OCM Vino - Domanda per l'annullamento dei provvedimenti di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi e dell'elenco dei progetti esclusi con riguardo ai progetti pervenuti ai sensi del bando OCM Vino, Misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti”, Campagna 2020/2021 - Estirpazione dei vigneti - Fondatezza della censura con cui parte ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto il controllo ex ante effettuato dall’Amministrazione è intervenuto oltre la data costituente, in assenza di alcun avviso da parte dell’amministrazione, il limite temporale utile per consentire agli istanti di poter procedere alla diretta estirpazione dei vigneti.
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 977 del 2021, proposto da
Azienda Agricola Baglio Làuria S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Airò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Agricoltura, Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri giustizia e domicilio fisico reale in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
Azienda Agricola Famiglia Plaja di Bologna Maria Gabriella, Azienda Agricola Fratelli La Franca - Società Semplice, Agrimed Scopello Società Semplice Agricola, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- Del D.D.S. n. 913 del 16.03.2021 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi e l'elenco dei progetti esclusi, con le relative motivazioni, dei progetti pervenuti ai sensi del Bando OCM Vino, Misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti”, Campagna 2020/2021, approvato con D.D.G. n. 2353 del 31/07/2020 e successiva rettifica di cui al D.D.G. n. 2436 del 10/08/202;
- Ove occorra del DDS 676 del 11.02.2021 con il quale è stata adottata la graduatoria provvisoria;
- ove occorra della nota AGEA 5772 del 28.01.2021;
- degli atti afferenti in controllo ex ante effettuato prima della redazione della graduatoria definitiva;
- ove occorra delle previsioni del bando;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli appena indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Vista l’ordinanza collegiale n. 1998/2021;
Vista l’ordinanza n. 499/2021 di rigetto della domanda cautelare, riformata in sede di appello dal C.G.A. con ordinanza n. 642/2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2022 il dott. Roberto Valenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo, regolarmente notificato e depositato, parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti con i quali l’Amministrazione l’ha ammessa al beneficio di legge per l’estirpazione di vigneti. In questa sede, parte ricorrente, con quattro motivi di doglianza, lamenta che l’accertamento ex ante fatto dall’Amministrazione sia intervenuto dopo la data del 31/10/2020, prevista come limite, e senza comunicazione preventiva nonché dopo la materiale estirpazione del vigneto di che trattasi.
Parte ricorrente censura altresì il mancato riesame, la violazione di legge e della lex specialis, l’eccesso di potere.
Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato depositando documenti.
Con memoria del 18/6/2021, da valere come motivi aggiunti, parte ricorrente ha impugnato l’esito del riesame richiesto.
Con la nota del 17.05.2021 l’AGEA ha infatti rigettato la richiesta di riesame avanzata con nota del 02.04.2021 dall'Amministrazione regionale, già versata con il ricorso introduttivo.
Con ordinanza n. 1998/2021 è stata fissata la camera di consiglio collegiale per la trattazione della domanda cautelare per il rispetto dei termini a difesa sui motivi aggiunti.
In data 30/6/2021 si è costituita l’Avvocatura distrettuale dello Stato con atto di mera forma.
Con ordinanza cautelare n. 499/2021, la domanda cautelare è stata rigettata. Su appello di parte il CGA si è pronunciato in riforma con ordinanza n. 642/2021.
Con memoria del 22/4/2022 parte ricorrente evidenzia che con il ricorso introduttivo non si è contestato quanto accertato in sede di controllo ex ante; piuttosto si censura il fatto che il predetto controllo sia stato effettuato oltre il termine previsto dal bando (21/10/2020) ovvero in un momento in cui la ditta era già libera di estirpare il vigneto, non avendo alcun obbligo di mantenerlo ancora in produzione.
Alla pubblica udienza del 23 maggio 2022 la causa è stata posta in decisione.
Tenuto conto del principio di economia dei mezzi processuali, il Collegio prende atto dell’orientamento del C.G.A. sull’appello cautelare. In particolare, secondo quanto ritenuto dal C.G.A., “le ragioni dell’appellante non appaiono prive di fondamento sulla base di quanto documentato”.
Alla stregua di tali indicazioni del giudice di appello, ritiene il Collegio che sia fondata ed assorbente la censura con cui parte ricorrente lamenta l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto il controllo ex ante effettuato dall’Amministrazione è intervenuto oltre la data del 31/10/2020, senza previo avviso, che costituiva, in assenza –si ribadisce- di alcun avviso da parte dell’amministrazione, il limite temporale utile per consentire agli istanti di poter procedere alla diretta estirpazione dei vigneti.
Come dedotto dal C.G.A., dalla documentazione in atti emerge, altresì, che non possano sussistere dubbi sulla materiale esistenza e attività del vitigno prima del sopradetto controllo ex ante tardivamente operato dall’amministrazione.
Può quindi condividersi con la parte ricorrente l’assunto che in assenza di un'espressa modifica del bando o di un atto recettizio da parte dell'Amministrazione regionale, non possa trovare applicabile alla procedura in questione la circolare Agea “istruzioni operative n. 80 - O.C.M. unica Reg. (CE) n. 1308/2013 art. 46" del 02.09.2020 con la quale AGEA indica alla Regioni in indirizzo di posticipare la data dei controlli ex ante al 16 novembre.
Il termine per l'esecuzione dei controlli ex ante, come rimarcato dalla parte ricorrente, è rimasto del tutto immutato, non essendo stata disposta modifica del bando ovvero adottata una Disposizione Regionale Attuativa (DRA) in tal senso.
La Ditta - fermo restando che al 9.11.2020 aveva diritto ad aver estirpato il vigneto in questione - ha dimostrato in maniera inequivoca che il vigneto fino a pochi giorni prima era presente e produttivo. (come da fattura e comunicazione produzione).
In conclusione, assorbiti gli ulteriori profili di doglianza, il ricorso è fondato e va quindi accolto con annullamento, per quanto di ragione, dei provvedimenti impugnati con l’atto introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti.
Considerato l’esito della fase cautelare in primo e secondo grado, sussistono i presupposti per compensare in via eccezionale tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla, per quanto di ragione, i provvedimenti impugnati con l’atto introduttivo e con i motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Roberto Valenti, Consigliere, Estensore
Bartolo Salone, Referendario