Organo: Corte d'Appello
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Sentenza Corte d'Appello
Data provvedimento: 24-06-2022
Numero provvedimento: 2234
Tipo gazzetta: Nessuna

Viticoltura - Compravendita avente ad oggetto il vigneto oggetto della controversia - Esercizio del diritto di prelazione da parte dei coltivatori diretti dei fondi confinanti - Esecuzione di lavori di potatura, trattamento e conservazione, finalizzati alla produzione vitivinicola su fondo già piantumato a vite - Domanda, ai sensi dell’art. 821, c. 2, cod. civ., di condanna dei convenuti, che hanno acquistato il terreno in questione ed effettuato il raccolto dell’uva prodotta dal vigneto, per il rimborso delle spese sostenute - Previsione ex art. 821, c. 2, cod. civ., che impone a colui che fa propri i frutti naturali l’obbligo di rimborsare le spese sostenute da terzi per la raccolta e la produzione degli stessi entro un ammontare massimo costituito dal valore degli stessi frutti - Accertamento dei presupposti soggettivi e oggettivi per la proposizione della domanda di rimborso.


SENTENZA

n. 2234/2022 pubbl. il 24/06/2022

(Presidente relatore dott. Massimo Meroni)


 

nella causa iscritta al n. r.g. 1399/2021 promossa in grado d’appello

DA

D.C. (...), elettivamente domiciliato in (...) VOGHERA presso lo studio  dell’avv.  LUGANO MARCELLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.

C.C. (...), elettivamente domiciliato in (...) VOGHERA presso lo studio dell’avv. LUGANO MARCELLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.

V.C. (...), elettivamente domiciliato in (...) VOGHERA presso lo studio dell’avv. LUGANO MARCELLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti.

APPELLANTI



CONTRO



CANTINE VIRGILI LUIGI S.R.L. (...), elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avv.  (...), che lo rappresenta e difende come  da delega  in atti, unitamente all’avv. MASE’ DARI MARCO (...);

APPELLATA

 

Oggetto: Arricchimento senza causa

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI

 

Per gli appellanti C.C., V.C. e D.C.:

 

“Voglia l’Ecc.ma Corte in riforma della impugnata sentenza, disattesa e rigettata ogni contraria e diversa e confliggente domanda ed istanza avversaria, in accoglimento integrale delle conclusioni rassegnate in primo grado di giudizio

In via  preliminare, in rito: dichiararsi la  nullità  dell’atto di citazione avversario per  difetto di esposizione compiuta dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda con le relative conclusioni ex art. 163, III c. n.4) c.p.c.,. ed in ogni caso per assoluta indeterminatezza e contraddittorietà della domanda.

dichiararsi altresì difetto di legittimazione passiva degli attori appellanti in relazione alle domande attoree anche con particolare riferimento alla domanda avversaria subordinata ex art. 2041 c.c. e in ogni caso l’inammissibilità della domanda;

dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di D.C. e V.C. per i motivi indicati in atti e quindi, in riforma della sentenza appellata, condannare CANTINE VIRGILI LUIGI SRL alla rifusione delle spese di lite in favore di D.C. e V.C., per entrambi i gradi di giudizio.

Nel merito:

rigettarsi tutte le pretese di Cantine Virgili Srl in quanto infondate in fatto e diritto per tutti i motivi esposti in atti.

Con vittoria di spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio.

In subordine, ridursi la pretesa per quanto di ragione nella stretta misura del provato e del ritenuto e del giuridicamente dovuto, in tal caso con totale compensazione delle spese di lite, per entrambi i gradi di giudizio.

Con espressa riserva di ripetizione di tutte le somme versate e versande, nei confronti dei danti causa, in comparsa di costituzione e risposta di primo grado identificati.

IN VIA ISTRUTTORIA: si ribadiscono tutte le istanze ritualmente formulate nel primo grado di giudizio e si insiste per integrazione istruttoria ed ammissione di tutte le prove richieste dalla difesa concludente nelle memorie ex artt. 183, VI c. n. 2) e n. 3) c.p.c.. e a verbale di udienze e si chiede pertanto anche disporsi integrale rinnovazione della CTU, con assegnazione dell’incarico a diverso consulente e solo in subordine disporsi convocazione del CTU a chiarimenti nel contraddittorio con i consulenti di parte.”

