Settore vinicolo - Impugnazione per dichiarazione di nullità di lodo rituale - Condanna nei confronti di un socio da parte del Comitato dei Probiviri della Cantina a risarcire il danno arrecato alla società attrice per aver conferito nelle vendemmie uve difformi rispetto a quelle dichiarate, ovvero uve nere atte a produrre vino da tavola e non Montepulciano doc, come da verifica di Agroqualità - Ispezione da cui è emersa l’anomalia nel conferimento delle uve per essere stato superato il rapporto tra la quantità di prodotto e le superfici vitate, come da regolamento - Mancata adozione da parte della Cantina di un provvedimento di riclassificazione, neanche all’esito della intimazione emessa da Agroqualità.
SENTENZA
n. 1010/2022 pubbl. il 04/07/2022
(Presidente: dott.ssa Nicoletta Orlandi - Relatore: dott.ssa Carla Ciofani)
nella causa civile iscritta al n. 429/2019, passata in decisione all’udienza di p.c. del giorno 15.02.2022, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 C.P.C. (60+20) con decorrenza dal 18.02.2022 scaduti il giorno 9.05.2022, vertente
TRA
D'A.A.G., elettivamente domiciliato in Francavilla al Mare presso e nello studio dell’avv. Antonio De Marco che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all’atto di citazione.
- attore -
E
CANTINA ORTONA – SOCIETA’ COOPERATIVA a R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in L’Aquila presso e nello studio dell’avv. Valerio Roma che la rappresenta e difende in forza di procura in datti.
- convenuta -
OGGETTO: impugnazione avverso il lodo emesso in data 1° ottobre 2018 dal Comitato dei Probiviri della Cantina di Ortona Scarl.
Conclusioni delle parti:
Per l’attore:
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, previa sospensione dell’efficacia del lodo impugnato, dichiarare la nullità del lodo rituale predetto e per cui è giudizio (e/o previa imposizione di cauzione all’appellata) e/o dell’esecuzione eventualmente avviata.
Sempre nel merito, ove, in ogni caso, denegatamente l’appellante fosse costretto a corrispondere la somma come liquidata dal Comitato dei Probiviri della Cantina Ortona Scarl, all’odierno appellato, chiede sin da ora che, in caso di riforma, la Ecc.ma Corte voglia condannare la convenuta appellata a restituire le somme indebitamente percepite, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di percezione fino al saldo effettivo.
Vinte le spese di giudizio”.
Per la convenuta:
- Accogliere l’appello formulato da parte avversa limitatamente al primo dei motivi avanzati, in ragione di quanto disposto ex art. 34 del D.Lgs. 5/2003 applicato alla clausola compromissoria contenuta nello statuto di Cantina di Ortona, considerati assorbiti gli altri motivi;
- con compensazione delle spese di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. D'A.A.G. ha impugnato il lodo arbitrale emesso in data 1° ottobre 2018 dal Comitato dei Probiviri della Cantina Ortona Scarl, nella controversia promossa dalla stessa Cantina Ortona Scarl contro il D'A.A.G., con il quale il Comitato dei Probiviri ha così disposto: “…in considerazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., oltre che dell’art. 10 dello statuo sociale – il comitato dei probiviri con votazione unanime- condanna il socio D'A.A.G. a risarcire il danno arrecato alla società attrice per una somma complessiva di E. 46.146,49, per aver conferito nelle vendemmie 2013 e 2014 uve difformi rispetto a quelle dichiarate, ovvero uve nere atte a produrre vino da tavola e non Montepulciano doc, come da verifica di Agroqualità del 6.11.2015 (prot. 660/2015). Per l’effetto condanna parte convenuta al pagamento delle spese legali liquidate, visti i parametri minimi indicati nel D.M. 55/2014, in E. 2.025,00 oltre rimborso forfettario ed oneri come per legge. Il comitato…”.
1.1. A sostegno dell’opposizione l’attore ha premesso che con ordinanza resa inter partes in data 12.10.2017 il G.U. del Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere la controversia n. 131/2017 (promossa dalla Cantina Ortona Scarl contro D'A.A.G. per il risarcimento dei danni a seguito della verifica da parte della Agriqualità S.p.A.), in considerazione della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale (che all’art. 18 prevedeva che ogni controversia insorta fra i soci e la società dovesse essere risolta dal Comitato dei Probiviri con deliberazione costituente, secondo quanto previsto dal successivo art. 32, lodo arbitrale), ed aveva assegnato il termine per la riassunzione.
