Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 08-07-2022
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 08-07-2022
Numero gazzetta: 263

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione [Cigales].

(Comunicazione 08/07/2022, pubblicata in G.U.U.E. 8 luglio 2022, n. C 263)


La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione.

 

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«Cigales»

PDO-ES-A0622-AM03

Data della comunicazione: 12.4.2022

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

1.   Modifica delle caratteristiche fisico-chimiche

DESCRIZIONE

La modifica riguarda il tenore massimo di anidride solforosa totale espresso in milligrammi per litro (mg/l), che è allineato ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, passando da 150 a 200 mg/l per i vini bianchi e rosati/chiaretti e da 140 a 150 mg/l per i vini rossi. Anche il metodo di misurazione del tenore di zuccheri dei vini spumanti di qualità è corretto in modo da essere espresso in grammi per litro di glucosio + fruttosio + saccarosio, poiché precedentemente era stato omesso il «saccarosio».

La modifica interessa la sezione 2, lettera a), del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico.

È considerata una modifica ordinaria con modifica del documento unico poiché non comporta una modifica sostanziale delle caratteristiche del prodotto, che mantiene le caratteristiche e il profilo descritti nel legame e derivanti dall’interazione tra i fattori naturali e il fattore umano. Pertanto si ritiene che tale modifica non rientri in nessuno dei tipi previsti dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE

Si è ritenuto superfluo mantenere i limiti per l’anidride solforosa al di sotto dei limiti massimi previsti dalla legge, poiché ciò può rendere più difficile la corretta conservazione dei vini, senza assicurare un incremento della qualità.

2.   Aggiunta del termine chiaretto come sinonimo di rosato

DESCRIZIONE

Il termine «chiaretto» è introdotto come sinonimo di «rosato».

La modifica interessa varie sezioni del disciplinare di produzione e del documento unico, in particolare la sezione 2, lettere a) e b), la sezione 3, lettera c), e le sezioni 5 e 7 del disciplinare e le sezioni 4 e 5 del documento unico.

È considerata una modifica ordinaria con modifica del documento unico poiché non comporta una modifica sostanziale delle caratteristiche del prodotto ma solo il recupero di un termine tradizionale da sempre utilizzato per designare i vini della zona. Le caratteristiche e il profilo del prodotto descritti nel legame e derivanti dall’interazione tra i fattori naturali e il fattore umano restano invariati. Pertanto si ritiene che tale modifica non rientri in nessuno dei tipi previsti dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE

Tradizionalmente il termine «chiaretto» indicava i rosati prodotti sia a Cigales che in qualsiasi zona vitivinicola spagnola. In base alla normativa, invece, con l'introduzione della denominazione di origine, tali vini potevano essere denominati esclusivamente «rosati» in virtù del tipo di produzione realizzata; di conseguenza è stata adottata questa denominazione scartando il termine «chiaretto». L'attuale normativa consente di identificare il chiaretto come sinonimo di rosato, sapendo che le modalità di produzione sono quelle del rosato; si intende pertanto ripristinare il termine classico così da ricordare come questo tipo di vino fosse originariamente noto nella zona vitivinicola in questione. Ciò potrebbe apportare un valore aggiunto a questi vini, in quanto differiscono dagli altri rosati prodotti nel mondo.

3.   Adeguamento della descrizione delle caratteristiche organolettiche

DESCRIZIONE

La descrizione organolettica dei vini è migliorata.

La modifica interessa la sezione 2, lettera b), del disciplinare di produzione e la sezione 4 del documento unico.

È considerata una modifica ordinaria (con modifica del documento unico) poiché non comporta una modifica sostanziale delle caratteristiche del prodotto ma solo un adeguamento della descrizione delle stesse. Pertanto si ritiene che detta modifica non rientri in nessuno dei tipi di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33.

MOTIVAZIONE

Il Consejo Regulador (Consiglio di regolamentazione) della denominazione di origine «Cigales», accreditato ai sensi della norma ISO 17065, ha subappaltato l'analisi organolettica dei vini a un laboratorio di analisi sensoriale, a sua volta accreditato conformemente alla norma ISO 17025. Sulla base dell'esperienza acquisita in questi anni, la descrizione delle caratteristiche organolettiche è modificata per adeguarla alla procedura di analisi in linea con i criteri di cui alla norma 17025. Sono inoltre incluse descrizioni separate per i vini dolci bianchi, rosati e rossi, così da specificarne la personalità e consentire un'analisi più approfondita.