 

Per l’appellata Cantine Virgili Luigi s.r.l.:

“NEL MERITO:

a) rigettarsi l’appello perché infondato in fatto e in diritto.

b) confermarsi comunque la sentenza impugnata rigettandosi le domande tutte formulate da parte appellante.

e) Con vittoria di spese, competenze ed onorari. IN ISTRUTTORIA:


 

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
 

1) Decisione oggetto dell’impugnazione

Sentenza n. 368 del Tribunale di Pavia pubblicata il 17.3.2021


2) Lo svolgimento del processo di primo grado.

Cantine Virgili s.r.l., allegando di aver eseguito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2017 lavori di potatura, trattamento e conservazione, finalizzati alla produzione vitivinicola in un fondo già piantumato a vite di proprietà di C.F., P.G., P.F. e P.L. per l’importo complessivo di € 32.500, hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Pavia C.C., D.C. e V.C., chiedendo ai sensi dell’art. 821 c. 2 c.c. (o in subordine ai sensi dell’art. 2041 c.c.), la condanna dei convenuti, che avevano acquistato il terreno in questione il 21.6.2017 e che avevano, quindi, effettuato il raccolto dell’uva prodotta dal vigneto, il rimborso della somma suddetta.

I convenuti regolarmente costituitisi in giudizio hanno chiesto il rigetto della domanda attorea nonché l’autorizzazione a chiamare in giudizio i precedenti proprietari del vigneto, C.F., P.G., P.F. e P.L..

Il Tribunale non ha accolto l’istanza di chiamata in causa formulata da C.C., D.C. e V.C., ha assunto le testimonianze richieste dalle parti e ha disposto l’espletamento di Consulenza tecnica d’ufficio, incaricata di “ricostruire le opere e gli interventi eseguiti sul fondo oggetto di causa nel corso del 2017 dalle Cantine Virgili Luigi  e, quindi, indicare quale raccolto poteva trarsi nel 2017 dai vitigni oggetto di causa, individuarne il valore di mercato e verificarne il quantitativo reale prodotto nel 2017”.

All’esito  della consulenza,  il  Tribunale ha  pronunciato  la sentenza,  oggetto  della presente impugnazione.


3) La decisione del Tribunale di Pavia

Il Tribunale di Pavia ha così deciso:

“1. Accoglie la domanda di CANTINE VIRGILI LUIGI S.R.L. contro C.C. per le ragioni esposte in narrativa mentre la rigetta nei confronti di D.C. e V.C.;

2. Condanna C.C. al rimborso di € 32.500,00 in favore di CANTINE VIRGILI LUIGI S.R.L., oltre interessi in misura pari al tasso legale dalla data della pubblicazione della presente sentenza a soddisfo;

3. condanna C.C. al pagamento delle spese processuali che quantifica in complessivi €8.833,81 di cui € 2.333,81per spese vive e € 6.500,00 per onorari di avvocato, di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, €1.500,00 per la fase istruttoria, € 2.500,00 per la fase decisoria, oltre spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

4. Pone le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in atti, definitivamente a carico del convenuto C.C. e ne ordina la rifusione in favore dell’attore, ove da questi anticipate”

A sostegno della propria decisione il Tribunale ha esposto i motivi di seguito riassuntivamente riportati per la parte che interessa il presente giudizio.

In via preliminare deve rigettarsi l’eccezione di nullità dell’atto di citazione.

Con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. sono stati indicati gli estremi del codice fiscale del legale rappresentante, e che in ogni caso l’indicazione del codice fiscale ai sensi degli art. 163 e 164 c.p.c. non è causa di nullità dell’atto di citazione poiché per le persone giuridiche “è sufficiente la denominazione dell’organo che ne ha la rappresentanza in giudizio”.

La dedotta nullità per incerta indicazione dei fatti costitutivi della domanda è infondata, in quanto  dalla complessiva esposizione dei fatti compiuta dall’attore emerge in modo chiaro tanto il petitum quanto la causa petendi del presente giudizio; egli, infatti, ha esposto di aver effettuato lavori di potatura trattamento e conservazione della produttività del fondo oggetto di causa, nel periodo intercorrente tra il febbraio ed il maggio 2017, dette opere sarebbero state funzionali alla produzione del vino poi effettuata  dai convenuti, quindi, ha  chiesto, alla  luce  di questi presupposti, il ristoro delle  spese sostenute per dette opere in via principale ai sensi dell’art. 821 comma 2 c.c. ed in via subordinata ai sensi dell’art. 2041 c.c.