1.2. Riferisce che in quel giudizio, eccepita l’incompetenza dell’A.G.O. in forza delle previsioni della clausola arbitrale di cui all’art. 18 dello Statuto, aveva contestato la fondatezza delle pretese della Cantina rilevando: - che, a termine di Statuto, il socio è “…obbligato a conferire alla Cooperativa tutta l’uva da vino di sua produzione e tutta l’uva a duplice attitudine… Ciascun socio è obbligato altresì a conferire quant’altro di sua produzione…”(art 10); - che la cooperativa attrice era nel possesso del fascicolo aziendale, da cui rilevare le superfici vitate al fine di evidenziare eventuali limiti di produzione ed il loro superamento e di assumere eventuali iniziative; - che la cooperativa non aveva eseguito alcun controllo, ancora più necessario a fronte della previsione statutaria che impone la consegna di tutto il prodotto; - che solo a seguito della ispezione era emersa l’anomalia nel conferimento delle uve per essere stato superato il rapporto tra la quantità di prodotto e le superfici vitate, come da regolamento; - che alcun provvedimento di riclassificazione era stato adottato dalla Cantina, neanche all’esito della intimazione emessa da Agroqualità (come stigmatizzato nella nota prot. n. 256/2016 del 7.03.2016 di Agroqualità ove si rilevava il “mancato adempimento a quanto richiesto cioè la riclassificazione del vino atto/il declassamento del vino certificato acquistato dal fornitore D'A.A.G.”); - che dalla successiva nota n. 18272 del 19.09.2016 dell’Ispettorato Tutela Qualità emergeva che le azioni correttive indicate dall’OdC per la risoluzione della Non Conformità di che trattasi non erano state eseguite “in quanto tutto il Montepulciano DOP 2013 era stato commercializzato”; - che pertanto la sanzione era stata irrogata perché la Cantina, che non aveva esperito il minimo controllo, aveva venduto l’intera produzione del 2013, ricavandone l’intero corrispettivo.
1.3. Riferisce che, a seguito dell’ordinanza dichiarativa di incompetenza resa dal Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona, la controparte aveva riassunto il giudizio innanzi al Comitato dei Probiviri riproponendo le medesime conclusioni di condanna del socio al pagamento della somma complessiva di E. 46.146,49.
Spiega di essersi costituito alla “prima udienza di comparizione” fissata per il giorno 12.02.2018, all’esito della quale il Comitato aveva deciso di rinviare la trattazione all’adunanza del 10.05.2018 per verificare la possibilità di una definizione bonaria; che all’udienza del 10.05.2018 il Comitato aveva approvato il regolamento del Collegio arbitrale e disposto ulteriore rinvio all’udienza del giorno 23.05.2018, nel corso della quale il D'A.A.G. si era costituito formalmente depositando idonea comparsa con cui, in via preliminare, aveva sostenuto la nullità della clausola compromissoria e della composizione del Collegio; che nel corso della medesima udienza il Collegio si era riservato di decidere, in seguito emettendo il lodo oggetto di impugnazione.
2. A sostegno della proposta impugnazione l’attore ha dedotto: 1) la nullità del lodo ex art. 829 n. 1 C.P.C. perché fondato su una convenzione di arbitrato invalida e/o nulla ovvero ex art. 829 n. 3 C.P.C. perché pronunciato da arbitri che non potevano essere nominati; 2) la nullità del lodo ex art. 829 n. 9 CPC per violazione del principio del contraddittorio e del regolamento approvato; 3) la nullità del lodo ex art. 829 n. 11 C.P.C. in quanto il lodo contiene disposizioni contraddittorie; 4) la nullità del lodo ex art. 829 cpv CPC in quanto il lodo è in contrasto con norme di diritto sostanziale.
2.1. In particolare con il primo motivo di impugnazione denuncia la nullità del lodo in quanto fondato su clausola compromissoria invalida, per essere le previsioni di cui agli artt. 18 e 32 dello Statuto in contrasto con il disposto dell’art. 34 D.L.vo 5/2003.