4.   Modifica della densità di impianto

DESCRIZIONE

La modifica consente di esentare gli impianti esistenti dal rispetto della densità minima di 1 000 ceppi per ettaro.

La modifica interessa la sezione 3, lettera a), del disciplinare di produzione e il punto 5.1 del documento unico.

È considerata una modifica ordinaria poiché non comporta una modifica sostanziale delle caratteristiche del prodotto; al contrario, sono proprio le uve provenienti degli impianti più antichi che consentono di produrre i vini più autentici della DOP «Cigales». Detta modifica non può ritenersi inclusa in nessuno dei tipi previsti dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33, nel quale sono descritte le modifiche dell'Unione.

MOTIVAZIONE

Con l’introduzione di tale modifica si intende rispettare i vecchi vigneti che ancora permangono nella zona vitivinicola e che contano meno di 1 000 ceppi per ettaro. Si tratta di vigneti che, al di là della loro componente storica e culturale, forniscono uve di ottima qualità in ragione dei bassi tassi di produzione e dell'età delle viti. A partire da questa materia prima si producono i vini di qualità più elevata e con il massimo valore aggiunto.

Inoltre, tenuto conto del fatto che i vigneti antichi presentano sesti di impianto di 3x3 m, il che ne ha consentito l’adattamento alla meccanizzazione, non si ritiene logico escludere le parcelle antiche perché non conformi alla densità minima di impianto. Ciò comporterebbe una perdita in termini di potenziale produttivo e di qualità.

5.   Inclusione della possibilità di ridurre il titolo alcolometrico probabile delle uve in determinate campagne

DESCRIZIONE

È introdotta la possibilità di ridurre di 0,5 il titolo delle uve in determinate campagne.

La modifica interessa la sezione 3, lettera b.1), del disciplinare di produzione e il punto 5.1 del documento unico.

È ordinaria perché non comporta modifiche sostanziali, dal momento che tale possibilità è sempre esistita. Si tratta di un mero trasferimento dal regolamento (che rimane come norma di funzionamento interno) al disciplinare di produzione, che è il documento contenente tutte le disposizioni tecniche che interessano il prodotto. Pertanto tale modifica non può ritenersi inclusa in nessuno dei tipi previsti dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33, nel quale sono descritte le modifiche dell’Unione.

MOTIVAZIONE

In determinate campagne e previa realizzazione di studi tecnici di supporto, si prevede la possibilità che il Consejo Regulador possa ridurre il titolo alcolometrico probabile minimo delle uve fino a 0,5 oBé.

Le indicazioni relative alla riduzione del titolo per campagne specifiche erano contenute nel regolamento applicabile, il regolamento della denominazione di origine «Cigales», prima dell'esistenza del disciplinare di produzione. Tale regolamento è stato recentemente modificato e non prevede più questa possibilità, la quale, essendo di natura tecnica, dovrebbe essere inclusa nel disciplinare.

6.   Inclusione della possibilità di utilizzare diversi tipi di vini spumanti di qualità

DESCRIZIONE

È introdotta la possibilità di produrre vini spumanti di qualità con altri metodi di produzione diversi dal metodo tradizionale.

La modifica interessa la sezione 3, lettera b.1), del disciplinare di produzione e il punto 5.1 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria con modifica del documento unico. I vini spumanti di qualità devono continuare a soddisfare le caratteristiche organolettiche e fisico-chimiche previste dal disciplinare, indipendentemente dal metodo di produzione. Pertanto tale modifica non può ritenersi inclusa in nessuno dei tipi previsti dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33, nel quale sono descritte le modifiche dell’Unione.

MOTIVAZIONE

I vini spumanti di qualità possono essere prodotti utilizzando qualsiasi metodo autorizzato a norma della categoria 5 di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013. In tal modo si intende cogliere nuove opportunità per ampliare il mercato di questo tipo di produzione, iniziata nel 2011. Tuttavia vi è l’obbligo di indicare sull’etichetta principale il metodo utilizzato affinché il consumatore possa conoscere la modalità di produzione.

7.   Riformulazione delle condizioni di invecchiamento

DESCRIZIONE

Sono introdotte alcune condizioni di invecchiamento (dimensioni della botte e data di inizio del calcolo del tempo di invecchiamento).