La previsione di cui all’art. 821 c. 2 c.c. impone a colui che faccia propri i frutti naturali l’obbligo di rimborsare le spese sostenute da terzi per la raccolta e la produzione degli stessi entro un ammontare massimo costituito dal valore degli stessi frutti.

Pertanto, è necessario accertare se ricorrono, nel caso di specie, i presupposti soggettivi e oggettivi per la proposizione della domanda di rimborso.

Quanto ai presupposti soggettivi, l’art. 821 c. 2 c.c. individua innanzi tutto la legittimazione attiva in capo a “colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto” dei frutti che altri abbia fatto propri.

Nel caso di specie, l’odierno attore, come risulta dalle fatture prodotte agli atti avallate dalla prova testi (doc.2.-7), risulta aver eseguito opere di potatura, trattamento e conservazione della produttività del fondo de quo per un totale € 32.500.

In punto di legittimazione passiva, l’art. 821 c. 2 c.c. riconosce il legittimato passivo all’azione di rimborso spese in colui che “fa propri i frutti” del fondo per la cui produzione altri abbia sostenute delle spese.

Nel caso di specie, deve evidenziarsi che, come risulta dall’allegato fascicolo aziendale (doc. 6), l’impresa individuale è intestata a C.C.,  odierno convenuto,  il  quale risulta aver concretamente percepito i frutti dei quali si tratta, avendo con riferimento all’anno 2017 effettivamente conseguito, come evidenziato dalle risultanze della CTU svoltasi in merito ai fatti di causa, una produzione complessiva dichiarata di 4.573 q. di uva. Legittimato passivo è dunque il solo C.C., dovendosi correttamente escludere la legittimazione passiva in capo ai restanti convenuti D.C. e V.C., non avendo gli stessi percepito i frutti dei quali si tratta.

Il legale rappresentante della società La Dinastia, sentito all’udienza del 15.1.2019, dopo aver visionato il doc. 10 di parte attrice, ha confermato di aver eseguito i lavori poi indicati nelle fatture specifiche, confermando anche l’ammontare degli stessi e di essere stato diretto dal dott. Giulio Vecchio così confermando il fatto che la società attrice si era avvalsa della sua consulenza.

A fronte di tale prova parte convenuta ha poi sostenuto che detti lavori non fossero stati utili ai fini della produzione del vino, e che in ogni caso sarebbero stati fatti non a regola d’arte e per un importo spropositato e comunque sarebbero stati non necessari ai fini del raccolto.

In ordine a tale contestazione occorre evidenziare che l’art. 821 comma 2 sancisce il diritto al rimborso “delle spese fatte per la produzione e il raccolto” ciò significa che la norma, la quale è espressione del principio causalistico, non presuppone l’analisi del quomodo di svolgimento dei lavori, ma stabilisce che colui il quale ha compiuto delle spese di cui altri si sono avvantaggiati ha diritto al rimborso delle stesse.

In altre parole, la norma non prevede che si debba indagare in ordine alla necessità o al modo con cui tali esborsi sono stati fatti, ma semplicemente dispone che il depauperato abbia diritto al rimborso delle spese sostenute, siano esse anche sovrabbondanti o non necessarie.

Le difese dei convenuti pertanto esulano dai presupposti di fattispecie e come tali non assumono rilevanza ai fini del presente giudizio.

Le uniche due condizioni da verificare, al fine di poter affermare il diritto al rimborso nella misura delle spese effettivamente sostenute, sono da un lato che tali spese siano comunque servite “per” la produzione e il raccolto (cioè occorre verificare che si tratti di spese telologicamente orientate alla produzione del vino) e che l’ammontare di queste spese sia inferiore al valore dei frutti (cioè al valore monetario del vino prodotto nell’annata di riferimento).