Rileva che il citato art. 34 prevede la possibilità per atti costitutivi delle società (con esclusione delle società che fanno ricorso dal mercato capitale di rischio a norma dell’art. 2335-bis c.c.) di prevedere alcune clausole compromissorie che devolvano agli arbitri la soluzione di tutte o alcune delle controversie tra i soci e tra i soci e le società che abbiano ad oggetto diritti disponibili.
Evidenzia che il comma secondo dell’art. 34 prescrive tuttavia che tali clausole debbano prevedere, a pena di nullità, l’attribuzione del potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, mentre ove il soggetto designato non proceda alla nomina degli arbitri le parti possano richiedere l’intervento suppletivo del Presidente del luogo ove ha sede la società.
Lamenta peraltro che nella specie il Presidente del Collegio dei Probiviri cui compete la stesura del lodo ex art. 6 dello Regolamento, altri non è se non il padre dell’amministratore della società.
2.2. Con il secondo motivo di impugnazione lamenta la violazione del principio del contraddittorio e del regolamento approvato.
Spiega che con l’art. 3 del regolamento era stato calendarizzato il procedimento con previsione che l’udienza del 23.05.2018 sarebbe stata destinata dall’articolazione e/o disamina delle richieste istruttorie, mentre, secondo l’art. 4, all’esito delle richieste istruttorie il Comitato avrebbe deciso le successive fasi procedimentali.
Rileva che invece alla riunione del 23.05.2018 il Comitato aveva trattenuto la causa in decisione senza assegnare alcun termine alle parti e senza permettere il deposito di memorie illustrative sulle avanzate problematiche, né concedere termini per le memorie conclusive.
2.3. Con il terzo motivo di impugnazione denuncia la contraddittorietà delle disposizioni del lodo in quanto, pur avendo il Collegio argomentato sulla impossibilità per la Cantina di procedere al declassamento di una parte del prodotto relativo all’anno 2013, aveva poi affermato non trovare riscontro quanto affermato dalla difesa del D'A.A.G. in merito al mancato declassamento del vino da parte della Cantina.
Denuncia ancora la falsità di quanto affermato dal Collegio in ordine al fatto che una parte del prodotto dell’anno 2013 fosse ancora presente in Cantina, essendo tale affermazione smentita dalla nota del ICQRF del 19.09.2016.
2.4. Con il quarto motivo di impugnazione denuncia l’erroneità del rilievo del Collegio secondo cui “la cooperativa riceve in buona fede le uve dei soci, per poi immetterle nel processo produttivo secondo la qualità dagli stessi dichiarata”, violazione in contrasto con il disposto dell’art. 22 par. 1 del D.Legislativo 61/2010 che prevede testualmente che “chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazioni di origine protette con indicazioni geografiche protette che non rispettano i requisiti previsti dai rispettive disciplinati di produzione, è punito…” (disposizione che prevede controlli a carico della Cantina, tanto che è stata sanzionata dall’ICQRF di Pescara).
3. La convenuta si è costituita in giudizio, aderendo al primo motivo di impugnazione e chiedendo l’accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
4. Nel corso dell’udienza del giorno 15.02.2022 (celebrata con le modalità della trattazione scritta) le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha assunto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 C.P.C., nella loro massima estensione, con decorrenza dalla data di comunicazione dell’ordinanza assunta all’esito della camera di consiglio da remoto del 17.02.2022 (comunicazione intervenuta il 18.02.2022).
5. Va subito disatteso il primo motivo di impugnazione.
5.1. Giova chiarire che l’art. 18 dello Statuto prevede “Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta dal Comitato dei Probiviri”… mentre l’art. 32 aggiunge “Il Comitato dei Probiviri è composto di tre membri nominati dall’Assemblea ogni 3 (tre) anni fra persone preferibilmente non appartenenti alla società, che abbiano spiccata moralità e stimabile competenza giuridica ed amministrativa. Sono sempre rieleggibili. Essi compongono amichevolmente le controversie fra la società ed i soci e le loro deliberazioni costituiscono lodo arbitrale anche senza le formalità giudiziarie”….