La modifica interessa la sezione 3, lettera b.2), del disciplinare di produzione e il punto 5.1 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria con modifica del documento unico perché non comporta modifiche sostanziali, dal momento che le stesse condizioni erano previste in precedenza dal regolamento. Si tratta di un mero trasferimento dal regolamento (che rimane come norma interna di funzionamento) al disciplinare di produzione, che è il documento contenente tutte le disposizioni tecniche che interessano il prodotto. Pertanto tale modifica non può ritenersi inclusa in nessuno dei tipi previsti dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33, nel quale sono descritte le modifiche dell’Unione.

MOTIVAZIONE

È inserita la sezione relativa alle condizioni di invecchiamento, presente solo nel vecchio regolamento; a seguito della modifica di quest’ultimo tutti gli aspetti tecnici sono definiti nel disciplinare, il che rende necessaria la modifica.

8.   Eliminazione delle restrizioni alla vinificazione

DESCRIZIONE

I tassi di partecipazione di alcune varietà sono soppressi.

La modifica interessa la sezione 3, lettera b.2), del disciplinare di produzione e il punto 5.1 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria con modifica del documento unico, poiché sono mantenuti le caratteristiche e il profilo del prodotto descritti nel legame e derivanti dall’interazione tra i fattori naturali e il fattore umano. Pertanto tale modifica non può ritenersi inclusa in nessuno dei tipi previsti dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33, nel quale sono descritte le modifiche dell’Unione.

MOTIVAZIONE

Non si ritiene necessario mantenere tali restrizioni alla vinificazione, dal momento che le caratteristiche dei vini della DOP «Cigales» derivano principalmente dall'adattamento delle varietà all'ambiente geografico e dall'influenza di quest'ultimo (clima, suolo, orografia, ecc.) sulla produzione delle uve, e non dalla predominanza di una varietà o dell'altra.

9.   Rese massime in funzione del tipo di vino

DESCRIZIONE

La resa non è più limitata dal colore delle uve ma dal tipo di vino da produrre. Si stabilisce una resa massima di 7 000 kg/ha per le varietà bianche e rosse utilizzate per la produzione di vini rossi e di 9 000 kg/ha per gli altri tipi di vino, vini bianchi, rosati/chiaretti e spumanti di qualità.

La modifica interessa la sezione 5 del disciplinare di produzione e il punto 5.2 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria con modifica del documento unico, poiché non incide sulle caratteristiche del prodotto. L’aggiornamento in questione non è incluso in nessuno dei tipi previsti dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33, nel quale sono descritte le modifiche dell’Unione.

MOTIVAZIONE

I vini rosati e chiaretti sono tradizionalmente prodotti in questa zona con miscele di uve bianche e rosse. Le parcelle con varietà bianche e rosse mescolate sono comuni; pertanto non ha molto senso stabilire due rese diverse per ogni varietà.

Inoltre tale modifica ha anche una giustificazione tecnica: attualmente il mercato richiede vini rosati, bianchi e spumanti di qualità più leggeri, con minore corpo e struttura. A tal fine è necessario ridurre il titolo alcolometrico e l’estratto e aumentare l’acidità. Se si anticipa la vendemmia per ottenere tali caratteristiche, non è possibile conseguire una maturazione adeguata delle altre componenti delle uve. Tuttavia con un carico maggiore si può raggiungere un equilibrio tra questi parametri senza compromettere le altre componenti, ottenendo una maturazione perfetta delle uve.

10.   Inclusione delle varietà garnacha tintorera e garnacha blanca ed eliminazione della classificazione delle varietà principali e autorizzate

DESCRIZIONE

Sono introdotte due varietà e decade la distinzione tra varietà principali e varietà autorizzate.

La modifica interessa la sezione 6 del disciplinare di produzione e la sezione 7 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria con modifica del documento unico, poiché non incide sulle caratteristiche del prodotto. L’aggiornamento in questione non è incluso in nessuno dei tipi previsti dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33, nel quale sono descritte le modifiche dell’Unione.

MOTIVAZIONE

La separazione tra varietà autorizzate e varietà principali è soppressa in quanto non necessaria.

Per quanto riguarda l’inclusione della varietà Garnacha Tintorera, questa varietà è tradizionale della zona della DOP «Cigales» ma è stata ingiustificatamente considerata inadatta a una vinificazione di qualità. 35 anni fa i mezzi tecnici a disposizione delle aziende vinicole non erano adatti a una buona vinificazione con questa varietà e i vini prodotti risultavano troppo tannici, aspri e di colore e astringenza eccessivi. Ciò ha portato alla sua soppressione come varietà autorizzata.