Ora quanto al primo dei due presupposti la relazione di consulenza afferma che “lavori che parte attrice dichiara di aver eseguiti nei vigneti a partire dal mese di gennaio fino ai primi giorni di giugno sono compatibili con una gestione ordinaria di un vigneto nel comprensorio dell’Oltrepò Pavese”.

Ciò significa che al di là della necessità o del valore di mercato della prestazione, anche eventualmente sovrapagata da CANTINE VIRGILI alla società controterzista, tutte le spese essendo compatibili con la gestione ordinaria di un vigneto possono essere rimborsate ai sensi dell’art. 821 c. 2 c.c.

Quanto al secondo dei due presupposti della fattispecie in esame si rileva che la relazione di consulenza ha permesso di evidenziare che la produzione dei vigneti oggetto di causa, nell’anno in questione, è stata pari a 697 quintali e considerato che al vino può essere assegnato un valore di 65 €/quintale (sempre per quanto si legge nella suddetta relazione) il valore dei frutti tratti dal suddetto vigneto per il vino è superiore a quello delle spese essendo pari a € 45.305.

Deve quindi conclusivamente riconoscersi il diritto di CANTINE VIRGILI LUIGI S.R.L. a vedersi rimborsata  la  complessiva  somma  di € 32.500 da  parte  del solo C.C. per  le motivazioni sopra esposte.


4) Le difese delle parti nel giudizio di appello

A) Nell’appello e nella comparsa conclusionale C.C., D.C. e V.C. hanno chiesto la riforma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Pavia per i motivi di seguito esposti.

1) Nullità dell’atto di citazione in primo grado ai sensi dell’art. 163 c. 3 n. 4 c.p.c.

2) Inapplicabilità alla fattispecie della disciplina di cui all’art. 821 c. 2 c.c.

3) Insussistenza nel caso di specie dei presupposti soggettivi ed oggettivi di cui all’art. 821 c. 2 c.c.

4) Insussistenza di prova dell’esecuzione da parte di Cantine Virgili Luigi s.r.l. dei lavori per i quali ha chiesto il rimborso delle spese sostenute.

5) Erronea statuizione che le spese sostenute da Cantine Virgili Luigi s.r.l. siano effettivamente servite per la produzione e il raccolto.

6) Erronea statuizione del diritto ad ottenere  il rimborso anche di spese sovrabbondanti o non necessarie.

7) Erronea statuizione che l’importo delle spese sostenute da Cantine Virgili Luigi s.r.l., di cui questa ha chiesto il rimborso, sia stato inferiore al valore dei frutti raccolti da C.C..

8) Mancata condanna di Cantine Virgili Luigi s.r.l. alla rifusione delle spese di lite, sostenute da Da Davide e V.C., risultati vittoriosi.

B) Nella comparsa di risposta e nella comparsa conclusionale Cantine Virgili Luigi s.r.l. ha chiesto il rigetto dell’appello per i motivi di seguito esposti.
 

. Applicabilità dell’art. 821 c.c. e valutazione delle circostanze.

Le spese deducibili sono quelle necessarie per la produzione e il raccolto; se le spese necessarie superano quelle normali esse sono ugualmente dovute, purchè non superino il valore dei frutti.
 

. La consulenza tecnica.

A fronte dell’orientamento che riconosce le spese sostenute anche se non indispensabili una consulenza tecnica era inutile.


 

5) La decisione della Corte d’Appello sui punti controversi

La Corte d’appello ritiene di riformare parzialmente l’impugnata sentenza del Tribunale di Pavia.

Questione pregiudiziale: nullità dell’atto di citazione per mancanza dei requisiti di cui all’art. 163 c. 3 n.  4 c.p.c.

La questione è infondata (se non addirittura pretestuosa), in quanto nell’atto di citazione risultano chiaramente esposti (meritevolmente in modo conciso) i fatti e gli elementi di diritto su cui si fonda la domanda dell’odierna appellata1.

Sussistenza del diritto di Cantine Virgili Luigi s.r.l. ad ottenere il rimborso da C.C. delle spese sostenute per la coltivazione del vigneto, di cui questi ha raccolto i frutti.