Sulla scorta del combinato disposto degli artt. 18 e 32 dello Statuto il giudice ordinario (Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona), preventivamente adito dalla odierna convenuta, ha dichiarato, accogliendo l’eccezione sollevata dall’odierno attore (convenuto in quel giudizio), la incompetenza del Tribunale adito, assegnando il termine per la riassunzione dinanzi al comitato dei probiviri.
5.2. Occorre osservare che la clausola arbitrale in argomento è affetta da nullità assoluta in quanto difforme da quella prevista dell’art. 34 D.Lgs. n. 5 del 2003 (che al secondo comma dispone “La clausola deve prevedere il numero e le modalità degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri, a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale”), atteso che prevede il deferimento delle eventuali controversie al Comitato dei Probiviri (a sua volta nominato dall’assemblea), con violazione del principio di ordine pubblico di imparzialità della decisione (principio al cui rispetto è preordinata la previsione normativa).
5.3. Tuttavia la pronuncia con la quale il giudice ordinario ha declinato la propria competenza non è stata oggetto di impugnazione né da parte del convenuto D'A.A.G. (il quale, del resto, l’aveva sollecitata proprio sulla base della clausola arbitrale di cui ora invoca la declaratoria di nullità), né da parte dell’attrice, la quale ha provveduto a riassumere il giudizio dinanzi al Comitato dei Probiviri.
Detta pronuncia, implicante verifica e riconoscimento della validità della clausola arbitrale, è passata in giudicato sicché la validità della clausola arbitrale e (quindi) la competenza arbitrale a decidere la controversia non poteva essere rimessa in discussione in sede arbitrale né può essere rimessa in discussione in questa sede, atteso che la stessa comporterebbe il ritorno della causa al giudice ordinario, soluzione preclusa dal passaggio in giudicato della ordinanza-sentenza pronunciata dal giudice del Tribunale di Chieti-Sezione distaccata di Ortona.
5.4. Non può del resto pervenirsi a diversa soluzione sul solo rilievo dell’adesione prestata dalla convenuta al primo motivo di impugnazione, non potendo tale adesione legittimare l’adozione di una decisione contra ius.
5.5. Il primo motivo di impugnazione non si rivela meritevole di accoglimento neanche nella parte basata sull’eccezione di nullità del lodo ex art. 829 n. 2 C.P.C. per l’irregolare composizione del collegio arbitrale (profilo denunciato anche in sede arbitrale), ravvisabile nel fatto che il presidente del Comitato dei Probiviri (peraltro a termini di regolamento investito del potere dovere di redigere la motivazione della decisione) era il padre del presidente della Cantina Ortona scarl.
Al riguardo, premesso che non si verte nell’ipotesi di nullità richiamata dall’attore (l’art. 829 n. 2 C.P.C, dispone la nullità del lodo per le ipotesi di nomina degli arbitri con forme o modalità diverse da quelle previste), ma in ipotesi di incompatibilità a conoscere della controversia in sede arbitrale di uno dei componenti del Comitato dei Probiviri, in quanto legato da rapporto di parentela con un organo rappresentativo della Cantina Ortona scarl, si rileva che il D'A.A.G. avrebbe dovuto far valere detta incompatibilità mediante lo strumento della ricusazione previsto dall’art. 815 c.p.c.
6. Anche il secondo motivo di impugnazione deve essere disatteso.
6.1. Invero, premesso che come rilevato dall’attore nel presente giudizio di impugnazione, secondo il regolamento del procedimento approvato nel corso dell’adunanza del 10.05.2018, l’udienza del 23.05.2018 era finalizzata all’articolazione e/o disamina delle richieste istruttorie, è evidente che, una volta che alcuna istanza istruttoria è stata articolata in vista o in corso di detta udienza, correttamente il Comitato ha assunto la causa in decisione.
6.2. Del resto l’attore, il quale ha dedotto violazione del principio del contraddittorio, non ha indicato in cosa sarebbe consistita detta violazione e quale il pregiudizio derivatone in suo danno, dovendo peraltro tenersi conto che, rispetto alle domanda ed allegazioni di cui all’atto di riassunzione del procedimento in sede arbitrale, l’odierno attore (in quella sede convenuto) ha avuto possibilità di far valere le proprie difese, rispetto a quelle domande ed allegazioni, sia in sede di prima comparizione che in sede di udienza del 23.05.2018.