Tuttavia l’enologia moderna ha messo in evidenza le virtù di questa varietà nella produzione di vini di qualità. I mezzi tecnici ora a disposizione delle aziende vinicole consentono di produrre vini di alta qualità con la varietà Garnacha Tintorera, con straordinarie caratteristiche fruttate e aromatiche, molto apprezzate dagli attuali consumatori.

11.   Adeguamento della formulazione del legame

DESCRIZIONE

Non si tratta di una modifica intrinseca del legame, ma di un adeguamento della formulazione nell’intera sezione volto a mantenere la coerenza con le altre modifiche senza alterare il nesso causale.

La modifica interessa la sezione 7 del disciplinare di produzione e la sezione 8 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria con modifica del documento unico; consiste in una mera modifica redazionale che non è inclusa in nessuno dei tipi previsti dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33, nel quale sono descritte le modifiche dell’Unione.

MOTIVAZIONE

Sono necessarie modifiche minori per garantire la coerenza dei legami con le altre modifiche apportate al disciplinare di produzione.

12.   Aggiunta di una condizione escludente in relazione all’applicazione simultanea della deroga per l’estensione delle rese e della riduzione del titolo alcolometrico probabile delle uve

DESCRIZIONE

Nel corso della stessa campagna non è possibile aumentare la resa delle uve e ridurne il titolo alcolometrico probabile.

La modifica interessa la sezione 8, lettera b.1), del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria senza modifica del documento unico, poiché non incide sulle caratteristiche del prodotto. L’aggiornamento in questione non è incluso in nessuno dei tipi previsti dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33, nel quale sono descritte le modifiche dell’Unione.

MOTIVAZIONE

La condizione escludente è stata aggiunta come punto 3 della sezione 8, lettera b.1), del disciplinare, affinché la deroga per l’estensione delle rese non si possa applicare in concomitanza con la riduzione del titolo alcolometrico probabile. Tale condizione escludente era prevista anche nel vecchio regolamento sulla denominazione di origine e, come per le precedenti modifiche, è stato necessario trasferirla dal regolamento, in cui non figura più, al disciplinare.

13.   Riformulazione della sezione contenente le disposizioni in materia di etichettatura

DESCRIZIONE

La sezione in questione è rielaborata al fine di rendere la formulazione più coerente con la normativa vigente e di introdurre l’obbligo di indicare sull’etichetta il metodo di produzione dei vini spumanti di qualità, in linea con la modifica di cui alla presente pubblicazione, allo scopo di evitare confusione per i consumatori. È inoltre aggiunta l’indicazione «Fermentado en barrica» (fermentato in botte).

La modifica interessa la sezione 8, lettera b.3), del disciplinare di produzione e la sezione 9 del documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria con modifica del documento unico che non comporta tuttavia alcuna restrizione o limitazione alla commercializzazione, né è inclusa negli altri tipi previsti dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33, nel quale sono descritte le modifiche dell’Unione.

MOTIVAZIONE

La modifica intende migliorare la regolamentazione dell’etichettatura.

14.   Aggiornamento della sezione relativa ai controlli

DESCRIZIONE

Si specifica l’organismo di controllo a cui l’autorità competente ha delegato i compiti pertinenti e sono apportati miglioramenti alla formulazione relativa ai controlli.

La modifica interessa la sezione 9 del disciplinare di produzione e non incide sul documento unico.

Si tratta di una modifica ordinaria senza modifica del documento unico che non incide sulle caratteristiche del prodotto né è inclusa nei tipi previsti dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/33, nel quale sono descritte le modifiche dell’Unione.

MOTIVAZIONE

Il Consejo Regulador della DOP «Cigales» ha ottenuto l'accreditamento ai sensi della norma ISO/IEC 17065: 2012. In seguito, l'autorità competente, l'Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, gli ha delegato compiti di controllo a norma dell'articolo 116 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Inoltre è aggiornata la formulazione della sezione relativa ai compiti di controllo, in quanto divenuta obsoleta ai fini della certificazione ai sensi della norma 17065.

