali premesse ritiene la Corte che E., che pur era onerata, non abbia fornito prova dell'esistenza di rapporti di agenzia e che pertanto la conclusione del giudice di primo grado non possa essere confermata.
Nel verbale ispettivo si dà rilievo alla presenza di fatture che denoterebbero rapporti continuativi e quindi una attività di promozione ed assistenza ripetuta nel tempo con compensi denominati "provvigioni" liquidate alla maturazione e quindi al buon fine dell'affare.
Queste fatture non hanno però sempre numerazione continua, sono spesso emesse con cadenza non regolare e non sono di per sé prova del rapporto di agenzia solo perché denotano la presenza di rapporti continuativi.
Alla molteplicità delle fatture ed alla continuatività nei periodi oggetto di accertamento nonché alla dicitura "provvigioni" (ma non sempre, essendo anche indicato nelle fatture il "compenso intermediazione") deve attribuirsi una valenza meramente indiziaria, trattandosi di espressioni rappresentative di istituti comunque non incompatibili anche con il diverso rapporto di mediazione o di procacciamento di affari e quindi, con una prestazione resa in assenza di quei vincoli di doverosità che, alla stregua dei principi precedentemente enunciati, caratterizzano il rapporto di agenzia.
Gli ispettori hanno poi considerato le dichiarazioni del consigliere della Azienda V.R. s.r.l. il quale ha affermato che i collaboratori erano "mediatori. Gli stessi prelevano in azienda campioni di vino sfuso e lo propongono al cliente finale. Si stabilisce successivamente le modalità di consegna e di pagamento. I mediatori percepiscono la provvigione (2%) sul buon fine dell'affare". Questa dichiarazione non è decisiva perché descrive solo genericamente l'attività svolta dai collaboratori, ma non costituisce prova del fatto che i collaboratori partecipassero alla trattativa per la conclusione dell'affare e che questo fosse oggetto di obbligo contrattuale.
Per altro verso, è necessario rilevare che le iscrizioni alle camere di commercio dei collaboratori in esame (come da documentazione prodotta) sono indicative di una professionalità tipica del rapporto di mediazione perché i soggetti risultano iscritti come "mediatore", "mediatore agricolo", "agente d'affari in mediazione", "procacciatore in settore vitinicolo", "intermediazione vini".
Inoltre, alcuni collaboratori hanno rilasciato dichiarazioni (prodotte in giudizio dalla Azienda V.R. s.r.l.) nelle quali affermano, nel periodo oggetto di accertamento, di aver preso provvigioni anche dagli acquirenti e di aver lavorato anche per altre cantine, e quindi, di aver lavorato in una posizione di terzietà incompatibile con l'obbligo a promuovere l'affare assunto dall'agente (che deve lavorare nel solo interesse della preponente).
La G.E. sas ha affermato di svolgere solo attività di mediazione per vino sfuso, di aver percepito la mediazione sia dai venditori, sia a volte dai compratori, di aver fatturato nel periodo 2011-2014 mediazioni per diverse cantine (non solo l'Azienda V.R. s.r.l.).
P.U. ha fatto pervenire analoga dichiarazione nella quale ha affermato che nel periodo 2011-2014 per le vendite della Azienda V.R. s.r.l. aveva percepito la mediazione sia dalla venditrice che dagli acquirenti.
T. ha rilasciato analoga dichiarazione per il periodo in oggetto.
Nel ricorso ex art. 414 c.p.c. la società ha chiesto di provare tramite escussione dei testimoni (i collaboratori, nonché le aziende acquirenti) circostanze specificatamente capitolate nelle quali si sostiene che l'azienda si avvaleva per la vendita del vino sfuso dei "mediatori" i quali provvedevano a richiederle campionature di vino da sottoporre agli acquirenti il cui prezzo e quantità in caso di gradimento era determinato in base ad accordi tra le società, che i mediatori erano autonomi, non fornivano informazioni sull'andamento del mercato per valutare la convenienza dei singoli affari e potevano vendere -allo stesso acquirente- la medesima tipologia di vino sfuso, pur prodotta da cantina diversa dalla Azienda V.R. s.r.l., che essi erano liberi di reperire il vino presso qualsiasi cantina e non erano obbligati a proporre solo quello della Azienda V.R. s.r.l., che il vino della Azienda V.R. s.r.l. poteva essere venduto ad una medesima cantina anche tramite diversi mediatori.
Trattasi di modalità di svolgimento significative dell'insussistenza in capo a tali "mediatori" (nel cui novero devono necessariamente essere incluse anche le società oggetto di accertamento) di un vincolo contrattuale a collocare sul mercato il prodotto della società appellata, assenza di vincolo di per sè incompatibile con le caratteristiche proprie del rapporto di agenzia (caratterizzato quest'ultimo da un vero e proprio obbligo in capo all'agente di concludere affari secondo le direttive impartite dal committente oltre che da ulteriori obblighi accessori di informazione, di visita e contatto con i clienti).
L'assenza di uno stabile vincolo obbligatorio trova del resto ulteriore riscontro nella stessa discontinuità della numerazione delle fatture prodotte in atti, circostanza certamente sintomatica del fatto che l'attività dei soggetti indicati come agenti fosse riferibile solo in misura parziale e non certo prevalente alla società appellante.
Di fronte a questa chiara prospettazione (assistita dalla natura professionale dei soggetti in questione come emergente dall'iscrizione alla camera di commercio, dalle dichiarazioni rilasciate, dalla categoria merceologica relativa agli affari, dalla mancanza di accordi scritti, dalla fatturazione non progressiva e quindi non esclusiva) E. non ha fornito alcuna prova idonea a provare una diversa ricostruzione dei fatti.
D'altro canto, l'onere della prova grava sull'ente che richiede i contributi e la prova non può essere resa tramite l'escussione degli ispettori, che potrebbero solo confermare gli accertamenti effettuati e quindi, il solo contenuto del verbale (che, come sopra evidenziato, è fondato solo sulla documentazione e sulle dichiarazioni di un consigliere della società).
Inoltre, E. si è opposta all'escussione dei collaboratori perché incapaci a testimoniare ex art. 246 c.p.c. per avere un interesse alla causa vertendosi in materia contributiva, ma, osserva il Collegio, si tratta di eccezione che avrebbe dovuto semmai sollevare la società e non certo l'ente che afferma dovuti i contributi e che comunque non impedirebbe di sentirli liberamente ex art. 420 c.p.c.
Poiché E. non ha fornito prova sufficiente dello svolgimento di attività promozionale e della partecipazione alla conclusione dell'affare, dell'obbligo assunto in tal senso del collaboratore e, quindi, dell'assenza di una sua posizione di terzietà, la sua pretesa non può ritenersi fondata.
Ne consegue l'accoglimento dell'originaria domanda proposta dalla Azienda V.R. s.r.l. con revoca del decreto ingiuntivo n.9265/18
Non è contestato fra le parti che nelle more del processo la società il 30.7.19 abbia corrisposto a Fondazione E. euro 81.167,00 in esecuzione della sentenza: di conseguenza, la domanda di restituzione proposta con l'appello deve essere accolta e E. condannata a restituire l'importo.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, revoca il decreto ingiuntivo n.9265/18;
- condanna la Fondazione E. alla restituzione in favore della società Azienda V.R. s.r.l. di euro 81.167,00, oltre interessi legali dal 30.7.19;
- condanna la Fondazione E. al pagamento delle spese processuali del doppio grado, liquidate in euro 2.500,00 per il primo grado ed euro 4.800,00 per il grado d'appello, oltre spese forfettarie, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2022
Depositata in cancelleria il 3 giugno 2022