Del resto l’attore in impugnazione non ha allegato o dimostrato di aver invocato la concessione di termini a difesa nel corso dell’udienza del 23.05.2018, né ha spiegato quali difese avrebbe svolto ove fossero stati concessi i termini per il deposito di scritti difensivi.
7. Infondato si rileva anche il terzo motivo di impugnazione.
7.1. Sul punto giova preliminarmente ricordare che secondo l’orientamento interpretativo seguito dalla giurisprudenza di vertice (Vedi da ultimo Cass. 11895/2014; Cass. 1258/2016), in tema di arbitrato la sanzione di nullità prevista dall’art. 829 C.P.C. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, primo comma, n. 5, C.P.C. (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio), ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto quando determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’”iter” logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
7.2. Ciò detto si rileva in primo luogo che alcun contrasto è ravvisabile tra le diverse parti del dispositivo, né tra la motivazione ed il dispositivo, atteso che il dispositivo è perfettamente coerente con la decisione esposta in motivazione e con le ragioni esposte a sostegno della stessa.
7.3. Neanche è ravvisabile contraddittorietà tra diverse parti della motivazione tale da determinare l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione.
Ribadito che l’attore si duole della contraddittorietà ravvisabile tra l’affermazione secondo degli arbitri secondo cui non avrebbe trovato riscontro “quanto affermato dalla difesa del D'A.A.G. in merito al mancato declassamento del vino da parte dell’istante” ed il successivo rilievo secondo cui “il mancato declassamento di una parte del prodotto relativo all’anno 2013” sarebbe stato “giustificato dalla effettiva impossibilità di procedervi posto che tale quantità alla data dell’accertamento risultava già venduta”, va rilevato come la motivazione della decisione, complessivamente valutata, consenta di riferire la prima affermazione all’allegazione del D'A.A.G. secondo cui nella specie il mancato declassamento del vino sarebbe stata riferibile all’intera produzione del 2013 avendo invece il Comitato ravvisato il mancato declassamento solo in relazione a parte del prodotto relativo all’anno 2013 e giustificato lo stesso in ragione della intervenuta vendita di tale quantità all’atto dell’accertamento.
Per il resto si evidenzia che il Comitato: - ha dato atto che Cantina Ortona scarl aveva chiesto il risarcimento del danno provocatole dal socio D'A.A.G. per avere egli conferito, quale socio, nelle annate 2013 e 2014, uva Montepulciano non conforme alla qualità dichiarata, ossia Montepulciano doc, circostanza accertata in sede di verifica di Agriqualità, alla quale aveva fatto seguito un verbale di accertamento da parte della Centrale Repressione Frodi con annessa sanzione pecuniaria; - ha esposto che il danno, secondo l’attrice, sarebbe stato determinato dal declassamento di una parte del prodotto ottenuto con le uve conferite e pertanto rilevabile dal minore valore della liquidazione delle uve realmente conferite, ovvero uva nera atta a produrre vino da tavola; - ha dato atto che a seguito della verifica eseguita il 6.11.2015 Agroqualità aveva rilevato sui terreni del D'A.A.G. il superamento dei limiti di resa per ettaro circa la produzione di uve di qualità Montepulciano d’Abruzzo doc nelle vendemmie 2013 e 2014, disponendo la riclassificazione di una quantità di vino prodotta dalla ricorrente, per l’esattezza 88025 litri di Montepulciano d’Abruzzo doc per il 2014 119923 litri di Montepulciano d’Abruzzo doc per il 2013; - ha evidenziato che il socio nelle vendemmie di cui sopra aveva conferito uve difformi rispetto a quelle dichiarate, percependone una maggiore liquidazione secondo le quote stabilite dal consiglio di amministrazione della cooperativa nelle annate 2013 e 2014; - ha rilevato che in relazione all’impossibilità di procedere alla riclassificazione di una parte del prodotto relativo all’anno 2013 era stata irrogata una sanzione pecuniaria per una somma di E. 5.600,00 pagata da Cantina Ortona il 26.09.2016; - ha escluso la ravvisabilità di una compartecipazione di Cantina Ortona nella vicenda del conferimento, atteso che la