DOCUMENTO UNICO

1.   Nome del prodotto

Cigales

2.   Tipo di indicazione geografica

DOP - Denominazione di origine protetta

3.   Categorie di prodotti vitivinicoli

    1. Vino

    5. Vino spumante di qualità

4.   Descrizione del vino (dei vini)


1.   VINO - VINI BIANCHI E ROSATI/CHIARETTI

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Bianchi:

Aspetto visivo: aspetto tra limpido e brillante nei vini bianchi. Tonalità di colore giallo verdognolo, giallo paglierino, giallo acciaio o giallo oro.

Olfatto: franchi (assenza di odori difettosi), con aromi della famiglia degli aromi fruttati, di frutta da albero, agrumi e/o vegetali. Possono apparire speziati e/o tostati nel caso di invecchiamento in botte.

Gusto: equilibrati, con una buona acidità e alcol. Aromi della stessa gamma di quella dell’olfatto (frutta da albero, agrumi e/o vegetali). Possono apparire speziati e/o tostati (vini invecchiati in botte di legno).

Rosati/chiaretti:

Aspetto visivo: aspetto tra limpido e brillante. Tonalità di colore tra rosa violaceo, rosa fragola o salmone e buccia di cipolla.

Olfatto: franchi (assenza di odori difettosi o inadeguati), con presenza della famiglia degli aromi fruttati (frutti rossi), di frutta da albero, agrumi e/o vegetali freschi. Speziati e/o tostati nel caso di invecchiamento in botte.

Gusto: equilibrati, aromi della stessa gamma di quelli dell’olfatto (di frutti rossi, frutta da albero, agrumi e/o vegetali freschi e speziati e/o tostati nel caso di invecchiamento in botte).

(*) I parametri fisico-chimici stabiliti nella presente sezione rispettano i limiti stabiliti nella normativa dell’Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10,83

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

200


2.   VINO - VINI ROSSI GIOVANI

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Aspetto visivo: aspetto tra limpido e brillante, con tonalità dal violaceo al rosso mattone.

Olfatto: franchi (assenza di odori difettosi o inadeguati), con aromi della famiglia degli aromi fruttati (frutti neri o rossi, che possono presentarsi sotto forma sia fresca sia stramatura) e/o vegetali e speziati e/o tostati nel caso di invecchiamento in botte di legno.

Gusto: equilibrati in acidità, alcol, astringenza e amarezza. Aromi con note finali della stessa gamma di quella olfattiva.

(*) In ogni caso, i parametri fisico-chimici stabiliti nella presente sezione rispettano i limiti stabiliti nella normativa dell’Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10,83

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150


3.   VINI ROSSI «ROBLE»

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Aspetto visivo: aspetto tra limpido e brillante, con tonalità dal violaceo al rosso mattone.

Olfatto: franchi (assenza di odori difettosi o inadeguati), con presenza della famiglia degli aromi fruttati e delle famiglie degli aromi tostati e/o speziati propri del legno.

Gusto: equilibrati con aromi della famiglia degli aromi fruttati e delle famiglie degli aromi tostati e/o speziati propri del legno.

(*) Per i vini commercializzati nel primo anno successivo a quello di raccolta; i vini di età superiore a un anno non possono superare il limite di acidità volatile calcolato come segue: 1 grammo per litro fino al 10 % vol e 0,06 grammi per litro per ogni grado oltre il 10 %.

(**) In ogni caso, i parametri fisico-chimici stabiliti nella presente sezione rispettano i limiti stabiliti nella normativa dell’Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10,83

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150


4.   VINI ROSSI «CRIANZA», «RESERVA» E «GRAN RESERVA»

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

CRIANZA:

Aspetto visivo: aspetto tra limpido e brillante, con tonalità dal violaceo al rosso mattone.

Olfatto: franchi (assenza di odori difettosi o inadeguati), con presenza delle famiglie degli aromi tostati e/o speziati propri del legno e della famiglia degli aromi fruttati.

Gusto: equilibrati, con aroma retronasale speziato e/o tostato e/o fruttato e/o minerale.

RESERVA:

Aspetto visivo: aspetto tra limpido e brillante, con tonalità dal rosso al color ambra.

Olfatto: franchi (assenza di odori difettosi o inadeguati), con presenza delle famiglie degli aromi speziati e/o balsamici e/o fruttati e/o minerali.

Gusto: franchi ed equilibrati, con aroma retronasale speziato e/o balsamico e/o minerale e/o fruttato.

GRAN RESERVA:

Aspetto visivo: aspetto tra limpido e brillante, con tonalità dal rosso al color ambra.

