Chiarimenti in merito all’applicazione della deroga di cui all’articolo 42 del Reg. UE n. 33/2019, per l’etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinivoli ai fini dell’esportazione e per la presentazione dei prodotti vitivinicoli ai fini della commercializzazione su aeromobili.
(Decreto 01/03/2022, pubblicato nel sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL’IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI IV
Si fa riferimento alla nota sopra indicata con la quale codesta Confederazione ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di applicare le disposisioni derogatorie di cui all’articolo 42 del Reg. UE n. 33/2019 ai fini della presentazione dei “Vini spumanti”, in maniera difforme da quanto previsto per tali categorie di prodotti dall’articolo 57 di detto regolamento, per l’esclusiva esportazione in alcuni Paesi terzi.
In particolare, codesta Confederazione ha chiesto se sia possibile, in conformità alla citata disposizione derogatoria comunitaria, “…. non utilizzare nella presentazione dei prodotti appartenenti alle categorie di cui sopra la cosiddetta Lamina (obbligatoria per la normativa dell’Unione Europea), che ricopre interamente il tappo a fungo …”, soltanto ai fini dell’esportazione nei Paesi terzi, laddove la relativa legislazione in materia consenta tale modalità di confezionamento/presentazione.
Al riguardo, a seguito di preliminare condivisione con la Direzione Generale delle Politiche internazionali e dell’Unione Europea per quanto di competenza, si comunica che detta possiblità di confezionamento/presentazione rientra nell’ambito della richiamata disposizione derogatoria (art. 42, par. 2, del Reg. UE n. 33/2019), alla condizione ivi prevista, per la quale gli Stati membri autorizzino le modalità di etichettatura e presentazione non conformi alla pertinente normativa dell’Unione Europea.
Come noto, tale disposizione derogatoria comunitaria è stata estesa alla presentazione dei prodotti vitivivinicoli, rispetto alla preesistente corrispondente disposizione di cui al Reg. CE n.607/2009, che la limitava all’etichettatura.
Inoltre, il par. 3 del citato art. 42 del Reg. UE n. 33/2019 prevede la seguente deroga “…per i prodotti vitivinicoli destinati al consumo a bordo di aeromobili gli Stati membri possono autorizzare presentazioni non conformi alle norme dell'Unione vigenti in materia se tali presentazioni sono necessarie per motivi di sicurezza.”.
Tanto premesso, come noto a codesta Confederazione ed a codeste Organizzazioni che leggono la presente per conoscenza, analogamente a quanto già disposto per l’applicazione della disposizione derogatoria delle sole norme di etichettura con l’articolo 2 del DM 13 agosto 2012, era e rimane tuttora intenzione di questo Ministero applicare le nuove disposizioni derogatorie comunitarie in questione (per l’etichettatura e la presentazione ai fini dell’esportazione e per la sola presentazione ai fini della commercializzazione su aeromobili per motivi di sicurezza) mediante specifica autorizzazione generalizzata, da inserire nell’apposito decreto recante le “Disposizioni nazionali applicative del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione e della legge 12 dicembre 2016, n. 238, per quanto concerne l’etichettatura e la presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo.”, che è in fase di adozione.
Tanto evidenziato, al fine di tener conto delle esigenze produttive dell’intera filiera vitivinicola nazionale e, in particolare, per facilitare il flusso delle esportazioni dei prodotti vitivinicoli verso taluni Paesi che, in conformità alla loro legislazione, etichettano e confezionano vini in difformità alle norme dell’Unione Europea, nelle more dell’emanazione del citato decreto in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli, questo Ministero con la presente autorizza i produttori interessati ad avvalersi delle seguenti disposizioni derogatorie di cui Art. 42, par. 2 e 3, del Reg. UE n. 33/2019, alle condizioni indicate:
1. La deroga alle norme di etichettatura di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 3, e sezione 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, esclusivamente ai fini dell’esportazione dei prodotti vitivinicoli, anche con indicazioni poste in lingue diverse dalle lingue ufficiali dell’Unione, è consentita, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 42, par. 2, del regolamento UE n. 33/2019, ai produttori interessati, limitatamente alle indicazioni e presentazioni previste dalla normativa del Paese terzo di destinazione e che devono essere debitamente documentate su richiesta degli Organi di controllo.
2. Il controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al punto 1 è affidato all’ICQRF, alle Autorità ed agli organismi di cui all’art. 64, comma 1, della legge n. 238/2016, nei limiti delle rispettive competenze.
3. E’ autorizzata, ai sensi dell’art. 42, par. 3 del regolamento UE n. 33/2019, la deroga di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, sottosezione 3, e sezione 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, esclusivamente per la presentazione dei prodotti vitivinicoli destinati al consumo a bordo di aeromobili.
Si confida sulla massima collaborazione di codeste Organizzazioni, Enti ed Organismi per una puntuale applicazione delle disposizioni di cui trattasi.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Francesco Saverio Abate
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)