cooperativa riceve in buona fede le uve dai soci, per poi immetterle nel processo produttivo secondo la qualità da essi dichiarata; - ha osservato che con riferimento all’anno 2013, su un totale di 119923 litri di Montepulciano d’Abruzzo doc declassati, una parte era costituita dalla sanzione amministrativa irrogata dalla Centrale Repressione Frodi per E. 5.600,00 (riferita alla quantità di prodotto non declassato a causa dell’avvenuta vendita), mentre per la restante parte riteneva ragionevole e condivisibile il metodo utilizzato da Cantina Ortona nei conteggi per calcolare la differenza di liquidazione per ogni singolo conferimento, così pervenendosi al complessivo importo di E. 21.338,00 oltre alla sanzione amministrativa e spese di notifica per un totale relativo alla vendemmia del 2013 di E. 26.946,95; - ha ancora osservato che con riferimento alla vendemmia del 2014, per la quale era possibile procedere al calcolo per singolo conferimento in termini di differente prezzo di liquidazione (sempre tra l’uva nera per vino da tavola e Montepulciano doc), in quanto Cantina Ortona aveva potuto declassare tutta la quantità di prodotto imposta dalla verifica di Agriqualità, sicché, tenuto conto delle bolle d’ingresso relative ai conferimenti effettuati dal D'A.A.G. nell’anno 2014 e le quote stabilite dal CdA con l’assemblea del 30.11.2015 era possibile determinare la differenza di liquidazione in complessivi Euro 19.199,54.
7.4. Al di là della correttezza giuridica di tale motivazione (il cui esame è precluso al sindacato rescindente dell’impugnazione per nullità del lodo, in cui è consentito un controllo sulla legittimità del lodo in conseguenza della violazione di specifiche regole procedurali ed, in ipotesi particolari, nella specie non ricorrenti, di giudizio), certo è che alcuna contraddittorietà è ravvisabile nella motivazione o nel dispositivo della decisione, né può ritenersi che nella specie non sia possibile ricostruire l’iter logico o giuridico sotteso alla decisione in disamina.
8. Va infine disatteso l’ultimo motivo di impugnazione.
8.1. Al riguardo si premette che l’aver ritenuto la sussistenza nella specie della buona fede della cantina nel ricevere le uve da parte dei soci, facendo affidamento sulle qualità dichiarate all’atto del conferimento, costituisce valutazione di condotte (rispettivamente quella tenuta dal socio conferente e quella tenuta dalla Cantina ricevente il conferimento) che non implica violazione di norme di diritto.
8.2. Dirimente tuttavia si rivela il rilievo della inammissibilità del motivo in quanto basato sulla denuncia di violazione di regole di diritto relative al merito della controversia, in contrasto con la previsione di cui all’art. 829 comma 3 prima parte C.P.C. (che, nel testo novellato dal D.L.vo 40/2006, dispone: “L’impugnazione per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”), stante il difetto di espressa previsione delle parti o della legge vigente all’epoca della stipula della convenzione di arbitrato (anno 2012).
9. Tenuto conto dell’esito decisorio e dell’adesione prestata dalla convenuta al primo motivo di impugnazione si ravvisano i presupposti per dichiarare compensate nella misura del 50% le spese del presente giudizio e per condannare l’attore al pagamento del residuo 50% delle spese, liquidate, nell’intero, come da dispositivo ex D.M. 55/2014, con applicazione dei parametri minimi relativi al valore della causa, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
10. Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l’obbligo da parte di chi ha proposto un’impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l’impugnazione;
2) DICHIARA compensate tra le parti le spese del presente giudizio nella misura del 50% e CONDANNA l’attore D'A.A.G. al pagamento, in favore della convenuta, del residuo 50% delle spese che liquida, nell’intero, in complessivi Euro 6.615,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CPA come per legge.
3) DA’ ATTO ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del D'A.A.G. dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l’impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 17.05.2022
Il Consigliere rel. est.
dott.ssa Carla Ciofani
Il Presidente
dott. Nicoletta Orlandi