Olfatto: franchi (assenza di odori difettosi o inadeguati), con presenza delle famiglie degli aromi speziati e/o balsamici.

Gusto: franchi, con aroma retronasale speziato e/o balsamico e/o minerale e/o fruttato.

Per i vini commercializzati nel primo anno successivo a quello di raccolta; per i vini di età superiore a un anno l’acidità volatile non può superare: 1 g/l fino al 10 % vol e 0,06 gr/l per ogni grado che lo superi.

(**) In ogni caso, i parametri fisico-chimici stabiliti nella presente sezione rispettano i limiti stabiliti nella normativa dell’Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

12

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10,83

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

150


5.   VINO - VINI DOLCI (BIANCHI, ROSATI/CHIARETTI E ROSSI)

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

— Vini dolci rosati

Aspetto visivo: aspetto tra limpido e brillante. Tonalità di colore rosa violaceo, rosa fragola, salmone e buccia di cipolla.

Olfatto: franchi (assenza di odori difettosi o inadeguati), con presenza della famiglia degli aromi fruttati (frutti rossi, frutta da albero, agrumi e/o vegetali freschi. Speziati e/o tostati nel caso di invecchiamento in botte).

Gusto: equilibrati, aromi della stessa gamma di quelli dell’olfatto (di frutti rossi, frutta da albero, agrumi e/o vegetali freschi e speziati e/o tostati nel caso di invecchiamento in botte). Corposi, dolci e strutturati.

— Vini dolci rossi

Aspetto visivo: aspetto tra limpido e brillante, con tonalità dal violaceo al rosso mattone.

Olfatto: franchi (assenza di odori difettosi o inadeguati), con aromi della famiglia degli aromi fruttati (frutti neri e rossi, freschi o stramaturi) e/o vegetali e speziati e/o tostati nel caso di invecchiamento in botte di legno.

Gusto: equilibrati in acidità, alcol e con note fruttate della stessa gamma di quella olfattiva (frutti neri e rossi, frutta secca, vegetali), speziati e/o tostati. Corposi, dolci e strutturati.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

11

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10,83

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

200


6.   VINO SPUMANTE DI QUALITÀ (BIANCO/ROSATO/CHIARETTO)

BREVE DESCRIZIONE TESTUALE

Aspetto visivo: aspetto tra limpido e brillante, con tonalità di colore giallo (da giallo paglia a giallo dorato) quando prodotti con varietà bianche o rosse e di colore rosso (da rosa pallido a rosa fragola) se prodotti con varietà rosse o rosse e bianche. Bollicine di grandezza media, corona, con persistenza medio-breve o media.

Olfatto: franchi (assenza di odori difettosi o inadeguati), con presenza delle famiglie degli aromi fruttati e/o dei lieviti.

Gusto: presenza di sensazioni fruttate e per via retronasale si apprezzano gli aromi della famiglia degli aromi di frutta secca e/o dei lieviti.

(*) In ogni caso, i parametri fisico-chimici stabiliti nella presente sezione rispettano i limiti stabiliti nella normativa dell’Unione europea.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

9

Acidità totale minima

3,5 in grammi per litro, espressa in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

10,83

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

160


5.   Pratiche di vinificazione

5.1.   Pratiche enologiche specifiche

1.   PRATICHE ENOLOGICHE

Pratica enologica specifica

Pratica enologica specifica

Uva sana, con titolo alcolometrico probabile minimo di: 10 oBé (varietà bianche) e 10,5 oBé (varietà rosse).

Resa di estrazione massima: 72 l per 100 kg di uva.

I vini dolci sono prodotti conservando parte degli zuccheri naturali dell’uva, interrompendo la fermentazione mediante sistemi autorizzati a eccezione dell’aggiunta di alcol.

I vini spumanti di qualità sono prodotti con qualsiasi metodo autorizzato.

Condizioni di invecchiamento dei vini:

1.- i vini sono invecchiati presso le aziende vinicole registrate in botti di rovere con una capacità massima di 330 litri;

2.- i periodi di invecchiamento dei vini per i quali si utilizzano le indicazioni «CRIANZA», «RESERVA» e «GRAN RESERVA» sono calcolati a partire dal 1 novembre dell’anno di vendemmia.

2.   PRATICHE ENOLOGICHE

Pratica colturale

La densità di impianto minima è di 1 000 ceppi per ettaro per i nuovi impianti. Si rispetta la densità degli impianti esistenti.