Il 10.8.2016 C.F., P.G., P.F. e P.L. hanno concluso un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto il vigneto, oggetto della presente controversia di cui erano proprietarie (vigneto che il precedente affittuario coltivatore aveva dichiarato con atto scritto che  avrebbe rilasciato entro il 11.11.2016), con Virgili Sara, subordinandola al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dei confinanti coltivatori diretti (doc. 3 appellante).

Il 29.5.2017 C.C., D.C. e V.C. hanno comunicato alle venditrici l’esercizio del diritto di prelazione di cui erano titolari, in quanto coltivatori diretti di fondi confinanti, e, quindi, alle medesime condizioni previste nel suddetto contratto preliminare del 10.8.2016 (doc. 8 appellata).

Il 21.6.2017 C.F., P.G., P.F. e P.L. hanno, quindi, venduto con rogito notarile il vigneto in questione a C.C., D.C. e V.C., che, come detto, avevano esercitato la prelazione per il prezzo e le condizioni previste nel contratto preliminare di compravendita già stipulato con Sara Virgili (doc. 4 appellante).

Nel periodo intercorrente tra il rilascio del fondo da parte del precedente affittuario (11.11.2016) e la data di conclusione della compravendita e di immissione in possesso del fondo in favore di C.C., D.C. e V.C. (21.6.2017) Cantine Virgili Luigi s.r.l. (presumibilmente per incarico di Sara Virgili), avendo evidentemente avuto la detenzione del fondo, ha fatto eseguire da Dinastia s.a.s. una serie di lavori di coltivazione del vigneto (cf. dichiarazioni testimoniali di D.A., G.V., G.V., non smentiti sul punto dalle dichiarazioni testimoniali rese da C.A., C.G. e B.A., i quali, avendo visitato il vigneto da giugno 2017 in poi, cioè dopo che C.C. era stato immesso nel possesso, hanno solo dichiarato che lo stesso non si trovava in buone condizioni di coltivazione ma nulla hanno riferito in ordine a eventuali lavori eseguiti o meno in precedenza).

Visto il tenore letterale dell’art. 821 c. 2 c.c.,2 coloro che hanno raccolto i frutti della coltivazione (cioè, nella fattispecie in esame, l’uva prodotta dal vigneto), individuato dal Tribunale nel solo C.C., in quanto il solo titolare dell’impresa agricola che ha coltivato il vigneto, devono rimborsare, nel limite del valore dei frutti raccolti, coloro (nella fattispecie in esame, Cantine Virgili Luigi s.r.l.) che hanno sostenuto delle spese utili per la produzione e il raccolto realizzato.

Al riguardo si evidenzia che, ai fini dell’applicabilità della disciplina di cui all’art. 821 c. 2 c.c., contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, è del tutto irrilevante che il soggetto che ha eseguito i lavori, da cui è conseguita la produzione dei frutti fatti propri da altro soggetto, non avesse alcun diritto né alcun obbligo di eseguire i suddetti lavori.

Nella fattispecie in esame si evidenzia anche che, contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il valore, derivante dai lavori di coltivazione, effettuati da Cantine Virgili Luigi s.r.l. prima che il vigneto divenisse di proprietà di C.C., D.C. e V.C., non è stato conseguito dai precedenti proprietari e quindi non poteva essere già stato incorporato nel prezzo pagato dai C. per l’acquisto del vigneto; i C. hanno, infatti, esercitato il loro diritto di prelazione e quindi hanno pagato il vigneto al prezzo pattuito dai precedenti proprietari con il contratto preliminare di compravendita concluso con Sara Virgili il 10.8.2016, prima cioè che i lavori di coltivazione in questione venissero svolti da Cantine Virgili Luigi s.r.l.; pertanto è del tutto evidente che il prezzo di acquisto pagato dai C. non teneva affatto conto del maggior valore conferito al vigneto dai lavori svolti da Cantine Virgili Luigi s.r.l..

Contrariamente, però, a quanto sostenuto dal Tribunale, la definizione di “spese per la produzione e il raccolto” non può riferirsi a qualunque spesa sostenuta dal soggetto che ne chiede il rimborso, anche se si tratta di spesa superflua o di spesa spropositata o di spesa per lavori eseguiti male.

La norma in questione, infatti, è pacificamente diretta ad evitare un arricchimento ingiustificato da parte del percettore dei frutti e, quindi, non può riferirsi anche a spese che, in quanto superflue, spropositate o per lavori mal eseguiti, non hanno, in realtà, prodotto nessun arricchimento dello stesso.

Nella fattispecie in esame, il CTU, che ha analizzato, a parere della Corte del tutto correttamente, tutti i documenti prodotti in giudizio (fatture emesse da La Dinastia s.s. e da Giulio Vecchio nei confronti di Cantine Virgili s.r.l., relazione dei tecnici agronomi di entrambe le parti) e le testimonianze assunte nel giudizio di primo grado, ha ritenuto che le spese utili per il raccolto, sostenute da Cantine Virgili Luigi, ammontavano complessivamente a € 14.746,78 per la manodopera e l’utilizzo delle attrezzature necessarie per le operazioni effettivamente eseguite, oltre ad € 3.172,40 per il costo dei materiali utilizzati.

In conclusione, quindi, C.C. è obbligato a rimborsare a Cantine Virgili Luigi s.r.l. la somma complessiva di € 17.919,18 (pari a 14.746.78 + 3.172,40), somma, comunque inferiore al valore del raccolto da quello realizzato, da ritenersi almeno pari a € 37.076 (C.C. ha infatti dichiarato, come evidenziato dal CTU, che il vigneto in questione nel 2017 aveva prodotto q. 570,40 di uve, per un valore di mercato, stimato dal CTU, di € 65 per quintale).
 

Regolamento delle spese di lite.

In considerazione della soccombenza solo parziale, C.C. è obbligato a rifondere i 2/3 delle spese di lite sostenute da Cantine Virgili Luigi s.r.l. in entrambi i gradi del giudizio, mentre il residuo terzo viene dichiarato compensato tra queste parti, spese di lite liquidate secondo i parametri medi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, con esclusione, per il giudizio d’appello, della fase istruttoria – trattazione, che in tale giudizio non si è tenuta.

Per le medesime ragioni le spese per la consulenza tecnica, svolta in primo grado, sono poste per 1/3 a carico di Cantine Virgili Luigi s.r.l. e per 2/3 a carico di C.C..

Cantine Virgili Luigi s.r.l. è obbligata, invece, a rifondere le spese di lite sostenute da Vittorio e D.C. in entrambi i gradi del giudizio, in quanto risultata soccombente nei loro confronti, spese di lite liquidate secondo i parametri medi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000 con esclusione, per il giudizio d’appello, della fase istruttoria – trattazione, che in tale giudizio non si è tenuta.

P.Q.M.


La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 
368/2021 del Tribunale di Pavia e cioè dei capi 2, 3 e 4, così dispone:

1) Condanna C.C. a pagare a Cantine Virgili s.r.l. la somma di € 17.919,18, con interessi al saggio di cui all’art. 1284 c. 1 c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado al saldo.

2) Condanna C.C. a rifondere i 2/3 delle spese di lite sostenute da Cantine Virgili Luigi s.r.l., che liquida nell’intero, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 7.254 e, per il presente giudizio, in complessivi € 6.615, oltre spese generali del 15% e accessori di legge per entrambi i gradi del giudizio e dichiara compensato tra le suddette parti il residuo terzo.

3) Condanna Cantine Virgili Luigi s.r.l. a rifondere le spese di lite sostenute da D.C. e da V.C., che liquida, per il giudizio di primo grado, in complessivi € 7.254 e, per il presente giudizio, in complessivi € 6.615, oltre spese generali del 15% e accessori di legge per entrambi i gradi del giudizio.

4) Pone definitivamente le spese per la consulenza tecnica d’ufficio, svolta in primo grado, nella misura già liquidata dal Tribunale di Pavia, per 2/3 a carico di C.C. e per 1/3 a carico di Cantine Virgili Luigi s.r.l.

Così deciso in Milano il 20.6.2022

Il Presidente est.

Dott. Massimo Meroni
 

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1 Cf. punti I, II, III e IV dell’atto di citazione.

2 Art. 821. Acquisto dei frutti.

I frutti naturali appartengono al proprietario della cosa che li produce, salvo che la loro proprietà sia attribuita ad altri. In quest'ultimo caso la proprietà si acquista con la separazione.

Chi fa propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare colui che abbia fatto spese per la produzione e il raccolto.