5.2.   Rese massime

1. Per la produzione di vini rossi

7 000 chilogrammi di uve per ettaro

2. 

50,40 ettolitri per ettaro

3. Per la produzione di vini bianchi, rosati/chiaretti e spumanti di qualità

9 000 chilogrammi di uve per ettaro

4.

64,80 ettolitri per ettaro

6.   Zona geografica delimitata

La zona geografica della DOP «Cigales» si estende nel settore settentrionale della Depresión del Duero (depressione del Duero), su entrambe le sponde del fiume Pisuerga, e occupa una superficie di 574 km2.

Comprende i seguenti comuni:

— provincia di Valladolid:

Cabezón de Pisuerga, Cigales, Corcos del Valle, Cubillas de Santa Marta, Fuensaldaña, Mucientes, Quintanilla de Trigueros, San Martín de Valvení, Santovenia de Pisuerga, Trigueros del Valle e Valoria la Buena; l’unità di territorio a vocazione vitivinicola chiamata «El Berrocal», delimitata dal confine della provincia di Valladolid, dalla strada di Valladolid-Fuensaldaña-Mucientes e dal fiume Pisuerga, che appartiene al comune di Valladolid;

— provincia di Palencia:

Dueñas.

7.   Varietà principale/i di uve da vino

ALBILLO MAYOR

CABERNET SAUVIGNON

GARNACHA BLANCA

GARNACHA ROJA - GARNACHA GRIS

GARNACHA TINTA

GARNACHA TINTORERA

MACABEO - VIURA

MERLOT

SAUVIGNON BLANC

SYRAH

TEMPRANILLO - TINTA DEL PAIS

VERDEJO

8.   Descrizione del legame/dei legami

8.1.   Vino

La zona geografica della DOP «Cigales» è attraversata dal fiume Pisuerga ed è ideale per la coltivazione del vigneto, che si trova in un punto intermedio del suo corso, tra il clima freddo a monte e la mitezza della foce. La relazione tra clima e suolo favorisce l'ottenimento di uve con un'acidità e una quantità di zuccheri molto equilibrate. Le varietà sono fortemente adattate alla zona e la viticoltura, praticata per decenni, permette di ottenere vini molto equilibrati.

Il vigneto è inoltre caratterizzato dal fatto che il 30 % ha un’età superiore a 60 anni, il che consente, in congiunzione con le condizioni già menzionate, una maturazione molto intensa ed equilibrata idonea per i vini «Crianza».

8.2.   Vino spumante di qualità

Le diverse esperienze nel corso degli ultimi anni hanno permesso di ottenere vini spumanti che, conservando le caratteristiche distintive dei vini della zona, possono raggiungere un’elevata qualità (bollicine piccole e persistenti, integrazione di aromi secondari...). Le varietà della zona (fortemente adattate) consentono di produrre vini spumanti di grandi raffinatezza e freschezza, sia in bocca sia per via retronasale.

Le condizioni climatiche, che permettono di ottenere una materia prima equilibrata in acidità, estratto e aromi, li rendono pieni al palato compensandone l’acidità.

9.   Ulteriori condizioni essenziali (condizionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro giuridico di riferimento:

Nella normativa nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Confezionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

Considerato che l’imbottigliamento dei vini tutelati dalla DOP «Cigales» è uno dei punti critici per garantire la conservazione delle caratteristiche acquisite durante i processi di produzione e, se del caso, di invecchiamento, definite nel disciplinare di produzione, tale operazione è effettuata presso gli impianti di imbottigliamento delle aziende vinicole situate nell'area di produzione stabilita nel disciplinare.

Quadro giuridico di riferimento:

Nella normativa nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

Può essere utilizzata la menzione tradizionale DENOMINAZIONE DI ORIGINE invece di DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA.

È obbligatorio indicare l’anno di raccolta nell’etichetta, anche nel caso in cui i vini non siano invecchiati e a eccezione dei vini dolci e spumanti di qualità.

È possibile utilizzare le indicazioni CRIANZA, RESERVA e GRAN RESERVA, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dalla normativa vigente per tali termini tradizionali, nonché le indicazioni ROBLE e FERMENTADO EN BARRICA (fermentato in botte), purché siano conformi ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Link al disciplinare del prodotto

www.itacyl.es/documents/20143/342640/PCC+DOP+CIGALES+en+vigor_Rev+2.docx/319701e4-ff93-9af2-5b81-7acb4a82fdd4